Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà personale è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Nella specie, è stato ritenuto correttamente applicato il suddetto principio in una vicenda in cui l'imputato, pur prosciolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'avvenuta restrizione della libertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2006, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/12/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1418
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 22856/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GR NA n. ad Aversa il 26.9.1928;
avverso l'ordinanza in data 24 febbraio 2005 con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione in carcere subita da Di RA NA dal 18 novembre al 10 dicembre 1997, nell'ambito di un procedimento in cui erano stati contestati all'istante i reati di associazione a delinquere (ex art. 416 bis c.p.), da cui era stato assolto con formula piena, e truffa aggravata e continuata (ex art. 81 cpv. c.p., art. 640 c.p. e art. 640 bis c.p.), dal quale era stato prosciolto per intervenuta prescrizione.
La Corte di merito, nel rigettare l'istanza, osservava che il periodo di detenzione subito poteva essere riferito anche al reato di truffa aggravata, in relazione al quale il Di RA non aveva ottenuto l'assoluzione piena, ma solo la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato.
Avverso la citata ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato articolando un unico motivo, con il quale sostiene la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 314 c.p.p., comma 2, secondo il quale lo stesso diritto alla riparazione, sancito dal cit. art. 314 c.p.p., comma 1, spetta al prosciolto per qualsiasi causa e, perciò secondo il ricorrente anche a colui nei cui confronti è pronunciata sentenza di proscioglimento per prescrizione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritualmente depositato una memoria difensiva con la quale, facendo riferimento al disposto normativo dell'art. 314 c.p.p., comma 4, che esclude il diritto alla riparazione nell'ipotesi in cui la detenzione sia stata subita anche in base ad altro titolo, chiede il rigetto del ricorso. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile in conformità delle conclusioni del Procuratore generale presso questo Ufficio.
Appare infatti pienamente ed esaustivamente corretto il rigetto della richiesta di riparazione argomentata facendo richiamo all'intervenuto proscioglimento per prescrizione per il reato di truffa aggravata continuata, costituente, attesi i limiti edittali, titolo pienamente legittimo per l'emissione e/o il mantenimento del provvedimento cautelare.
È in proposito pacifico che, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto cioè più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato (come nella specie) su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola tra queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre computazioni (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 7 ottobre 2003, Campanelli). Il richiamato principio di diritto è pienamente applicabile nel caso di specie, in considerazione dell'intervenuto proscioglimento del Di RA dal reato di truffa aggravata continuata per essere il reato estinto per prescrizione, costituente, anche ex se solo, titolo legittimante l'avvenuta restrizione della libertà. Mentre è considerazione inconferente, riguardante altra fattispecie e pertanto chiaramente irrilevante, quella secondo la quale il giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto che lo stesso diritto alla riparazione sancito dall'art. 314 c.p.p., comma 1 spetta al prosciolto per qualsiasi causa, come sancito dall'art. 314 c.p.p., comma 2, e perciò, secondo il ricorrente anche in caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Siffatta deduzione difensiva non tiene conto che tale ipotesi normativa riguarda i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo (quindi anche in caso di condanna) venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente(cd. ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato). In questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile,cioè, l'assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. Corte Cost. sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento euro, in favore della Cassa delle ammende. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese sostenute per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende;
compensa le spese sostenute dalle parti per questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007