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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5525/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viale Liberta' 176, Catania, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. LEO PIETRO che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, CF: elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 62 P.IVA_1
CATANIA presso lo studio dell'Avv. LO VECCHIO ALFIO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
1 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.04.2022, via PEC, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal , in data 08.06.2021, Controparte_2
al fine di ottenerne la declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice solleva avverso il deliberato impugnato le seguenti eccezioni: 1) Nullità per violazione delle norme imperative di ordine pubblico concernenti il divieto di assembramento e le prescrizioni per le riunioni all'aperto, ivi compreso il rispetto delle distanze minime e dell'obbligo di portare la mascherina di protezione, nonché le stesse linee guida pronunciate dalle maggiori associazioni di amministratori di condominio;
2) Illegittimità del bilancio consuntivo 2019 per irregolarità voci spese 2019 ed in particolare mette in rilievo le presunte seguenti irregolarità: onorario amministratore (aumento non previsto dal preventivo), pulizia
(aumento non previsto dal preventivo), derattizzazione e disinfestazione (non prevista in preventivo e svolta da soggetto professionalmente non idoneo), spese personali (non meglio identificate e illegittime), elettricista (spesa fiscalmente non idonea e svolta da soggetto professionalmente non ido-neo), giardinaggio, (aumento non previsto in preventivo), trasmissione modello 770 (aumento non previsto in preventivo).
Inoltre sul bilancio dettagliato per conto, eccepisce: la mancanza del costo di competenza gen-feb 2019 energia elettrica ascensore (Enel Energia); Energia elettrica autoclave, fattura illegittima Future Energy competenza dicembre per arbitrario
2 cambio gestore;
Cancelleria: Accollo illegittimo al condominio delle spese del software gestionale dell'amministratore (Danea Software); Pulizia condominiale e giardinaggio, fatture competenza giugno e luglio: servizio svolto parzialmente per infortunio ma
Cont fatturato totalmente;
Giardinaggio agosto dicembre svolto da ditta diversa dalla ed illegittimità delle fatture emesse. Competenza Avv. Lo Vecchio, Controparte_3
importi difformi tra quanto indicato nel bilancio dettagliato per conto e quelle indicate nella situazione patrimoniale e di cassa. Elettricista: Fattura CFE snc per pulsantiere citofoniche errate in quanto di competenza anno 2018. Varie, voci di spesa tutte non fiscalmente valide;
Verifica Impianto ascensore: manca il canone competenza secondo semestre ditta manutenzione ascensore. Inoltre parte attrice eccepisce che poiché risultano viziati i bilanci dal 2014 al 2018, tutti opposti unitamente alle relative delibere di approvazione, anche il bilancio 2019 subisce tali vizi nei saldi di apertura nonché finali.
Il impugna anche l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2020, Pt_1
eccependone varie irregolarità.
Infine parte attrice impugna anche il bilancio preventivo per l'anno 2021, in quanto, poiché risultano viziati i bilanci dal 2014 al 2018, tutti impugnati innanzi al Tribunale unitamente alle relative delibere, anche il preventivo 2021 subisce tali vizi nei saldi di apertura.
Ancora il Leanza eccepisce la nullità della delibera assembleare impugnata poiché essa, pur avendo inteso, al punto n. 6) dell'ordine del giorno, ratificare mandato alla nuova ditta di pulizia, in seno al deliberato medesimo, ha omesso del tutto di indicare quale sia la ditta incaricata di svolgere il servizio di pulizia condominiale.
Né tale indicazione emerge dall'avviso di convocazione dei condomini a partecipare
3 all'assemblea.
In relazione all'impugnazione del punto 7) dell'o.d.g. eccepisce la nullità nella parte in cui l'assemblea non ha prima deliberato la ratifica del mandato alla precedente ditta incaricata della pulizia dello stabile, , dopo aver preso atto della Controparte_4
volontà assembleare di differire la scelta di una nuova impresa di pulizie.
Infine il eccepisce l'illegittima ratifica della spesa urgente e necessaria di Pt_1
adeguamento impianto elettrico portineria, conferendo incarico alla ditta denominata
DI O” poiché quest'ultimo non risulta essere titolare di alcuna ditta, né iscritto alla Camera di Commercio, né titolare di Partita Iva. Tale soggetto non è nemmeno iscritto presso alcun ente previdenziale e/o infortunistico né risulta provvisto delle indispensabili competenze tecniche anche per il rilascio della certificazione di conformità dell'impianto e di esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte.
Essa, in definitiva, è stata chiamata a svolgere prestazioni lavorative continuative senza averne titolo.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In merito all'impugnazione dei bilanci condominiali, consuntivo 2019 e 2020, approvati col deliberato impugnato, parte convenuta, in comparsa conclusionale, ha sollevato l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore Pt_1
Orbene per quanto attiene la sussistenza di tale condizione dell'azione , la S.C. ha statuito il seguente principio: “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art.
100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in
4 mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda. (Cass. 19268/2016)
Quindi, alla luce del superiore principio, nella fattispecie in esame, anche d'ufficio, il giudice può vagliare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore all'impugnazione del punto del deliberato che approva il bilancio consuntivo 2019 e 2020, a prescindere dall'esistenza di una tempestiva eccezione della parte.
Pertanto, anche se sollevata in comparsa conclusionale, tale eccezione va vagliata perché, come affermato dalla S.C., è rilevabile anche d'ufficio.
Secondo quanto statuito dalla S.C.: “La legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente CP_1
strumentale al secondo.
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1
all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
5 Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.” (cfr motivazione sentenza Cass. 5129/2024)
Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha allegato nessun interesse specifico a vedere modificata la delibera di approvazione del resoconto del 2019 e del consuntivo 2020, non riguardando la sua impugnazione situazioni determinanti una erronea posizione debitoria o la violazione di interessi facenti capo allo stesso.
Parte attrice, infatti, si è limitato ad elencare una serie di asseriti vizi dei bilanci approvati, senza specificare quale sia il suo interesse specifico, enunciando principi del tutto generici non attinenti alla sua sfera patrimoniale.
Nel caso di che trattasi, l'attore non ha allegato la sussistenza di alcun interesse a vedere modificata la delibera di approvazione del consuntivo 2019 e 2020, non avendo fatto rilevare l'esistenza di vizi che si traducono in una erronea posizione debitoria dell'opponente o comunque la violazione di interessi facenti capo al Leanza. ( Corte di
Appello di Catania n. 176/25 )
E ancora “chi impugna una delibera condominiale deve essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire” ( In tal senso Cass.
Civ. n.5129/24 ) Pertanto, anche solo in considerazione di tale carenza di interesse,
l'impugnazione dei punti 1 e 2 della delibera del 08.06.2021, avente ad oggetto l'impugnazione dei bilanci consuntivi per gli anni 2019 e 2020 merita il rigetto.
Tuttavia, occorre altresì rilevare che il rendiconto condominiale, in forza del principio
6 di continuità, deve partire dai dati di chiusura relativi all'anno precedente a meno che la correttezza e la legittimità di questi ultimi non siano stati negati con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che i dati del consuntivo dell'anno precedente sono pertanto inutilizzabili solo nel caso in cui la loro esattezza sia stata negata con sentenza irrevocabile.
Nel caso che ci occupa, la sopradescritta situazione è del tutto insussistente. Invero i pretesi errori invocati nei bilanci dell'annualità precedente a quelli dell'anno 2019 e oggetto di delibere impugnate, non sono stati accertati da provvedimenti passati in cosa giudicata almeno per quanto risulta dagli atti di causa, infatti parte attrice non ha prodotto le eventuali sentenze che, in accoglimento della spiegata opposizione, hanno annullato i bilanci precedenti, con attestazione di passaggio in giudicato.
In considerazione dei superiori rilievi, anche il motivo di lagnanza proposto avverso il preventivo per l'anno 2021 si appalesa infondato e, come tale, va rigettato.
Disaminando partitamente, le altre eccezioni sollevate avverso gli altri punti all'ordine del giorno, si osserva quanto segue:
- Sulla eccezione di nullità per violazione di norme imperative di ordine pubblico, concernenti il divieto di assembramento e le prescrizioni per le riunioni all'aperto, ivi compreso il rispetto delle distanze minime e dell'obbligo di portare la mascherina di protezione, si fa rilevare che l'assemblea in esame è stata convocata in un luogo aperto, che garantiva il distanziamento previsto dalla legge allora vigente.
In merito alle registrazioni video su cui si fondano le perizie di parte, prodotte da parte attrice, e da cui si evincerebbe la violazione della normativa anti-covid, si fa
7 rilevare che il Garante della privacy, sulle registrazioni video dell'assemblea condominiale, ha stabilito il seguente principio:
“In merito alla prassi, alquanto diffusa nel contesto condominiale, consistente nella registrazione mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi (c.d. videoregistrazione) o mediante la riproduzione vocale su nastro magnetico o altro supporto (c.d. registrazione fonografica), da parte dello stesso amministratore, dello svolgimento dell'assemblea condominiale, senza che sia stata preventivamente fornita alcuna autorizzazione in tal senso dai partecipanti alla stessa, siccome la registrazione viene effettuata dal medesimo nell'esercizio della propria attività professionale e nell'interesse dell'intera compagine condominiale, non trattandosi di attività “a carattere esclusivamente personale o domestico” ai sensi l'art. 2, par. 2, lett. c) del RGPD, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6, par. 1, lett. a) del RGPD, ed è dunque necessario ottenere il consenso informato di tutti i partecipanti e conservare la documentazione registrata adottando adeguate misure di sicurezza.”
( tratto da Documento di indirizzo del Garante della Privacy relativo al
“Trattamento dei dati personali nell'ambito del condominio” allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n° 209 del
10.04.2025 )
Il Garante, pertanto, fissa un principio generale per le registrazioni audio/video delle assemblee condominiali, stabilendo che tali riprese o registrazioni sono ammissibili se vi è il previo consenso dei singoli partecipanti.
Orbene nella fattispecie in esame, come risulta dal verbale di assemblea impugnato, prodotto in atti, non soltanto i condomini non sapevano di essere ripresi, ma quando se ne sono accorti, hanno espressamente vietato le riprese e ciò nonostante, colui 8 che le stava effettuando, ha continuato a riprendere.
Posto ciò, si evince che le riprese poste a base delle perizie di parte in atti, sono state svolte in palese violazione del GDPR e le stesse non sono utilizzabili, così come le foto tratte dal video, allegate alle perizie.
Ma, in ogni caso, si fa rilevare che l'amministratore, nello scegliere il luogo di svolgimento dell'assemblea, ha indicato un luogo all'aperto che consentiva il distanziamento tra le parti, quindi nel rispetto della normativa vigente all'epoca, mentre non può essere causa di nullità del deliberato assembleare, il comportamento dei singoli partecipanti, che non si sono attenuti al rispetto delle regole sul distanziamento e sui dispositivi di protezione personale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la relativa eccezione di nullità va rigettata.
- Sull'illegittimità del punto 6 ODG per ratifica mandato nuova ditta di pulizia, per la mancata indicazione del nome della ditta, e mancanza nella persona nominata dei requisiti richiesti dalla legge si osserva che evidentemente l'assemblea, nel momento in cui ratifica il mandato, conosce la persona a cui sta affidando l'incarico così come la conosce il che infatti, nella sua impugnazione, eccepisce, Pt_1
altresì, che la persona nominata non abbia i requisiti per essere investita di tale compito.
Su tale punto il non ha fornito alcuna prova e pertanto anche tale doglianza Pt_1
va rigettata.
- Per quanto riguarda l'impugnazione del punto 7 ODG, sul conferimento d'incarico ad una nuova ditta di giardinaggio, parte attrice lamenta la circostanza che l'assemblea non ha ratificato il mandato alla precedente ditta incaricata.
Tale assunto è del tutto sfornito di prova ma soprattutto non si comprende quale sia la norma violata dal consesso condominiale.
9 - Infine in relazione al punto 8 ODG di ratifica spesa urgente, il eccepisce Pt_1
che il soggetto incaricato è privo di partita iva e non è titolare di ditta e pertanto non potrebbe svolgere le mansioni per cui è chiamato.
Anche tale assunto è rimasto privo di prova e pertanto va rigettato.
Alla luce di quanto sopra, la domanda spiegata dal va rigettata. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il va condannato rifondere a Pt_1
parte convenuta le spese che si liquidano in € 4.500,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 02.10.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5525/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viale Liberta' 176, Catania, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. LEO PIETRO che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, CF: elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 62 P.IVA_1
CATANIA presso lo studio dell'Avv. LO VECCHIO ALFIO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
1 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.04.2022, via PEC, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal , in data 08.06.2021, Controparte_2
al fine di ottenerne la declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice solleva avverso il deliberato impugnato le seguenti eccezioni: 1) Nullità per violazione delle norme imperative di ordine pubblico concernenti il divieto di assembramento e le prescrizioni per le riunioni all'aperto, ivi compreso il rispetto delle distanze minime e dell'obbligo di portare la mascherina di protezione, nonché le stesse linee guida pronunciate dalle maggiori associazioni di amministratori di condominio;
2) Illegittimità del bilancio consuntivo 2019 per irregolarità voci spese 2019 ed in particolare mette in rilievo le presunte seguenti irregolarità: onorario amministratore (aumento non previsto dal preventivo), pulizia
(aumento non previsto dal preventivo), derattizzazione e disinfestazione (non prevista in preventivo e svolta da soggetto professionalmente non idoneo), spese personali (non meglio identificate e illegittime), elettricista (spesa fiscalmente non idonea e svolta da soggetto professionalmente non ido-neo), giardinaggio, (aumento non previsto in preventivo), trasmissione modello 770 (aumento non previsto in preventivo).
Inoltre sul bilancio dettagliato per conto, eccepisce: la mancanza del costo di competenza gen-feb 2019 energia elettrica ascensore (Enel Energia); Energia elettrica autoclave, fattura illegittima Future Energy competenza dicembre per arbitrario
2 cambio gestore;
Cancelleria: Accollo illegittimo al condominio delle spese del software gestionale dell'amministratore (Danea Software); Pulizia condominiale e giardinaggio, fatture competenza giugno e luglio: servizio svolto parzialmente per infortunio ma
Cont fatturato totalmente;
Giardinaggio agosto dicembre svolto da ditta diversa dalla ed illegittimità delle fatture emesse. Competenza Avv. Lo Vecchio, Controparte_3
importi difformi tra quanto indicato nel bilancio dettagliato per conto e quelle indicate nella situazione patrimoniale e di cassa. Elettricista: Fattura CFE snc per pulsantiere citofoniche errate in quanto di competenza anno 2018. Varie, voci di spesa tutte non fiscalmente valide;
Verifica Impianto ascensore: manca il canone competenza secondo semestre ditta manutenzione ascensore. Inoltre parte attrice eccepisce che poiché risultano viziati i bilanci dal 2014 al 2018, tutti opposti unitamente alle relative delibere di approvazione, anche il bilancio 2019 subisce tali vizi nei saldi di apertura nonché finali.
Il impugna anche l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2020, Pt_1
eccependone varie irregolarità.
Infine parte attrice impugna anche il bilancio preventivo per l'anno 2021, in quanto, poiché risultano viziati i bilanci dal 2014 al 2018, tutti impugnati innanzi al Tribunale unitamente alle relative delibere, anche il preventivo 2021 subisce tali vizi nei saldi di apertura.
Ancora il Leanza eccepisce la nullità della delibera assembleare impugnata poiché essa, pur avendo inteso, al punto n. 6) dell'ordine del giorno, ratificare mandato alla nuova ditta di pulizia, in seno al deliberato medesimo, ha omesso del tutto di indicare quale sia la ditta incaricata di svolgere il servizio di pulizia condominiale.
Né tale indicazione emerge dall'avviso di convocazione dei condomini a partecipare
3 all'assemblea.
In relazione all'impugnazione del punto 7) dell'o.d.g. eccepisce la nullità nella parte in cui l'assemblea non ha prima deliberato la ratifica del mandato alla precedente ditta incaricata della pulizia dello stabile, , dopo aver preso atto della Controparte_4
volontà assembleare di differire la scelta di una nuova impresa di pulizie.
Infine il eccepisce l'illegittima ratifica della spesa urgente e necessaria di Pt_1
adeguamento impianto elettrico portineria, conferendo incarico alla ditta denominata
DI O” poiché quest'ultimo non risulta essere titolare di alcuna ditta, né iscritto alla Camera di Commercio, né titolare di Partita Iva. Tale soggetto non è nemmeno iscritto presso alcun ente previdenziale e/o infortunistico né risulta provvisto delle indispensabili competenze tecniche anche per il rilascio della certificazione di conformità dell'impianto e di esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte.
Essa, in definitiva, è stata chiamata a svolgere prestazioni lavorative continuative senza averne titolo.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In merito all'impugnazione dei bilanci condominiali, consuntivo 2019 e 2020, approvati col deliberato impugnato, parte convenuta, in comparsa conclusionale, ha sollevato l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore Pt_1
Orbene per quanto attiene la sussistenza di tale condizione dell'azione , la S.C. ha statuito il seguente principio: “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art.
100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in
4 mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda. (Cass. 19268/2016)
Quindi, alla luce del superiore principio, nella fattispecie in esame, anche d'ufficio, il giudice può vagliare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore all'impugnazione del punto del deliberato che approva il bilancio consuntivo 2019 e 2020, a prescindere dall'esistenza di una tempestiva eccezione della parte.
Pertanto, anche se sollevata in comparsa conclusionale, tale eccezione va vagliata perché, come affermato dalla S.C., è rilevabile anche d'ufficio.
Secondo quanto statuito dalla S.C.: “La legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente CP_1
strumentale al secondo.
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1
all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
5 Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.” (cfr motivazione sentenza Cass. 5129/2024)
Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha allegato nessun interesse specifico a vedere modificata la delibera di approvazione del resoconto del 2019 e del consuntivo 2020, non riguardando la sua impugnazione situazioni determinanti una erronea posizione debitoria o la violazione di interessi facenti capo allo stesso.
Parte attrice, infatti, si è limitato ad elencare una serie di asseriti vizi dei bilanci approvati, senza specificare quale sia il suo interesse specifico, enunciando principi del tutto generici non attinenti alla sua sfera patrimoniale.
Nel caso di che trattasi, l'attore non ha allegato la sussistenza di alcun interesse a vedere modificata la delibera di approvazione del consuntivo 2019 e 2020, non avendo fatto rilevare l'esistenza di vizi che si traducono in una erronea posizione debitoria dell'opponente o comunque la violazione di interessi facenti capo al Leanza. ( Corte di
Appello di Catania n. 176/25 )
E ancora “chi impugna una delibera condominiale deve essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire” ( In tal senso Cass.
Civ. n.5129/24 ) Pertanto, anche solo in considerazione di tale carenza di interesse,
l'impugnazione dei punti 1 e 2 della delibera del 08.06.2021, avente ad oggetto l'impugnazione dei bilanci consuntivi per gli anni 2019 e 2020 merita il rigetto.
Tuttavia, occorre altresì rilevare che il rendiconto condominiale, in forza del principio
6 di continuità, deve partire dai dati di chiusura relativi all'anno precedente a meno che la correttezza e la legittimità di questi ultimi non siano stati negati con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che i dati del consuntivo dell'anno precedente sono pertanto inutilizzabili solo nel caso in cui la loro esattezza sia stata negata con sentenza irrevocabile.
Nel caso che ci occupa, la sopradescritta situazione è del tutto insussistente. Invero i pretesi errori invocati nei bilanci dell'annualità precedente a quelli dell'anno 2019 e oggetto di delibere impugnate, non sono stati accertati da provvedimenti passati in cosa giudicata almeno per quanto risulta dagli atti di causa, infatti parte attrice non ha prodotto le eventuali sentenze che, in accoglimento della spiegata opposizione, hanno annullato i bilanci precedenti, con attestazione di passaggio in giudicato.
In considerazione dei superiori rilievi, anche il motivo di lagnanza proposto avverso il preventivo per l'anno 2021 si appalesa infondato e, come tale, va rigettato.
Disaminando partitamente, le altre eccezioni sollevate avverso gli altri punti all'ordine del giorno, si osserva quanto segue:
- Sulla eccezione di nullità per violazione di norme imperative di ordine pubblico, concernenti il divieto di assembramento e le prescrizioni per le riunioni all'aperto, ivi compreso il rispetto delle distanze minime e dell'obbligo di portare la mascherina di protezione, si fa rilevare che l'assemblea in esame è stata convocata in un luogo aperto, che garantiva il distanziamento previsto dalla legge allora vigente.
In merito alle registrazioni video su cui si fondano le perizie di parte, prodotte da parte attrice, e da cui si evincerebbe la violazione della normativa anti-covid, si fa
7 rilevare che il Garante della privacy, sulle registrazioni video dell'assemblea condominiale, ha stabilito il seguente principio:
“In merito alla prassi, alquanto diffusa nel contesto condominiale, consistente nella registrazione mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi (c.d. videoregistrazione) o mediante la riproduzione vocale su nastro magnetico o altro supporto (c.d. registrazione fonografica), da parte dello stesso amministratore, dello svolgimento dell'assemblea condominiale, senza che sia stata preventivamente fornita alcuna autorizzazione in tal senso dai partecipanti alla stessa, siccome la registrazione viene effettuata dal medesimo nell'esercizio della propria attività professionale e nell'interesse dell'intera compagine condominiale, non trattandosi di attività “a carattere esclusivamente personale o domestico” ai sensi l'art. 2, par. 2, lett. c) del RGPD, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6, par. 1, lett. a) del RGPD, ed è dunque necessario ottenere il consenso informato di tutti i partecipanti e conservare la documentazione registrata adottando adeguate misure di sicurezza.”
( tratto da Documento di indirizzo del Garante della Privacy relativo al
“Trattamento dei dati personali nell'ambito del condominio” allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n° 209 del
10.04.2025 )
Il Garante, pertanto, fissa un principio generale per le registrazioni audio/video delle assemblee condominiali, stabilendo che tali riprese o registrazioni sono ammissibili se vi è il previo consenso dei singoli partecipanti.
Orbene nella fattispecie in esame, come risulta dal verbale di assemblea impugnato, prodotto in atti, non soltanto i condomini non sapevano di essere ripresi, ma quando se ne sono accorti, hanno espressamente vietato le riprese e ciò nonostante, colui 8 che le stava effettuando, ha continuato a riprendere.
Posto ciò, si evince che le riprese poste a base delle perizie di parte in atti, sono state svolte in palese violazione del GDPR e le stesse non sono utilizzabili, così come le foto tratte dal video, allegate alle perizie.
Ma, in ogni caso, si fa rilevare che l'amministratore, nello scegliere il luogo di svolgimento dell'assemblea, ha indicato un luogo all'aperto che consentiva il distanziamento tra le parti, quindi nel rispetto della normativa vigente all'epoca, mentre non può essere causa di nullità del deliberato assembleare, il comportamento dei singoli partecipanti, che non si sono attenuti al rispetto delle regole sul distanziamento e sui dispositivi di protezione personale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la relativa eccezione di nullità va rigettata.
- Sull'illegittimità del punto 6 ODG per ratifica mandato nuova ditta di pulizia, per la mancata indicazione del nome della ditta, e mancanza nella persona nominata dei requisiti richiesti dalla legge si osserva che evidentemente l'assemblea, nel momento in cui ratifica il mandato, conosce la persona a cui sta affidando l'incarico così come la conosce il che infatti, nella sua impugnazione, eccepisce, Pt_1
altresì, che la persona nominata non abbia i requisiti per essere investita di tale compito.
Su tale punto il non ha fornito alcuna prova e pertanto anche tale doglianza Pt_1
va rigettata.
- Per quanto riguarda l'impugnazione del punto 7 ODG, sul conferimento d'incarico ad una nuova ditta di giardinaggio, parte attrice lamenta la circostanza che l'assemblea non ha ratificato il mandato alla precedente ditta incaricata.
Tale assunto è del tutto sfornito di prova ma soprattutto non si comprende quale sia la norma violata dal consesso condominiale.
9 - Infine in relazione al punto 8 ODG di ratifica spesa urgente, il eccepisce Pt_1
che il soggetto incaricato è privo di partita iva e non è titolare di ditta e pertanto non potrebbe svolgere le mansioni per cui è chiamato.
Anche tale assunto è rimasto privo di prova e pertanto va rigettato.
Alla luce di quanto sopra, la domanda spiegata dal va rigettata. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il va condannato rifondere a Pt_1
parte convenuta le spese che si liquidano in € 4.500,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 02.10.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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