Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30547del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “usucapione”, riservata per la decisione in data
4.10.2024 previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Francesco Sbordone, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Martucci
n. 35, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Assunta Mutalipassi, domiciliata in Salerno, al C.so Garibaldi
n. 103
CONVENUTA
CONCLUSIONI
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio allegando: 1) di avere acquistato il Controparte_1
terreno sito in Napoli, loc. Mandracchio ai Camaldoli (in atti meglio identificato), in data 22.10.1985 e che tale terreno veniva intestato fiduciariamente alla figlia
, quale prestanome della madre (poiché la madre aveva prestato Controparte_1
delle fideiussioni in favore della società Morrone Marmi, poi fallita); 2) di avere sempre posseduto , animo domini, il terreno in questione, tanto da avervi costruito una piscina, e di avere utilizzato tale terreno quale pertinenza della sua proprietà.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, di accertare la sua proprietà del terreno oggetto di causa e, in via subordinata, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del bene, con conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali.
Si costituiva la convenuta , figlia dell'attrice, la quale respingeva le Controparte_1
richieste di quest'ultima, affermando che il terreno in questione era stato acquistato direttamente dalla stessa e negava, quindi, l'intestazione fiduciaria, asserendo che, tra l'altro, le motivazioni addotte a sostegno di tale circostanza non corrispondevano al vero, atteso che la società Morrone Marmi srl era sorta nel dicembre 1997.
La convenuta, inoltre, sosteneva di aver sempre usufruito ininterrottamente del terreno, insieme al marito e ai tre figli, come da documentazione fotografica prodotta.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
di accertare e dichiarare che la proprietà apparteneva alla figlia e per l'effetto di ordinare alla parte attrice di rilasciare immediatamente detti beni nella disponibilità dell'attrice; in via subordinata, poi chiedeva di condannare la controparte a risarcire l'indennità per la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 perdita subita nella misura da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Esaurita la fase istruttoria, in data 4.10.24, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda principale è infondata e non trova accoglimento.
Con tale domanda, in particolare, la parte istante chiedeva di accertare che l'acquisto del terreno oggetto di causa era stato effettuato dall'attrice, pur se lo stesso veniva fittiziamente intestato alla convenuta.
L'istituto invocato, noto come interposizione reale di persona, in particolare, implica la stipulazione di due negozi giuridici: quello esterno, sottoscritto con il soggetto terzo (nel caso di specie l'acquisto del terreno per cui è causa sottoscritto da
) ed un secondo negozio interno, anch'esso realmente voluto ma Controparte_1
ad effetti obbligatori ed “interni” tra interposto ed interponente (in questo caso tra e la figlia ). Si tratta, in particolare, di una fattispecie Parte_1 Controparte_1
a carattere fiduciario fondata sull'accordo che il bene venga, in un secondo momento, trasferito dall'interposto/fiduciario all'interponente/fiduciante.
Nel caso di specie, in estrema sintesi, a dire dell'attrice, la convenuta CP_1
non avrebbe poi ossequiato il negozio interno e si sarebbe rifiutata di
[...]
trasferire detto terreno alla madre, pur avendo quest'ultima utilizzato ininterrottamente il terreno e la piscina ivi costruita.
In merito alla prova del negozio fiduciario, è appena il caso di precisare che, in assenza di una specifica eccezione di parte convenuta in merito all'ammissibilità della prova per testi del contratto dissimulato, debbano essere puntualmente analizzate le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Orbene, nessuno dei testi escussi riferiva che l'acquisto veniva effettuato dall'odierna attrice. Infatti, riferiva: “Il terreno è stato formalmente intestato a Testimone_1
, ma pagato con i soldi del padre”. Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Il teste , poi, dichiarava: “La piscina è intestata a mia sorella, che è Testimone_2
solo un prestanome”. Tale dichiarazione risulta, tuttavia generica, non essendo chiarito se il prezzo sia stato pagato con denaro del padre dell'attrice, come dichiarato dall'altro teste, ovvero con denaro della madre e, quindi, chi fosse l'effettivo acquirente del bene.
Gli altri testi, inoltre, nulla riferivano in merito all'intestazione del bene.
Va, inoltre, rilevato che la causale addotta dall'attrice circa l'intestazione del bene risulta non veritiera, poiché la Morrone Marmi srl risulta sorta nel 1997, come da visura allegata, mentre l'acquisto risale al 1985.
Non trova neppure accoglimento la domanda subordinata di usucapione.
In linea generale, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'intestatario formale del bene e, dall'altro, dalla signoria di fatto esercitata sul medesimo bene da parte di altri. Ai fini dell'acquisto per usucapione, in particolare, il possesso deve essere pacifico, pubblico, ininterrotto e deve essere esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la parte attrice non forniva una piena e puntuale prova della sussistenza dei presupposti per l'usucapione del bene, prova da valutarsi con particolare rigore in considerazione del legame di parentela intercorrente tra le parti.
Dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, infatti, è dato evincere che il terreno e la piscina venivano utilizzati dall'intero nucleo familiare, ivi comprese le parti del presente giudizio.
Dalle predette dichiarazioni, invece, non è dato desumere un comportamento dell'attrice tale da utilizzare il bene quale proprietaria, con la volontà di escludere la convenuta dall'esercizio del diritto reale.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Tale comportamento non può, infatti, essere desunto dalle sole dichiarazioni rese dal teste , la quale dichiarava: “A volte mia madre prestava la piscina a Testimone_2
mia sorella affinché vi festeggiasse i compleanni dei figli, sono stata presente al momento dei vari accordi, in cui mia madre acconsentiva a prestare la piscina”.
Si tratta, infatti, di dichiarazioni generiche, nelle quali non veniva in alcun modo chiarito quando siano stati effettuati tali accordi e per quali occasioni di utilizzo della piscina.
Dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta e dalle dichiarazioni rese dai testi dalla stessa indicati, d'altra parte, si evince chiaramente che il suo nucleo familiare utilizzava frequentemente la piscina.
Orbene, va richiamato il consolidato principio per cui “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (in termini, Cass. Civ
10.3.2011 n. 5739;ex multis Cass. Civ 27.7.2009 n. 17462; Cass. Civ.
1.3.2010 n. 4863;
Cass. Civ. 28.1.2000 n. 975).
Conseguentemente, in assenza della prova del possesso esclusivo e dell'animus possidendi, la domanda di usucapione va disattesa.
In merito alle domande proposte dalla parte convenuta, evidenzia il Tribunale che le stesse debbano essere qualificate dal Giudice, stante l'assenza di un'esplicita qualificazione da parte della convenuta.
Orbene, la domanda di accertamento della proprietà, in assenza di ulteriori precisazioni, non può essere intesa come domanda petitoria, con efficacia erga omnes e va, pertanto, intesa quale precisazione della richiesta di rigetto della domanda attorea.
La domanda di rilascio, invece, in quanto sufficientemente specifica, va qualificata quale domanda riconvenzionale tempestivamente proposta.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 La stessa trova accoglimento quale stretta conseguenza del rigetto della domanda attorea, non avendo l'attrice provato di avere alcun altro titolo per detenere il bene.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Le stesse sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche (valore indeterminabile, complessità bassa), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna all'immediato rilascio, in favore di , Parte_1 Controparte_1
del bene oggetto di causa (in atti identificato) libero da persone e cose;
3. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
che liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 21.1.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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