Articolo 5 della Legge 25 marzo 1958, n. 329
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 maggio 1958
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Versione
1 luglio 1966
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Versione
31 luglio 1975
Art. 5. ((Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso ne' inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilita', alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1 gennaio 1975.
La pensione annua e' divisa in 13 quote di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie))
Entrata in vigore il 31 luglio 1975