Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2740 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternò, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2102/2025 del Tribunale di Catania (n. 8912/2021 r.g.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA VE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2102/2025, pubblicata in data 16.04.2025, il Tribunale di Catania ha condannato il Comune di Paternò al pagamento, in favore di Banca Sistema S.p.A., della somma di € 14.308,15, oltre interessi anatocistici come indicato in motivazione e oltre alla somma di € 40,00; ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.950,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio in data 30 luglio 2025, come da documentazione versata in atti, ed è passata in giudicato.
Lamentando la mancata esecuzione del predetto titolo giudiziale, con ricorso notificato e depositato il 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
-ordinare al Comune di Paternò il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2102/2025 del Tribunale di Catania (n. 8912/2021 r.g.), fissando termine per provvedere al pagamento a favore dell’istante delle somme in essa indicate;
- nominare per il caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
2. Il Comune di Paternò, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dall’Amministrazione intimata, la quale, non costituitasi in giudizio, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Biancavilla, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della presente Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
IA VE, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VE | UR NT |
IL SEGRETARIO