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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 97/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 97/2025 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. LANDO GIAMPAOLO e Marco CERESANI ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuta conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 04/07/2025. Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 22/01/2025 il ricorrente, dipendente della assunto in data Controparte_2
10/05/2024 irregolarmente, con mansioni di operaio, impugnava il licenziamento orale intimato dalla datrice di lavoro in data 17/06/2024;
- rappresentava il ricorrente di aver lavorato fuori regola per la convenuta dal 10/05/2024 al 17/06/2024, con orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, svolgendo, presso il capannone della resistente sito in Cassola (VI), via Monte Verena n. 21/A, l'attività di pagina 1 di 4 montaggio di cambi di biciclette e delle maniglie e dei cardini delle finestre, nonché l'attività di riparazione e levigatura di tavoli in legno, senza percepire alcuna retribuzione per il lavoro prestato;
- secondo quanto rappresentato, il giorno 17/06/2024 nella sede della convenuta in Cassola (VI), via Monte Verena n. 21/A il ricorrente, unitamente alla figlia chiedeva alla IG.ra , Persona_1 Parte_2 legale rappresentante, e a suo marito, IG. di essere Persona_2 regolarizzato e pagato;
la IG.ra consegnava alla IG.ra Parte_2 [...] una dichiarazione di lavoro occasionale, diceva che il ricorrente Per_1 aveva iniziato il 10.5.2024 e che la data del 10.6.2024, indicata come inizio del rapporto in tale dichiarazione, era un errore, che avrebbe pagato il IG.
dal 10.5.2024 e che era un dipendente;
la IG.ra Parte_1 [...] rispondeva che voleva un documento in cui risultava Per_1
l'assunzione del ricorrente e il IG. diceva al ricorrente e alla Persona_2 figlia di andare via, che non voleva più vederli e chiamava i Carabinieri;
arrivati i Carabinieri il ricorrente e la figlia si allontanavano dal posto di lavoro;
- chiedeva pertanto il ricorrente che venisse accertata l'inefficacia del licenziamento, con applicazione, in via gradata, delle seguenti tutele: a) reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 23/2015 o in subordine ai sensi del diritto comune;
b) pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria, ex artt. 9 e 3, comma 1°, D. Lgs. n. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di cui sopra, compresa da un minimo di 3 un massimo di 6 mensilità. L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR veniva quantificata in euro 1.381,00, maggiorata del rateo di 13° per un totale di euro 1.496,08.
- Chiedeva inoltre il ricorrente la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto per il periodo di lavoro irregolare prestato, quantificando le relative pretese in euro 2.196,07.
- La conventa, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di pagina 2 di 4 fissazione dell'udienza, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace;
- alla prima udienza di trattazione parte ricorrente chiedeva l'ammissione dei propri mezzi istruttori;
veniva quindi ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, e fissata per l'incombente l'udienza del 04/07/2025, alla quale, nonostante la regolare notifica del verbale contenente il provvedimento istruttorio, nessuno si presentava per
. Parte ricorrente procedeva Controparte_2 pertanto alla discussione della causa.
Ritenuto che:
- in considerazione di quanto emerge dalla prova documentale fornita (filmato sub doc. 3) e del fatto che le allegazioni del ricorrente devono considerarsi provate in applicazione dell'art. 232 c.p.c., potendosi considerare ammessi i fatti di cui ai capitoli di prova articolati in ricorso anche ai fini dell'interpello, tra i quali l'assunzione e le prestazioni rese dal ricorrente dal 10/05/2024 e le circostanze del licenziamento orale, deve essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento impugnato, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 2 D.Lgs. 81/15.
- L'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da utilizzare per quantificare l'indennità può essere determinato in euro 1.496,08, secondo i conteggi allegati dal ricorrente, i cui elementi sono riscontrabili dalla documentazione allegata (CCNL ritenuto applicabile, che in ragione della forma societaria della convenuta appare idoneo quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione, e relative tabelle retributive).
- Sono inoltre dovuti al ricorrente la retribuzione per l'attività prestata, il TFR (ove il ricorrente opti per l'indennità sostitutiva reintegra) nonché le ulteriori spettanze di fine rapporto, secondo la quantificazione indicata nel conteggio prodotto sub doc. 11, la cui correttezza è riscontrabile dalla documentazione sopra richiamata, essendo provato che il rapporto si è svolto nel periodo allegato in ricorso, ed in mancanza di prova dell'adempimento gravante sulla convenuta.
- Sulle somme dovute sono inoltre dovuti rivalutazione e interessi, come richiesto dal ricorrente, questi ultimi al tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. c.
pagina 3 di 4 1 per il periodo dal dì del dovuto alla data di deposito del ricorso, e al tasso di cui al c. 4 per il periodo successivo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, istanza e deduzione disattesa:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 17/06/2024, e per l'effetto:
- ordina ad la reintegrazione Controparte_2 del ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna al pagamento in Controparte_2 favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, ed al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la convenuta al Controparte_2 pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.196,07, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, al tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. c. 1 per il periodo dal dì del dovuto alla data di deposito del ricorso, e al tasso di cui al c. 4 per il periodo successivo;
- condanna la convenuta a Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Vicenza, 04/07/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 97/2025 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. LANDO GIAMPAOLO e Marco CERESANI ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuta conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 04/07/2025. Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 22/01/2025 il ricorrente, dipendente della assunto in data Controparte_2
10/05/2024 irregolarmente, con mansioni di operaio, impugnava il licenziamento orale intimato dalla datrice di lavoro in data 17/06/2024;
- rappresentava il ricorrente di aver lavorato fuori regola per la convenuta dal 10/05/2024 al 17/06/2024, con orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, svolgendo, presso il capannone della resistente sito in Cassola (VI), via Monte Verena n. 21/A, l'attività di pagina 1 di 4 montaggio di cambi di biciclette e delle maniglie e dei cardini delle finestre, nonché l'attività di riparazione e levigatura di tavoli in legno, senza percepire alcuna retribuzione per il lavoro prestato;
- secondo quanto rappresentato, il giorno 17/06/2024 nella sede della convenuta in Cassola (VI), via Monte Verena n. 21/A il ricorrente, unitamente alla figlia chiedeva alla IG.ra , Persona_1 Parte_2 legale rappresentante, e a suo marito, IG. di essere Persona_2 regolarizzato e pagato;
la IG.ra consegnava alla IG.ra Parte_2 [...] una dichiarazione di lavoro occasionale, diceva che il ricorrente Per_1 aveva iniziato il 10.5.2024 e che la data del 10.6.2024, indicata come inizio del rapporto in tale dichiarazione, era un errore, che avrebbe pagato il IG.
dal 10.5.2024 e che era un dipendente;
la IG.ra Parte_1 [...] rispondeva che voleva un documento in cui risultava Per_1
l'assunzione del ricorrente e il IG. diceva al ricorrente e alla Persona_2 figlia di andare via, che non voleva più vederli e chiamava i Carabinieri;
arrivati i Carabinieri il ricorrente e la figlia si allontanavano dal posto di lavoro;
- chiedeva pertanto il ricorrente che venisse accertata l'inefficacia del licenziamento, con applicazione, in via gradata, delle seguenti tutele: a) reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 23/2015 o in subordine ai sensi del diritto comune;
b) pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria, ex artt. 9 e 3, comma 1°, D. Lgs. n. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di cui sopra, compresa da un minimo di 3 un massimo di 6 mensilità. L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR veniva quantificata in euro 1.381,00, maggiorata del rateo di 13° per un totale di euro 1.496,08.
- Chiedeva inoltre il ricorrente la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto per il periodo di lavoro irregolare prestato, quantificando le relative pretese in euro 2.196,07.
- La conventa, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di pagina 2 di 4 fissazione dell'udienza, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace;
- alla prima udienza di trattazione parte ricorrente chiedeva l'ammissione dei propri mezzi istruttori;
veniva quindi ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, e fissata per l'incombente l'udienza del 04/07/2025, alla quale, nonostante la regolare notifica del verbale contenente il provvedimento istruttorio, nessuno si presentava per
. Parte ricorrente procedeva Controparte_2 pertanto alla discussione della causa.
Ritenuto che:
- in considerazione di quanto emerge dalla prova documentale fornita (filmato sub doc. 3) e del fatto che le allegazioni del ricorrente devono considerarsi provate in applicazione dell'art. 232 c.p.c., potendosi considerare ammessi i fatti di cui ai capitoli di prova articolati in ricorso anche ai fini dell'interpello, tra i quali l'assunzione e le prestazioni rese dal ricorrente dal 10/05/2024 e le circostanze del licenziamento orale, deve essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento impugnato, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 2 D.Lgs. 81/15.
- L'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da utilizzare per quantificare l'indennità può essere determinato in euro 1.496,08, secondo i conteggi allegati dal ricorrente, i cui elementi sono riscontrabili dalla documentazione allegata (CCNL ritenuto applicabile, che in ragione della forma societaria della convenuta appare idoneo quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione, e relative tabelle retributive).
- Sono inoltre dovuti al ricorrente la retribuzione per l'attività prestata, il TFR (ove il ricorrente opti per l'indennità sostitutiva reintegra) nonché le ulteriori spettanze di fine rapporto, secondo la quantificazione indicata nel conteggio prodotto sub doc. 11, la cui correttezza è riscontrabile dalla documentazione sopra richiamata, essendo provato che il rapporto si è svolto nel periodo allegato in ricorso, ed in mancanza di prova dell'adempimento gravante sulla convenuta.
- Sulle somme dovute sono inoltre dovuti rivalutazione e interessi, come richiesto dal ricorrente, questi ultimi al tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. c.
pagina 3 di 4 1 per il periodo dal dì del dovuto alla data di deposito del ricorso, e al tasso di cui al c. 4 per il periodo successivo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, istanza e deduzione disattesa:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 17/06/2024, e per l'effetto:
- ordina ad la reintegrazione Controparte_2 del ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna al pagamento in Controparte_2 favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, ed al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la convenuta al Controparte_2 pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.196,07, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, al tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. c. 1 per il periodo dal dì del dovuto alla data di deposito del ricorso, e al tasso di cui al c. 4 per il periodo successivo;
- condanna la convenuta a Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Vicenza, 04/07/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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