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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/12/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza 12 dicembre 2024 ,con trattazione scritta ex art.127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento avente R.G.L. n.495/2024, promosso da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4
, C.F. Parte_5 C.F._5
, C.F. , Parte_6 C.F._6
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. , Parte_8 C.F._8
, C.F. , Parte_9 C.F._9
, C.F. , Parte_10 C.F._10
, C.F. , Parte_11 C.F._11
, C.F. , Parte_12 C.F._12
, C.F. Parte_13 C.F._13
, C.F. , Parte_14 C.F._14
, C.F. , Parte_15 C.F._15
, C.F. , Parte_16 C.F._16
, C.F. , Parte_17 C.F._17
, C.F. , Parte_18 C.F._18
, C.F. Parte_19 C.F._19
, C.F. , Parte_20 C.F._20
, C.F. , Parte_21 C.F._21
, C.F. , Parte_22 C.F._22 , C.F. , Parte_23 C.F._23
, C.F. Parte_24 C.F._24
, C.F. , Parte_25 C.F._25
, C.F. , Parte_26 C.F._26
, C.F. , Parte_27 C.F._27
, C.F. , Parte_28 C.F._28
, C.F. , Parte_29 C.F._29
, C.F. , Parte_30 C.F._30
, C.F. Parte_31 C.F._31
, C.F. , Parte_32 C.F._32
, C.F. , Parte_33 C.F._33
, C.F. , Parte_34 C.F._34
, C.F. , Parte_35 C.F._35
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Francesco Bertone, C.F. , elettivamente C.F._36
domiciliati, in Pavia, C.so Cavour n. 9, ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 Pt_36
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari delegati dott.
C.F. e dalla dott.ssa Valentina Tortosa C.F. Controparte_2 C.F._37
legalmente domiciliati in Lodi, Piazzale Forni, 1 C.F._38
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2024,
i soggetti in epigrafe indicati, quali docenti attualmente in servizio, presso istituti scolastici ubicati nel circondario del Tribunale adito, premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica, plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo, con supplenza di almeno
180 giorni per ciascun anno, per i seguenti periodi:
1. , (n.5 anni scolastici), Parte_1
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
2. , (n.5 anni scolastici), Parte_2
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
3. , (n.5 anni scolastici), Parte_3
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023; 4. , (n.5 anni scolastici), Parte_4
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
5. , (n.5 anni scolastici), Parte_5
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
6. (n.5 anni scolastici), Parte_6
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
7. , (n.5 anni scolastici), Parte_7
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
8. , (n.5 anni scolastici), Parte_8
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
9. , (n.5 anni scolastici), Parte_9
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
10. , (n.5 anni scolastici), Parte_10
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
11. , (n.5 anni scolastici), Parte_11
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
12. , (n.5 anni scolastici), Parte_12
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
13. , (n.5 anni scolastici), Parte_13
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
14. , (n.5 anni scolastici), Parte_14
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
15. , (n.5 anni scolastici), Parte_15
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
16. , (n.5 anni scolastici), Parte_16
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
17. , (n.5 anni scolastici), Parte_17
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
18. , (n.5 anni scolastici), Parte_18
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
19. , (n.5 anni scolastici), Parte_19
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
20. , (n.5 anni scolastici), Parte_20
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023; 21. , (n.5 anni scolastici), Parte_21
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
22. , (n.5 anni scolastici), Parte_22
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
23. , (n.5 anni scolastici), Parte_23
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
24. , (n.5 anni scolastici), Parte_24
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
25. , (n.5 anni scolastici), Parte_25
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
26. , (n.5 anni scolastici), Parte_26
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
27. , (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. Parte_27
2021/2022; A.S. 2022/2023;
28. (4 anni scolastici): A.S. 2018/2019; A.S. 2019/2020; Parte_28
A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022;
29. (4 anni scolastici): A.S. 2018/2019; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_29
A.S. 2022/2023;
30. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. Parte_30
2021/2022; A.S. 2022/2023;
31. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_31
A.S. 2022/2023;
32. (4 anni scolastici): A.S. 2018/2019; A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; Parte_32
A.S. 2021/2022;
33. , (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. Parte_33
2021/2022; A.S. 2022/2023;
34. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_34
A.S. 2022/2023;
35. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_35
A.S. 2022/2023; senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato, dall'art.1, comma 121, della legge n.107/2015 ed hanno convenuto in giudizio il , per sentir accertare il diritto delle parti ricorrenti ad Controparte_1 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato ,con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma pari a 500 euro per ciascun anno..
Il si è costituito eccependo preliminarmente, per l'anno scolastico 2018/19, l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale del diritto e nel merito, il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'01.10.2024, il Giudice invitava i ricorrenti a precisare le e domande, con indicazione per ciascun docente l'anno scolastico per il quali veniva richiesto il beneficio.
Le parte ricorrente depositava le note con le precisazioni richieste.
La causa veniva discussa all'udienza con trattazione scritta ex art.127 ter cpc,con termine per il deposito di note in sostituzione al 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso e nelle note di precisazione, depositate il 04.11.2024;i ricorrenti hanno depositato tutti i contratti a tempo determinato stipulati con il e con riferimento ai quali rivendicano il diritto al beneficio CP_1
della carta docenti.
Le domande, dei ricorrenti devono trovare accoglimento, nei limiti di seguito indicati ,attesa la prescrizione del beneficio con riguardo all'anno scolastico 2018/2019.
A sostegno delle domande i ricorrenti deducono:
- che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa euro-unitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n.124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L.
n.107/2015, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n.107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente è erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art.15 Decreto
Legge n.69 del 2023, conv. con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n.107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “.docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “.quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art.1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata l'illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alle parti ricorrenti, se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto il riconoscimento del beneficio economico e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe loro spettato negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
Il relativo diritto è soggetto a estinzione per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c..
La Cassazione ha invero chiarito, con pronuncia alla quale il Tribunale aderisce che: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.4, comma 1 e 2, L. n.124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (Cass. n. 29961/2023). Va quindi dichiarato prescritto, il diritto alla carta docenti per l'anno scolastico 2018/19, per i ricorrenti: , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_37 Parte_5 [...]
, , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , , , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_28
, e
[...] Parte_29 Parte_32
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda ,escluso l' anno scolastico 2018/2019 per il quale il diritto si è prescritto, all'attribuzione in favore dei ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite sono liquidate secondo i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, del D.M. n.55/2014. Il compenso è liquidato per tutte le fasi del giudizio nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione. Si è tenuto conto delle maggiorazioni previste per la pluralità di parti assistite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, nel procedimento n.495/2024 R.G.L. proposto da + 34 Parte_1
contro
: Controparte_3
1) Dichiara prescritto il diritto al beneficio, per l'anno scolastico 2018/2029, quanto ai ricorrenti , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_37 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, e Parte_26 Parte_28 Parte_29 Parte_32
2) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale, per il valore di € 500,00, per ogni annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo, come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi, eccettuato per i ricorrenti di cui al punto che precede, l'annualità scolastica 2018/2019,
Condanna
Il ad assegnare ai ricorrenti, la carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1
formazione dei docenti, di cui alla legge n.107/2015, per gli anni scolastici da ciascuno lavorati in qualità di docente precario a tempo, come da capo precedente, in ragione di €
500,00 nominali per ciascun anno,
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti in € - CP_1
-6000,00--- oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato.
Lodi, così deciso, il 12.12.2024.
Il Giudice dott.ssa Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza 12 dicembre 2024 ,con trattazione scritta ex art.127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento avente R.G.L. n.495/2024, promosso da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4
, C.F. Parte_5 C.F._5
, C.F. , Parte_6 C.F._6
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. , Parte_8 C.F._8
, C.F. , Parte_9 C.F._9
, C.F. , Parte_10 C.F._10
, C.F. , Parte_11 C.F._11
, C.F. , Parte_12 C.F._12
, C.F. Parte_13 C.F._13
, C.F. , Parte_14 C.F._14
, C.F. , Parte_15 C.F._15
, C.F. , Parte_16 C.F._16
, C.F. , Parte_17 C.F._17
, C.F. , Parte_18 C.F._18
, C.F. Parte_19 C.F._19
, C.F. , Parte_20 C.F._20
, C.F. , Parte_21 C.F._21
, C.F. , Parte_22 C.F._22 , C.F. , Parte_23 C.F._23
, C.F. Parte_24 C.F._24
, C.F. , Parte_25 C.F._25
, C.F. , Parte_26 C.F._26
, C.F. , Parte_27 C.F._27
, C.F. , Parte_28 C.F._28
, C.F. , Parte_29 C.F._29
, C.F. , Parte_30 C.F._30
, C.F. Parte_31 C.F._31
, C.F. , Parte_32 C.F._32
, C.F. , Parte_33 C.F._33
, C.F. , Parte_34 C.F._34
, C.F. , Parte_35 C.F._35
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Francesco Bertone, C.F. , elettivamente C.F._36
domiciliati, in Pavia, C.so Cavour n. 9, ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 Pt_36
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari delegati dott.
C.F. e dalla dott.ssa Valentina Tortosa C.F. Controparte_2 C.F._37
legalmente domiciliati in Lodi, Piazzale Forni, 1 C.F._38
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2024,
i soggetti in epigrafe indicati, quali docenti attualmente in servizio, presso istituti scolastici ubicati nel circondario del Tribunale adito, premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica, plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo, con supplenza di almeno
180 giorni per ciascun anno, per i seguenti periodi:
1. , (n.5 anni scolastici), Parte_1
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
2. , (n.5 anni scolastici), Parte_2
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
3. , (n.5 anni scolastici), Parte_3
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023; 4. , (n.5 anni scolastici), Parte_4
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
5. , (n.5 anni scolastici), Parte_5
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
6. (n.5 anni scolastici), Parte_6
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
7. , (n.5 anni scolastici), Parte_7
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
8. , (n.5 anni scolastici), Parte_8
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
9. , (n.5 anni scolastici), Parte_9
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
10. , (n.5 anni scolastici), Parte_10
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
11. , (n.5 anni scolastici), Parte_11
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
12. , (n.5 anni scolastici), Parte_12
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
13. , (n.5 anni scolastici), Parte_13
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
14. , (n.5 anni scolastici), Parte_14
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
15. , (n.5 anni scolastici), Parte_15
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
16. , (n.5 anni scolastici), Parte_16
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
17. , (n.5 anni scolastici), Parte_17
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
18. , (n.5 anni scolastici), Parte_18
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
19. , (n.5 anni scolastici), Parte_19
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
20. , (n.5 anni scolastici), Parte_20
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023; 21. , (n.5 anni scolastici), Parte_21
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
22. , (n.5 anni scolastici), Parte_22
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
23. , (n.5 anni scolastici), Parte_23
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
24. , (n.5 anni scolastici), Parte_24
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
25. , (n.5 anni scolastici), Parte_25
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
26. , (n.5 anni scolastici), Parte_26
dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023;
27. , (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. Parte_27
2021/2022; A.S. 2022/2023;
28. (4 anni scolastici): A.S. 2018/2019; A.S. 2019/2020; Parte_28
A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022;
29. (4 anni scolastici): A.S. 2018/2019; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_29
A.S. 2022/2023;
30. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. Parte_30
2021/2022; A.S. 2022/2023;
31. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_31
A.S. 2022/2023;
32. (4 anni scolastici): A.S. 2018/2019; A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; Parte_32
A.S. 2021/2022;
33. , (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. Parte_33
2021/2022; A.S. 2022/2023;
34. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_34
A.S. 2022/2023;
35. (4 anni scolastici): A.S. 2019/2020; A.S. 2020/2021; A.S. 2021/2022; Parte_35
A.S. 2022/2023; senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato, dall'art.1, comma 121, della legge n.107/2015 ed hanno convenuto in giudizio il , per sentir accertare il diritto delle parti ricorrenti ad Controparte_1 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato ,con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma pari a 500 euro per ciascun anno..
Il si è costituito eccependo preliminarmente, per l'anno scolastico 2018/19, l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale del diritto e nel merito, il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'01.10.2024, il Giudice invitava i ricorrenti a precisare le e domande, con indicazione per ciascun docente l'anno scolastico per il quali veniva richiesto il beneficio.
Le parte ricorrente depositava le note con le precisazioni richieste.
La causa veniva discussa all'udienza con trattazione scritta ex art.127 ter cpc,con termine per il deposito di note in sostituzione al 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso e nelle note di precisazione, depositate il 04.11.2024;i ricorrenti hanno depositato tutti i contratti a tempo determinato stipulati con il e con riferimento ai quali rivendicano il diritto al beneficio CP_1
della carta docenti.
Le domande, dei ricorrenti devono trovare accoglimento, nei limiti di seguito indicati ,attesa la prescrizione del beneficio con riguardo all'anno scolastico 2018/2019.
A sostegno delle domande i ricorrenti deducono:
- che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa euro-unitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n.124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L.
n.107/2015, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n.107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente è erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art.15 Decreto
Legge n.69 del 2023, conv. con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n.107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “.docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “.quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art.1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata l'illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alle parti ricorrenti, se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto il riconoscimento del beneficio economico e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe loro spettato negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
Il relativo diritto è soggetto a estinzione per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c..
La Cassazione ha invero chiarito, con pronuncia alla quale il Tribunale aderisce che: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.4, comma 1 e 2, L. n.124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (Cass. n. 29961/2023). Va quindi dichiarato prescritto, il diritto alla carta docenti per l'anno scolastico 2018/19, per i ricorrenti: , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_37 Parte_5 [...]
, , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, ,
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[...] Parte_29 Parte_32
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici oggetto di domanda ,escluso l' anno scolastico 2018/2019 per il quale il diritto si è prescritto, all'attribuzione in favore dei ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite sono liquidate secondo i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, del D.M. n.55/2014. Il compenso è liquidato per tutte le fasi del giudizio nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione. Si è tenuto conto delle maggiorazioni previste per la pluralità di parti assistite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, nel procedimento n.495/2024 R.G.L. proposto da + 34 Parte_1
contro
: Controparte_3
1) Dichiara prescritto il diritto al beneficio, per l'anno scolastico 2018/2029, quanto ai ricorrenti , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_37 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
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, e Parte_26 Parte_28 Parte_29 Parte_32
2) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale, per il valore di € 500,00, per ogni annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo, come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi, eccettuato per i ricorrenti di cui al punto che precede, l'annualità scolastica 2018/2019,
Condanna
Il ad assegnare ai ricorrenti, la carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1
formazione dei docenti, di cui alla legge n.107/2015, per gli anni scolastici da ciascuno lavorati in qualità di docente precario a tempo, come da capo precedente, in ragione di €
500,00 nominali per ciascun anno,
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti in € - CP_1
-6000,00--- oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato.
Lodi, così deciso, il 12.12.2024.
Il Giudice dott.ssa Elena Giuppi