TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 28 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 508/2025 R.G. Lavoro
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Claudio Parte_1 C.F._1
OC e con questi elett.te domiciliato in Avellino, al Corso Europa 160, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ( ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv.to Vincenzo Di Monte e con questi elett.te domiciliata in
Napoli, al viale Gramsci n.17/B, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente, chiede accertarsi il diritto al superiore inquadramento nei termini indicati, con le conseguenze economiche esplicitate. La resistente si è costituita.
La domanda va rigettata.
2) è lavoratore subordinato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_2 dallo 01.12.1989, con attribuzione del livello 3° del CCNL Gas Acqua e qualifica di operaio adibito allo svolgimento di compiti di manutentore/conduzione impianti.
1 Sostiene di aver ricevuto, in data 01.12.2010, designazione, operata verbalmente dal capo dell'ufficio manutenzione, di responsabile della manutenzione, incarico per effetto del quale ha operato come riferimento di tutti gli operai impiegati nel settore manutenzione, organizzando manutenzione ordinaria e straordinaria in assoluta autonomia.
Afferma che “nell'eventuale insorgenza di situazioni straordinarie, raccolte le informazioni dagli operai procedeva all'accertamento dei danni occorsi e dei materiali necessari alla risoluzione della problematica, svolgeva indagini di mercato per rinvenire il materiale idoneo al prezzo più conveniente per l'azienda, quindi, inoltrava all'ufficio acquisti l'offerta migliore affinché questo procedesse al materiale acquisto individuato dal ricorrente, pervenuto il materiale organizzava la squadra per effettuare la riparazione e procedeva successivamente alla verifica della perfetta esecuzione delle opere di riparazione”.
Ancora, sostiene di essersi occupato di effettuare “…il riscontro circa la correttezza delle misurazioni inviate alla dalla SNAM, società CP_2 distributrice del gas su tutto il territorio nazionale, che raffrontava con i rendiconti periodici dei consumi inviati dagli operai che avevano ispezionato le singole cabine di distribuzione. Quindi, eseguendo calcoli fondati sulla rilevazione dei giri dei singoli contatori di ogni cabina di distribuzione e verificate le condizioni di temperatura e pressione media registrate all'interno delle condotte, convertiva i dati provenienti dalla SNAM e dalle squadre di rilevazioni nel volume di Gas effettivamente prelevato dalla dalla condotta nazionale e validava in tal CP_2 modo la correttezza degli importi riportati nelle fatture della SNAM, inviava report periodici all'ufficio amministrativo perché procedesse alle liquidazioni dovute alla società di distribuzione”.
Rappresenta che, dall'anno 2013, era incaricato di individuare il materiale migliore ai prezzi più convenienti per poi procedere alla distribuzione del materiale di volta in volta pervenuto agli operai per il montaggio delle singole utenze.
Deduce che, dal 15.04.2020, era assegnato all'ufficio tecnico gestionale, svolgendo indagini di mercato per l'acquisto dei materiali necessari al funzionamento dell'azienda il cui acquisto era materialmente effettuato dal responsabile tecnico dell'azienda, e gestendo in maniera esclusiva ed autonoma il
2 portale telematico su cui venivano caricati tutti i dati relativi ai consumi dei consumatori istituzionali.
3) Nella prospettazione della parte, le mansioni corrisponderebbero a quelle di cui al V Livello del CCNL pacificamente applicato al quale appartiene il personale che: “…svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra di volta in volta assegnati;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alle singole attività; si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Quali elementi qualificanti sono indicati: “1. Attività di concetto ovvero operative altamente specializzate.
2. Autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana.
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate.
4. Trattamento informazioni mediamente complesse.
5. Esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarità a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione”.
Tra le figure vi sono: il Coordinatore di squadre operative, ossia il lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina, che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre, ed ha facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza;
l'assistente tecnico impianti, il quale coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio;
controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi;
rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio;
l'addetto esperto
3 contabilità/controllo di gestione, il quale coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report amento e/o l'adeguamento delle procedure;
il coordinatore esperto lavori terzi, che è altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e /o di officina, che opera direttamente e coordina e controlla le relative lavorazioni esternalizzate, svolte anche in squadra, provvedendo anche al consuntivo.
Al livello 3 appartiene il personale che: “svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Elementi qualificanti sono: “1. Attività di concetto o compiute specializzate anche in aree multiservizi.
2. Autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità.
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra dell'efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati.
4. Trattamento informazioni non standardizzate.
5. Esperienza su aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico”.
Tra i profili professionali vi è il capo squadra distribuzione/lavori rete, il quale effettua operazioni e lavori specialistici sulla rete, con responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza;
l'operaio specialista di impianti e reti, il quale effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o nella squadra, anche in situazioni di emergenza;
l'addetto amministrativo, il quale provvede ad adempimenti di carattere amministrativo quali registrazioni contabili, controllo ed archiviazione di documentazione raccolta di dati.
4 4) I compiti che sono stati assegnati al ricorrente sono di gestione della manutenzione impiantistica, mediante la programmazione dell'intervento anche quanto alla verifica delle disponibilità dei ricambi presso i fornitori di volta in volta individuati, svolgimento di indagini di mercato per rinvenire il materiale idoneo al prezzo più conveniente per l'azienda, gestione del portale telematico anche con riferimento ad eventuali anomalie sulle utenze per future sostituzioni dei contatori, verifica delle misurazioni inviate dalla Snam.
Sul punto, il ricorrente alla udienza del 31.10.2025 ha dichiarato: “…Gli operai addetti alla manutenzione erano e sono otto, qualcuno è andato via. Oggi siano in otto, uno è stato sostituito. Questi sono assegnati a coppia a Persona_1
, e Avellino. Il compito di questi addetti è di fare prevenzione e Per_2 Per_3 manutenzione programmata, per evitare la rottura dei riduttori e quant'altro, ciò che serve per la riduzione e misura del gas. Questi in caso di anomalia riferivano a me;
ogni tre anni va fatta una manutenzione programmata. Se c'era un problema lo comunicavano a me, e io mi occupavo di programmare l'intervento, stabilendo se doveva essere fatto subito oppure se poteva essere rimandato e se serviva un ricambio io contattavo il fornitore e vedevo la disponibilità del ricambio. Ero io che contattavo i vari possibili fornitori, perché siccome noi abbiamo diverse marche di riduttori bisognava di volta in volta andare da quelli che lo avevano;
verificavo chi aveva il pezzo, chi lo aveva disponibile e giravo la indicazione all'ufficio acquisiti. Io verificavo anche il prezzo. Una volta che l'intervento era effettuato io mi assicuravo che l'intervento era stato effettuato. La Snam ci consegna il gas, che viene ridotto e misurato. A volte la Snam mandava verbali di lettura del contatore a forfait, io andavo a vedere i consumi precedentemente rilevati e nel caso in cui il contatore non funzionava io verificavo i consumi di un periodo precedente comparandoli con quelli del periodo oggetto di verifica. Dal
2013 sui contatori di grosso calibro, condomini , centrali termiche, bisognava mettere un convertitore di volumi, ed io ero l'unico che si interessava di trovare la disponibilità di mercato di questi convertitori e poi contattavo la ditta fornitrice per avere le caratteristiche tecniche, cercando quello più idoneo, e poi individuata l'apparecchiatura mandavo all'Ufficio l'offerta del venditore, quando la Pt_2 merce era arrivata io mi occupavo di far collocare questi apparecchi da una ditta esterna. Dal 2020 si è aperto il portale della telelettura, di tutti i contatori, e sono io ad occuparmene anche ad oggi da solo. Io provvedo a gestire il portale,
5 verificare le anomalie, immetto la pratica per la sostituzione del contatore qualora questo non vada bene, faccio periodicamente la verifica periodica. Dal 2020 sono stato spostato dalla gestione impianti all'ufficio tecnico, e faccio solo questo che ho detto, e tutto quello che oggi concerne la misura elettronica. Gestisco il portale della Snam: se c'è un problema su di un contatore io carico la documentazione necessaria per sostituire l'apparecchiatura. Io faccio l'indagine di mercato, trovo il contatore, lo faccio comprare, carico la documentazione sul portale;
Persona_4 manda una mail alla Snam, dove diciamo che si può operare, la Snam ci dà la disponibilità, e io non faccio più niente”.
Il Tribunale ritiene che nei compiti rivendicati dal ricorrente non si ravvisino i caratteri propri del V Livello di cui al CCNL applicato quali il coordinamento, la sovrintendenza ed il controllo di altri lavoratori, l'autonomia operativa con margini di discrezionalità.
Sulla base di quanto argomentato, non appare che il abbia operato in Pt_1 autonomia ovvero con funzioni di coordinamento e controllo, né i compiti rivendicati appaiono riconducibili alle figure professionali di cui al V livello richiesto.
Sembra, invece, che le mansioni rivendicate dal ricorrente corrispondano a quelle proprie del personale di cui al III livello che svolge “attività di concetto, tecniche, amministrative e/o commerciali… che possono comportare coordinamento di altri lavoratori”, senza, quindi, quel notevole grado di autonomia, controllo e discrezionalità richiesti al V livello.
Il fatto di aver curato corrispondenza con i fornitori non qualifica la superiore mansione, così come l'attività di indagine di mercato per l'acquisto dei materiali necessari.
Nemmeno vengono attribuite al ricorrente superiori mansioni con l'ordine di servizio del 15.04.2020 con il quale viene unicamente stabilita l'assegnazione di esso ricorrente all'ufficio tecnico gestione impianti sotto il controllo direttivo del
Responsabile di funzione.
Rispetto alla ricostruzione della vicenda così come delineata non appare necessaria alcuna attività istruttoria.
5) va condannato al pagamento a favore di al Parte_1 CP_2 pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno
6 liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 508/2025 vertente tra nei confronti di , Parte_1 CP_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite Parte_1 CP_3 che liquida nella somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 28 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 508/2025 R.G. Lavoro
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Claudio Parte_1 C.F._1
OC e con questi elett.te domiciliato in Avellino, al Corso Europa 160, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ( ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv.to Vincenzo Di Monte e con questi elett.te domiciliata in
Napoli, al viale Gramsci n.17/B, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente, chiede accertarsi il diritto al superiore inquadramento nei termini indicati, con le conseguenze economiche esplicitate. La resistente si è costituita.
La domanda va rigettata.
2) è lavoratore subordinato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_2 dallo 01.12.1989, con attribuzione del livello 3° del CCNL Gas Acqua e qualifica di operaio adibito allo svolgimento di compiti di manutentore/conduzione impianti.
1 Sostiene di aver ricevuto, in data 01.12.2010, designazione, operata verbalmente dal capo dell'ufficio manutenzione, di responsabile della manutenzione, incarico per effetto del quale ha operato come riferimento di tutti gli operai impiegati nel settore manutenzione, organizzando manutenzione ordinaria e straordinaria in assoluta autonomia.
Afferma che “nell'eventuale insorgenza di situazioni straordinarie, raccolte le informazioni dagli operai procedeva all'accertamento dei danni occorsi e dei materiali necessari alla risoluzione della problematica, svolgeva indagini di mercato per rinvenire il materiale idoneo al prezzo più conveniente per l'azienda, quindi, inoltrava all'ufficio acquisti l'offerta migliore affinché questo procedesse al materiale acquisto individuato dal ricorrente, pervenuto il materiale organizzava la squadra per effettuare la riparazione e procedeva successivamente alla verifica della perfetta esecuzione delle opere di riparazione”.
Ancora, sostiene di essersi occupato di effettuare “…il riscontro circa la correttezza delle misurazioni inviate alla dalla SNAM, società CP_2 distributrice del gas su tutto il territorio nazionale, che raffrontava con i rendiconti periodici dei consumi inviati dagli operai che avevano ispezionato le singole cabine di distribuzione. Quindi, eseguendo calcoli fondati sulla rilevazione dei giri dei singoli contatori di ogni cabina di distribuzione e verificate le condizioni di temperatura e pressione media registrate all'interno delle condotte, convertiva i dati provenienti dalla SNAM e dalle squadre di rilevazioni nel volume di Gas effettivamente prelevato dalla dalla condotta nazionale e validava in tal CP_2 modo la correttezza degli importi riportati nelle fatture della SNAM, inviava report periodici all'ufficio amministrativo perché procedesse alle liquidazioni dovute alla società di distribuzione”.
Rappresenta che, dall'anno 2013, era incaricato di individuare il materiale migliore ai prezzi più convenienti per poi procedere alla distribuzione del materiale di volta in volta pervenuto agli operai per il montaggio delle singole utenze.
Deduce che, dal 15.04.2020, era assegnato all'ufficio tecnico gestionale, svolgendo indagini di mercato per l'acquisto dei materiali necessari al funzionamento dell'azienda il cui acquisto era materialmente effettuato dal responsabile tecnico dell'azienda, e gestendo in maniera esclusiva ed autonoma il
2 portale telematico su cui venivano caricati tutti i dati relativi ai consumi dei consumatori istituzionali.
3) Nella prospettazione della parte, le mansioni corrisponderebbero a quelle di cui al V Livello del CCNL pacificamente applicato al quale appartiene il personale che: “…svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra di volta in volta assegnati;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alle singole attività; si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Quali elementi qualificanti sono indicati: “1. Attività di concetto ovvero operative altamente specializzate.
2. Autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana.
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate.
4. Trattamento informazioni mediamente complesse.
5. Esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarità a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione”.
Tra le figure vi sono: il Coordinatore di squadre operative, ossia il lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina, che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre, ed ha facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza;
l'assistente tecnico impianti, il quale coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio;
controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi;
rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio;
l'addetto esperto
3 contabilità/controllo di gestione, il quale coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report amento e/o l'adeguamento delle procedure;
il coordinatore esperto lavori terzi, che è altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e /o di officina, che opera direttamente e coordina e controlla le relative lavorazioni esternalizzate, svolte anche in squadra, provvedendo anche al consuntivo.
Al livello 3 appartiene il personale che: “svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Elementi qualificanti sono: “1. Attività di concetto o compiute specializzate anche in aree multiservizi.
2. Autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità.
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra dell'efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati.
4. Trattamento informazioni non standardizzate.
5. Esperienza su aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico”.
Tra i profili professionali vi è il capo squadra distribuzione/lavori rete, il quale effettua operazioni e lavori specialistici sulla rete, con responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza;
l'operaio specialista di impianti e reti, il quale effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o nella squadra, anche in situazioni di emergenza;
l'addetto amministrativo, il quale provvede ad adempimenti di carattere amministrativo quali registrazioni contabili, controllo ed archiviazione di documentazione raccolta di dati.
4 4) I compiti che sono stati assegnati al ricorrente sono di gestione della manutenzione impiantistica, mediante la programmazione dell'intervento anche quanto alla verifica delle disponibilità dei ricambi presso i fornitori di volta in volta individuati, svolgimento di indagini di mercato per rinvenire il materiale idoneo al prezzo più conveniente per l'azienda, gestione del portale telematico anche con riferimento ad eventuali anomalie sulle utenze per future sostituzioni dei contatori, verifica delle misurazioni inviate dalla Snam.
Sul punto, il ricorrente alla udienza del 31.10.2025 ha dichiarato: “…Gli operai addetti alla manutenzione erano e sono otto, qualcuno è andato via. Oggi siano in otto, uno è stato sostituito. Questi sono assegnati a coppia a Persona_1
, e Avellino. Il compito di questi addetti è di fare prevenzione e Per_2 Per_3 manutenzione programmata, per evitare la rottura dei riduttori e quant'altro, ciò che serve per la riduzione e misura del gas. Questi in caso di anomalia riferivano a me;
ogni tre anni va fatta una manutenzione programmata. Se c'era un problema lo comunicavano a me, e io mi occupavo di programmare l'intervento, stabilendo se doveva essere fatto subito oppure se poteva essere rimandato e se serviva un ricambio io contattavo il fornitore e vedevo la disponibilità del ricambio. Ero io che contattavo i vari possibili fornitori, perché siccome noi abbiamo diverse marche di riduttori bisognava di volta in volta andare da quelli che lo avevano;
verificavo chi aveva il pezzo, chi lo aveva disponibile e giravo la indicazione all'ufficio acquisiti. Io verificavo anche il prezzo. Una volta che l'intervento era effettuato io mi assicuravo che l'intervento era stato effettuato. La Snam ci consegna il gas, che viene ridotto e misurato. A volte la Snam mandava verbali di lettura del contatore a forfait, io andavo a vedere i consumi precedentemente rilevati e nel caso in cui il contatore non funzionava io verificavo i consumi di un periodo precedente comparandoli con quelli del periodo oggetto di verifica. Dal
2013 sui contatori di grosso calibro, condomini , centrali termiche, bisognava mettere un convertitore di volumi, ed io ero l'unico che si interessava di trovare la disponibilità di mercato di questi convertitori e poi contattavo la ditta fornitrice per avere le caratteristiche tecniche, cercando quello più idoneo, e poi individuata l'apparecchiatura mandavo all'Ufficio l'offerta del venditore, quando la Pt_2 merce era arrivata io mi occupavo di far collocare questi apparecchi da una ditta esterna. Dal 2020 si è aperto il portale della telelettura, di tutti i contatori, e sono io ad occuparmene anche ad oggi da solo. Io provvedo a gestire il portale,
5 verificare le anomalie, immetto la pratica per la sostituzione del contatore qualora questo non vada bene, faccio periodicamente la verifica periodica. Dal 2020 sono stato spostato dalla gestione impianti all'ufficio tecnico, e faccio solo questo che ho detto, e tutto quello che oggi concerne la misura elettronica. Gestisco il portale della Snam: se c'è un problema su di un contatore io carico la documentazione necessaria per sostituire l'apparecchiatura. Io faccio l'indagine di mercato, trovo il contatore, lo faccio comprare, carico la documentazione sul portale;
Persona_4 manda una mail alla Snam, dove diciamo che si può operare, la Snam ci dà la disponibilità, e io non faccio più niente”.
Il Tribunale ritiene che nei compiti rivendicati dal ricorrente non si ravvisino i caratteri propri del V Livello di cui al CCNL applicato quali il coordinamento, la sovrintendenza ed il controllo di altri lavoratori, l'autonomia operativa con margini di discrezionalità.
Sulla base di quanto argomentato, non appare che il abbia operato in Pt_1 autonomia ovvero con funzioni di coordinamento e controllo, né i compiti rivendicati appaiono riconducibili alle figure professionali di cui al V livello richiesto.
Sembra, invece, che le mansioni rivendicate dal ricorrente corrispondano a quelle proprie del personale di cui al III livello che svolge “attività di concetto, tecniche, amministrative e/o commerciali… che possono comportare coordinamento di altri lavoratori”, senza, quindi, quel notevole grado di autonomia, controllo e discrezionalità richiesti al V livello.
Il fatto di aver curato corrispondenza con i fornitori non qualifica la superiore mansione, così come l'attività di indagine di mercato per l'acquisto dei materiali necessari.
Nemmeno vengono attribuite al ricorrente superiori mansioni con l'ordine di servizio del 15.04.2020 con il quale viene unicamente stabilita l'assegnazione di esso ricorrente all'ufficio tecnico gestione impianti sotto il controllo direttivo del
Responsabile di funzione.
Rispetto alla ricostruzione della vicenda così come delineata non appare necessaria alcuna attività istruttoria.
5) va condannato al pagamento a favore di al Parte_1 CP_2 pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno
6 liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 508/2025 vertente tra nei confronti di , Parte_1 CP_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite Parte_1 CP_3 che liquida nella somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7