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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2425 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 27/11/1952, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Scurria (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
, Controparte_1 [...]
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappre-
[...] sentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Paler- mo, presso la quale sono domiciliati (PEC
Email_2
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4525/2019, pronunciata dal Tribunale di MO, in com- posizione monocratica, in data 4-17/10/2019
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) nel merito, considerati i motivi ed i fatti in narrativa attinenti
Corte di Appello di MO pag. 1 di 8 all'effettivo recupero da parte dell'Amministrazione di una in- Parte_2 gente parte dell'originario finanziamento extra buget indebitamente ero- gato, accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rideterminando il credito a carico del Dott. in ragione alle somme Pt_1 non ancora restituite e/o recuperate e/o trattenute dalla dagli en- CP_1 ti di formazione;
2) Con vittoria di spese e onorari di giudizio, anche del primo grado »
Conclusioni per le amministrazioni appellate:
« Si chiede che la Corte adita dichiari infondato l'appello e confermi la sen- tenza impugnata, con la condanna di controparte al pagamento delle spe- se e dei compensi del doppio grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 25/5/2015, conveniva dinanzi al Tribu- Parte_1 nale di MO l' , l' Controparte_4 [...]
e la Controparte_5 Controparte_6
[...
proponendo opposizione al decreto dirigenziale del Dipartimento Re- gionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute rep. n. 1710/15, con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 415.793,31, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale e rimborso spese processuali, oggetto della sentenza di condanna n. 401/2014 della Corte dei Conti per la – se- Controparte_1 zione giurisdizionale, confermata in sede di appello dalla sentenza n. 179/2015.
2. Le amministrazioni convenute si costituivano con comparsa del
3/5/2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 4525/2019, pronunciata in data 4-17/10/2019, il Tri- bunale di MO rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 19/12/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione proposta e il conseguente accertamento della effettiva entità delle somme dovute.
5. Le amministrazioni appellate si sono costituite con comparsa del 19/3/2020, chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 29/5/2024 e con successiva ordinanza dell'11/7/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei
Corte di Appello di MO pag. 2 di 8 termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante insiste nella doman- da di accertamento dell'effettivo ammontare del credito, rilevando che la avrebbe avviato procedure di autotutela, annullando i Controparte_1 provvedimenti di integrazione dei finanziamenti e procedendo al recupero dell'indebito, inizialmente tramite prelievo dai crediti degli enti su fondi europei ("Fondo Sociale Europeo"), ma tale metodo era stato dichiarato inammissibile dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti (pronunzie n. 225 e 107) e dalla Commissione Europea (nota del 6 maggio 2015), co- stringendo l'Amministrazione a restituire tali somme. Successivamente, l'Amministrazione regionale avrebbe optato per il recupero mediante compensazione legale con i crediti vantati dagli enti di formazione per fi- nanziamenti attribuiti con i Piani Regionali dell'Offerta Formativa (P.R.O.F.) degli anni precedenti, emettendo varie determine dirigenziali per il recupero di somme specifiche da numerosi enti, alcuni dei quali avrebbero anche restituito le somme spontaneamente o a seguito di inti- mazione. In particolare, lamenta l'omesso esame delle note prot. 30143 del 24/05/2016, prot. 44656 del 03/08/2016 e prot. n. 5953 del 26/11/2019) che dimostrerebbero l'avvenuto recupero di una parte signi- ficativa delle somme, riducendo il danno erariale residuo a suo carico a € 165.691,38 (ad agosto 2016) o € 140.268,70 (a novembre 2019), contro i € 415.793,31 originariamente intimati.
8. Il provvedimento impugnato, al riguardo, con riguardo a tutte le inizia- tive di recupero attuate dall'amministrazione regionale, sia quelle relative alla compensazione con crediti degli enti su fondi europei, che quelle rela- tive a compensazione con crediti vantati per finanziamenti attribuiti con riprendendo argomenti già contenuti nelle sentenze contabili di Pt_3 condanna dell'appellante, ha evidenziato che le compensazioni attuate dall'amministrazione regionale con decreti di incameramento, peraltro contestate dagli enti interessati, non sarebbero concretamente idonee a determinare la riduzione del danno erariale, dal momento che i crediti degli enti portati in compensazione sarebbero privi dei crismi della certez- za e della liquidità necessari per l'operatività della compensazione, la qua- le presupporrebbe la regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, direttamente controllata e formalmente approvata dall'amministrazione.
9. Il Tribunale di MO ha, conseguentemente, ritenuto che le opera- zioni di compensazione su fondi regionali non comunitari non sarebbero state adeguatamente documentate dall'appellante, in mancanza di prova
Corte di Appello di MO pag. 3 di 8 della regolare rendicontazione e approvazione delle attività concretamen- te svolte nell'ambito dei P.R.O.F. cui si riferiscono i decreti di incamera- mento.
10. L'odierno appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, rilevando in particolar modo che dalla nota prot. n. 5953 del 26/11/2019, contenente il riepilogo degli esiti dell'attività di recupero attuata dall'amministrazione regionale, si evincerebbe che l'amministrazione, a fronte di finanziamenti indebitamente erogati per euro 866.737,68, avrebbe provveduto al recupero dell'importo di euro 465.969,94.
11. Al riguardo va rammentato che la compensazione opera come modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento nell'ambito di reciproci rapporti di debito/credito tra gli stessi soggetti, mentre nel caso in esame non si discute di rapporti contrapposti tra le medesime parti.
12. La responsabilità dell'appellante per danno erariale è stata affermata in virtù dell'erogazione da parte dell'amministrazione regionale di finan- ziamenti non dovuti in favore di enti di formazione e l'eventuale recupero delle somme indebitamente erogate potrebbe rilevare come fattore in grado di neutralizzare, secondo un meccanismo assimilabile alla compen- satio lucri cum damno, il danno originariamente cagionato. Tale circostan- za, tuttavia, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 34412 del 23.11.2022), cui questa Corte ritiene di uniformarsi, se relativa a fatti avvenuti prima della formazione del giudicato in sede contabile avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata solo nello stesso giudizio vol- to ad accertare la responsabilità erariale del funzionario e/o amministra- tore dell'ente pubblico.
13. La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha chiarito che l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte dei Conti, secondo cui di tali “compensazioni” si sarebbe dovuto tenere conto in fase di ese- cuzione della decisione di condanna al risarcimento del danno erariale, è priva di rilievo dal momento che, in caso di esecuzione intrapresa sulla ba- se di titolo giudiziale, con l'opposizione esecutiva possono farsi valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del giudicato (citando Cass. n. 9363 del 12.04.2017), mentre non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione pre- visti dall'ordinamento contro di quello (citando Cass. n. 25478 del 21.09.2021).
14. Questa Corte è ben consapevole del fatto che la responsabilità ammi-
Corte di Appello di MO pag. 4 di 8 nistrativo-contabile, sebbene presenti peculiarità che la distinguono dalla responsabilità civile comune (come il carattere personale e la parziarietà), assolve una precipua funzione risarcitoria e reintegratoria, essendo scevra da finalità sanzionatorie, e che la condanna per danno erariale mira a compensare la perdita subita dall'erario. Da ciò consegue logicamente che, nel momento in cui tale perdita viene meno perché il patrimonio pubblico è stato reintegrato in tutto o in parte, anche tramite il recupero delle somme dal terzo, la ragione giuridica stessa dell'obbligazione risarci- toria viene a cessare, giacché l'interesse pubblico tutelato è la reintegra- zione patrimoniale, non l'incasso di una somma a titolo punitivo svincola- ta da un danno effettivo e attuale. Consentire alla P.A. di riscuotere l'inte- ro importo dall'amministratore condannato, dopo aver già recuperato la medesima somma dal terzo percettore condurrebbe a una duplicazione del risarcimento e, di conseguenza, a un ingiustificato arricchimento per l'amministrazione.
15. Tali considerazioni sono alla base dell'orientamento di recente affer- mato dalla Corte di Cassazione, (Cass. SS.UU. ord. n. 9794 del 2023), che ha affermato il seguente principio: «in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l'eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsa- bilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazio- ne potrà risolversi in sede esecutiva, senza dare luogo a una questione di giurisdizione.»
16. Al fine di conciliare il principio di intangibilità del giudicato con il divie- to di ingiustificato arricchimento, deve, dunque, ritenersi che la sentenza di condanna della Corte dei Conti rimane valida ed efficace come titolo esecutivo, ma la sua concreta esigibilità può essere contestata sulla base di fatti sopravvenuti che ne hanno estinto, in tutto o in parte, il credito sottostante. Il giudicato ha correttamente accertato che, al momento del- la sua emanazione, il debito esisteva in un dato ammontare;
il fatto nuovo è che tale debito è stato successivamente soddisfatto, seppur da un sog- getto diverso.
17. Nel caso in esame, in base a quanto si evince dalla nota prot. n. 5953 del 26/11/2019, tutte le restituzioni spontanee da parte degli enti dei fi- nanziamenti indebitamente percepiti, per un importo complessivo di euro 21.442,89, sarebbero avvenute nel 2013, ossia prima della formazione del giudicato, conseguente alla pronuncia della sentenza n. 179/A/2015, pro-
Corte di Appello di MO pag. 5 di 8 nunciata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la
[...]
in data 24-25/3-21/7/2015, e dunque costituiscono fatti Controparte_7 anteriori alla formazione del giudicato non contestabili tramite l'opposizione all'esecuzione.
18. Considerazioni differenti si impongono con riguardo alle restanti atti- vità di recupero, alla luce di quanto emerge dalla produzione documenta- le versata in atti.
19. Dall'esame delle note prot. n. 30143 del 24/5/2016 e n. 44656 del
[... 3/8/2016, si ricava che all'epoca della redazione delle predette note, il responsabile dell'ufficio contenzioso e recupero crediti CP_8 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professiona- le dava atto del tentativo di recupero delle somme indebitamente corri- sposte a svariati enti di formazione, mediante compensazione su somme a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, del fatto che tali tentativi di recupero erano stati dichiarati illegittimi dalla sezione controllo della Corte dei Conti per insanabile contrasto con la normativa europea in tema di finanziamenti, e dava atto del fatto che, all'epoca della redazione delle predette note, si stava procedendo al recupero tramite incameramento di crediti certi, liquidi ed esigibili imputati sul saldo dei progetti relativi alle risorse del ma il definitivo recupero delle somme non era stato an- Pt_3 cora attuato dall'amministrazione (così, in particolare, nelle considerazio- ni conclusive delle predette note).
20. Le successive note prot. 65924 del 10/11/2016, prot. n. 73887 del 15/12/2016, prot. n. 5823 del 26/1/2017 e prot. n. 14608 del 22/2/2017, pur attestando il progredire delle iniziative di recupero delle somme inde- bitamente erogate mediante compensazione, non contengono elementi idonei a ritenere che tale recupero si fosse effettivamente consolidato e fosse divenuto effettivo. Al contrario, dalla nota prot. n. 18997 dell'8/3/2017 si evinceva la circostanza che alcune delle iniziative di recu- pero fossero state contestate dagli enti interessati, mediante la proposi- zione di contenziosi giurisdizionali.
21. Nemmeno dalle successive note prot. n. 88088 del 14/12/2017, prot. n. 15785 del 7/3/2018 e prot n. 20167 del 27/3/2018 si ricavano informa- zioni più conducenti. Al contrario, dall'ultima delle predette note, in rispo- sta a uno specifico quesito proposto dall'odierno appellante e volto ad avere contezza delle somme effettivamente recuperate e del danno era- riale residuo, l'amministrazione risulta aver espressamente puntualizzato che “si fornisce il quadro riepilogativo dei rendiconti e dei provvedimenti definitivi di chiusura amministrativo-contabile dei progetti sui quali ha
Corte di Appello di MO pag. 6 di 8 gravato il recupero dell'Amministrazione, considerato che la nota di revi- sione non costituisce asseverazione del credito trattandosi di atto endo- procedimentale e non definitivo.”, con ciò confermando la natura non an- cora definitiva e stabile dei recuperi mediante compensazione intrapresi.
22. Soltanto con la nota prot. n. 5953 del 26/11/2019, prodotta per la prima volta nell'ambito del presente giudizio di appello, perché venuta a esistenza solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il Dirigen- te responsabile dell'ufficio contenzioso e recupero crediti dell'
[...]
risulta aver da- Parte_4 to espressamente atto del fatto che, a fronte di finanziamenti indebita- mente erogati per euro 866.737,68, l'amministrazione ha provveduto al recupero definitivo, mediante l'emissione di “mandati verdi” dai vari enti elencati nella predetta nota, della complessiva somma di euro 465.969,94, con la puntualizzazione, con la specificazione che tutti i recuperi effettuati sarebbero stati disposti «a valere su crediti certi, liquidi ed esigibili, di- scendenti da opere rendicontate e chiuse contabilmente con specifico provvedimento».
23. Il tenore di tale ultima nota, tuttavia, contrasta con quanto rilevato nelle note precedenti e, in particolar modo, con la circostanza già menzio- nata nella nota prot. n. 18997 dell'8/3/2017, secondo la quale alcuni degli enti menzionati tra quelli destinatari delle iniziative di recupero avrebbero avversato tali iniziative mediante la proposizione di contenziosi giurisdi- zionali (e in particolar modo gli enti , Controparte_9
, , CESIFOP, CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
)
[...]
24. Alla luce di tali incertezze sull'oggetto dei recuperi e sulla loro effetti- va esecuzione, non può ritenersi che l'appellante abbia assolto l'onere della prova sullo stesso incombente, al fine di dimostrare che le iniziative intraprese dall'amministrazione regionale in epoca successiva alla forma- zione del giudicato contabile abbiano effettivamente e concretamente sortito l'effetto di dar luogo al parziale recupero delle somme costituenti il danno erariale.
25. La genericità delle risultanze documentali invocate non consente, per- tanto, di accogliere il motivo di impugnazione in esame.
26. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese legali contenuta nella sentenza impugnata, giacché tale quantificazione sarebbe stata effettuata sull'importo origina- riamente ingiunto dall'amministrazione, invece che sull'importo effetti- vamente dovuto in virtù della riduzione del danno.
Corte di Appello di MO pag. 7 di 8 27. Tale motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, dal mo- mento che lo stesso presuppone l'accoglimento del primo motivo di ap- pello che, per le ragioni già spiegate, non può ritenersi fondato.
28. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 8.000,00 (di cui euro 2.500 per esame e studio, euro 1.500 per la fase introduttiva ed euro 4.000 per la fase decisionale) oltre spese preno- tate a debito.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MO, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, dell' Controparte_14 [...]
e dell' Controparte_2 [...]
Controparte_15
con citazione del 19/12/2019 avverso la sentenza n.
[...]
4525/2019, pronunciata dal Tribunale di MO in data 4- 17/10/2019;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in MO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c...
Corte di Appello di MO pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2425 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 27/11/1952, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Scurria (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
, Controparte_1 [...]
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappre-
[...] sentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Paler- mo, presso la quale sono domiciliati (PEC
Email_2
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4525/2019, pronunciata dal Tribunale di MO, in com- posizione monocratica, in data 4-17/10/2019
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) nel merito, considerati i motivi ed i fatti in narrativa attinenti
Corte di Appello di MO pag. 1 di 8 all'effettivo recupero da parte dell'Amministrazione di una in- Parte_2 gente parte dell'originario finanziamento extra buget indebitamente ero- gato, accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rideterminando il credito a carico del Dott. in ragione alle somme Pt_1 non ancora restituite e/o recuperate e/o trattenute dalla dagli en- CP_1 ti di formazione;
2) Con vittoria di spese e onorari di giudizio, anche del primo grado »
Conclusioni per le amministrazioni appellate:
« Si chiede che la Corte adita dichiari infondato l'appello e confermi la sen- tenza impugnata, con la condanna di controparte al pagamento delle spe- se e dei compensi del doppio grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 25/5/2015, conveniva dinanzi al Tribu- Parte_1 nale di MO l' , l' Controparte_4 [...]
e la Controparte_5 Controparte_6
[...
proponendo opposizione al decreto dirigenziale del Dipartimento Re- gionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute rep. n. 1710/15, con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 415.793,31, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale e rimborso spese processuali, oggetto della sentenza di condanna n. 401/2014 della Corte dei Conti per la – se- Controparte_1 zione giurisdizionale, confermata in sede di appello dalla sentenza n. 179/2015.
2. Le amministrazioni convenute si costituivano con comparsa del
3/5/2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 4525/2019, pronunciata in data 4-17/10/2019, il Tri- bunale di MO rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 19/12/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione proposta e il conseguente accertamento della effettiva entità delle somme dovute.
5. Le amministrazioni appellate si sono costituite con comparsa del 19/3/2020, chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 29/5/2024 e con successiva ordinanza dell'11/7/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei
Corte di Appello di MO pag. 2 di 8 termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante insiste nella doman- da di accertamento dell'effettivo ammontare del credito, rilevando che la avrebbe avviato procedure di autotutela, annullando i Controparte_1 provvedimenti di integrazione dei finanziamenti e procedendo al recupero dell'indebito, inizialmente tramite prelievo dai crediti degli enti su fondi europei ("Fondo Sociale Europeo"), ma tale metodo era stato dichiarato inammissibile dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti (pronunzie n. 225 e 107) e dalla Commissione Europea (nota del 6 maggio 2015), co- stringendo l'Amministrazione a restituire tali somme. Successivamente, l'Amministrazione regionale avrebbe optato per il recupero mediante compensazione legale con i crediti vantati dagli enti di formazione per fi- nanziamenti attribuiti con i Piani Regionali dell'Offerta Formativa (P.R.O.F.) degli anni precedenti, emettendo varie determine dirigenziali per il recupero di somme specifiche da numerosi enti, alcuni dei quali avrebbero anche restituito le somme spontaneamente o a seguito di inti- mazione. In particolare, lamenta l'omesso esame delle note prot. 30143 del 24/05/2016, prot. 44656 del 03/08/2016 e prot. n. 5953 del 26/11/2019) che dimostrerebbero l'avvenuto recupero di una parte signi- ficativa delle somme, riducendo il danno erariale residuo a suo carico a € 165.691,38 (ad agosto 2016) o € 140.268,70 (a novembre 2019), contro i € 415.793,31 originariamente intimati.
8. Il provvedimento impugnato, al riguardo, con riguardo a tutte le inizia- tive di recupero attuate dall'amministrazione regionale, sia quelle relative alla compensazione con crediti degli enti su fondi europei, che quelle rela- tive a compensazione con crediti vantati per finanziamenti attribuiti con riprendendo argomenti già contenuti nelle sentenze contabili di Pt_3 condanna dell'appellante, ha evidenziato che le compensazioni attuate dall'amministrazione regionale con decreti di incameramento, peraltro contestate dagli enti interessati, non sarebbero concretamente idonee a determinare la riduzione del danno erariale, dal momento che i crediti degli enti portati in compensazione sarebbero privi dei crismi della certez- za e della liquidità necessari per l'operatività della compensazione, la qua- le presupporrebbe la regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, direttamente controllata e formalmente approvata dall'amministrazione.
9. Il Tribunale di MO ha, conseguentemente, ritenuto che le opera- zioni di compensazione su fondi regionali non comunitari non sarebbero state adeguatamente documentate dall'appellante, in mancanza di prova
Corte di Appello di MO pag. 3 di 8 della regolare rendicontazione e approvazione delle attività concretamen- te svolte nell'ambito dei P.R.O.F. cui si riferiscono i decreti di incamera- mento.
10. L'odierno appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, rilevando in particolar modo che dalla nota prot. n. 5953 del 26/11/2019, contenente il riepilogo degli esiti dell'attività di recupero attuata dall'amministrazione regionale, si evincerebbe che l'amministrazione, a fronte di finanziamenti indebitamente erogati per euro 866.737,68, avrebbe provveduto al recupero dell'importo di euro 465.969,94.
11. Al riguardo va rammentato che la compensazione opera come modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento nell'ambito di reciproci rapporti di debito/credito tra gli stessi soggetti, mentre nel caso in esame non si discute di rapporti contrapposti tra le medesime parti.
12. La responsabilità dell'appellante per danno erariale è stata affermata in virtù dell'erogazione da parte dell'amministrazione regionale di finan- ziamenti non dovuti in favore di enti di formazione e l'eventuale recupero delle somme indebitamente erogate potrebbe rilevare come fattore in grado di neutralizzare, secondo un meccanismo assimilabile alla compen- satio lucri cum damno, il danno originariamente cagionato. Tale circostan- za, tuttavia, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 34412 del 23.11.2022), cui questa Corte ritiene di uniformarsi, se relativa a fatti avvenuti prima della formazione del giudicato in sede contabile avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata solo nello stesso giudizio vol- to ad accertare la responsabilità erariale del funzionario e/o amministra- tore dell'ente pubblico.
13. La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha chiarito che l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte dei Conti, secondo cui di tali “compensazioni” si sarebbe dovuto tenere conto in fase di ese- cuzione della decisione di condanna al risarcimento del danno erariale, è priva di rilievo dal momento che, in caso di esecuzione intrapresa sulla ba- se di titolo giudiziale, con l'opposizione esecutiva possono farsi valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del giudicato (citando Cass. n. 9363 del 12.04.2017), mentre non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione pre- visti dall'ordinamento contro di quello (citando Cass. n. 25478 del 21.09.2021).
14. Questa Corte è ben consapevole del fatto che la responsabilità ammi-
Corte di Appello di MO pag. 4 di 8 nistrativo-contabile, sebbene presenti peculiarità che la distinguono dalla responsabilità civile comune (come il carattere personale e la parziarietà), assolve una precipua funzione risarcitoria e reintegratoria, essendo scevra da finalità sanzionatorie, e che la condanna per danno erariale mira a compensare la perdita subita dall'erario. Da ciò consegue logicamente che, nel momento in cui tale perdita viene meno perché il patrimonio pubblico è stato reintegrato in tutto o in parte, anche tramite il recupero delle somme dal terzo, la ragione giuridica stessa dell'obbligazione risarci- toria viene a cessare, giacché l'interesse pubblico tutelato è la reintegra- zione patrimoniale, non l'incasso di una somma a titolo punitivo svincola- ta da un danno effettivo e attuale. Consentire alla P.A. di riscuotere l'inte- ro importo dall'amministratore condannato, dopo aver già recuperato la medesima somma dal terzo percettore condurrebbe a una duplicazione del risarcimento e, di conseguenza, a un ingiustificato arricchimento per l'amministrazione.
15. Tali considerazioni sono alla base dell'orientamento di recente affer- mato dalla Corte di Cassazione, (Cass. SS.UU. ord. n. 9794 del 2023), che ha affermato il seguente principio: «in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l'eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsa- bilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazio- ne potrà risolversi in sede esecutiva, senza dare luogo a una questione di giurisdizione.»
16. Al fine di conciliare il principio di intangibilità del giudicato con il divie- to di ingiustificato arricchimento, deve, dunque, ritenersi che la sentenza di condanna della Corte dei Conti rimane valida ed efficace come titolo esecutivo, ma la sua concreta esigibilità può essere contestata sulla base di fatti sopravvenuti che ne hanno estinto, in tutto o in parte, il credito sottostante. Il giudicato ha correttamente accertato che, al momento del- la sua emanazione, il debito esisteva in un dato ammontare;
il fatto nuovo è che tale debito è stato successivamente soddisfatto, seppur da un sog- getto diverso.
17. Nel caso in esame, in base a quanto si evince dalla nota prot. n. 5953 del 26/11/2019, tutte le restituzioni spontanee da parte degli enti dei fi- nanziamenti indebitamente percepiti, per un importo complessivo di euro 21.442,89, sarebbero avvenute nel 2013, ossia prima della formazione del giudicato, conseguente alla pronuncia della sentenza n. 179/A/2015, pro-
Corte di Appello di MO pag. 5 di 8 nunciata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la
[...]
in data 24-25/3-21/7/2015, e dunque costituiscono fatti Controparte_7 anteriori alla formazione del giudicato non contestabili tramite l'opposizione all'esecuzione.
18. Considerazioni differenti si impongono con riguardo alle restanti atti- vità di recupero, alla luce di quanto emerge dalla produzione documenta- le versata in atti.
19. Dall'esame delle note prot. n. 30143 del 24/5/2016 e n. 44656 del
[... 3/8/2016, si ricava che all'epoca della redazione delle predette note, il responsabile dell'ufficio contenzioso e recupero crediti CP_8 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professiona- le dava atto del tentativo di recupero delle somme indebitamente corri- sposte a svariati enti di formazione, mediante compensazione su somme a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, del fatto che tali tentativi di recupero erano stati dichiarati illegittimi dalla sezione controllo della Corte dei Conti per insanabile contrasto con la normativa europea in tema di finanziamenti, e dava atto del fatto che, all'epoca della redazione delle predette note, si stava procedendo al recupero tramite incameramento di crediti certi, liquidi ed esigibili imputati sul saldo dei progetti relativi alle risorse del ma il definitivo recupero delle somme non era stato an- Pt_3 cora attuato dall'amministrazione (così, in particolare, nelle considerazio- ni conclusive delle predette note).
20. Le successive note prot. 65924 del 10/11/2016, prot. n. 73887 del 15/12/2016, prot. n. 5823 del 26/1/2017 e prot. n. 14608 del 22/2/2017, pur attestando il progredire delle iniziative di recupero delle somme inde- bitamente erogate mediante compensazione, non contengono elementi idonei a ritenere che tale recupero si fosse effettivamente consolidato e fosse divenuto effettivo. Al contrario, dalla nota prot. n. 18997 dell'8/3/2017 si evinceva la circostanza che alcune delle iniziative di recu- pero fossero state contestate dagli enti interessati, mediante la proposi- zione di contenziosi giurisdizionali.
21. Nemmeno dalle successive note prot. n. 88088 del 14/12/2017, prot. n. 15785 del 7/3/2018 e prot n. 20167 del 27/3/2018 si ricavano informa- zioni più conducenti. Al contrario, dall'ultima delle predette note, in rispo- sta a uno specifico quesito proposto dall'odierno appellante e volto ad avere contezza delle somme effettivamente recuperate e del danno era- riale residuo, l'amministrazione risulta aver espressamente puntualizzato che “si fornisce il quadro riepilogativo dei rendiconti e dei provvedimenti definitivi di chiusura amministrativo-contabile dei progetti sui quali ha
Corte di Appello di MO pag. 6 di 8 gravato il recupero dell'Amministrazione, considerato che la nota di revi- sione non costituisce asseverazione del credito trattandosi di atto endo- procedimentale e non definitivo.”, con ciò confermando la natura non an- cora definitiva e stabile dei recuperi mediante compensazione intrapresi.
22. Soltanto con la nota prot. n. 5953 del 26/11/2019, prodotta per la prima volta nell'ambito del presente giudizio di appello, perché venuta a esistenza solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il Dirigen- te responsabile dell'ufficio contenzioso e recupero crediti dell'
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risulta aver da- Parte_4 to espressamente atto del fatto che, a fronte di finanziamenti indebita- mente erogati per euro 866.737,68, l'amministrazione ha provveduto al recupero definitivo, mediante l'emissione di “mandati verdi” dai vari enti elencati nella predetta nota, della complessiva somma di euro 465.969,94, con la puntualizzazione, con la specificazione che tutti i recuperi effettuati sarebbero stati disposti «a valere su crediti certi, liquidi ed esigibili, di- scendenti da opere rendicontate e chiuse contabilmente con specifico provvedimento».
23. Il tenore di tale ultima nota, tuttavia, contrasta con quanto rilevato nelle note precedenti e, in particolar modo, con la circostanza già menzio- nata nella nota prot. n. 18997 dell'8/3/2017, secondo la quale alcuni degli enti menzionati tra quelli destinatari delle iniziative di recupero avrebbero avversato tali iniziative mediante la proposizione di contenziosi giurisdi- zionali (e in particolar modo gli enti , Controparte_9
, , CESIFOP, CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
)
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24. Alla luce di tali incertezze sull'oggetto dei recuperi e sulla loro effetti- va esecuzione, non può ritenersi che l'appellante abbia assolto l'onere della prova sullo stesso incombente, al fine di dimostrare che le iniziative intraprese dall'amministrazione regionale in epoca successiva alla forma- zione del giudicato contabile abbiano effettivamente e concretamente sortito l'effetto di dar luogo al parziale recupero delle somme costituenti il danno erariale.
25. La genericità delle risultanze documentali invocate non consente, per- tanto, di accogliere il motivo di impugnazione in esame.
26. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese legali contenuta nella sentenza impugnata, giacché tale quantificazione sarebbe stata effettuata sull'importo origina- riamente ingiunto dall'amministrazione, invece che sull'importo effetti- vamente dovuto in virtù della riduzione del danno.
Corte di Appello di MO pag. 7 di 8 27. Tale motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, dal mo- mento che lo stesso presuppone l'accoglimento del primo motivo di ap- pello che, per le ragioni già spiegate, non può ritenersi fondato.
28. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 8.000,00 (di cui euro 2.500 per esame e studio, euro 1.500 per la fase introduttiva ed euro 4.000 per la fase decisionale) oltre spese preno- tate a debito.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MO, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, dell' Controparte_14 [...]
e dell' Controparte_2 [...]
Controparte_15
con citazione del 19/12/2019 avverso la sentenza n.
[...]
4525/2019, pronunciata dal Tribunale di MO in data 4- 17/10/2019;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in MO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c...
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