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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2804/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: Impugnazione di delibera assembleare e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.8.1965, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla via R. Margherita n.168, presso lo studio dell'avv. Silvestro Ferdinando De Simone (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata in calce all'atto di C.F._2
citazione (per le comunicazioni: fax n. 081-8724062; PEC:
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ATTORE
E
in Castellammare di Stabia (C. F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, (C.F.: ), , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Vico Equense (Na), al C.so Umberto I° n. 49, presso lo studio dell'avv.
Mario Castellano (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._4
alla comparsa di risposta (per le comunicazioni: fax n. 0818798697; PEC:
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Con note scritte depositate ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2.1.2024 le parti concludevano come segue:
: Parte_1
prodotta e, da ultimo, alle deduzioni ed istanze esposte nelle note di trattazione scritta depositate per
l'udienza cartolare del 04/10/2022 e del 30/05/2023. …. Conclude pertanto affinchè l'On. Tribunale adito Voglia dichiarare cessata la materia del contendere e, in virtù del principio della c.d.
“soccombenza virtuale”, condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi di CP_1
causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese e compensi per la procedura di mediazione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>>.
: Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta insistendo affinchè codesto Giudice voglia dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa stante la comprovata conoscenza da parte dell'attore della nuova delibera ben prima della notifica della citazione di cui al presente giudizio. L'avv. Castellano, dunque, nel concludere come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nell'impugnare quanto ex adverso dedotto, chiede introitarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.5.2022 per l'udienza del 3.10.2022, Parte_1
, comproprietario pro indiviso unitamente ai signori
[...] CP_4 Parte_2
e , di una unità immobiliare del fabbricato sito in Castellammare di Stabia (NA) CP_5 CP_6
alla via Tavernola 91/B, evocava in giudizio il predetto Condominio chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità ed inefficacia della delibera dell'assemblea IA tenuta nelle due convocazioni del 7 e dell'8 ottobre 2021 per tardiva convocazione e per irregolarità della decisione assunta dalla suddetta assemblea relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno (nomina e riconferma amministratore), con condanna al pagamento di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda deduceva: a) di aver ricevuto, in data 5 ottobre 2021, convocazione per l'assemblea del 7 e dell'8 ottobre 2021 (rispettivamente in prima e n seconda convocazione), quindi due giorni prima della adunanza, in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento (l'art.66 disp. Att. c.c., al co.3 dispone, infatti, che il condomino deve ricevere apposita comunicazione almeno
5 giorni prima della adunanza) e che, nonostante avesse provveduto con raccomandata inviata il 6 ottobre 2021 a chiedere un rinvio, l'assemblea veniva ugualmente riunita con la partecipazione (di
2 persona o per rappresentanza) di venti condomini su quarantuno per complessivi millesimi 633,76 del valore totale;
b) che, con riferimento alla delibera di cui al punto 2 all'o.d.g., non era stata rispettato il disposto dell'art.1136 c.c., commi 2 e 4, secondo cui per la nomina (o revoca) dell'amministratore di DO è necessaria l'approvazione della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio: dal verbale della assemblea, ricevuto dall'attore in data
2.12.2021, il nuovo amministratore risultava nominato con il voto favorevole di condomini portatori di complessivi millesimi 390,39, percentuale inferiore alla metà; c) di aver proceduto alla mediazione obbligatoria con istanza del 20.12.2021 innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Torre
Annunziata e che, all'esito del primo incontro tenutosi il 27.4.2022, il Condominio aveva dichiarato di non voler proseguire.
1.2- Costituitosi tempestivamente con comparsa del 12.9.2022 il chiedeva al Tribunale CP_1
di dichiarare la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse con compensazione delle spese di lite. Al riguardo deduceva: che, a seguito dell'avviso dell'avvio della procedura di mediazione, aveva chiesto all'organismo forense adito un rinvio del primo incontro (fissato in data
22.2.2022) per convocare una assemblea IA allo scopo di conseguire l'autorizzazione a partecipare alla suddetta procedura;
che nell'ordine del giorno dell'assemblea erano stati inseriti tutti i punti di cui all'ordine del giorno della precedente assemblea del 7 e 8 ottobre 2021; che della nuova adunanza, avvenuta in data 8.4.2022, veniva data apposita comunicazione al (con Pt_1
raccomandata ricevuta in data 31.3.2022), il quale, tuttavia, non presenziava all'assemblea; che l'assemblea, con il verbale del 08/04/2022, autorizzava l'amministratore a partecipare al primo incontro di mediazione e deliberava nuovamente su tutti i punti all'ordine del giorno, ivi compresa la riconferma dell'amministratore che veniva approvata all'unanimità, già discussi con l'impugnata delibera del 08/10/2021; che il legale del DO inviava all'Organismo di Mediazione in data
26/04/2022 pec con copia dell'istanza di adesione in uno al verbale di assemblea del 08/04/2022, documentazione tutta che la segreteria dell'Organismo di Mediazione girava anche al legale del sig.
che la mediazione, atteso anche il superamento della delibera impugnata con il nuovo Pt_1
deciso, si chiudeva con esito negativo;
che il nonostante la conoscenza della Pt_1 riproposizione integrale dei motivi all'ordine del giorno dell'assemblea del giorno 08/10/2021 procedeva, comunque, ad iniziare il presente giudizio;
che il giudizio dovrà dunque essere estinto stante la cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno, con la notifica della nuova convocazione avvenuta il 31.3.2022, l'interesse stesso all'impugnazione, con compensazione delle spese di causa
3 1.3- Con ordinanza in data 2.9.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice riservava la causa in decisione con assegnazione termini di cui all'art. 190 cpc decorrenti dal 20.9.2024
2.1- La domanda, alla stregua dell'iter procedurale indicato dalle parti e riscontrato dalla documentazione depositata, è tempestiva e procedibile avendo l'attore assolto l'onere di cui al D.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, art.5 comma 2.
2.2- In conformità alle concordi conclusioni delle parti si osserva che l'adozione da parte dell'assemblea IA della delibera in data 8.4.2022, dal DO depositata al momento della costituzione in giudizio (ma già trasmessa all'organismo di mediazione nel corso della relativa procedura) ha di fatto determinato la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Come è noto, la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, nel senso di esaurire ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti ed ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. II, 28/05/2013, n. 13217; conf. Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007 n. 23289, e Cass. civ., sez.
III, 8 giugno 2005 n. 11962).
Orbene, non è revocabile in dubbio che nella fattispecie in esame si sia realizzata l'ipotesi su indicata, atteso che la produzione in giudizio, da parte del resistente, del verbale di assemblea IA dell'8.4.2022 (che ha nuovamente deliberato sui medesimi punti già oggetto delle delibere impugnate nel rispetto delle formalità di convocazione e dei quorum deliberativi previsti dalla legge e in precedenza violati) soddisfa ed esaurisce le ragioni sottese alla impugnativa proposta da parte attrice, rendendo superflua la decisione del giudice sul punto.
In tali termini , del resto, si è espressa anche la Suprema Corte (Cass. Civ. 2999/2010, ord.,
20071/2017, n. 10847 del 2020, n. 40827 del 20/12/2021) secondo cui “La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003) ad una valutazione di soccombenza virtuale”.
4 Va, inoltre, precisato che la cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10847).
Facendo applicazione della giurisprudenza richiamata al caso di specie, la delibera IA del
08.04.2022, avendo provveduto sui medesimi argomenti, sostituendo il contenuto della delibera del
08.10.2021, ha consentito di rimuovere le cause di invalidità opposte dall'attore (ovvero la violazione dei termini di convocazione della precedente assemblea IA di cui all'art 1136 6° comma c.c. e all'art. 66, 3° comma, disp. att. c.c. e la conferma dell'amministratore in carica in violazione dei quorum deliberativi di cui all'art 1136, 2° e 4° comma).
Di qui, accogliendo la concorde richiesta delle parti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3.- Per quanto concerne il governo delle spese, è noto che non è ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, che comporta la valutazione del fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o disattesa, salvo che non si ritenga l'esistenza di giustificate ragioni per compensare le spese medesime.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere impone al giudice “di pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714, Cassazione civile sez VI del 29/11/2016 n. 24234).
Orbene, nella fattispecie in esame può dirsi pacifica oltre che documentata la fondatezza di entrambi motivi di impugnazione della delibera 8.10.2021.
In primo luogo sussiste (e del resto è documentata e non contestata) la violazione del comma 3 dell'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile ( secondo cui l'avviso di convocazione va notificato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea
5 in prima convocazione), risultando l'avviso di convocazione notificato a mezzo racc/ar n
210000603482249 in data 05/10/2021, ossia solo due giorni prima della data fissata per l'assemblea IA (7.10.2021 in prima convocazione e 8.10.21 in seconda convocazione) . Per granitica giurisprudenza tale irregolarità è motivo di annullabilità della delibera assembleare, in quanto l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., considerato quale atto unilaterale recettizio, va non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione assembleare, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/10/2020, n. 24041, Cass. Sez. 6 – 2, 26/09/2013, n. 22047;
Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769, Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/10/2020, n. 24041 Corte di Appello di
Napoli del 06 maggio 2024, n. 1959).
Analogamente sussiste (e del pari è documentata e non contestata) la violazione dell'art.1136 c.c., commi 2 e 4, secondo cui per la nomina (o revoca) dell'amministratore di DO è necessaria l'approvazione della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio, atteso che la delibera 8.10.2021 di nomina del nuovo amministratore risultava approvata con il voto favorevole di condomini rappresentanti complessivi millesimi 390,39, una percentuale inferiore alla metà.
Per contro non è condivisibile l'assunto del secondo cui al momento della notifica della CP_1 citazione difettava l'interesse ad agire (ex art 100 c.p.c.) dell'attore stante la conoscenza dallo stesso acquisita ante causam della delibera dell'08.04.22 sostitutiva di quella dell' 08.10.21 impugnata.
Vero è, infatti, che al momento della notifica della citazione (in data 12.5.2022) l'attore era già venuto a conoscenza sia della convocazione dell'assemblea IA dell'8.4.2022 (comunicatagli il
31.3.2022) con all'o.d.g. (oltre all'autorizzazione dell'amministratore a partecipare alla mediazione relativa alla delibera 8.10.2021) i medesimi capi oggetto della delibera impugnata, sia dell'approvazione della delibera 8.4.2022 sostitutiva di quella impugnata. Tale delibera, infatti, sebbene non ancora formalmente comunicata al era acquisita agli atti al momento Pt_1 dell'incontro in mediazione del 27.4.2022 svoltosi (con collegamento da remoto) in presenza dei legali delle parti, entrambi per delega delle parti medesime giusta procura speciale loro conferita.
E' del pari vero, tuttavia, che nella medesima circostanza il , attraverso il suo procuratore, CP_1 ha dichiarato di non voler entrare in mediazione, in conformità al mandato ricevuto dall'assemblea IA (presenziare all'incontro ma non proseguire nel merito) e che tale decisione ha precluso alle parti di prendere atto della delibera sostitutiva e di definire in quella sede la res controversa anche con riferimento ai profili accessori (quali il regolamento delle spese del procedimento).
6 Tutto ciò considerato, avendo riguardo, per un verso, alla condotta del DO (che dopo la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione ha provveduto tempestivamente a rimuovere la delibera impugnata), per altro verso, alle ragioni dell'attore, il tribunale ritiene di poter compensare per metà le spese del presente giudizio, comprensive dei compensi per la fase stragiudiziale di mediazione, che per la restante metà restano invece a carico del convenuto secondo CP_1
soccombenza virtuale e vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (ratione temporis vigente) e, dunque, avuto riguardo al valore indeterminato modesto della controversia, alla ridotta difficoltà delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, ma anche all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria), con esclusione della fase suddetta e con riduzione del 30% sul compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Silvestro Ferdinando De Simone, procuratore costituito dell'attore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con atto di citazione notificato in data 12.5.2022, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, così Controparte_7
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_7
al pagamento in favore di della metà delle spese e competenze del Parte_1
giudizio, comprese anche quelle della fase stragiudiziale di mediazione, che per tale quota liquida in complessivi euro 62,50 per spese ed euro 2876,00 per compensi (di cui euro 843,50 per la fase di mediazione), oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell' Avv. Silvestro Ferdinando De Simone, procuratore costituito dell'attore, dichiaratosi antistatario;
spese compensate tra le parti per la restante metà.
Così deciso in Torre Annunziata in data 5.6.2025.
Il giudice
Dott. Marianna Lopiano
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