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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 17/07/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente avviso di addebito SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 26/2024 RGL
promossa
da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e C.F._1
Raimund Bauer ( in forza di procura C.F._2
generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso Persona_1
la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
- appellante -
contro
1 (C.F. e P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona della legale rappresentante pro tempore sig.ra
[...]
con sede in 39043 Chiusa (BZ), Città alta 66, CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Gerhard
Brandstätter (C.F.: , indirizzo PEC: CodiceFiscale_3
- fax n.: 0471 Email_1
975779) e Joseph Tutzer (C.F.: , indirizzo CodiceFiscale_4
PEC: - fax n.: 0471 975779) del foro di Email_2
Bolzano, con domicilio eletto presso il loro studio in 39100
Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 17/2024 di data 6/02/2024
Causa decisa all'udienza del 9 luglio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.17/2024,
non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande
istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed
in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle
somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi
anche con espletanda CTU (detratte anche eventuali somme
2 pagate nelle more del presente procedimento e riferibili all'AVA
opposto), con condanna della società ricorrente al pagamento
delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da
calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. CP_2
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società
ricorrente per entrambe i gradi di giudizio
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza e
deduzione reietta,
in via principale: rigettare le domande giudiziali di parte
appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per tutte le
ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per la
rappresentanza e la difesa in giudizio, di cui si chiede la
liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 174/2022, oltre 15% spese generali, CPA e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 321 2023 00000140 48 000, notificato in data 14.02.2023, con il quale l' Controparte_3
le ha intimato il pagamento dell'importo di
[...]
euro 3.707,72, a titolo di contributi dovuti alla “ Parte_2
con lavoratori con riferimento al periodo
[...] Parte_3
dall'1/2019 fino al 10/2019, nonché a titolo di sanzioni,
interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
3 L'opponente ha contestato le modalità di calcolo del cd.
ticket licenziamento adottate dall' in riferimento ai CP_2
dipendenti intermittenti a tempo pieno ed indeterminato, da essa licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare ha dedotto che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai sensi CP_2
dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 ha effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e,
soprattutto, i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori.
Si è costituivo tempestivamente in giudizio l' CP_2
ribadendo la piena correttezza dei calcoli effettuati.
All'udienza dell'8 giugno 2023 il Giudice ha invitato parte ad effettuare un nuovo conteggio del ticket licenziamento CP_2
sulla base dei soli periodi lavorati dai dipendenti e rinviato per la prosecuzione del giudizio.
Effettuato e depositato il conteggio da parte , parte CP_2
ricorrente ha proposto di conciliare la vertenza mediante il pagamento delle somme (oltre sanzioni ed interessi) come ricalcolate dall' convenuto, il quale ha però rifiutato la Pt_1
proposta. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fissato per discussione l'udienza del 6 febbraio 2024,
concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
15 gennaio 2024.
Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha confermato l'avviso di
4 addebito opposto limitatamente alla somma di euro 624,6 per ticket ed euro 178,75 per interessi, dando atto in motivazione che per la restante parte l'avviso viene annullato. Le spese di lite sono state poste a carico dell' . CP_2
Avverso la pronuncia ha interposto appello l' CP_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
Si è costituita per resistere la parte appellata con richiesta di rigetto dell'impugnazione e di conferma della sentenza di primo grado.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 9 luglio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, sulla premessa che:
− oggetto del giudizio sono le modalità di computo del cd. ticket licenziamento, contributo aggiuntivo introdotto dall'art. 2, co. da 31 a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma
Fornero) e dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e della risoluzione consensuale;
− la ratio legis sottesa al ticket di licenziamento è che i datori di lavoro siano tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto
5 all'indennità Naspi, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa e mira ad un riequilibrio della finanza pubblica;
− che è pertanto evidente che vi deve essere una
“correlazione” tra il teorico diritto all'indennità Naspi e la misura del ticket licenziamento da versare;
ha accertato che
− l'opponente gestisce un esercizio pubblico;
− nel periodo oggetto della contestata pretesa contributiva la società è receduta dai rapporti contrattuali in precedenza intercorsi con le persone indicate nel ricorso;
− i rapporti contrattuali intercorsi con le persone precitate erano, esclusivamente, rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 81/2015;
− le persone in questione hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro e lavorato esclusivamente nelle giornate e per il numero di ore indicati nei registri presenze allegate alle singole buste paga dimesse.
Richiamata quindi la disciplina di riferimento - l'art. 2,
comma 31, legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 1,
comma 250, lett. f), della l. n. 228/2012, nonché le circolari dell' n. 44/2013 e n. 40/2020 e il messaggio n. 10358 del CP_2
27 giugno 2013 – la sentenza di prime cure ha argomentato essere “evidente che, secondo la normativa applicabile, l'entità
del c.d. “ticket licenziamento” vada parametrata sull'anzianità
6 aziendale, con la precisazione che, secondo lo stesso CP_2
(messaggio10358 del 27.06.2013 richiamato da ultimo anche
dalla circolare 40/2020), nel caso di lavoro a chiamata i periodi
non effettivamente lavorati non saranno computabili a titolo di
anzianità aziendale;
un tanto in conformità a) alla ratio
dell'istituto del ticket licenziamento che vuole una correlazione tra
il teorico diritto alla Naspi e l'ammontare del ticket stesso: se da
un lato i periodi non lavorati non sono utili al fine del
raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla Naspi, logica
vuole che i periodi non lavorati non siano utili nemmeno ai fini del
computo del ticket;
b) al principio che vuole che le prestazioni
previdenziali siano riproporzionate all'entità della prestazione
svolta dal lavoratore a chiamata (art. 17, co. 2, D.LGS. n.
81/2015), quale corollario appunto di un simile principio: non
sarebbe logico riproporzionare l'entità delle prestazioni
previdenziali sulla base delle effettive giornate di lavoro e
dall'altro invece imporre una contribuzione che prescinda in toto
da tale dato.”
Sulla base di tali considerazioni il primo Giudice ha concluso che l'avviso di addebito opposto può essere confermato limitatamente all'importo di cui al nuovo conteggio depositato dall' , in cui il contributo è stato riparametrato in modo CP_2
proporzionale, secondo il ragionamento sopra riportato. In
sentenza il debito della società opponente nei confronti dell' è stato, quindi, quantificato in euro 624,6 per ticket CP_2
7 “oltre interessi per euro 178,75 per un totale pari ad euro
803,35”.
2. Con l'atto di appello vengono specificamente criticate le modalità di calcolo degli importi oggetto della pronuncia di condanna.
L' , richiamando le circolari n. 40/2020 e n. CP_2
10358/2013, ricorda che per il primo e l'ultimo mese di rapporto lavorativo, esso deve protrarsi per almeno 15 giorni, al fine di essere computato quale mese di anzianità lavorativa,
mentre gli altri mesi intermedi si computano automaticamente nell'anzianità aziendale, indipendentemente dal numero di giorni lavorati.
L'appellante cita poi il messaggio n. 2759/2018, il quale prevederebbe che “ai fini dell'anzianità aziendale, per i
lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (c.t.c.-codice tipo
contribuzione- G0 e G1) si considerano solo i giorni lavorati ed
alla nota 5 della circolare 40/2020 stabilisce anche per i
lavoratori intermittenti con c.t.c.-codice tipo contribuzione “H0” o
“H1” (vale a dire lavoratori intermittenti a tempo determinato) che
l'anzianità aziendale si determina considerando solo i giorni
lavorati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015”.
Ribadisce quindi la difesa dell' , con riguardo ai Pt_1
rapporti di lavoro intermittente oggetto di causa, che,
contrariamente a quanto effettuato dal primo Giudice, vanno considerati per intero i mesi, in cui sia presente almeno una
8 giornata di effettivo lavoro in tutto il periodo in cui sussiste il rapporto lavorativo, mentre, con riferimento al primo e ultimo mese del rapporto, al fine del computo, il rapporto lavorativo deve sussistere per almeno 15 giorni.
Deduce, infine, l'appellante l'erroneità della pronuncia nella parte in cui condanna l'opponente a pagare anche gli interessi quantificati in euro 178,75. L'importo indicato non corrisponderebbe ad interessi, bensì alle sanzioni civili previste per legge ai sensi della legge n. 388/00 art. 116. Inoltre il
Tribunale avrebbe tralasciato di considerare che le sanzioni civili continuano a maturare sino al saldo del debito contributivo, per cui la sentenza gravata dovrebbe essere riformata, in particolare prevedendo altresì la condanna al pagamento, sulla somma calcolata a titolo di ticket di licenziamento, delle sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo.
3. L'appello è fondato solo con riferimento all'ultima doglianza, avente ad oggetto l'importo dovuto a titolo di sanzioni civili.
Per il resto il metodo di calcolo del “ticket” adottato dal primo Giudice sfugge alle censure dell'ente previdenziale.
3.1. Nella fattispecie in disamina è incontestato che la parte appellata – in concomitanza con la cessazione dei rapporti di lavoro con i lavoratori, tutti intermittenti, individuati in sentenza – ha indicato nelle comunicazioni obbligatorie UniLav
9 in atti quale causale del licenziamento “licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo” ed altresì che la richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto è
scaturita da dette comunicazioni.
Ciò posto in fatto va poi premesso che non è in discussione l'obbligo della parte appellata, opponente in primo grado, di versare il c.d. contributo al licenziamento, oggetto dell'odierna pretesa dell'Istituto impugnante, bensì unicamente la misura dello stesso.
Il ticket controverso è stato introdotto dall'art. 2, co. 31,
legge 92/2012, ai sensi del quale “nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali
che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è
dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per
cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il riferimento all'ASpI contenuto nella norma rende manifesto che il contributo in esame sia dovuto tutte le volte in cui la cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto, per il lavoratore, di percepire l'ASpI (sostituita a decorrere dal 1°
10 maggio 2015 dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego c.d. NASpI).
I successivi commi 33 e 34 hanno previsto delle esclusioni, nella specie non applicabili, in particolare nell'ipotesi in cui, e comunque fino al 31 dicembre 2016, sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (comma 33) e, per il periodo 2013-2016, nel caso in cui si tratti di “licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 34, lettera a), L. 92/12).
Ebbene, il presupposto previsto dalla legge perché sorga l'obbligo del datore di lavoro al pagamento del contributo in esame è l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla Naspi (licenziamento, dimissioni per giusta causa ecc…).
E' ininfluente, a parere del Collegio, l'effettiva percezione di detta ultima prestazione da parte del lavoratore, come desumibile dall'uso del condizionale “darebbe”. In tal senso si ritiene debba essere letta altresì l'espressa previsione normativa
(“indipendentemente dal requisito contributivo”), per la quale non
11 rileva la sussistenza del requisito contributivo necessario per l'erogazione della Naspi.
La circostanza per la quale l'obbligo contributivo in esame sorge in capo al datore di lavoro ogniqualvolta la cessazione del rapporto dipenda da cause che in astratto darebbero diritto alla prestazione e a prescindere dalla effettiva percezione della medesima, è stata valorizzata dall' al fine di evidenziare CP_2
l'inesistenza di una “correlazione tra il teorico diritto alla Naspi e
l'ammontare del ticket stesso”, invece sostenuta nella sentenza gravata al fine di desumerne che, non essendo per i lavoratori intermittenti i “periodi non lavorati” utili al fine del raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla Naspi, detti periodi “non siano utili nemmeno ai fini del computo del ticket”.
Senonché tale argomento dell'appellante non consente comunque di discostarsi dal metodo di calcolo del “ticket licenziamento” adottato nella sentenza gravata, trovando questo sicuro avallo nella lettera della legge.
L'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, già sopra riportato,
nel regolare il contributo in questione, indica espressamente quale parametro l'“anzianità aziendale” del lavoratore ed è
sempre la legge – artt. 13 e ss. d.lgs. n. 81/2015 - a prescrivere poi, quanto ai rapporti di lavoro di natura intermittente, che “il
trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
12 riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale” (art. 17,
co. 2, d.lgs. n. 81/2015) e che “nei periodi in cui non ne viene
utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere
alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 16.” (art. 13, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Rilevando, quindi, in base alle norme appena citate, da un lato, ai fini del computo del contributo in discussione, il criterio dell' “anzianità aziendale” e dovendosi avere riguardo,
dall'altro lato, per quanto attiene la disciplina del “trattamento
economico, normativo e previdenziale” dei lavoratori intermittenti, alla “prestazione lavorativa effettivamente
eseguita” (essendo altresì precisato che “nei periodi in cui non ne
viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non
matura alcun trattamento economico e normativo”), risulta pienamente condivisibile la scelta del primo Giudice di ricalcolare la pretesa dell' onde ottenere un risultato CP_2
proporzionale rispetto all'entità della prestazione svolta dai lavoratori in questione.
Inoltre il conteggio qui impugnato si attiene alle prescrizioni dettate dallo stesso ente appellante.
Nel messaggio n. 10358/2013, infatti, al capitolo CP_2
13 “
1.2 Anzianità aziendale. Criterio di calcolo dell'anzianità
aziendale nel lavoro intermittente” è espressamente prescritto che “per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i
periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità
aziendale”.
Contrariamente a quanto sostiene l'impugnante, dette indicazioni non possono ritenersi essere state successivamente implicitamente abrogate dalla circolare n. 40/2020, la CP_2
quale, infatti, al capitolo “
3.1 Computo dell'anzianità lavorativa”
espressamente richiama le precisazioni fornite con “il messaggio
n. 10358/2023” e, alla nota n. 5, specifica, con riguardo all'ipotesi dei lavoratori intermittenti, che “l'anzianità aziendale
si determina considerando solo i giorni lavorati ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015.”.
Non è di ostacolo a tale lettura il richiamo effettuato nel corpo del messaggio n. 10358/2013 ad una disposizione non più in vigore, ovvero l'art. 38 del d.lgs. n. 276/2003, posto che la disciplina dettata da tale norma è tutt'ora vigente, essendo ora rinvenibile nel testo del d.lgs. n. 81/2015, in particolare nei sopra citati artt. 17 e 13, co. 4.
L'assunto dell' non può neppure utilmente basarsi CP_2
sulla propria comunicazione del 09/07/2018 n. 2759.
Ciò non solo in quanto il documento non è stato ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado – come sarebbe stato necessario attesa la sua natura di atto interno e non di
14 fonte di diritto - bensì in questa fase unitamente all'atto di appello.
E' infatti dirimente la constatazione, per la quale anche detto messaggio ribadisce in tema di calcolo del contributo introdotto dall'art. 2 co. 31 della l. n. 92/2012 che “nell'ipotesi
di lavoratori intermittenti, contraddistinti dal c.t.c. G0 o G1- con o
senza disponibilità, – l'anzianità aziendale si determina
considerano solo i giorni lavorati”.
Ecco, quindi, che né la legge né le circolari ed i messaggi richiamati dall'Istituto appellante offrono appigli alla sua tesi,
per cui nel calcolare l'anzianità aziendale dei lavoratori intermittenti si dovrebbero considerare per intero tutti i mesi in cui si registra almeno una giornata di effettivo lavoro, mentre per il primo e l'ultimo mese del rapporto, la prestazione lavorativa dovrebbe essersi protratta per almeno 15 giorni (atto di appello, pag. 10, punto 27).
In conclusione deve aderirsi, per quanto scritto,
all'impostazione del primo Giudice e, pertanto, al calcolo dallo stesso effettuato, essendo questo proporzionato ai periodi effettivamente lavorati.
3.2. Risulta invece fondata la critica mossa dall'impugnante alla determinazione, da parte del primo
Giudice, dell'ammontare dovuto dalla contribuente a titolo di sanzioni civili e interessi.
La sentenza gravata, infatti, ha quantificato il debito in
15 questione con riferimento alla data di emissione dell'avviso di addebito in euro 624,6 per ticket “oltre interessi per euro 178,75
per un totale pari ad euro 803,35” statuendo nel dispositivo che
“l'ava indicata rimane in essere per l'importo pari ad euro
803,55”.
Ciò posto va ricordato che i commi 8 lettera b e 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 dispongono (estratti): “8. I soggetti
che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti: “… b) in caso di evasione connessa a
registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di
lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di
fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo
contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile
non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. …
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40
per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro
la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, … b-
bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti
impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento
16 della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b)
nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e
premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione. … 9. Dopo il raggiungimento del tetto
massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e
b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi
nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.”.
Risulta, quindi, che l'ammontare delle sanzioni civili e degli interessi di mora (dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili) non si è cristallizzato alla data di emissione dell'opposto avviso di addebito, ma va determinato,
secondo le misure specificamente individuate dalla norma citata, al momento del pagamento effettivo.
In riforma parziale dell'impugnata sentenza va, di conseguenza, accertata la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 624,6 per contributi
(“ticket”) e di euro 178,75 per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di addebito (09.02.2023), con condanna della ricorrente appellata al pagamento all' di detti importi, CP_2
oltre sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo. Rimane fermo, per il resto,
17 l'annullamento dell'avviso di addebito.
4. L'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza gravata impone una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del procedimento,
ciò anche in assenza di motivo specifico di gravame riguardo alla decisione assunta sul punto dal primo Giudice.
Ritiene il Collegio che nella specie ricorrano giustificati motivi per disporne la integrale compensazione fra le parti, in particolare, constatati sia il riconoscimento in misura molto ridotta della fondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto (ivi quantificata nella somma complessiva di euro 3.707,72 per contributi omessi, sanzioni,
interessi e spese di notifica) sia la proposta transattiva,
formulata dall'opponente all'udienza del 23 novembre 2023, di versare gli importi come ricalcolati dall' in corso di causa - CP_2
poi risultati aderenti alle previsioni di legge e alle indicazioni operative interne dell'istituto previdenziale – e considerata,
infine, l'assenza di precedenti sulla questione delle modalità di calcolo del ticket affrontata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
Parte_4
avverso la sentenza del Giudice CP_1 Controparte_1
18 del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 17/2024 di data
6/02/2024, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
accerta la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 624,6 per contributi (“ticket”) e di euro 178,75
per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di addebito (09.02.2023);
condanna la ricorrente appellata al Controparte_1
pagamento all' Previdenza di dette Pt_1 Parte_1 Pt_1
somme, oltre sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo;
dichiara le spese del doppio grado del giudizio interamente compensate tra le parti.
dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 9 luglio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente avviso di addebito SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 26/2024 RGL
promossa
da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e C.F._1
Raimund Bauer ( in forza di procura C.F._2
generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso Persona_1
la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
- appellante -
contro
1 (C.F. e P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona della legale rappresentante pro tempore sig.ra
[...]
con sede in 39043 Chiusa (BZ), Città alta 66, CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Gerhard
Brandstätter (C.F.: , indirizzo PEC: CodiceFiscale_3
- fax n.: 0471 Email_1
975779) e Joseph Tutzer (C.F.: , indirizzo CodiceFiscale_4
PEC: - fax n.: 0471 975779) del foro di Email_2
Bolzano, con domicilio eletto presso il loro studio in 39100
Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 17/2024 di data 6/02/2024
Causa decisa all'udienza del 9 luglio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.17/2024,
non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande
istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed
in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle
somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi
anche con espletanda CTU (detratte anche eventuali somme
2 pagate nelle more del presente procedimento e riferibili all'AVA
opposto), con condanna della società ricorrente al pagamento
delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da
calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. CP_2
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società
ricorrente per entrambe i gradi di giudizio
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza e
deduzione reietta,
in via principale: rigettare le domande giudiziali di parte
appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per tutte le
ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per la
rappresentanza e la difesa in giudizio, di cui si chiede la
liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 174/2022, oltre 15% spese generali, CPA e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 321 2023 00000140 48 000, notificato in data 14.02.2023, con il quale l' Controparte_3
le ha intimato il pagamento dell'importo di
[...]
euro 3.707,72, a titolo di contributi dovuti alla “ Parte_2
con lavoratori con riferimento al periodo
[...] Parte_3
dall'1/2019 fino al 10/2019, nonché a titolo di sanzioni,
interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
3 L'opponente ha contestato le modalità di calcolo del cd.
ticket licenziamento adottate dall' in riferimento ai CP_2
dipendenti intermittenti a tempo pieno ed indeterminato, da essa licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare ha dedotto che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai sensi CP_2
dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 ha effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e,
soprattutto, i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori.
Si è costituivo tempestivamente in giudizio l' CP_2
ribadendo la piena correttezza dei calcoli effettuati.
All'udienza dell'8 giugno 2023 il Giudice ha invitato parte ad effettuare un nuovo conteggio del ticket licenziamento CP_2
sulla base dei soli periodi lavorati dai dipendenti e rinviato per la prosecuzione del giudizio.
Effettuato e depositato il conteggio da parte , parte CP_2
ricorrente ha proposto di conciliare la vertenza mediante il pagamento delle somme (oltre sanzioni ed interessi) come ricalcolate dall' convenuto, il quale ha però rifiutato la Pt_1
proposta. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fissato per discussione l'udienza del 6 febbraio 2024,
concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
15 gennaio 2024.
Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha confermato l'avviso di
4 addebito opposto limitatamente alla somma di euro 624,6 per ticket ed euro 178,75 per interessi, dando atto in motivazione che per la restante parte l'avviso viene annullato. Le spese di lite sono state poste a carico dell' . CP_2
Avverso la pronuncia ha interposto appello l' CP_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto.
Si è costituita per resistere la parte appellata con richiesta di rigetto dell'impugnazione e di conferma della sentenza di primo grado.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 9 luglio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, sulla premessa che:
− oggetto del giudizio sono le modalità di computo del cd. ticket licenziamento, contributo aggiuntivo introdotto dall'art. 2, co. da 31 a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma
Fornero) e dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e della risoluzione consensuale;
− la ratio legis sottesa al ticket di licenziamento è che i datori di lavoro siano tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto
5 all'indennità Naspi, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa e mira ad un riequilibrio della finanza pubblica;
− che è pertanto evidente che vi deve essere una
“correlazione” tra il teorico diritto all'indennità Naspi e la misura del ticket licenziamento da versare;
ha accertato che
− l'opponente gestisce un esercizio pubblico;
− nel periodo oggetto della contestata pretesa contributiva la società è receduta dai rapporti contrattuali in precedenza intercorsi con le persone indicate nel ricorso;
− i rapporti contrattuali intercorsi con le persone precitate erano, esclusivamente, rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 81/2015;
− le persone in questione hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro e lavorato esclusivamente nelle giornate e per il numero di ore indicati nei registri presenze allegate alle singole buste paga dimesse.
Richiamata quindi la disciplina di riferimento - l'art. 2,
comma 31, legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 1,
comma 250, lett. f), della l. n. 228/2012, nonché le circolari dell' n. 44/2013 e n. 40/2020 e il messaggio n. 10358 del CP_2
27 giugno 2013 – la sentenza di prime cure ha argomentato essere “evidente che, secondo la normativa applicabile, l'entità
del c.d. “ticket licenziamento” vada parametrata sull'anzianità
6 aziendale, con la precisazione che, secondo lo stesso CP_2
(messaggio10358 del 27.06.2013 richiamato da ultimo anche
dalla circolare 40/2020), nel caso di lavoro a chiamata i periodi
non effettivamente lavorati non saranno computabili a titolo di
anzianità aziendale;
un tanto in conformità a) alla ratio
dell'istituto del ticket licenziamento che vuole una correlazione tra
il teorico diritto alla Naspi e l'ammontare del ticket stesso: se da
un lato i periodi non lavorati non sono utili al fine del
raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla Naspi, logica
vuole che i periodi non lavorati non siano utili nemmeno ai fini del
computo del ticket;
b) al principio che vuole che le prestazioni
previdenziali siano riproporzionate all'entità della prestazione
svolta dal lavoratore a chiamata (art. 17, co. 2, D.LGS. n.
81/2015), quale corollario appunto di un simile principio: non
sarebbe logico riproporzionare l'entità delle prestazioni
previdenziali sulla base delle effettive giornate di lavoro e
dall'altro invece imporre una contribuzione che prescinda in toto
da tale dato.”
Sulla base di tali considerazioni il primo Giudice ha concluso che l'avviso di addebito opposto può essere confermato limitatamente all'importo di cui al nuovo conteggio depositato dall' , in cui il contributo è stato riparametrato in modo CP_2
proporzionale, secondo il ragionamento sopra riportato. In
sentenza il debito della società opponente nei confronti dell' è stato, quindi, quantificato in euro 624,6 per ticket CP_2
7 “oltre interessi per euro 178,75 per un totale pari ad euro
803,35”.
2. Con l'atto di appello vengono specificamente criticate le modalità di calcolo degli importi oggetto della pronuncia di condanna.
L' , richiamando le circolari n. 40/2020 e n. CP_2
10358/2013, ricorda che per il primo e l'ultimo mese di rapporto lavorativo, esso deve protrarsi per almeno 15 giorni, al fine di essere computato quale mese di anzianità lavorativa,
mentre gli altri mesi intermedi si computano automaticamente nell'anzianità aziendale, indipendentemente dal numero di giorni lavorati.
L'appellante cita poi il messaggio n. 2759/2018, il quale prevederebbe che “ai fini dell'anzianità aziendale, per i
lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (c.t.c.-codice tipo
contribuzione- G0 e G1) si considerano solo i giorni lavorati ed
alla nota 5 della circolare 40/2020 stabilisce anche per i
lavoratori intermittenti con c.t.c.-codice tipo contribuzione “H0” o
“H1” (vale a dire lavoratori intermittenti a tempo determinato) che
l'anzianità aziendale si determina considerando solo i giorni
lavorati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015”.
Ribadisce quindi la difesa dell' , con riguardo ai Pt_1
rapporti di lavoro intermittente oggetto di causa, che,
contrariamente a quanto effettuato dal primo Giudice, vanno considerati per intero i mesi, in cui sia presente almeno una
8 giornata di effettivo lavoro in tutto il periodo in cui sussiste il rapporto lavorativo, mentre, con riferimento al primo e ultimo mese del rapporto, al fine del computo, il rapporto lavorativo deve sussistere per almeno 15 giorni.
Deduce, infine, l'appellante l'erroneità della pronuncia nella parte in cui condanna l'opponente a pagare anche gli interessi quantificati in euro 178,75. L'importo indicato non corrisponderebbe ad interessi, bensì alle sanzioni civili previste per legge ai sensi della legge n. 388/00 art. 116. Inoltre il
Tribunale avrebbe tralasciato di considerare che le sanzioni civili continuano a maturare sino al saldo del debito contributivo, per cui la sentenza gravata dovrebbe essere riformata, in particolare prevedendo altresì la condanna al pagamento, sulla somma calcolata a titolo di ticket di licenziamento, delle sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo.
3. L'appello è fondato solo con riferimento all'ultima doglianza, avente ad oggetto l'importo dovuto a titolo di sanzioni civili.
Per il resto il metodo di calcolo del “ticket” adottato dal primo Giudice sfugge alle censure dell'ente previdenziale.
3.1. Nella fattispecie in disamina è incontestato che la parte appellata – in concomitanza con la cessazione dei rapporti di lavoro con i lavoratori, tutti intermittenti, individuati in sentenza – ha indicato nelle comunicazioni obbligatorie UniLav
9 in atti quale causale del licenziamento “licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo” ed altresì che la richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto è
scaturita da dette comunicazioni.
Ciò posto in fatto va poi premesso che non è in discussione l'obbligo della parte appellata, opponente in primo grado, di versare il c.d. contributo al licenziamento, oggetto dell'odierna pretesa dell'Istituto impugnante, bensì unicamente la misura dello stesso.
Il ticket controverso è stato introdotto dall'art. 2, co. 31,
legge 92/2012, ai sensi del quale “nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali
che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è
dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per
cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il riferimento all'ASpI contenuto nella norma rende manifesto che il contributo in esame sia dovuto tutte le volte in cui la cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto, per il lavoratore, di percepire l'ASpI (sostituita a decorrere dal 1°
10 maggio 2015 dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego c.d. NASpI).
I successivi commi 33 e 34 hanno previsto delle esclusioni, nella specie non applicabili, in particolare nell'ipotesi in cui, e comunque fino al 31 dicembre 2016, sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (comma 33) e, per il periodo 2013-2016, nel caso in cui si tratti di “licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 34, lettera a), L. 92/12).
Ebbene, il presupposto previsto dalla legge perché sorga l'obbligo del datore di lavoro al pagamento del contributo in esame è l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla Naspi (licenziamento, dimissioni per giusta causa ecc…).
E' ininfluente, a parere del Collegio, l'effettiva percezione di detta ultima prestazione da parte del lavoratore, come desumibile dall'uso del condizionale “darebbe”. In tal senso si ritiene debba essere letta altresì l'espressa previsione normativa
(“indipendentemente dal requisito contributivo”), per la quale non
11 rileva la sussistenza del requisito contributivo necessario per l'erogazione della Naspi.
La circostanza per la quale l'obbligo contributivo in esame sorge in capo al datore di lavoro ogniqualvolta la cessazione del rapporto dipenda da cause che in astratto darebbero diritto alla prestazione e a prescindere dalla effettiva percezione della medesima, è stata valorizzata dall' al fine di evidenziare CP_2
l'inesistenza di una “correlazione tra il teorico diritto alla Naspi e
l'ammontare del ticket stesso”, invece sostenuta nella sentenza gravata al fine di desumerne che, non essendo per i lavoratori intermittenti i “periodi non lavorati” utili al fine del raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla Naspi, detti periodi “non siano utili nemmeno ai fini del computo del ticket”.
Senonché tale argomento dell'appellante non consente comunque di discostarsi dal metodo di calcolo del “ticket licenziamento” adottato nella sentenza gravata, trovando questo sicuro avallo nella lettera della legge.
L'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, già sopra riportato,
nel regolare il contributo in questione, indica espressamente quale parametro l'“anzianità aziendale” del lavoratore ed è
sempre la legge – artt. 13 e ss. d.lgs. n. 81/2015 - a prescrivere poi, quanto ai rapporti di lavoro di natura intermittente, che “il
trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
12 riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale” (art. 17,
co. 2, d.lgs. n. 81/2015) e che “nei periodi in cui non ne viene
utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere
alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 16.” (art. 13, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Rilevando, quindi, in base alle norme appena citate, da un lato, ai fini del computo del contributo in discussione, il criterio dell' “anzianità aziendale” e dovendosi avere riguardo,
dall'altro lato, per quanto attiene la disciplina del “trattamento
economico, normativo e previdenziale” dei lavoratori intermittenti, alla “prestazione lavorativa effettivamente
eseguita” (essendo altresì precisato che “nei periodi in cui non ne
viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non
matura alcun trattamento economico e normativo”), risulta pienamente condivisibile la scelta del primo Giudice di ricalcolare la pretesa dell' onde ottenere un risultato CP_2
proporzionale rispetto all'entità della prestazione svolta dai lavoratori in questione.
Inoltre il conteggio qui impugnato si attiene alle prescrizioni dettate dallo stesso ente appellante.
Nel messaggio n. 10358/2013, infatti, al capitolo CP_2
13 “
1.2 Anzianità aziendale. Criterio di calcolo dell'anzianità
aziendale nel lavoro intermittente” è espressamente prescritto che “per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i
periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità
aziendale”.
Contrariamente a quanto sostiene l'impugnante, dette indicazioni non possono ritenersi essere state successivamente implicitamente abrogate dalla circolare n. 40/2020, la CP_2
quale, infatti, al capitolo “
3.1 Computo dell'anzianità lavorativa”
espressamente richiama le precisazioni fornite con “il messaggio
n. 10358/2023” e, alla nota n. 5, specifica, con riguardo all'ipotesi dei lavoratori intermittenti, che “l'anzianità aziendale
si determina considerando solo i giorni lavorati ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015.”.
Non è di ostacolo a tale lettura il richiamo effettuato nel corpo del messaggio n. 10358/2013 ad una disposizione non più in vigore, ovvero l'art. 38 del d.lgs. n. 276/2003, posto che la disciplina dettata da tale norma è tutt'ora vigente, essendo ora rinvenibile nel testo del d.lgs. n. 81/2015, in particolare nei sopra citati artt. 17 e 13, co. 4.
L'assunto dell' non può neppure utilmente basarsi CP_2
sulla propria comunicazione del 09/07/2018 n. 2759.
Ciò non solo in quanto il documento non è stato ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado – come sarebbe stato necessario attesa la sua natura di atto interno e non di
14 fonte di diritto - bensì in questa fase unitamente all'atto di appello.
E' infatti dirimente la constatazione, per la quale anche detto messaggio ribadisce in tema di calcolo del contributo introdotto dall'art. 2 co. 31 della l. n. 92/2012 che “nell'ipotesi
di lavoratori intermittenti, contraddistinti dal c.t.c. G0 o G1- con o
senza disponibilità, – l'anzianità aziendale si determina
considerano solo i giorni lavorati”.
Ecco, quindi, che né la legge né le circolari ed i messaggi richiamati dall'Istituto appellante offrono appigli alla sua tesi,
per cui nel calcolare l'anzianità aziendale dei lavoratori intermittenti si dovrebbero considerare per intero tutti i mesi in cui si registra almeno una giornata di effettivo lavoro, mentre per il primo e l'ultimo mese del rapporto, la prestazione lavorativa dovrebbe essersi protratta per almeno 15 giorni (atto di appello, pag. 10, punto 27).
In conclusione deve aderirsi, per quanto scritto,
all'impostazione del primo Giudice e, pertanto, al calcolo dallo stesso effettuato, essendo questo proporzionato ai periodi effettivamente lavorati.
3.2. Risulta invece fondata la critica mossa dall'impugnante alla determinazione, da parte del primo
Giudice, dell'ammontare dovuto dalla contribuente a titolo di sanzioni civili e interessi.
La sentenza gravata, infatti, ha quantificato il debito in
15 questione con riferimento alla data di emissione dell'avviso di addebito in euro 624,6 per ticket “oltre interessi per euro 178,75
per un totale pari ad euro 803,35” statuendo nel dispositivo che
“l'ava indicata rimane in essere per l'importo pari ad euro
803,55”.
Ciò posto va ricordato che i commi 8 lettera b e 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 dispongono (estratti): “8. I soggetti
che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti: “… b) in caso di evasione connessa a
registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di
lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di
fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo
contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile
non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. …
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40
per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro
la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, … b-
bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti
impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento
16 della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b)
nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e
premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione. … 9. Dopo il raggiungimento del tetto
massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e
b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi
nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.”.
Risulta, quindi, che l'ammontare delle sanzioni civili e degli interessi di mora (dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili) non si è cristallizzato alla data di emissione dell'opposto avviso di addebito, ma va determinato,
secondo le misure specificamente individuate dalla norma citata, al momento del pagamento effettivo.
In riforma parziale dell'impugnata sentenza va, di conseguenza, accertata la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 624,6 per contributi
(“ticket”) e di euro 178,75 per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di addebito (09.02.2023), con condanna della ricorrente appellata al pagamento all' di detti importi, CP_2
oltre sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo. Rimane fermo, per il resto,
17 l'annullamento dell'avviso di addebito.
4. L'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza gravata impone una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del procedimento,
ciò anche in assenza di motivo specifico di gravame riguardo alla decisione assunta sul punto dal primo Giudice.
Ritiene il Collegio che nella specie ricorrano giustificati motivi per disporne la integrale compensazione fra le parti, in particolare, constatati sia il riconoscimento in misura molto ridotta della fondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto (ivi quantificata nella somma complessiva di euro 3.707,72 per contributi omessi, sanzioni,
interessi e spese di notifica) sia la proposta transattiva,
formulata dall'opponente all'udienza del 23 novembre 2023, di versare gli importi come ricalcolati dall' in corso di causa - CP_2
poi risultati aderenti alle previsioni di legge e alle indicazioni operative interne dell'istituto previdenziale – e considerata,
infine, l'assenza di precedenti sulla questione delle modalità di calcolo del ticket affrontata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
Parte_4
avverso la sentenza del Giudice CP_1 Controparte_1
18 del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 17/2024 di data
6/02/2024, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
accerta la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 624,6 per contributi (“ticket”) e di euro 178,75
per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di addebito (09.02.2023);
condanna la ricorrente appellata al Controparte_1
pagamento all' Previdenza di dette Pt_1 Parte_1 Pt_1
somme, oltre sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo;
dichiara le spese del doppio grado del giudizio interamente compensate tra le parti.
dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 9 luglio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
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