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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 61/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(c.f. - P.Iva Controparte_1 C.F._1
), in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela P.IVA_2
Salvo, giusta procura in atti;
- parte opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 391/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1277/2023 R.g., veniva ingiunto alla Parte_1
in p.l.r.p.t., di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla Ditta
[...]
la somma di € 43.332,82, di cui € 30.887,22 a titolo di capitale Controparte_1 ed € 12.445,60 a titolo di interessi commerciali, nonché spese e competenze del procedimento monitorio. 2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la in p.l.r.p.t., proponeva Parte_1 opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per territorio del
Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Roma e chiedendo, nel merito,
l'annullamento e/o revoca del decreto opposto, essendo la pretesa creditoria infondata.
Si costituiva la Ditta Individuale CI , in persona dell'omonimo titolare, la quale CP_1 contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rinviata, con invito alla parte opposta alla presentazione della domanda di mediazione.
Con le note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 6.10.2025 in data 22.9.2025, la società opposta comunicava l'intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti, con il quale la aveva riconosciuto l'intero debito di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, provvedendo, di conseguenza all'integrale pagamento del dovuto;
contestualmente depositava istanza congiunta ex art. 306 c.p.c., con cui le parti costituite chiedevano la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. Orbene, ritiene il Tribunale che, sulla base dell'istanza congiunta, in cui i procuratori delle parti, muniti del relativo potere, hanno comunicato l'intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti e dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., chiedendo espressamente la declaratoria di estinzione del processo, occorra appunto dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c..
Quanto alle spese di lite, le parti hanno espressamente richiesto la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 06.10.2025
IL GIUDICE
dott. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(c.f. - P.Iva Controparte_1 C.F._1
), in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela P.IVA_2
Salvo, giusta procura in atti;
- parte opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 391/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1277/2023 R.g., veniva ingiunto alla Parte_1
in p.l.r.p.t., di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla Ditta
[...]
la somma di € 43.332,82, di cui € 30.887,22 a titolo di capitale Controparte_1 ed € 12.445,60 a titolo di interessi commerciali, nonché spese e competenze del procedimento monitorio. 2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la in p.l.r.p.t., proponeva Parte_1 opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per territorio del
Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Roma e chiedendo, nel merito,
l'annullamento e/o revoca del decreto opposto, essendo la pretesa creditoria infondata.
Si costituiva la Ditta Individuale CI , in persona dell'omonimo titolare, la quale CP_1 contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva rinviata, con invito alla parte opposta alla presentazione della domanda di mediazione.
Con le note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 6.10.2025 in data 22.9.2025, la società opposta comunicava l'intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti, con il quale la aveva riconosciuto l'intero debito di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, provvedendo, di conseguenza all'integrale pagamento del dovuto;
contestualmente depositava istanza congiunta ex art. 306 c.p.c., con cui le parti costituite chiedevano la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. Orbene, ritiene il Tribunale che, sulla base dell'istanza congiunta, in cui i procuratori delle parti, muniti del relativo potere, hanno comunicato l'intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti e dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., chiedendo espressamente la declaratoria di estinzione del processo, occorra appunto dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c..
Quanto alle spese di lite, le parti hanno espressamente richiesto la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 06.10.2025
IL GIUDICE
dott. Marino Reda