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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Silvia BURELLI Consigliere relatore
Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero (C.F. Parte_1
), corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1 (P.IVA , a C.F._1 P.IVA_1
mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Marco Cappelletto (C.F. ) e Avv. C.F._2
Maria Giovanna Conti (C.F. , pec: , i quali C.F._3 Email_1
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_2
del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
06.03.1961 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alberto Salamon (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._5
stesso in Pieve di Soligo (TV), Via Garibaldi n. 55, come da mandato in atti, e con indicazione
1 dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del Email_3
numero di fax 0438/842737 presso cui il sopraindicato procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente procedimento
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 547/2024, pubblicata in data 19.9.2024, resa inter partes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 2218/2023, notificata in data 20.9.2024,
accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.”
Per parte appellata:
“Per i motivi in premessa esposti, rigettare l'appello proposto dalla società in quanto Parte_1
inammissibile, manifestamente infondato e/o comunque inaccoglibile e, per l'effetto, confermare
integralmente la Sentenza N. 547/2024 emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro in data
19.09.2024 e notificata in data 20.09.2024.
Con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e con distrazione,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., degli onorari non riscossi e delle spese anticipate dal
sottoscritto procuratore e di cui quest'ultimo dichiara di non aver ottenuto il rimborso.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, volte al riconoscimento di varie indennità e del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha altresì condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
Il sig. è dipendente del Gruppo Ferrovie dello Stato dal 07.05.2004 e svolge la CP_1
mansione di capo treno / capo servizi treno, con inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati
del CCNL Attività Ferroviarie 2016. Negli anni ha usufruito di n. 289 giorni di ferie, risultanti in atti.
Ha instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non gli sono state
2 riconosciute – o non sono state riconosciute integralmente – alcune indennità e dunque ha percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico corrisposto nei periodi lavorati.
Il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, così motivando:
“Il ricorso va accolto nei limiti di cui all' orientamento dell'Ufficio espresso fin dalla prima sentenza in materia, n. 402/2022 in
causa analoga RG 1768/2021 est avallato dalla recente, attesa, pronuncia della CASSAZIONE 20 MAGGIO 2024 N. 13932, per Pt_2 seguenti motivi.
La controversia appartiene al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi
importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia
correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria
con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-
2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati,
sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2).
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti British Airways:
- spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
- 'ferie annuali retribuite', di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo
escludendone la derogabilità ai sensi dell'art.17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale
difforme - cfr. punto 62 della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali
ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione
ordinaria del lavoratore (p. 21);
- quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della
retribuzione e 'qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza
del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del
lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare
che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali', così come 'gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo
status professionale', mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette 'a coprire spese occasionali o accessorie che
sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni… È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che
compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri';
- non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria
all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui 'è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra,
da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad
esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro' e tale valutazione 'deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di
riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88
tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto'.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze
conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi. […]
3 Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito anche nello specifico
settore oggetto di causa (Ccnl attività ferroviaria) e le prime pronunce della Cassazione, sia pure non riguardanti tale specifico settore, e
dunque Ccnl, sono in linea. […]
Parte_ Recentemente, proprio su dipendenti con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno, CASSAZIONE CIVILE,
SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2024, N. 13932 ha confermato il dovuto mantenimento durante le ferie della retribuzione percepita in via ordinaria
come da nozione di retribuzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sub parr da 13 a 36 […]” (pagg. 3-6).
“In linea con tale pronuncia ulteriormente Cass 13972/2024 e 14089/2024, che ribadiscono che la retribuzione feriale nel
trasporto ferroviario deve essere pari a quella percepita durante i periodi ordinari di lavoro, confermando dunque la necessaria equivalenza
fra retribuzione nel periodo di ferie e retribuzione percepita durante l'attività ordinaria di lavoro.
Le varie pronunce di merito sopra citate - ed altresì da ultimo tali, si auspicava dirimenti, pronunce della Cassazione - sono
concordemente a favore dell' inclusione nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali di indennità per assenza dalla residenza,
ossia compenso assenza dalla residenza, indennità di utilizzazione professionale nelle due voci 'Indennità di scorta' e 'Indennità di riserva'
(che per i giorni di ferie dalla contrattazione collettiva quanto alla prima nulla è riconosciuto, e quanto alla seconda il minor importo fisso
di euro 4,50 /die), indennità per scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, tutte in concreto azionate
dall' odierno ricorrente.
In tal senso, come detto, l'orientamento anche di questo Ufficio, cui va data continuità, sia in punto an debeatur, sia quanto al
criterio di quantificazione delle conseguenti relative differenze retributive basato sulla media dell'ammontare percepito nei 12 mesi in cui
è ricompreso il periodo di ferie.
Il ricorso va dunque accolto.
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi
precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50,
utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già 312, che si ottiene moltiplicando 26 per 12.
La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive conseguenti, quantificate
in base gli indicati criteri, oltre accessori.
L'eccezione di prescrizione va disattesa in adesione all' orientamento prevalente in ambito nazionale e altresì in Sezione,
avallato recentemente da Cass. n. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai
dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, da cui quella situazione di metus tale da giustificare
la non decorrenza (sospensione) del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
Così espressamente in materia da ultimo CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2024, N. 13932 parr da 32 a 36 e
succ conformi.
Quanto, infine, alla cd questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 N. 20216, sopra citata è rimarcato che:
- sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della
retribuzione ordinaria è 'un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa';
- ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da
parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante;
- al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili
rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati. \
Negli stessi termini Cass 11.7.2023 N 19663, anch'essa sopra richiamata, ed altresì da ultimo CASSAZIONE CIVILE, SEZ.
4 LAV., 20 MAGGIO 2024, N. 13932 parr, 29 e 30.
Ed invero il divario è inidoneo ad incidere sull'esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la
sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del
lavoratore al periodo di riposo mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è, d'altro canto, irrilevante essendo sufficiente, come visto,
chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante.
Le spese di lite vanno rifuse in base a soccombenza e tenuto conto in punto quantum che le citate pronunce di Cassazione di
giugno e luglio 2023 già avevano composto l'iniziale contrasto giurisprudenziale della giurisprudenza di merito determinato dalle pronunce
Parte_ della Corte d' Appello di Torino difformi dall' orientamento prevalente, e continua a resistere nonostante alla stesse si sia di
recente aggiunta con valenza che si auspicava, come detto, dirimente, Cass. 20 MAGGIO 2024, N. 13932” (pagg. 10-12).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
L'appellante ribadisce che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda nonché aveva rivendicato indistintamente tutte le indennità contrattuali;
richiama Cass. n. 20216/2022 circa la valutazione sull'effetto dissuasivo della decurtazione delle indennità nella fruizione delle ferie;
evidenzia che la decadenza ex art. 414 c.p.c. ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate antecedentemente al 14.12.2018 (atteso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è
avvenuta in data 14.12.2023).
L'appellante afferma che non pare accoglibile l'orientamento espresso da Cass. n.
26246/2022 e la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970
come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle
5 giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità per i giorni di ferie.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 30.6 e 77, comma
2.4, CCNL Attività Ferroviarie 2016 e dell'art. 31, comma 5, Contratto Aziendale 2016 e ha pertanto riconosciuto il diritto di percepire anche per i giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea né
ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza. In particolare: non sussiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 37589/2021, 24017/2015); la giurisprudenza europea afferma che la retribuzione ordinaria e la retribuzione delle giornate di ferie devono essere “paragonabili”, non necessariamente “coincidenti”, e riconosce il ruolo preminente della contrattazione collettiva in materia;
il contratto aziendale ha previsto la corresponsione della
IUP giornaliera ordinaria per le giornate a prestazione completa (art. 31, comma 4) e dell'indennità
ex art. 31, comma 5, per le giornate a prestazione incompleta e per le giornate di ferie;
l'indennità di assenza dalla residenza deve essere esclusa dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie,
poiché non è richiamata dal CCNL (art. 30, comma 6) e comunque è assimilabile ad un rimborso spese (Cass. S.U. n. 27093/2017); l'indennità di scorta vetture eccedenti (art. 32 del contratto aziendale) integra un emolumento variabile ed eventuale, in quanto legato alla tipologia di mezzo che viene di giorno in giorno assegnato al capo treno;
le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36, comma 5, del contratto aziendale) non hanno natura retributiva, vengono corrisposte a fronte del maneggio di denaro che è attività non intrinsecamente collegata alla mansione di capo treno, sono meramente eventuali in quanto dipendono esclusivamente dal comportamento di terzi, sono commisurate non al contenuto delle mansioni bensì all'entità della
6 sanzione che dipende dalla tipologia di treno e della sua percorrenza.
La società appellante rileva che l'impugnata sentenza, travisando le pronunce della Corte di
Giustizia Europea, finisce per remunerare la giornata di ferie in misura maggiore rispetto a quella di lavoro;
evidenzia che il primo giudice non ha valutato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie;
richiama ampia giurisprudenza di merito;
osserva che le clausole della contrattazione collettiva sono legate da vincolo di inscindibilità e quindi la nullità di quelle per cui è
causa determina l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che disciplinano tali indennità.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza con riguardo al calcolo delle differenze retributive.
L'appellante si duole che il primo giudice non ha considerato che la pretesa dei lavoratori deve essere limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali ex art. 7 Direttiva 88/2003 ed ex
art. 10 D.Lgs. 66/2003 (CGUE 385/2018; Cass. 20216/2022), dunque al periodo di quattro settimane equivalenti a 20 giorni essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni ai sensi dell'art. 28, p. 1.5,
CCNL.
2.5. Con il quinto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza circa le spese di lite.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha considerato che la controversia ha carattere seriale, il valore della stessa è esiguo, non è stata svolta attività istruttoria. Sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto compensare integralmente le spese e comunque nella quantificazione non ha applicato le tabelle di cui al D.M. 55/2014.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
3.1. Quanto al primo motivo di appello, il lavoratore rileva che l'eccezione di inammissibilità
è infondata e osserva che il ricorso in primo grado era specifico, argomentato e documentato.
Ribadisce che le voci retributive pretese rientrano nella normale retribuzione e sono intrinsecamente collegate alle mansioni svolte e che la rilevanza delle decurtazioni subite è
facilmente riscontrabile nelle buste paga.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore ribadisce che l'eccezione di prescrizione è infondata a fronte della costante giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. nn.
26246/2022, 13932/2024, 13972/2024, 14089/2024).
7 3.3. Quanto al terzo e al quarto motivo di appello, il lavoratore sostiene la correttezza della sentenza impugnata che ha incluso nella retribuzione delle ferie le indennità pretese, in quanto voci rientranti nella normale retribuzione e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, e sul punto richiama giurisprudenza di legittimità e di merito. Evidenzia che le singole voci retributive pretese,
così come previste dal CCNL e dal Contratto Aziendale, devono essere incluse nella retribuzione delle ferie ai sensi dell'ordinamento italiano e dell'ordinamento europeo (Direttiva 2003/88/CE),
come statuito dalla giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria.
3.4. Quanto al quinto motivo di appello, il lavoratore ne chiede il rigetto atteso che la statuizione sulle spese è conforme ai parametri di legge e puntualmente motivata stante la complessità delle questioni, la manifesta fondatezza delle pretese azionate e il contegno processuale della parte soccombente.
3.5. Infine il lavoratore eccepisce la manifesta infondatezza dell'appello, a fronte del quadro normativo e giurisprudenziale.
4. La causa è stata discussa all'udienza del 30.1.2025 e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello:
trattasi di questioni che richiedono una attività di interpretazione dei principi generali, in particolare dell'ordinamento UE, nonché dei contratti e accordi collettivi applicabili, sicchè i motivi di appello –
che peraltro includono anche un motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite (liquidate in euro
12.000,00 a fronte di un valore di causa dichiarato in euro 17.710,90) - non possono dirsi manifestamente infondati.
5.1. Deve essere rigettato il primo motivo di appello: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che
8 ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva delle voci rivendicate in questa sede, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
6. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n. 588/2021 nonché n.
673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nemmeno giova all'appellante il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n.
128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al
9 Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
7. L'appello risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico,
10 qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso
[...]
relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per Controparte_2
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
11 In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza e per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, integralmente escluse dal calcolo della retribuzione feriale. Né ha addotto elementi tali da portare a escludere che tali indennità Parte_1
siano correlate alle mansioni ordinariamente svolte nei periodi lavorati, posto che è pacifico che, tra le attività proprie della qualifica di capo treno, rientri, in particolare, anche la vendita dei titoli a bordo treno, a nulla rilevando che tale mansione venga svolta anche dagli addetti alla biglietteria.
12 Invero, come già accertato da questo Collegio in contenziosi analoghi, l'indennità “provvigioni
per vendita titoli di viaggio a bordo treno” consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, e pertanto ha certamente natura retributiva.
Quanto all'indennità di scorta vetture eccedenti, tale emolumento vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
delle voci, non prevedibili ex ante, ma nondimeno rientranti nelle mansioni ordinarie del , Parte_3
sicché anche tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono essere incluse nella retribuzione feriale.
Trattasi, pertanto, di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”
(Cass. 13932/2024, che ha incluso nella c.d. retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti, ed alla quale questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante per la quale la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass.
n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. La Corte ritiene infondato anche il quarto motivo di appello, nella parte in cui contesta il
“quantum”.
13 Il motivo è del tutto generico in quanto non indica in modo specifico le ragioni di fatto o di diritto per cui il primo giudice sarebbe incorso in errore.
Come detto, i principi desumibili dalla giurisprudenza UE portano a ritenere non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in
modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
L'appellante non ha dedotto in modo specifico (in violazione dell'art. 434 c.p.c.) per quali ragioni la statuizione del primo giudice è erronea sul punto, né vi è allegazione e prova del fatto che in concreto siano state fruite più di quattro settimane di ferie ad anno.
9. Deve essere, viceversa, accolto il quinto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado. Ed invero, in considerazione dello scaglione di valore della causa, pacificamente da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di spese di lite (euro 12.000,00) risulta superiore ai compensi massimi liquidabili ex
DM 55/2014 e ss. mod.
Tenuto conto della serialità del contenzioso e del fatto che il ricorso è stato proposto da un solo lavoratore, il Collegio ritiene più corretto riliquidare le spese di primo grado nei minimi per scaglione (euro 2.109,00, non essendo stata svolta istruttoria), ferme le restanti statuizioni.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello di Parte_1
deve essere accolto limitatamente alla rideterminazione delle spese di lite di primo grado, e rigettato nel resto.
11. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della prevalente soccombenza di esse devono essere poste a carico di quest'ultima, atteso il limitato profilo Parte_1
di riforma della sentenza di primo grado.
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle Parte_1
spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, in considerazione dei profili di serialità e del fatto che trattasi della posizione di un solo
14 lavoratore, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del capo 4 dell'impugnata sentenza, ridetermina le spese di lite di primo grado in euro 2.109,00;
2) rigetta per il resto l'appello;
3) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Venezia, il giorno 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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