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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 42473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42473 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RC IO, nato a [...] in data [...], avverso l'ordinanza in data 2/5/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo IO Bucca;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la "memoria di discussione" trasmessa dall'avv.to Carmine Bernando, difensore di RC, in data 11/10/2024 con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2/5/2024, depositata alle ore 12,00, il GIP del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli emesso in data 26/4/2024, nei confronti di RC IO, notificato all'interessato il 30/4/2024, impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche nonché ai luoghi interessati al transito e al trasporto di coloro che assistono alle manifestazioni, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di comparizione presso il Commissariato di PS di IA in occasione degli incontri di calcio riguardanti la 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 42473 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/10/2024 compagine sportiva della Città di IA, denominata SSD IA LC, relativi a tornei ufficiali nazionali o internazionali analiticamente indicati. 2. Avverso l'indicata ordinanza, RC IO, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. Con un primo motivo, la difesa denuncia la violazione dell'art. 6, comma 3, I. n. 401/1989 sostenendo che il giorno successivo alla notifica del provvedimento questorile era festivo e al Tribunale di Napoli vi era solo un presidio per gli atti urgenti, per cui era stato impossibile accedere alla documentazione necessaria per predisporre una memoria difensiva. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 legge citata lamentando che la previsione dell'obbligo di presentazione anche nel caso di amichevoli espone il destinatario a "divieti indeterminati" e ciò in quanto la squadra SSD IA LC milita nel campionato di Serie D Interregionale per cui le amichevoli non sono pubblicizzate. Con il terzo motivo, lamenta il vizio di motivazione sostenendo che l'ordinanza del GIP era fondata sulla "gravità della condotta, sull'aggressività palesata e sulla personalità incline alla violenza" benché in "nessuno degli addebiti mossi a Culti" ricorressero atti di violenza o anche atteggiamenti aggressivi. Ha, dedotto, in particolare che: il 25/2/2024 RC si trovava già all'interno dello stadio per poi uscirne per sodalizzare con gli altri tifosi cui era stato comunicato che non sarebbe stato permesso l'accesso nella struttura del tamburo e del megafono fino a quando non fosse intervenuta una espressa autorizzazione in tal senso, requisito mai richiesto in precedenza;
RC, uscito dallo stadio, aveva contattato il figlio di ET US, gestore della palestra Il Tempio, il quale aveva autorizzato lui e il gruppo di trenta tifosi con cui si trovava ad accedere all'edificio in cui ha sede la palestra e a trattenersi sul tetto, da cui era possibile osservare quanto accadeva sul campo di calcio, per tutta la durata della partita;
RC non poteva essere ritenuto responsabile della condotta di alcuni dei tifosi che erano con lui che si erano "sporti dal tetto" o avevano "sostato sulle tegole"; gli screenshot prodotti dalla difesa, relativi a chat con agenti del Commissariato PS di IA, smentivano la relazione del Vice-Questore di IA nella parte in cui si affermava che RC era insensibile a qualunque richiamo dell'autorità pubblica. Con ultimo motivo, denuncia la violazione dell'art. 6 comma 2, I. 13/12/1989 n. 401 in relazione alla durata dell'obbligo di presentazione, rilevando che il precedente richiamato nel provvedimento del Questore risaliva all'anno 2015, la durata del divieto era stata "ridotta sensibilmente in sede amministrativa" e i fatti che lo avevano originato non avevano avuto alcuna conseguenza in sede penale, non essendo stato mai esercitata l'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha precisato che "In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, all'eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia" (Sez. 3, Sentenza n. 28240 del 07/04/2016 cc., Mazzinghi, Rv. 267197 - 01). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il ricorrente dà atto che vi era un presidio per gli atti urgenti attivo presso il Tribunale il giorno 1/5/2024 e non deduce di essersi rivolto al personale in servizio chiedendo il rilascio di copia degli atti senza che la sua richiesta fosse evasa così come non fa menzione a richieste inoltrate all'autorità di pubblica sicurezza. Può, quindi, escludersi che la presenza della festività nel termine abbia concretamente impedito l'esercizio del diritto di intervento del ricorrente. 2. Risulta infondato il secondo motivo d'impugnazione. Il provvedimento questorile prevede l'obbligo di presentazione "nei giorni in cui avranno luogo gli incontri di calcio riguardanti la compagine sportiva denominata S.S.D. IA LC relativi ai seguenti tornei ufficiali nazionali o internazionali: Campionato Nazionale, Coppe Nazionali, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League che si disputeranno sul territorio nazionale o all'estero". Non vi è, quindi, riferimento alcuno agli incontri amichevoli. La legittimità dell'estensione del divieto di accesso allo stadio in concomitanza con gli incontri amichevoli, pertanto, cui fa riferimento l'ordinanza, esulava dalle valutazioni demandate al GIP, essendo solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia prevista nel provvedimento questorile soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, per cui l'eventuale illegittimità del divieto con riferimento alle amichevoli non incide sul provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, PM in proc. Balducci, Rv. 266488 - 01). 3. Con riferimento al terzo motivo d'impugnazione, va preliminarmente rilevato che allegati al ricorso vi sono atti d'indagine difensiva e documenti non sottoposti all'esame del GIP, di cui si chiede la valutazione sull'assunto che sarebbero in grado di incidere sulla valenza significativa degli elementi fondanti la decisione. f.- 3 La pretesa difensiva esula dalle funzioni attribuite dall'ordinamento alla Corte di cassazione. E' stato, infatti, precisato che «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito» ( Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01). Non maggior rilievo ha il decreto di archiviazione adottato dal GIP del Tribunale di Napoli il 20/5/2024 in relazione ai reati che erano stati configurati per gli accadimenti del 25/2/2024 e la richiesta di archiviazione datata 13/3/2024, dal decreto accolta, allegati alla memoria di discussione trasmessa in data 11/10/2024. L'inoltro dell'atto difensivo e della documentazione allegata è avvenuto, infatti, oltre i termini stabiliti dall'art. 611 comma 2, cod. proc. pen sicché di essi non può tenersene conto (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, S. Rv. 274040-01). In ogni caso, va osservato che il DASPO e la convalida prendono in considerazione le condotte tenute da RC in occasione dell'incontro di calcio e non la denuncia che era seguita, per cui l'archiviazione intervenuta, avendo trovato causa nell'irrilevanza penale delle condotte, non avrebbe potuto esplicare effetti significativi sull'esito della decisione. 4. Con riferimento al vizio di motivazione denunciato, ancora, va osservato che la convalida fa proprie "le motivazioni poste dall'autorità amministrativa a sostegno del proprio provvedimento" e sottolinea che RC era stato già destinatario di un precedente DASPO e che la sua concreta e attuale pericolosità si desumeva dalla gravità della condotta tenuta, sintomatica di una "personalità trasgressiva ed incline alla violenza, e dall'aggressività palesata in occasione dei fatti per cui è stato denunciato". Orbene, dal provvedimento del Questore allegato al ricorso si evince che RC, il 25/2/2024, in occasione dell'incontro di calcio IA- Boreale aveva creato una "concreta turbativa per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica invitando altri supporter della locale compagine sportiva ad uscire da detto impianto" quale forma di protesta per il divieto imposto dal personale di Polizia di introdurre un tamburo e un megafono all'interno dello stadio e, subito dopo, insieme ad altre persone, senza autorizzazione dell'avente diritto, aveva raggiunto il tetto di una palazzina privata e da lì il gruppo di tifosi, molti dei quali avevano scavalcato il parapetto del terrazzo e si erano sistemati sulle tegole, "aveva assistito alla partita intonando toni oltraggiosi nei confronti delle forze dell'ordine". Tale condotta, ad avviso del Questore, costituiva "un pericolo per la pubblica sicurezza perché ha comportato problemi per la gestione delle tifoserie in occasione dell'evento calcistico, determinando anche l'emulazione da parte di altri presenti". Il provvedimento dà L anche atto che per quei fatti RC era stato denunciato per i reati di cui all'art. 610 comma 2, 414 e 633 bis cod. pen. L'ordinanza impugnata, quindi, indica i fatti tenuti in considerazione dall'autorità di pubblica sicurezza, ne spiega la rilevanza ai fini della normativa applicata e dà conto del ragionamento che sorregge la conclusione in ordine alla concreta e attuale pericolosità di RC. Siffatta motivazione, che risulta priva di profili di evidente illogicità, non è intaccata da alcuno degli argomenti difensivi. La ingiustificata reazione del ricorrente per lo scrupolo osservato dalle forze dell'ordine nei "controlli pre-filtraggio" ai tifosi incolonnati per accedere allo stadio, certamente sintomatica della personalità trasgressiva di RC, coinvolse altri tifosi che furono indotti a non fare ingresso nell'impianto o a uscirne generando la situazione di tensione e di contrapposizione poi sfociata nei cori contro le forze dell'ordine. E', poi, vero che RC non può essere chiamato a rispondere dei comportamenti di altri tifosi, ma è chiaramente addebitabile alla sua reazione se numerosi tifosi assistettero alla partita stando posizionati sulle tegole del tetto e non sugli spalti dello stadio. Lo stesso ricorso, infine, dà atto che l'introduzione nella proprietà di ET US nacque da un'iniziativa di RC né è chiaro perché l'autorizzazione data da US VI, figlio di ET, legittimasse l'accesso al tetto dell'edificio. Le valutazioni del Questore di Napoli, peraltro, risultano in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa che ritiene che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi possa essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo, con la conseguenza che il provvedimento può essere adottato senza che intervenga un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza (TAR Campania, Salerno, Sez. 1, 9.2.2015, n. 300; nello stesso senso TAR Lazio, Roma Sez. 1, 4.1.2012, n. 66, secondo cui il provvedimento di divieto di accesso agli stadi non presuppone sempre e comunque che sia intervenuta una denuncia o una condanna penale). 5. Anche, a voler condividere l'orientamento di legittimità più favorevole per la difesa, che ritiene che la previsione dell'art. 6, comma 5, I. 401 del 1989, che prevede che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura debba essere sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale ad un ufficio o comando di polizia, non esima il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla o norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Leopoldo, Rv. 270329 - 01), il provvedimento contestato non presenterebbe il vizio motivazionale denunciato dal terzo motivo d'impugnazione. 6. Va però osservato che a tale arresto giurisprudenziale si contrappone un secondo orientamento, ben più rigoroso, che, muovendo dal dato letterale della previsione normativa, ritiene che nei confronti dei recidivi sussista una forma di automatismo sostanzialmente che imponga l'adozione dell'obbligo di presentazione per una durata non inferiore a cinque anni senza necessità di procedere a una rinnovata valutazione della sua concreta e attuale pericolosità. In tal senso depone, come già detto, non soltanto la lettera del comma 5 dell'art. 6, ma anche la previsione del successivo comma 8 bis che ha previsto la possibilità di far venir meno gli "ulteriori effetti pregiudizievoli" derivanti dall'applicazione del divieto di accesso allo stadio, trascorsi tre anni dalla cessazione del divieto, in presenza delle condotte indicate dalla norma. Argomentando a contrario, quindi, nei confronti dei soggetti colpiti dal divieto che non abbiano conseguito la speciale riabilitazione disciplinata dalla previsione normativa da ultimo richiamata, opera la presunzione di pericolosità che impone a norma del comma 5 dell'art. 6 l'applicazione dell'obbligo di presentazione per la durata di anni cinque ( Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02). 7. Le considerazioni appena esposte consentono di disattendere anche il quarto motivo di impugnazione, essendo stato l'obbligo di presentazione per la durata minima prevista dal comma cinque dell'art. 6 per coloro che in passato sono stati già colpiti dal divieto di cui al comma 1. All'infondatezza del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo IO Bucca;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la "memoria di discussione" trasmessa dall'avv.to Carmine Bernando, difensore di RC, in data 11/10/2024 con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2/5/2024, depositata alle ore 12,00, il GIP del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli emesso in data 26/4/2024, nei confronti di RC IO, notificato all'interessato il 30/4/2024, impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche nonché ai luoghi interessati al transito e al trasporto di coloro che assistono alle manifestazioni, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di comparizione presso il Commissariato di PS di IA in occasione degli incontri di calcio riguardanti la 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 42473 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/10/2024 compagine sportiva della Città di IA, denominata SSD IA LC, relativi a tornei ufficiali nazionali o internazionali analiticamente indicati. 2. Avverso l'indicata ordinanza, RC IO, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. Con un primo motivo, la difesa denuncia la violazione dell'art. 6, comma 3, I. n. 401/1989 sostenendo che il giorno successivo alla notifica del provvedimento questorile era festivo e al Tribunale di Napoli vi era solo un presidio per gli atti urgenti, per cui era stato impossibile accedere alla documentazione necessaria per predisporre una memoria difensiva. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 legge citata lamentando che la previsione dell'obbligo di presentazione anche nel caso di amichevoli espone il destinatario a "divieti indeterminati" e ciò in quanto la squadra SSD IA LC milita nel campionato di Serie D Interregionale per cui le amichevoli non sono pubblicizzate. Con il terzo motivo, lamenta il vizio di motivazione sostenendo che l'ordinanza del GIP era fondata sulla "gravità della condotta, sull'aggressività palesata e sulla personalità incline alla violenza" benché in "nessuno degli addebiti mossi a Culti" ricorressero atti di violenza o anche atteggiamenti aggressivi. Ha, dedotto, in particolare che: il 25/2/2024 RC si trovava già all'interno dello stadio per poi uscirne per sodalizzare con gli altri tifosi cui era stato comunicato che non sarebbe stato permesso l'accesso nella struttura del tamburo e del megafono fino a quando non fosse intervenuta una espressa autorizzazione in tal senso, requisito mai richiesto in precedenza;
RC, uscito dallo stadio, aveva contattato il figlio di ET US, gestore della palestra Il Tempio, il quale aveva autorizzato lui e il gruppo di trenta tifosi con cui si trovava ad accedere all'edificio in cui ha sede la palestra e a trattenersi sul tetto, da cui era possibile osservare quanto accadeva sul campo di calcio, per tutta la durata della partita;
RC non poteva essere ritenuto responsabile della condotta di alcuni dei tifosi che erano con lui che si erano "sporti dal tetto" o avevano "sostato sulle tegole"; gli screenshot prodotti dalla difesa, relativi a chat con agenti del Commissariato PS di IA, smentivano la relazione del Vice-Questore di IA nella parte in cui si affermava che RC era insensibile a qualunque richiamo dell'autorità pubblica. Con ultimo motivo, denuncia la violazione dell'art. 6 comma 2, I. 13/12/1989 n. 401 in relazione alla durata dell'obbligo di presentazione, rilevando che il precedente richiamato nel provvedimento del Questore risaliva all'anno 2015, la durata del divieto era stata "ridotta sensibilmente in sede amministrativa" e i fatti che lo avevano originato non avevano avuto alcuna conseguenza in sede penale, non essendo stato mai esercitata l'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha precisato che "In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, all'eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia" (Sez. 3, Sentenza n. 28240 del 07/04/2016 cc., Mazzinghi, Rv. 267197 - 01). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il ricorrente dà atto che vi era un presidio per gli atti urgenti attivo presso il Tribunale il giorno 1/5/2024 e non deduce di essersi rivolto al personale in servizio chiedendo il rilascio di copia degli atti senza che la sua richiesta fosse evasa così come non fa menzione a richieste inoltrate all'autorità di pubblica sicurezza. Può, quindi, escludersi che la presenza della festività nel termine abbia concretamente impedito l'esercizio del diritto di intervento del ricorrente. 2. Risulta infondato il secondo motivo d'impugnazione. Il provvedimento questorile prevede l'obbligo di presentazione "nei giorni in cui avranno luogo gli incontri di calcio riguardanti la compagine sportiva denominata S.S.D. IA LC relativi ai seguenti tornei ufficiali nazionali o internazionali: Campionato Nazionale, Coppe Nazionali, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League che si disputeranno sul territorio nazionale o all'estero". Non vi è, quindi, riferimento alcuno agli incontri amichevoli. La legittimità dell'estensione del divieto di accesso allo stadio in concomitanza con gli incontri amichevoli, pertanto, cui fa riferimento l'ordinanza, esulava dalle valutazioni demandate al GIP, essendo solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia prevista nel provvedimento questorile soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, per cui l'eventuale illegittimità del divieto con riferimento alle amichevoli non incide sul provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, PM in proc. Balducci, Rv. 266488 - 01). 3. Con riferimento al terzo motivo d'impugnazione, va preliminarmente rilevato che allegati al ricorso vi sono atti d'indagine difensiva e documenti non sottoposti all'esame del GIP, di cui si chiede la valutazione sull'assunto che sarebbero in grado di incidere sulla valenza significativa degli elementi fondanti la decisione. f.- 3 La pretesa difensiva esula dalle funzioni attribuite dall'ordinamento alla Corte di cassazione. E' stato, infatti, precisato che «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito» ( Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01). Non maggior rilievo ha il decreto di archiviazione adottato dal GIP del Tribunale di Napoli il 20/5/2024 in relazione ai reati che erano stati configurati per gli accadimenti del 25/2/2024 e la richiesta di archiviazione datata 13/3/2024, dal decreto accolta, allegati alla memoria di discussione trasmessa in data 11/10/2024. L'inoltro dell'atto difensivo e della documentazione allegata è avvenuto, infatti, oltre i termini stabiliti dall'art. 611 comma 2, cod. proc. pen sicché di essi non può tenersene conto (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, S. Rv. 274040-01). In ogni caso, va osservato che il DASPO e la convalida prendono in considerazione le condotte tenute da RC in occasione dell'incontro di calcio e non la denuncia che era seguita, per cui l'archiviazione intervenuta, avendo trovato causa nell'irrilevanza penale delle condotte, non avrebbe potuto esplicare effetti significativi sull'esito della decisione. 4. Con riferimento al vizio di motivazione denunciato, ancora, va osservato che la convalida fa proprie "le motivazioni poste dall'autorità amministrativa a sostegno del proprio provvedimento" e sottolinea che RC era stato già destinatario di un precedente DASPO e che la sua concreta e attuale pericolosità si desumeva dalla gravità della condotta tenuta, sintomatica di una "personalità trasgressiva ed incline alla violenza, e dall'aggressività palesata in occasione dei fatti per cui è stato denunciato". Orbene, dal provvedimento del Questore allegato al ricorso si evince che RC, il 25/2/2024, in occasione dell'incontro di calcio IA- Boreale aveva creato una "concreta turbativa per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica invitando altri supporter della locale compagine sportiva ad uscire da detto impianto" quale forma di protesta per il divieto imposto dal personale di Polizia di introdurre un tamburo e un megafono all'interno dello stadio e, subito dopo, insieme ad altre persone, senza autorizzazione dell'avente diritto, aveva raggiunto il tetto di una palazzina privata e da lì il gruppo di tifosi, molti dei quali avevano scavalcato il parapetto del terrazzo e si erano sistemati sulle tegole, "aveva assistito alla partita intonando toni oltraggiosi nei confronti delle forze dell'ordine". Tale condotta, ad avviso del Questore, costituiva "un pericolo per la pubblica sicurezza perché ha comportato problemi per la gestione delle tifoserie in occasione dell'evento calcistico, determinando anche l'emulazione da parte di altri presenti". Il provvedimento dà L anche atto che per quei fatti RC era stato denunciato per i reati di cui all'art. 610 comma 2, 414 e 633 bis cod. pen. L'ordinanza impugnata, quindi, indica i fatti tenuti in considerazione dall'autorità di pubblica sicurezza, ne spiega la rilevanza ai fini della normativa applicata e dà conto del ragionamento che sorregge la conclusione in ordine alla concreta e attuale pericolosità di RC. Siffatta motivazione, che risulta priva di profili di evidente illogicità, non è intaccata da alcuno degli argomenti difensivi. La ingiustificata reazione del ricorrente per lo scrupolo osservato dalle forze dell'ordine nei "controlli pre-filtraggio" ai tifosi incolonnati per accedere allo stadio, certamente sintomatica della personalità trasgressiva di RC, coinvolse altri tifosi che furono indotti a non fare ingresso nell'impianto o a uscirne generando la situazione di tensione e di contrapposizione poi sfociata nei cori contro le forze dell'ordine. E', poi, vero che RC non può essere chiamato a rispondere dei comportamenti di altri tifosi, ma è chiaramente addebitabile alla sua reazione se numerosi tifosi assistettero alla partita stando posizionati sulle tegole del tetto e non sugli spalti dello stadio. Lo stesso ricorso, infine, dà atto che l'introduzione nella proprietà di ET US nacque da un'iniziativa di RC né è chiaro perché l'autorizzazione data da US VI, figlio di ET, legittimasse l'accesso al tetto dell'edificio. Le valutazioni del Questore di Napoli, peraltro, risultano in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa che ritiene che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi possa essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo, con la conseguenza che il provvedimento può essere adottato senza che intervenga un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza (TAR Campania, Salerno, Sez. 1, 9.2.2015, n. 300; nello stesso senso TAR Lazio, Roma Sez. 1, 4.1.2012, n. 66, secondo cui il provvedimento di divieto di accesso agli stadi non presuppone sempre e comunque che sia intervenuta una denuncia o una condanna penale). 5. Anche, a voler condividere l'orientamento di legittimità più favorevole per la difesa, che ritiene che la previsione dell'art. 6, comma 5, I. 401 del 1989, che prevede che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura debba essere sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale ad un ufficio o comando di polizia, non esima il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla o norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Leopoldo, Rv. 270329 - 01), il provvedimento contestato non presenterebbe il vizio motivazionale denunciato dal terzo motivo d'impugnazione. 6. Va però osservato che a tale arresto giurisprudenziale si contrappone un secondo orientamento, ben più rigoroso, che, muovendo dal dato letterale della previsione normativa, ritiene che nei confronti dei recidivi sussista una forma di automatismo sostanzialmente che imponga l'adozione dell'obbligo di presentazione per una durata non inferiore a cinque anni senza necessità di procedere a una rinnovata valutazione della sua concreta e attuale pericolosità. In tal senso depone, come già detto, non soltanto la lettera del comma 5 dell'art. 6, ma anche la previsione del successivo comma 8 bis che ha previsto la possibilità di far venir meno gli "ulteriori effetti pregiudizievoli" derivanti dall'applicazione del divieto di accesso allo stadio, trascorsi tre anni dalla cessazione del divieto, in presenza delle condotte indicate dalla norma. Argomentando a contrario, quindi, nei confronti dei soggetti colpiti dal divieto che non abbiano conseguito la speciale riabilitazione disciplinata dalla previsione normativa da ultimo richiamata, opera la presunzione di pericolosità che impone a norma del comma 5 dell'art. 6 l'applicazione dell'obbligo di presentazione per la durata di anni cinque ( Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02). 7. Le considerazioni appena esposte consentono di disattendere anche il quarto motivo di impugnazione, essendo stato l'obbligo di presentazione per la durata minima prevista dal comma cinque dell'art. 6 per coloro che in passato sono stati già colpiti dal divieto di cui al comma 1. All'infondatezza del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/10/2024