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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9319 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca all' udienza all' udienza del 25/11/2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 te c.p.c. nella causa iscritta al RG lav n. 12659/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA il Sig. nato a [...] il [...], C.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 7 Napoli, rappresentato e difeso e degli Avvocati Parte_2 Alessio PignataroC.F.: C.F.: C.F._2 Persona_1
,elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via C.F._3 Scipione Bobbio n. 15, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 135 cpc ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso gli indirizziPEC Email_1
oppure al n. telefonico 081/7281041– Email_2 081/19136724-3389637988;
Ricorrente CONTRO
Contr
(nel prosieguo denominato anche ), p. iva Controparte_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del P.IVA_1 Consiglio di Amministrazione dott. nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._4
e dall'avv. Marco Sica C.F. con i medesimi C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99 Email_3 Convenuto
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.5.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle Contr dipendenze dall' (d'ora in avanti ) con decorrenza dal Controparte_1 27.12.2012, a seguito di passaggio di cantiere, con le qualifiche e gli inquadramenti rispettivamente indicati in ricorso;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non hanno percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse
1 all'espletamento delle mansioni: a) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013; b) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013; c) l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1998. Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata. Ha richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Ha quindi concluso per sentire: “• dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi corrispondere per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2021 una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” della “indennità compensativa” e della “indennità di turno” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 2 e 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 così come integrati dagli Accordi di II livello del 15 dicembre 2011 e del 19 febbraio 2013; e per l'effetto • condannare l'Ente Controparte_1
(cod. Fisc. con sede legale in Napoli, Corso Garibaldi n. 387, in persona
[...] P.IVA_1 del suo amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo, di: ➢ €4095,70 lordi oltre euro 319,81 per incidenza di dette voci sul tfr in Condannare l' alle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato costituito per dichiarazione di fatto anticipo.”. Contr Si è costituita la eccependo in primis la nullità del ricorso , la prescrizione del diritto azionato, attesa l' assenza di atti interruttivi prima della proposizione del ricorso .
Nel merito deduceva che non era ravvisabile una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, poiché mancano i presupposti giuridici e fattuali che giustificherebbero l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale eurounitario e di legittimità richiamato dal ricorrente. Deduceva che ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., gravava sulla controparte l'onere di allegare e dimostrare che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio ha negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie e, dunque, ha comportato quell'effetto dissuasivo che si pone in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e che ha indotto la CGUE a soffermarsi sulla nozione di retribuzione feriale per la sua finalità anti- dissuasiva all'esercizio del diritto alle ferie, garantito dall'art. 7 della Direttiva. Tale onere di allegazione e prova non è stato assolto dalla controparte essendo la domanda del ricorrente è relativa ai giorni di ferie. Si evidenzia che i giorni di ferie risultano essere 25 + 1 di anzianità, per un totale di 26 (art. 5 CCNL - che si allega - “26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno…”). Inoltre, i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso, di cui all'art. 29 del CCNL 28 novembre 2015. Chiariva che in busta paga, nella voce “ferie”, sono ricomprese sia le ferie in senso stretto (oggetto del presente giudizio) che i 4 giorni di permesso.
2 Pertanto, il numero risultante dalla busta paga è la somma di ferie e permessi. Le giornate di ferie sono, dunque, solo 25 o 26, e in nessun modo si possono equiparare i giorni di ferie ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi: le giornate di ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i giorni ulteriori di permesso sono riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Nessuna domanda può essere avanzata, quindi, in riferimento ai giorni di permesso. Pertanto, anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze andavano detratte le giornate di festività soppresse Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, all' udienza del 25.11.2025 è stata decisa con la presente sentenza, all' esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
**** Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate in condividendo questo giudice precedenti di questo Tribunale su identiche questioni ( sent n. 5583/29 dott,. Gabriella Gagliardi;
sent n.8717/2025 dott. Mara Elmino ) Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”. Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro. Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe Per_2 essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali. Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
3 all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. n. 25840 del 27.09.2024; Cass. 26/06/2023 n. 18160). Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27.09.2024 n. 25850, intervenuta in una controversia nei confronti dell' in relazione Controparte_1 all'indennità perequativa e all'indennità compensativa, cui hanno dato continuità le successive pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 8160 del 27.03.2025). Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_3 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è CP_4 una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
4 "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_5 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_6 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità
5 precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”. Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011 ( cfr. doc.2 prod. ric.), presso la Contr Regione Campania, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti. L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale. Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero Contr trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”. Lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”. Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO, Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”. Lo stesso dicasi per l'indennità di turno, che trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati. L'istituzione di tale indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore
6 del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. Essa è volta, quindi, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza. Non trattandosi, dunque, di un'indennità volta a rimborsare spese occasionali o accessorie, ma di un compenso che remunera la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, l'indennità di turno presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'indennità in parola, inoltre, essendo corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione in turno, rappresenta un elemento stabile della retribuzione del personale turnista. In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa
7 nel compenso per i giorni di ferie. Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto. In ordine al quantum debeatur, si condividono i conteggi contenuti in ricorso, in quanto formulati in modo analitico sulla base dei dati indicati in busta paga, privi di errori formali e di calcolo.
Quanto poi all'eccezione formulata con riguardo all'espunzione dal conteggio delle festività soppresse va inoltre rilevato che la S.C. con la recente ord. n. 8160/2025 del 27/03/2025 ha precisato che tali festività soppresse “ai sensi dell'articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall'art. 1 l. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, sono compensate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie,”, sicché a giusta ragione la Corte di Appello di Napoli, “ha implicitamente pronunciato sulla spettanza delle indennità accessorie su tutti i giorni calcolati dal ricorrente nei conteggi prodotti in primo grado, incluso dunque quelli per festività soppresse”. Pertanto anche tali giorni andranno conteggiati ai fine di determinare l'importo a titolo di differenze dovute. In merito alla eccepita prescrizione quinquennale deve poi rilevarsi che il rapporto lavorativo del ricorrente non è più in essere dal 2020 (cfr. in atti) e che lo stesso lavoratore ha richiesto Contr condannarsi all'importo corrispondente al computo delle dette indennità dal 2014 al data della cessazione). In proposito la Suprema Corte, affrontando la specifica questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246). Il termine di prescrizione delle pretese differenze – atteso che il rapporto di lavoro è cessato in data e da detto momento ha cominciato a decorrere non risulta essere terminato alla data della lettera di messa in mora del 20.2.2024 ( in atti ) . Parte resistente va condannata, per il periodo oggetto di causa, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze economiche a titolo di retribuzione feriale comprensiva dell'indennità perequativa (di importo giornaliero pari ad € 1,00) dell'indennità compensativa Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento di € 4095,70 lordi oltre euro 319,81 per incidenza di dette voci sul tfr per le causali di cui in premessa, per il periodo dal 2014 al 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
8 - in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'inserimento Parte_1 delle voci “indennità perequativa”, “indennità compensativa” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie;
- per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento di € €4095,70 lordi oltre euro 319,81 per incidenza di dette voci sul tfr in favore di , oltre interessi legali Parte_1 e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1910,00 , oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Così deciso in Napoli, il 25.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca all' udienza all' udienza del 25/11/2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 te c.p.c. nella causa iscritta al RG lav n. 12659/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA il Sig. nato a [...] il [...], C.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 7 Napoli, rappresentato e difeso e degli Avvocati Parte_2 Alessio PignataroC.F.: C.F.: C.F._2 Persona_1
,elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via C.F._3 Scipione Bobbio n. 15, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 135 cpc ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso gli indirizziPEC Email_1
oppure al n. telefonico 081/7281041– Email_2 081/19136724-3389637988;
Ricorrente CONTRO
Contr
(nel prosieguo denominato anche ), p. iva Controparte_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del P.IVA_1 Consiglio di Amministrazione dott. nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._4
e dall'avv. Marco Sica C.F. con i medesimi C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99 Email_3 Convenuto
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.5.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle Contr dipendenze dall' (d'ora in avanti ) con decorrenza dal Controparte_1 27.12.2012, a seguito di passaggio di cantiere, con le qualifiche e gli inquadramenti rispettivamente indicati in ricorso;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non hanno percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse
1 all'espletamento delle mansioni: a) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013; b) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 e dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013; c) l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1998. Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata. Ha richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Ha quindi concluso per sentire: “• dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi corrispondere per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2021 una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” della “indennità compensativa” e della “indennità di turno” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 2 e 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 così come integrati dagli Accordi di II livello del 15 dicembre 2011 e del 19 febbraio 2013; e per l'effetto • condannare l'Ente Controparte_1
(cod. Fisc. con sede legale in Napoli, Corso Garibaldi n. 387, in persona
[...] P.IVA_1 del suo amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo, di: ➢ €4095,70 lordi oltre euro 319,81 per incidenza di dette voci sul tfr in Condannare l' alle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato costituito per dichiarazione di fatto anticipo.”. Contr Si è costituita la eccependo in primis la nullità del ricorso , la prescrizione del diritto azionato, attesa l' assenza di atti interruttivi prima della proposizione del ricorso .
Nel merito deduceva che non era ravvisabile una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, poiché mancano i presupposti giuridici e fattuali che giustificherebbero l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale eurounitario e di legittimità richiamato dal ricorrente. Deduceva che ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., gravava sulla controparte l'onere di allegare e dimostrare che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio ha negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie e, dunque, ha comportato quell'effetto dissuasivo che si pone in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e che ha indotto la CGUE a soffermarsi sulla nozione di retribuzione feriale per la sua finalità anti- dissuasiva all'esercizio del diritto alle ferie, garantito dall'art. 7 della Direttiva. Tale onere di allegazione e prova non è stato assolto dalla controparte essendo la domanda del ricorrente è relativa ai giorni di ferie. Si evidenzia che i giorni di ferie risultano essere 25 + 1 di anzianità, per un totale di 26 (art. 5 CCNL - che si allega - “26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno…”). Inoltre, i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso, di cui all'art. 29 del CCNL 28 novembre 2015. Chiariva che in busta paga, nella voce “ferie”, sono ricomprese sia le ferie in senso stretto (oggetto del presente giudizio) che i 4 giorni di permesso.
2 Pertanto, il numero risultante dalla busta paga è la somma di ferie e permessi. Le giornate di ferie sono, dunque, solo 25 o 26, e in nessun modo si possono equiparare i giorni di ferie ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi: le giornate di ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i giorni ulteriori di permesso sono riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Nessuna domanda può essere avanzata, quindi, in riferimento ai giorni di permesso. Pertanto, anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze andavano detratte le giornate di festività soppresse Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, all' udienza del 25.11.2025 è stata decisa con la presente sentenza, all' esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
**** Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate in condividendo questo giudice precedenti di questo Tribunale su identiche questioni ( sent n. 5583/29 dott,. Gabriella Gagliardi;
sent n.8717/2025 dott. Mara Elmino ) Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”. Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro. Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe Per_2 essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali. Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
3 all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. n. 25840 del 27.09.2024; Cass. 26/06/2023 n. 18160). Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27.09.2024 n. 25850, intervenuta in una controversia nei confronti dell' in relazione Controparte_1 all'indennità perequativa e all'indennità compensativa, cui hanno dato continuità le successive pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 8160 del 27.03.2025). Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_3 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è CP_4 una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
4 "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_5 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_6 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità
5 precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”. Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011 ( cfr. doc.2 prod. ric.), presso la Contr Regione Campania, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti. L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale. Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero Contr trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”. Lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”. Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO, Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”. Lo stesso dicasi per l'indennità di turno, che trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati. L'istituzione di tale indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore
6 del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. Essa è volta, quindi, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza. Non trattandosi, dunque, di un'indennità volta a rimborsare spese occasionali o accessorie, ma di un compenso che remunera la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, l'indennità di turno presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'indennità in parola, inoltre, essendo corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione in turno, rappresenta un elemento stabile della retribuzione del personale turnista. In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa
7 nel compenso per i giorni di ferie. Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto. In ordine al quantum debeatur, si condividono i conteggi contenuti in ricorso, in quanto formulati in modo analitico sulla base dei dati indicati in busta paga, privi di errori formali e di calcolo.
Quanto poi all'eccezione formulata con riguardo all'espunzione dal conteggio delle festività soppresse va inoltre rilevato che la S.C. con la recente ord. n. 8160/2025 del 27/03/2025 ha precisato che tali festività soppresse “ai sensi dell'articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall'art. 1 l. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, sono compensate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie,”, sicché a giusta ragione la Corte di Appello di Napoli, “ha implicitamente pronunciato sulla spettanza delle indennità accessorie su tutti i giorni calcolati dal ricorrente nei conteggi prodotti in primo grado, incluso dunque quelli per festività soppresse”. Pertanto anche tali giorni andranno conteggiati ai fine di determinare l'importo a titolo di differenze dovute. In merito alla eccepita prescrizione quinquennale deve poi rilevarsi che il rapporto lavorativo del ricorrente non è più in essere dal 2020 (cfr. in atti) e che lo stesso lavoratore ha richiesto Contr condannarsi all'importo corrispondente al computo delle dette indennità dal 2014 al data della cessazione). In proposito la Suprema Corte, affrontando la specifica questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246). Il termine di prescrizione delle pretese differenze – atteso che il rapporto di lavoro è cessato in data e da detto momento ha cominciato a decorrere non risulta essere terminato alla data della lettera di messa in mora del 20.2.2024 ( in atti ) . Parte resistente va condannata, per il periodo oggetto di causa, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze economiche a titolo di retribuzione feriale comprensiva dell'indennità perequativa (di importo giornaliero pari ad € 1,00) dell'indennità compensativa Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento di € 4095,70 lordi oltre euro 319,81 per incidenza di dette voci sul tfr per le causali di cui in premessa, per il periodo dal 2014 al 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
8 - in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'inserimento Parte_1 delle voci “indennità perequativa”, “indennità compensativa” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie;
- per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento di € €4095,70 lordi oltre euro 319,81 per incidenza di dette voci sul tfr in favore di , oltre interessi legali Parte_1 e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1910,00 , oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Così deciso in Napoli, il 25.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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