Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4468/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4468/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA VIONE, 8 TEGGIANO, presso lo studio dell'Avv. LAMBIASE ROBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' N°60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._4
difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._5
DELLA LIBERTA' N°60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO
GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta dai convenuti nei confronti: 1) delle dichiarazioni contenute nell'atto pubblico divisione e donazione del 5/12/2014 per notar del 5.12.2014, nel punto in cui, a pagina 3) Persona_1 lettera B) in merito alla particella n. 352, ha specificato che essa ha “accesso da via Francesco
Lanzara attraverso viottolo di proprietà dei coniugi per il quale viottolo Controparte_3 defluisce altresì l'acqua irrigua”; delle dichiarazioni contenute nell'atto di vendita del
16/05/1961 per notar , repertorio n.6971, che attribuisce alla signora Persona_2
la esclusiva proprietà della particella n.352: “accesso attraverso un viottolo, Controparte_4
per sopra proprietà aliena, per il quale viottolo defluisce altresì l'acqua irrigua con ogni altro diritto competente, come pervenuto dal dante causa in virtù di atto del CP_5
31/12/1912”.
Invero, “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (cfr. Cass. 22903/2017).
Pertanto, è inammissibile la querela di falso avente ad oggetto dichiarazioni delle parti non assistite da pubblica fede.
Invero, dall'esame degli atti pubblici sopra richiamati si evince facilmente che le dichiarazioni relative al “diritto di accesso” sono state rese dalle parti e non costituiscono oggetto di accertamento compiuto direttamente dal notaio, in quanto quest'ultimo si è limitato a riportare quanto dichiarato dalle parti in ordine ai titoli di provenienza degli immobili oggetto di divisione e di compravendita.
Nel merito, la domanda attorea va qualificata in termini di actio confessoria servitutis
(art. 1079 c.c.), in quanto l'attore, nell'atto di citazione, ha chiesto: “accertare e dichiarare che sul fondo di proprietà dei convenuti insiste diritto di servitù di passaggio, in favore del fondo di proprietà dell'attore, così come riportato negli atti di proprietà”; mentre nella prima memoria ex art. 183 VI co cpc ha chiesto: “accertare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà dei coniugi di e .in favore del CP_1 CP_6
fondo intercluso di proprietà dell'attore…..diritto di passaggio che è sempre è stato esercitato
Pagina 2 di 6 sia dall'attore che dalla sua dante causa per un periodo di tempo ultraventennale, in conformità ai titoli di proprietà e a quelli di provenienza”.
L'attore agisce, pertanto, per la tutela del proprio asserito diritto di servitù di passaggio, di cui chiede l'esistenza ex art. 1079 c.c., esercitato a favore del proprio fondo e gravante su fondo dei convenuti, allegando che detta servitù è stata istituita con l'atto di divisione datato
31 dicembre 1912 e poi riportato in tutti i successivi titoli di provenienza ed il suo esercizio ultraventennale.
La servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato e sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte e l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Si tratta, del resto, di principi già da tempo remoto enunciati dalla S.C., affermando che l'actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte, in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo (arg. ex Cass. Sez.
2 - Sentenza n.
23531 del 09/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 30/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 11112 del 21/10/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3953 del 28/10/1976; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 11/04/1975).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda formulata dagli attori va qualificata come actio confessoria servitutis basata su un titolo o mediante acquisto ultraventennale (per usucapione).
Al riguardo, per giurisprudenza costante l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta,
Pagina 3 di 6 "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, ed in particolare dall'esame dell'originario titolo di provenienza del 31/12/1912 non vi è la prova certa che si sia costituita una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dell'attore e a carico del fondo dei convenuti, laddove nello stesso si conviene solamente che dovrà dare al Controparte_7
fratello il passaggio per accedere alla di lui porzione di orto, lungo la siepe CP_5
limitrofa ai ". Per_3
A questo punto, occorre verificare se il fatto generatore dell'asserito diritto di servitù di passaggio possa essere individuato nell'acquisto per usucapione.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c. soltanto le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione.
Le servitù apparenti sono quelle in cui si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Sez. 2, n. 12362, 27/05/2009, Rv. 608548-01; conf.
Cass. n. 1912/1987).
La S.C. Corte ha più volte ribadito (Cass. nn. 12238/2010, 7004/2017, 25355/2017) la necessità che consti (in questo senso si è scritto di "quid pluris") che il percorso (che come si
è visto non deve necessariamente costituire "opus manu factum") abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante.
Invero, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante
Pagina 4 di 6 attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'attore non abbia fornito la prova dell'esistenza di quel necessario "quid pluris" (cancello di ingresso, apertura o altri segni materiali e visibili) rivelante in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Invero, la prova testimoniale articolata da parte attrice risulta generica e inidonea a comprovare con certezza l'esistenza di opere visibili e permanenti, laddove si fa riferimento genericamente ad un cancello posto all'estremità del fondo;
tuttavia, nell'atto di citazione si fa riferimento a due cancelli, uno posto su via Lanzara e l'altro sull'estremità del fondo, munito di chiavi in possesso dell'attore.
Un argomento di prova a sostegno dell'esistenza, in realtà, di un unico cancello sul fondo dei convenuti emerge dall'esame della ctu depositata, nell'ambito del procedimento dinanzi al
Tribunale regionale delle acque pubbliche, in data 25.2.2009, laddove vi è una descrizione compiuta del fondo dei convenuti (cfr. ctu allegata alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
In essa a pag. 16 si legge che il fondo confina ad est con proprietà , ad ovest con Persona_4
strada provinciale via Lanzara, a sud con proprietà e a Nord con proprietà ; Per_5 Per_6
che, a confine con la strada provinciale, il fondo risulta delimitato da muro di recinzione con soprastante inferriata e con varco di ingresso protetto da cancello in ferro da cui si accede ad un cortile interno;
che l'intero fondo lateralmente si presenta recintato e delimitato da rete metallica.
È evidente che alla data del 25.2.2009 il cancello posto all'estremità del fondo non esisteva, atteso che esso era recintato su tutti i lati e l'unico varco di ingresso era quello su via Lanzara,
e tale circostanza di fatto contraddice quanto sostenuto dall'attore secondo cui la servitù di passaggio veniva esercitata attraverso il suddetto cancello ed un viottolo insistente sulla proprietà dei convenuti.
In ogni caso, qualora si volesse affermare che il cancello sia stato apposto in data successiva al 2009 allora non ricorrerebbe il requisito temporale (ventennale) per l'asserito acquisto per usucapione, in quanto l'opera permanente per l'esercizio della servitù sarebbe stato rimosso nel 2013.
Pertanto, alla stregua delle osservazioni di cui sopra il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea.
Pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dai convenuti;
2) Rigetta le domande formulate dall'attore;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Gaetano Parte_1
Bruno, difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
1.661,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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