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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 157/2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 21.12.2024 ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a Parte_1 proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Monte OR (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente non esercita attività di impresa (la sua impresa individuale è stata cancellata nel 2004) sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a
1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 155 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 30 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) è possibile escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Punto stante l'esiguità del valore del bene e l'indispensabilità dello stesso alla ricorrente per gli spostamenti lavorativi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trento n. 3;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(ove tenuto) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non ancora in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati, a cura del liquidatore;
(-) autorizza la prenotazione a debito del presente atto ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 17.01.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 157/2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 21.12.2024 ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a Parte_1 proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Monte OR (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente non esercita attività di impresa (la sua impresa individuale è stata cancellata nel 2004) sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a
1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 155 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 30 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) è possibile escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Punto stante l'esiguità del valore del bene e l'indispensabilità dello stesso alla ricorrente per gli spostamenti lavorativi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trento n. 3;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(ove tenuto) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non ancora in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati, a cura del liquidatore;
(-) autorizza la prenotazione a debito del presente atto ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 17.01.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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