Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 5277/2024 del RG,
T R A
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Flaminio;
Parte_1
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti;
resistente
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto
La ricorrente impugnava il provvedimento emesso dall' in data 18.8.2023, con cui l'Istituto CP_1 previdenziale disponeva la revoca dell'indennità NASpI per il periodo dal 30.3.2017 al 24.7.2018
a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento dell' del 22.2.2022. CP_1
Allegava di essere stata assunta in data 30.12.2016 a tempo indeterminato dalla società
[...]
con sede in Caivano (NA), esercente attività di installazione di impianti elettrici in Controparte_2
edifici, inclusa manutenzione e riparazione, con inquadramento nel I° Livello del CCNL piccole e medie imprese del settore Metalmeccanica e mansioni di addetta alla segreteria;
che il rapporto di lavoro cessava in data 13.03.2017 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Esponeva che svolgeva mansioni di segreteria presso la sede dell'azienda in Caivano, alla via
Marco Polo, 15, occupandosi di richiedere preventivi, contattare i fornitori, della gestione dell'agenda degli appuntamenti, della gestione delle email, dell'archivio dei documenti, della gestione delle scadenze dei pagamenti, della gestione della scadenze di gare di appalto e che osservava i seguenti orari di lavoro: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, con pausa
1
al quale doveva richiedere anche permessi e giustificare eventuali richieste di assenza;
che aveva ricevuto quale controprestazione per l'attività lavorativa le somme indicate nelle buste paga depositate in atti.
Deduceva che pertanto era intercorso un rapporto di lavoro subordinato con la società CP_2
e l'insussistenza dell'indebito di cui al suddetto provvedimento emesso dall' in data
[...] CP_1
18.8.2023.
L' si costituiva in giudizio, producendo il verbale di accertamento del 22.2.2022 relativo CP_1 all'attività ispettiva effettuata il 14.10.2021 presso la sede della società in via Controparte_2
Dante 8, Caivano.
Esponeva che gli ispettori avevano acquisito le dichiarazioni dell'amministratore unico della società, , che aveva riferito il 18.10.2021: “Per me lavora mia moglie Persona_1 [...] che mi aiuta per qualche gara, qualche bonifico, lavora a casa, c'ho uno studio a Parte_2 casa, lei lavora per me da un paio d'anni, per il resto lavorano per me solo uomini, non ho assunto altre donne…”.
Deduceva che legittimamente gli ispettori avevano disconosciuto il rapporto lavorativo, costituente il presupposto giuridico per l'erogazione della NASpI, conseguendone il diritto dell' a chiedere la ripetizione della suddetta NASpI. CP_1
Deve preliminarmente accertarsi che oggetto della cognizione del giudice del lavoro nella presente controversia è l'accertamento della sussistenza del rapporto lavorativo, costituente il presupposto giuridico per l'erogazione della NASpI, e non la legittimità dei provvedimenti dell' . CP_1
A fronte del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo e del conseguente provvedimento inerente all'indebito, l'onere della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro incombe sulla ricorrente.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 2010) ha infatti affermato il seguente principio di diritto esponendo testualmente: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.”
Pertanto nella fattispecie concreta in esame incombe sulla ricorrente l'onere della prova della
2 natura subordinata del rapporto di lavoro
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha delineato i parametri in base ai quali distinguere le fattispecie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sostenendo che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, potendo altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione- avere, invece, valore indicativo del rapporto di lavoro subordinato
(Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 2000, n. 4036).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha prodotto documentazione probante la natura subordinata del rapporto lavorativo della ricorrente alle dipendenze della costituita dalla Controparte_2 certificazione unica relativa all'anno 2017 emessa dalla società attestante Controparte_2
l'esecuzione del rapporto dal 30.12.2016 al 13.3.2017.
Ha inoltre prodotto documentazione attestante la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo (cfr. comunicazione obbligatoria Unificato UniLav), buste paga emesse dalla società
[...]
nonché documentazione relativa al conto corrente bancario della ricorrente, Controparte_2
Con attestante il versamento della retribuzione mediante bonifici effettuati dalla in Controparte_2
favore della ricorrente.
Inoltre il teste , amministratore unico della (cfr. visura in atti Persona_1 Controparte_2 della società), ha confermato l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni di segretaria presso la sede della società a via Marco Polo 15, Caivano, sotto la direzione dell'anzidetto teste.
Il teste ha inoltre confermato che la ricorrente espletava le suddette mansioni, indicate al capo f) del ricorso, secondo l'orario lavorativo fisso indicato in ricorso e che doveva giustificare eventuali assenze al medesimo teste.
Testi Il teste ha dichiarato: “sono indifferente” “Conosco i fatti in quanto ho Testimone_1
Con Testi lavorato e lavoro per sul capo a): “Non ricordo il periodo in cui la Controparte_2
ricorrente ha lavorato per la società. Ricordo solo che qualche volta ho portato alcune fatture perché io lavoro e lavoravo all'esterno della sede sociale per realizzare impianti idraulici. Ricordo anche che la ricorrente mi ha chiamato qualche volta per indicarmi i bed and breakfast dove dovevo recarmi per pernottare.” ADR sul capo b): “Confermo.” ADR sul capo c): “Non ricordo l'orario lavorativo della ricorrente.” ADR sul capo d): “Posso confermare che il Sig. Per_1
lavorava qualche volta in ufficio con la ricorrente in quanto li ho visti.” ADR sul capo e):
[...]
Testi
“Confermo che il luogo dove lavorava la ricorrente era alla via Marco Polo 15 Caivano.” sul capo f): “Le volte che sono entrato nell'ufficio, dove lavorava la ricorrente, ho visto che scriveva
3 e, come ho già prima detto, ricordo di averle consegnato delle fatture.”
Emerge pertanto dalle suddette dichiarazioni testimoniali che sussistono i requisiti tipici della subordinazione del rapporto lavorativo ed in particolare l'assoggettamento alle direttive impartite dal datore di lavoro in merito alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, requisito che viene identificato nella giurisprudenza della Corte di legittimità come determinante per qualificare un rapporto lavorativo come rapporto lavorativo di natura subordinata.
Pertanto, in ragione della suddetta documentazione nonché delle anzidette dichiarazioni testimoniali, deve accertarsi la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra la ricorrente e la società dal 30.12.2016 al 13.03.2017, costituente il presupposto giuridico per Controparte_2
l'erogazione della NASpI.
Ne consegue che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di €8.596,41 indicata nella comunicazione dell' datata 18.8.2023 prodotta in atti. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 stante il rigetto dell'istanza di sospensione e per la rimanente parte seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di €8.596,41 indicata nella comunicazione dell' datata 18.8.2023 prodotta in atti;
CP_1
- liquida le spese di lite in €2.364,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e condannando il resistente al pagamento della rimanente parte delle spese di lite in favore della ricorrente.
Si comunichi
Così deciso il 18.06.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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