Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., sollevata per eccesso di delega in relazione alla direttiva n. 100 della legge-delega n. 81 del 1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la riparazione per ingiusta detenzione in caso di prescrizione del reato che ha dato luogo alla custodia cautelare, poiché la legge delega, nell'enunciare il diritto alla riparazione, ha rimesso al legislatore delegato il compito di definire l'ambito applicativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/11/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 2097
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 015189/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ GI, N. IL 26/05/1951;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 19/02/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G., Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
UZ GI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 19 febbraio 2007 della Corte d'Appello di Milano che ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per anni tre e mesi otto a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per reati (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e corruzione) per i quali era stato condannato in primo grado. Nel giudizio di appello era stato assolto dal delitto associativo e condannato per favoreggiamento personale aggravato e continuato;
dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione e previa concessione delle attenuanti generiche era stata dichiarata la prescrizione del reato di favoreggiamento aggravato. La Corte ha ritenuto che la domanda riguardante i primi due anni di custodia cautelare dovesse essere dichiarata inammissibile perché, per l'imputazione di favoreggiamento aggravato, il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e il massimo della custodia cautelare per questo reato è appunto di due anni. Per il restante periodo la Corte di merito ha ritenuto che il diritto alla riparazione dovesse essere escluso perché l'istante, con il suo comportamento doloso e gravemente colposo, aveva dato causa alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti.
In particolare era stato accertato, nel giudizio di merito, che UZ aveva fornito ad appartenenti ad un importante organizzazione criminale operante in tutta Italia notizie riguardanti l'attività d'indagine in corso e ciò conduceva a ritenere che il richiedente, con la sua condotta dolosa, avesse dato luogo all'emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti.
2) A fondamento del ricorso si eccepisce anzitutto l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., comma 1 nella parte in cui non consente la riparazione nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione perché in contrasto con varie norma della Costituzione, con i principi della legge delega del nuovo codice di rito e con la normativa internazionale che disciplina l'istituto. Quanto al rigetto della richiesta di riparazione per la parte eccedente i due anni il ricorrente ritiene manifestamente illogico che sia stata negata la riparazione per una condotta che, seppur contrastante con i vincoli che la legge impone, era diretta a far avere esito positivo ad un'importante operazione di polizia giudiziaria.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso e la difesa del ricorrente ha replicato con memoria con la quale si sottolinea come la condotta di UZ fosse diretta ad acquisire notizie per portare a termine un'importante operazione e che dunque non potesse essere considerata ne' colposa nè dolosa.
Nella memoria si richiama poi la sentenza 20 giugno 2008 della Corte costituzionale che ha espressamente affermato che "è costituzionalmente inammissibile ai fini della riparazione che la carcerazione possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all'esito del processo pena e per il solo caso di assoluzione nel merito delle imputazioni".
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero resistente ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. 3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Va premesso, con la precisazione che di seguito si farà, che la riparazione non spetta a chi sia stato sottoposto a custodia cautelare per reati che siano poi dichiarati prescritti salvo che, ovviamente, non sussistano i presupposti per la riparazione previsti dall'art. 314 c.p.p., comma 2 (in questo senso v., da ultimo, Cass., sez. 4, 10 giugno 2008 n. 26708, rv. 240328). L'unico caso in cui, anche se i reati sono prescritti, può residuare il diritto parziale alla riparazione è quello esaminato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 11 giugno 2008 n. 219, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione". Da questa decisione consegue che se la custodia cautelare eccede la misura della pena che avrebbe potuto in concreto essere irrogata all'imputato (come avveniva nel caso sottoposto al giudice delle leggi) la custodia cautelare sofferta in eccesso deve essere riparata.
Il ricorrente non contesta questi principi - e quindi la correttezza dell'esclusione della riparazione per il periodo che si riferisce al termine massimo di custodia cautelare per il reato dichiarato estinto per prescrizione - ma solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., comma 1 nella parte in cui consente di escludere la riparazione nel caso di prescrizione del reato che ha dato luogo alla custodia cautelare.
La risposta a questo quesito, e quindi una valutazione di manifesta infondatezza, è contenuta implicitamente nella ricordata sentenza della Corte costituzionale (richiamata anche dal ricorrente) nella quale si da per scontata la piena conformità alla Costituzione dell'esclusione della riparazione quando il reato sia stato dichiarato estinto ma si dichiara l'illegittimità costituzionale della norma indicata quando preclude la riparazione anche per le detenzioni ulteriori rispetto ad una condanna che non poteva essere inflitta.
D'altro canto è la stessa norma costituzionale invocata che, pur nell'interpretazione estensiva accolta (nel senso che debba essere riferita anche all'ingiusta detenzione) lascia di determinare "le condizioni e i limiti" della riparazione al legislatore che, ovviamente, dovrà individuarli in modo da non vanificare di fatto le garanzie costituzionali e secondo criteri di ragionevolezza. Orbene in questo contesto non può essere ritenuta priva di ragionevolezza una disciplina che escluda la riparazione nel caso di persona che abbia subito la custodia cautelare per un reato dal quale non sia stata prosciolta ma che sia stato dichiarato estinto. Nè maggior pregio ha la censura di costituzionalità riferita alla ritenuta violazione della Legge Delega. È vero che il principio indicato nel n. 100 della L. 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) enuncia sinteticamente il diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione (e dell'errore giudiziario) senza porre limiti ma è ovvio che ciò non significa avere escluso ogni limitazione ma soltanto lasciare al legislatore delegato il compito di definirli in base al principio costituzionale già ricordato.
4) Parimenti infondata è la censura che si riferisce ad un asserito contrasto della normativa ricordata con l'art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Con riferimento al parametro di legittimità costituzionale costituito dalle richiamate norme internazionali va osservato che, in dottrina e anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non sono ancora ben definiti i limiti del sindacato di costituzionalità allorché venga dedotta la violazione di norme contenute in convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano. Diversamente da quanto avviene per le norme di diritto comunitario (al quale non è riconducibile la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: v. parere della Corte di giustizia delle comunità europee 28 marzo 1996, n. 2/94, in Foro it., 1997, 4, 13) che, secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale (iniziata con la sentenza 8 giugno 1984 n. 170 e fondata sull'art. 11 Cost., nella parte in cui consente alle limitazioni di sovranità) hanno diretta efficacia nell'ordinamento interno degli stati membri con obbligo, anche per i giudici, di disapplicare le norme contrastanti con la normativa comunitaria, il percorso interpretativo relativo al rapporto tra ordinamento interno e internazionale (non comunitario) ha carattere meno univoco. Fin dalla sentenza 22 dicembre 1961 n. 67, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità del sindacato di costituzionalità delle leggi interne per contrasto con norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ritenendo che il contrasto delle prime con queste ultime si risolvesse in una violazione dell'art. 10 Cost., comma 1, (anche se è ancora dibattuta la natura del vizio) ma va osservato che la Corte costituzionale si è pronunziata adottando soluzioni non univoche sulla possibilità di ritenere la Convenzione e il Patto citati norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (con la conseguente possibilità di utilizzare l'art. 10 Cost., quale norma interposta, per il sindacato di costituzionalità).
La sentenza 29 gennaio 1996 n. 15 ha ritenuto preclusiva della possibilità di riconoscere tale natura ad una norma del Patto la circostanza che "l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello Stato espresso in forma legislativa." Impostazione teorica che, all'evidenza, si richiama alla tradizionale (ma sempre più messa in discussione) equiparazione tra diritto internazionale generale e norme consuetudinarie generali che si contrapporrebbero alle norme pattizie aventi invece carattere particolare.
Nell'ordinanza 6 aprile 1993 n. 143 (che richiama la meno recente sentenza n. 188 del 1980) la Corte costituzionale aveva ribadito, con riferimento alla Convenzione citata, "l'impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del giudizio di costituzionalità";
mentre, nella precedente sentenza 15 luglio 1991 n. 344, aveva invece esaminato nel merito, sia pure escludendo il contrasto lamentato, la denunziata difformità tra la norma interna e quella contenuta nelle convenzioni internazionali (nella specie si trattava di una norma della Convenzione e di una norma del Patto). Successivamente la Corte costituzionale, pur non affrontando espressamente il problema indicato, si era orientata nel senso di ritenere ammissibili le questioni sollevate esaminandole nel merito (v. sentenze 12 dicembre 1998 n. 399; 19 giugno 1998 n. 213). La più recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha seguito un percorso parzialmente diverso che ha tenuto conto della modifica dell'art. 117 Cost. ad opera della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e ha escluso che "con l'art. 111 Cost., comma 1, si possa attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, com'è il caso delle norme della CEDU. Il parametro costituzionale in esame comporta, infatti, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117 Cost., comma 1, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale."
Ha proseguito, il giudice delle leggi, con l'affermazione che, "con l'art. 117 Cost., comma 1, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale da vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata norma interposta;
e che è soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione".
Ed è pervenuto alla conseguenza "che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117 Cost., comma 1, come correttamente è stato fatto dai rimettenti in questa occasione".
Con particolare riferimento alla CEDU la Corte costituzionale ha inoltre precisato che "occorre tenere conto della sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU)". 5) Adeguandosi a questo più recente orientamento questa Corte osserva che, pur ritenendo ammissibile la censura di costituzionalità che abbia, come parametro di riferimento, le richiamate norme internazionali, il denunziato contrasto non sussiste.
Evidente è l'inesistenza del contrasto della normativa in questione con l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. Il comma 5 di questa norma (che, a differenza dell'art. 24 Cost., si riferisce esplicitamente anche alla custodia cautelare) prevede il diritto alla riparazione soltanto per la detenzione subita in violazione di una delle disposizioni del medesimo articolo.
Tra queste disposizioni non ve n'è alcuna che sia stata violata nel caso in esame e, d'altro canto, nessuna violazione in tal senso è stata dedotta dal ricorrente;
e neppure esiste, nella convenzione, una norma di carattere generale che preveda la riparazione per la detenzione subita da chi sia stato poi prosciolto per l'estinzione del reato.
Ancor meno pertinente è il denunziato contrasto con l'art. 9, comma 5 del Patto internazionale per i diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 dall'assemblea generale dell'ONU, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, che, pur riferendosi certamente anche alla custodia cautelare, riguarda esclusivamente l'arresto e la detenzione illegali, quindi operati - volendo dare alla norma la più ampia estensione possibile - al di fuori delle regole processuali vigenti nello Stato (che abbia aderito al Patto) e di quelle previste dai primi quattro commi dell'art. 9 in esame (in larga parte corrispondenti alle garanzie previste dal citato art. 5 della convenzione); violazione, anche in questo caso, non risultante e comunque non dedotta.
Consegue alle considerazioni svolte che la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata, anche sotto questo profilo, manifestamente infondata.
4) Parimenti infondato è il motivo di ricorso riguardante l'affermata esistenza di una colpa grave, preclusiva della riparazione, che abbia avuto efficienza causale sulla detenzione. Sul tema dell'esistenza della colpa grave preclusiva della riparazione va osservato che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare, o negare, i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato.
Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto accertato, con il riferimento alla sentenza di assoluzione del ricorrente, che il medesimo avesse dato luogo, per dolo e non solo per macroscopica negligenza, all'emissione del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti perché, in qualità di maresciallo dei carabinieri aveva comunicato ad appartenenti ad un'importante organizzazione criminale le notizie sulle indagini che si svolgevano nei loro confronti.
Correttamente i giudici della riparazione hanno ritenuto dolosa questa condotta - anche se hanno lasciato qualche spiraglio sulle finalità perseguite da UZ - perché la rivelazione del segreto non è stata ricondotta ad una mera imprudenza ma voluta dall'agente che ha posto in essere una gravissima violazione dei doveri d'ufficio; e questa condotta ha avuto efficienza causale sull'emissione del provvedimento cautelare.
Ne consegue che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae al vaglio di legittimità.
4) Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti private del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009