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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5031/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 10 dicembre 2025 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5031/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...], il [...], c.f. in nome e Parte_1 C.F._1 per conto di , nata a [...], il [...], c.f. Parte_2
entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Alessio Russo Facciazza, per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, P.I. , in NTroparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, Dott. rappresentata e difesa per procura in CP_2 atti, dagli Avv.ti Caterina Tomasello, Carmela Puglisi e Michele Cordopatri, elettivamente domiciliata presso la sede in via La Farina, 263, pec: CP_1
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RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della disabilità gravissima pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto “… accertare e dichiarare la sussistenza, nella persona di , delle Parte_2 condizioni sanitarie per persone con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 2017, del D.P. 532 del 31 Marzo 2017, e condannare l' alla NTroparte_1 corresponsione dell'assegno di cura previsto a decorrere dalla data della domanda amministrativa presentata o dalla successiva data di decorrenza;
4. Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso forfettario, ed al C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”.
In data 27 giugno 2025 si è costituita l' e ha NTroparte_1 chiesto “… in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Catania in favore del Tribunale di Messina;
2) rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni sopra esposte;
3) nella remota ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario all'esito di eventuale CTU, ordinare alla ricorrente la sottoscrizione del Patto di Cura e/o PAI con l'UVM territorialmente competente ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, recante l'impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii. che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali;
4) nel caso in cui si ritenesse dovuto il beneficio, lo stesso dovrà essere riconosciuto nei termini della circolare assessoriale 5/2021 e cioè da calcolarsi a far data dal 01 ottobre dell'anno in corso per le domande presentate entro il primo semestre e dal 01 aprile dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno; 5) con vittoria di spese e compensi di causa”.
In esito all'udienza del 10 dicembre 2025, svolta a trattazione scritta, in esito al deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente e tramite ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre ribadire la competenza territoriale del Tribunale adito, essendosi l'amministrazione resistente nelle proprie note riportata integralmente alla pagina 2 di 13 memoria di costituzione, “con particolare riferimento all'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito”.
Al riguardo, si rinvia integralmente all'ordinanza dell'11 luglio 2025 con la quale è stata ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'azienda convenuta in favore del Tribunale di Messina, alla luce dell'art. 444 c.p.c. che individua il tribunale competente in quello nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, dunque, nel caso di specie, nel Tribunale di Catania nella cui circoscrizione ricade San
Teodoro, comune di residenza della parte ricorrente.
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale giova osservare che i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 non comportano alcun automatismo in ordine al riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 26/9/2016 richiamato dal Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 545 del 10 maggio 2017.
L'art. 3, comma 2 di tale decreto stabilisce infatti “Per persone in condizione di disabilità gravissima … si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment
Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva pagina 3 di 13 totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello
3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o
Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio – specialista in medicina legale
– è stato incaricato di “accertare se parte ricorrente sia affetta da patologie inquadrabili tra quelle previste ai fini della disabilità della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 6/9/2016 e del d.p. n. 532 del 31.03.2017 modificato con d.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sulla g.u.r.s. del 26 maggio 2017”:
Ha sottoposto a visita domiciliare la ricorrente in data 21 ottobre 2025 e, in esito alla visione della documentazione agli atti, alla raccolta anamnestica, nonché alla stessa visita, ha escluso che la ricorrente rientri in una delle condizioni patologiche previste dall'art. 3, comma 2, del D.M. 26/09/2016 e, pertanto, non può essere riconosciuta come disabile gravissimo.
Più precisamente, il consulente ha ritenuto che la ricorrente sia affetta da “Esiti di ictus ischemico ponto-mesencefalico paramediano sinistro, con emiparesi spastica facio- brachio-crurale destra evolutasi in quadro di grave disabilità motoria a cui si associa involuzione cerebrale di grado moderato con deficit mnesici (MMSE 13/30) in soggetto con ipertensione arteriosa sistemica, ipotiroidismo secondario a pregressa tiroidectomia, dislipidemia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, concludendo “Trattasi di infermità gravi che tuttavia NON soddisfano le condizioni sanitarie indicate dal Decreto Ministeriale
26.09.2016; 3. NON sussistono quindi i requisiti normativi per riconoscere l'istante persona in condizione di disabilità gravissima ex D.M. 26.09.2016”.
pagina 4 di 13 Al riguardo, ha osservato “… tornando al caso che ci occupa, dalla disamina della documentazione versata in atti, si rileva che la signora presenta Parte_2 una storia clinica caratterizzata da un grave evento cerebrovascolare acuto e da un progressivo deterioramento funzionale nel corso degli anni. L'istante, affetta da ipertensione arteriosa sistemica, ipotiroidismo conseguente a pregressa tiroidectomia e dislipidemia, ha subito il 26 maggio 2010 un ictus ischemico ponto-mesencefalico paramediano sinistro che ha determinato un'emiplegia facio brachio-crurale destra. Nella fase iniziale successiva all'evento acuto, documentata dalle valutazioni del 2011, la paziente presentava un'emiparesi spastica destra con disartria e disfagia limitata ai liquidi. Nonostante la compromissione motoria, riusciva ancora a compiere movimenti attivi agli arti ed a mantenere la stazione eretta con deficitaria accettazione del carico a destra. La deambulazione era possibile con minimo sostegno, caratterizzata da extrarotazione dell'anca e appoggio sulle teste metatarsali del piede destro, mentre i passaggi posturali venivano effettuati autonomamente a letto e con minimo aiuto per le transizioni letto sedia- stazione eretta. In questa fase la paziente è stata sottoposta a cicli intensivi di fisioterapia riabilitativa e a trattamenti con infiltrazioni dosate e mirate di tossina botulinica tipo A sulla muscolatura ipertonica degli arti paretici. Nel corso del 2011 e 2012 la ha riferito Pt_2 un minimo e grossolano impiego funzionale dell'arto superiore destro, utilizzato per attività semplici come firmare, supportare per sbucciare la frutta o svitare tappi. Le valutazioni fisiatriche hanno evidenziato un ipertono muscolare diffuso a carico dei flessori delle dita, dei flessori del polso, del pronatore, del bicipite e della muscolatura della spalla destra. A carico dell'arto inferiore destro si apprezzava ipertono ai gemelli, agli flessori del ginocchio, agli adduttori e agli ischio-crurali. Il piede risultava atteggiato in equinismo, condizione che riduceva la superficie di contatto al suolo e rendeva necessario l'utilizzo di un tutore AFO e di un tripode per la deambulazione. Nel luglio 2012 è stata posta indicazione chirurgica ortopedica per allungamento percutaneo achilleo, tenotomie dei flessori delle dita e del ginocchio, con l'obiettivo di migliorare l'appoggio del piede, anche se non erano state prospettate importanti variazioni nella velocità e nell'autonomia del cammino dato il deficit posturale e stenico importante. A partire dall'ottobre 2012 la documentazione clinica inizia a registrare un quadro più compromesso. La paziente presentava marcata emiparesi spastica facio-brachio-crurale destra con segno di atteggiamento dell'arto superiore in Per_1
pagina 5 di 13 flessione al gomito e al polso con estensione delle articolazioni metacarpo-falangee, atteggiamento dell'arto inferiore in flessione di anca e ginocchio con piede in equinismo.
L'andatura falciante a destra era possibile solo con supporto. Già in questa fase la paziente non era più in grado di svolgere autonomamente le routine della vita quotidiana e necessitava di assistenza continua. Il progressivo peggioramento è stato documentato nella valutazione del giugno 2014, che ha evidenziato un quadro clinico aggravato rispetto alla precedente valutazione. Alla marcata emiparesi spastica si erano aggiunte la comparsa di disfagia mista per liquidi e solidi, incontinenza emotiva, insonnia notturna e un'ulteriore riduzione dell'autonomia personale. La paziente non era più in grado di alimentarsi, lavarsi, vestirsi e svestirsi autonomamente come anche la stazione eretta e la deambulazione erano possibili solo per brevi tratti e con aiuto di terzi. Una risonanza magnetica encefalo eseguita nel febbraio 2013 aveva evidenziato circoscritti focolai di aumentato segnale nella sostanza bianca cortico-sottocorticale periventricolare bilaterale, riferibili a esiti gliotici su base vascolare cronica, confermando la presenza di vasculopatia cerebrale cronica. Nel luglio
2014 la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ha riconosciuto la paziente come invalida ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La paziente si presentava su sedia a rotelle, poco collaborante, con lieve afasia e marcata deflessione del tono dell'umore. Nell'ottobre 2014
è stato riconosciuto altresì lo stato di handicap in situazione di gravità, con documentazione di incontinenza sfinterica e necessità di indossare il pannolone. Nella valutazione del maggio
2016 si è documentato un ulteriore aggravamento del quadro clinico, con presenza di plegia al distretto brachiale destro. L'andatura falciante a destra risultava possibile solo con supporto monolaterale e per poco tempo. Persistevano la disfagia mista, l'incontinenza emotiva e l'insonnia notturna. La paziente continuava a necessitare di assistenza continua da parte dei familiari per tutte le attività della vita quotidiana. L'ultima valutazione specialistica disponibile, del maggio 2025, documentava una condizione di estrema compromissione funzionale con valutazione MMSE di 13 su 30. La scala MRC assegnava un punteggio di 0 su 5 all'arto superiore destro, mentre la scala EDSS raggiunse il punteggio di 9,5, indicando una paziente obbligata a letto e totalmente dipendente. La scala ADL registrava un punteggio di 0 su 6 e la scala IADL di 1 su 8, confermando la completa perdita di autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana. Si sono inoltre pagina 6 di 13 manifestati segni di involuzione cerebrale con compromissione della memoria immediata e assenza della memoria di rievocazione. In sintesi, la storia clinica della signora Pt_2 documenta una progressione da un'iniziale emiparesi spastica con parziale conservazione della funzionalità motoria e dell'autonomia personale a un quadro di grave disabilità motoria e funzionale, con completa dipendenza da assistenza continua per tutte le necessità della vita quotidiana. Mandato del presente accertamento medico legale è quello di accertare “se il ricorrente può ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del
D.M. 26.9.2016, e ciò a partire da quale data e, in particolare, se tale condizione era ravvisabile al momento della domanda amministrativa”. In base alle risultanze desunte dall'attenta disamina della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso dell'esame clinico e medico-legale effettuato in persona di
è possibile affermare che il soggetto risulta affetto da: Esiti di Parte_2 ictus ischemico ponto-mesencefalico paramediano sinistro, con emiparesi spastica facio- brachio-crurale destra evolutasi in quadro di grave disabilità motoria a cui si associa involuzione cerebrale di grado moderato con deficit mnesici (MMSE 13/30) in soggetto con ipertensione arteriosa sistemica, ipotiroidismo secondario a pregressa tiroidectomia, dislipidemia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Tali condizioni, da assumere tutte a carattere permanente ed inemendabile, rendono la periziata soggetto bisognevole di assistenza continua (ex L. 18/80) e soggetto portatore di handicap in condizione di gravità
(ex co. 3 art. 3 L. 104/92). La valutazione che oggi ci occupa è finalizzata al riconoscimento dello status di disabile gravissimo ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale del
26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso della signora
, la documentazione clinica prodotta attesta un quadro di grave disabilità Pt_2 conseguente all'evento cerebrovascolare del maggio 2010 con progressivo deterioramento funzionale nel corso degli anni. La certificazione neurologica del maggio 2025 riporta una scala ADL con punteggio totale di 0 su 6 e una scala IADL con punteggio totale di 1 su 8, oltre a un punteggio EDSS di 9,5. Tuttavia, dalla valutazione diretta effettuata in sede del presente accertamento emerge un quadro funzionale che, pur confermando la severa compromissione motoria e la necessità di assistenza per la maggior parte delle attività quotidiane, evidenzia la conservazione di alcune capacità residue significative. In particolare, la paziente è risultata in grado di modificare autonomamente la propria pagina 7 di 13 posizione da sdraiata a seduta con aiuto da parte del caregiver;
ha poi mantenuto la posizione assisa sul bordo del letto stabilmente senza necessità di sostegno continuo dimostrando un adeguato controllo del tronco. Ha infine riferito di alimentarsi autonomamente, seppur con difficoltà legate alla plegia destra, con dieta varia. Durante tutta la fase dell'esame la paziente ha continuato a rispondere alle domande poste, mantenendo contemporaneamente la posizione assisa e dimostrando capacità attentive conservate. Dal punto di vista comunicativo, l'eloquio presenta disartria e afasia fluente che rendono la produzione verbale rallentata e articolatoriamente imprecisa, ma la capacità di comprensione delle domande poste è risultata sostanzialmente conservata, così come la capacità critica e di giudizio. La paziente ha dimostrato orientamento nelle coordinate personali e ambientali e ha fornito risposte pertinenti e congruenti, seppure con le limitazioni espressive determinate dal disturbo del linguaggio e dal deficit mnesico di grado moderato.
Queste osservazioni appaiono in parziale discordanza con alcuni parametri riportati nella documentazione prodotta. In particolare, il punteggio EDSS di 9,5 attribuito nella valutazione del maggio 2025 indica per definizione una paziente "obbligata a letto, totalmente dipendente", condizione che presuppone l'incapacità di compiere qualsiasi autonomo movimento finalizzato. La capacità dimostrata dalla paziente di modificare la posizione sul letto con aiuto e di mantenere stabilmente la posizione seduta senza sostegno esterno configura invece una condizione funzionale più compatibile con gradi inferiori della scala EDSS, verosimilmente nell'ambito del grado 8,0-8,5, corrispondente a una paziente essenzialmente confinata a letto o su sedia a rotelle ma ancora in grado di compiere alcuni trasferimenti con assistenza. Analogamente, il punteggio ADL di 0 su 6 indicherebbe una completa dipendenza in tutte e sei le funzioni valutate dalla scala di Katz, compresa la capacità di mantenere la continenza sfinterica e di modificare la posizione. Tuttavia, la capacità osservata di passare dalla posizione supina a quella seduta, seppur con aiuto, costituisce una componente dell'item "mobilità" della scala ADL e dovrebbe comportare l'attribuzione di un punteggio almeno parziale in tale voce. La conservazione di tale capacità, seppure limitata e richiedente un supporto iniziale, rappresenta infatti una funzione elementare residua che non configura una condizione di dipendenza “vitale”.
Occorre peraltro considerare che la normativa sul riconoscimento dello status di disabile gravissimo richiede la condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continua pagina 8 di 13 nelle 24 ore. Il concetto di dipendenza vitale implica una condizione in cui la sopravvivenza stessa della persona è legata alla presenza costante di un assistente che provveda non solo al compimento degli atti quotidiani della vita, ma anche al monitoraggio continuo delle funzioni vitali e alla prevenzione di situazioni di pericolo immediato per la vita. Nel caso in esame, pur essendo documentata la necessità di assistenza continuativa per lo svolgimento delle principali attività della vita quotidiana, la conservazione di alcune capacità residue quali il controllo posturale in posizione seduta, la capacità comunicativa e la conservata capacità di comprensione e critica suggeriscono una condizione di grave disabilità con necessità di assistenza continua ma non configurano pienamente quella condizione di dipendenza vitale che caratterizza i disabili gravissimi. La documentazione clinica attesta inoltre la presenza di involuzione cerebrale di grado moderato con compromissione mnesica.
Tuttavia, durante la valutazione diretta la paziente ha dimostrato un livello di vigilanza adeguato, orientamento temporo-spaziale sostanzialmente conservato e capacità di interazione comunicativa efficace, elementi che, pur non escludendo la presenza di un deterioramento cognitivo, ne ridimensionano la gravità rispetto a quanto riportato in alcune certificazioni precedenti. È necessario inoltre considerare che le valutazioni funzionali riportate nella documentazione prodotta sono state effettuate in momenti diversi e in contesti differenti, con possibili variazioni nelle condizioni cliniche della paziente e nelle modalità di applicazione degli strumenti valutativi. È noto che i punteggi delle scale di valutazione funzionale possono essere influenzati da molteplici fattori, tra cui la collaborazione del paziente, le condizioni ambientali in cui viene effettuata la valutazione, la formazione e l'esperienza del valutatore, nonché le finalità per cui la valutazione viene richiesta. Per quanto concerne i requisiti specifici previsti dall'articolo 3 del DM 26 settembre 2016, la condizione della signora presenta certamente caratteristiche di grave disabilità ma, Pt_2 alla luce delle evidenze emerse dalla valutazione diretta, il quadro complessivo appare configurare una condizione di grave disabilità con necessità di assistenza continua ma non pienamente sovrapponibile alla condizione di dipendenza vitale che caratterizza i disabili gravissimi secondo la definizione normativa. In conclusione, sulla base della valutazione clinico-funzionale obiettivamente riscontrata e dell'applicazione critica dei criteri previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016, pur riconoscendo la grave compromissione funzionale della signora e la necessità di assistenza Pt_2
pagina 9 di 13 continuativa per la maggior parte degli atti della vita quotidiana, le capacità residue documentate non consentono di configurare pienamente la condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continua nelle 24 ore richiesta per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo”.
Il consulente ha confermato le proprie conclusioni, anche in esito all'invio di osservazioni di parte ricorrente, integralmente riportate in calce alla relazione peritale.
Ha rilevato “L'intero impianto critico si incentra su una lettura parziale e decontestualizzata di alcune espressioni contenute nell'elaborato peritale, nonché su un'erronea applicazione dei criteri valutativi previsti dal D.M. 26.09.2016. La CTP enfatizza l'espressione secondo cui la paziente sarebbe "in grado di modificare autonomamente la propria posizione da sdraiata a seduta con aiuto da parte del caregiver", rilevandovi una contraddizione logica. Tale osservazione, pur comprensibile sul piano lessicale, non coglie il significato clinico della descrizione. L'espressione descrive una situazione comune nei grandi disabili motori: il soggetto conserva una minima iniziativa motoria (non è completamente inerte), ma necessita comunque di supporto fisico per l'esecuzione sicura del gesto. Ciò che il sottoscritto ha inteso documentare è la distinzione tra inerzia motoria totale e grave compromissione con residui margini funzionali. Peraltro, la CTP omette di confrontarsi con quanto ulteriormente obiettivato in CTU: la capacità della sig.ra Pt_2 di mantenere autonomamente la posizione assisa sul bordo del letto, con adeguato controllo del tronco e senza necessità di sostegno continuo. Tale dato, clinicamente rilevante ai fini della valutazione complessiva, non viene discusso nelle osservazioni. La Collega CTP richiama il certificato di visita neurologica dell'Associazione Oasi Maria SS. Onlus del maggio 2025, recante punteggio EDSS 9,5, ADL 0/6 e IADL 1/8, sostenendo che tale punteggio integrerebbe il criterio e) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 26.09.2016. Tale argomentazione è infondata per plurime ragioni. In primo luogo, la scala EDSS (Expanded
Disability Status Scale), come risulta dall'Allegato 1 al D.M. 26.09.2016, è uno strumento costruito e validato specificamente per la valutazione della disabilità nella sclerosi multipla.
La sua applicazione a patologie cerebrovascolari (esiti di ictus), pur tecnicamente tentata in alcuni contesti, non è metodologicamente standardizzata e solleva serie perplessità circa l'appropriatezza del suo impiego al di fuori del contesto nosologico per il quale è stata sviluppata. In secondo luogo, e con valenza dirimente, il punteggio EDSS 9,5 attribuito alla pagina 10 di 13 sig.ra è obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati dal sottoscritto Pt_2 in sede di visita peritale. Secondo la scala EDSS, come riportata nell'Allegato 1 al D.M.
26.09.2016: - EDSS 9: "Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato"; - EDSS 9,5: "Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente". Orbene, in sede di esame obiettivo il sottoscritto ha riscontrato che la sig.ra : a) mantiene Pt_2 autonomamente la posizione seduta con adeguato controllo del tronco, senza necessità di sostegno continuo: dato incompatibile con la condizione di paziente "obbligato a letto"; b) si alimenta autonomamente con la mano sinistra (essendo l'emiparesi a carico dell'emisoma destro), dato riferito dalla stessa visitanda e obiettivamente riscontrato: la paziente non
"viene alimentata" da terzi, ma si alimenta da sola, sia pure con le comprensibili difficoltà derivanti dalla condizione neurologica;
c) assume una dieta varia, senza necessità di modifiche dietetiche particolari nella consistenza degli alimenti (solidi e liquidi), come riferito dalla stessa perizianda. Tali rilievi obiettivi, emersi dall'esame diretto della paziente, sono radicalmente incompatibili con un punteggio EDSS di 9/9,5, che presuppone un paziente totalmente allettato e alimentato passivamente da terzi. Il punteggio attribuito dal certificato Oasi Maria SS. appare pertanto non corrispondente al quadro clinico-funzionale obiettivamente riscontrato dal sottoscritto. La CTP rileva che il sottoscritto avrebbe
"totalmente dimenticato di evidenziare" il mancato controllo sfinterico. Anche tale affermazione è priva di fondamento: nella CTU l'incontinenza sfinterica è espressamente menzionata tra gli esiti dell'ictus ponto-mesencefalico e correttamente valutata nell'ambito del complessivo quadro di dipendenza assistenziale. Va peraltro ricordato che l'incontinenza sfinterica non rientra tra i domini specificamente considerati dall'Allegato 2 al D.M.
26.09.2016 ai fini della configurazione della dipendenza vitale, che individua tassativamente: motricità, stato di coscienza, respirazione e nutrizione. La Consulente sostiene che la sig.ra soddisferebbe sia il criterio e) che il criterio i) dell'art. 3, Pt_2 comma 2, del D.M. 26.09.2016. È pertanto necessario esaminare analiticamente, al fine di meglio esporre al Giudicante, tale assunto alla luce del dettato normativo. Sul criterio e): come già esposto, il punteggio EDSS 9,5 attribuito alla perizianda non è attendibile, essendo obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati in sede di visita peritale (capacità di mantenere la posizione seduta, alimentazione autonoma con la mano sinistra). Non può pertanto ritenersi integrato tale criterio. Sul criterio i): questo criterio, ai sensi dell'art. 3,
pagina 11 di 13 comma 3, del D.M. 26.09.2016, richiede l'applicazione dei parametri di cui all'Allegato 2.
Tale Allegato, al comma 3, stabilisce espressamente che "si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni [...] in almeno uno dei domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1". In altre parole, per integrare il criterio i) è necessaria la compresenza di: compromissione del dominio motricità (a) OPPURE stato di coscienza (b) e - contemporaneamente - compromissione del dominio respirazione (c) OPPURE nutrizione
(d). Nel caso della sig.ra : − Dominio motricità (a): sussiste certamente una grave Pt_2 compromissione motoria con dipendenza nelle attività della vita quotidiana;
− Dominio stato di coscienza (b): non risulta documentata una condizione di "compromissione severa" tale per cui la paziente "raramente/mai prende decisioni" ovvero sia "persona non cosciente"; − Dominio respirazione (c): la paziente respira autonomamente, senza necessità di aspirazione quotidiana né presenza di tracheostomia;
− Dominio nutrizione (d): la paziente si alimenta per os in modo autonomo con la mano sinistra, con dieta varia e senza necessità di modifiche dietetiche per la consistenza di solidi e liquidi;
non è alimentata tramite SNG, PEG o nutrizione parenterale. Non sussiste pertanto alcuna delle compromissioni previste dall'Allegato 2, comma 2, lett. d). Mancando la contemporanea compromissione nei domini respirazione/nutrizione, il criterio i) non può ritenersi integrato.
Le osservazioni della CTP risultano metodologicamente sbilanciate: non contestano nel merito l'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto, non oppongono una diversa valutazione clinica basata su un proprio esame diretto della paziente con diversi riscontri semeiologici, non producono referti che documentino la sussistenza dei requisiti specifici per la dipendenza vitale (compromissione dello stato di coscienza, insufficienza respiratoria, necessità di nutrizione artificiale o di modifiche dietetiche per solidi e liquidi). L'intera argomentazione si fonda sull'acritica accettazione di un punteggio EDSS che, come dimostrato, è obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati dal sottoscritto in sede di visita peritale. In estrema sintesi la sig.ra presenta una condizione di grave Pt_2 disabilità motoria e funzionale, con significativa dipendenza dai familiari per l'espletamento delle principali attività della vita quotidiana, come già ampiamente riconosciuto in CTU con il riconoscimento della necessità di assistenza continua ex L. 18/80 e della permanenza dello stato di handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92. Tuttavia, la presenza di residui margini pagina 12 di 13 funzionali – capacità di mantenere autonomamente la posizione seduta con adeguato controllo del tronco, alimentazione autonoma con la mano sinistra con dieta varia, assenza di compromissione dello stato di coscienza, autonomia respiratoria, assenza di necessità di modifiche dietetiche o di nutrizione artificiale – non consente di ritenere soddisfatti i requisiti previsti dal D.M. 26.09.2016 e dal D.P. n. 532/2017 per la configurazione della "dipendenza vitale". Le osservazioni del CTP non apportano elementi tecnici nuovi né confutano puntualmente le risultanze obiettive e le argomentazioni medico-legali della CTU, limitandosi a richiamare un punteggio EDSS che risulta obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati in sede di visita peritale e a proporre un'interpretazione estensiva dei criteri normativi che non trova fondamento nel dettato dell'Allegato 2 al D.M. 26.09.2016”.
Le conclusioni del consulente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. nei NT confronti dell' attesa la natura assistenziale della controversia e la dichiarazione resa dal ricorrente.
Gli esborsi relativi alla ctu espletata nel corso del giudizio, si pongono in via definitiva NT a carico dell'
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da quale Parte_1 amministratrice di sostegno di con ricorso depositato in data 24 Parte_2 maggio 2025 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro – CP_1 tempore, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
NT
- esonera parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. nei confronti dell' NT
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri )
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 10 dicembre 2025 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5031/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...], il [...], c.f. in nome e Parte_1 C.F._1 per conto di , nata a [...], il [...], c.f. Parte_2
entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Alessio Russo Facciazza, per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, P.I. , in NTroparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, Dott. rappresentata e difesa per procura in CP_2 atti, dagli Avv.ti Caterina Tomasello, Carmela Puglisi e Michele Cordopatri, elettivamente domiciliata presso la sede in via La Farina, 263, pec: CP_1
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RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della disabilità gravissima pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto “… accertare e dichiarare la sussistenza, nella persona di , delle Parte_2 condizioni sanitarie per persone con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 2017, del D.P. 532 del 31 Marzo 2017, e condannare l' alla NTroparte_1 corresponsione dell'assegno di cura previsto a decorrere dalla data della domanda amministrativa presentata o dalla successiva data di decorrenza;
4. Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso forfettario, ed al C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”.
In data 27 giugno 2025 si è costituita l' e ha NTroparte_1 chiesto “… in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Catania in favore del Tribunale di Messina;
2) rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni sopra esposte;
3) nella remota ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario all'esito di eventuale CTU, ordinare alla ricorrente la sottoscrizione del Patto di Cura e/o PAI con l'UVM territorialmente competente ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, recante l'impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii. che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali;
4) nel caso in cui si ritenesse dovuto il beneficio, lo stesso dovrà essere riconosciuto nei termini della circolare assessoriale 5/2021 e cioè da calcolarsi a far data dal 01 ottobre dell'anno in corso per le domande presentate entro il primo semestre e dal 01 aprile dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno; 5) con vittoria di spese e compensi di causa”.
In esito all'udienza del 10 dicembre 2025, svolta a trattazione scritta, in esito al deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente e tramite ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre ribadire la competenza territoriale del Tribunale adito, essendosi l'amministrazione resistente nelle proprie note riportata integralmente alla pagina 2 di 13 memoria di costituzione, “con particolare riferimento all'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito”.
Al riguardo, si rinvia integralmente all'ordinanza dell'11 luglio 2025 con la quale è stata ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'azienda convenuta in favore del Tribunale di Messina, alla luce dell'art. 444 c.p.c. che individua il tribunale competente in quello nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, dunque, nel caso di specie, nel Tribunale di Catania nella cui circoscrizione ricade San
Teodoro, comune di residenza della parte ricorrente.
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale giova osservare che i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 non comportano alcun automatismo in ordine al riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 26/9/2016 richiamato dal Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 545 del 10 maggio 2017.
L'art. 3, comma 2 di tale decreto stabilisce infatti “Per persone in condizione di disabilità gravissima … si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment
Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva pagina 3 di 13 totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello
3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o
Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio – specialista in medicina legale
– è stato incaricato di “accertare se parte ricorrente sia affetta da patologie inquadrabili tra quelle previste ai fini della disabilità della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 6/9/2016 e del d.p. n. 532 del 31.03.2017 modificato con d.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sulla g.u.r.s. del 26 maggio 2017”:
Ha sottoposto a visita domiciliare la ricorrente in data 21 ottobre 2025 e, in esito alla visione della documentazione agli atti, alla raccolta anamnestica, nonché alla stessa visita, ha escluso che la ricorrente rientri in una delle condizioni patologiche previste dall'art. 3, comma 2, del D.M. 26/09/2016 e, pertanto, non può essere riconosciuta come disabile gravissimo.
Più precisamente, il consulente ha ritenuto che la ricorrente sia affetta da “Esiti di ictus ischemico ponto-mesencefalico paramediano sinistro, con emiparesi spastica facio- brachio-crurale destra evolutasi in quadro di grave disabilità motoria a cui si associa involuzione cerebrale di grado moderato con deficit mnesici (MMSE 13/30) in soggetto con ipertensione arteriosa sistemica, ipotiroidismo secondario a pregressa tiroidectomia, dislipidemia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, concludendo “Trattasi di infermità gravi che tuttavia NON soddisfano le condizioni sanitarie indicate dal Decreto Ministeriale
26.09.2016; 3. NON sussistono quindi i requisiti normativi per riconoscere l'istante persona in condizione di disabilità gravissima ex D.M. 26.09.2016”.
pagina 4 di 13 Al riguardo, ha osservato “… tornando al caso che ci occupa, dalla disamina della documentazione versata in atti, si rileva che la signora presenta Parte_2 una storia clinica caratterizzata da un grave evento cerebrovascolare acuto e da un progressivo deterioramento funzionale nel corso degli anni. L'istante, affetta da ipertensione arteriosa sistemica, ipotiroidismo conseguente a pregressa tiroidectomia e dislipidemia, ha subito il 26 maggio 2010 un ictus ischemico ponto-mesencefalico paramediano sinistro che ha determinato un'emiplegia facio brachio-crurale destra. Nella fase iniziale successiva all'evento acuto, documentata dalle valutazioni del 2011, la paziente presentava un'emiparesi spastica destra con disartria e disfagia limitata ai liquidi. Nonostante la compromissione motoria, riusciva ancora a compiere movimenti attivi agli arti ed a mantenere la stazione eretta con deficitaria accettazione del carico a destra. La deambulazione era possibile con minimo sostegno, caratterizzata da extrarotazione dell'anca e appoggio sulle teste metatarsali del piede destro, mentre i passaggi posturali venivano effettuati autonomamente a letto e con minimo aiuto per le transizioni letto sedia- stazione eretta. In questa fase la paziente è stata sottoposta a cicli intensivi di fisioterapia riabilitativa e a trattamenti con infiltrazioni dosate e mirate di tossina botulinica tipo A sulla muscolatura ipertonica degli arti paretici. Nel corso del 2011 e 2012 la ha riferito Pt_2 un minimo e grossolano impiego funzionale dell'arto superiore destro, utilizzato per attività semplici come firmare, supportare per sbucciare la frutta o svitare tappi. Le valutazioni fisiatriche hanno evidenziato un ipertono muscolare diffuso a carico dei flessori delle dita, dei flessori del polso, del pronatore, del bicipite e della muscolatura della spalla destra. A carico dell'arto inferiore destro si apprezzava ipertono ai gemelli, agli flessori del ginocchio, agli adduttori e agli ischio-crurali. Il piede risultava atteggiato in equinismo, condizione che riduceva la superficie di contatto al suolo e rendeva necessario l'utilizzo di un tutore AFO e di un tripode per la deambulazione. Nel luglio 2012 è stata posta indicazione chirurgica ortopedica per allungamento percutaneo achilleo, tenotomie dei flessori delle dita e del ginocchio, con l'obiettivo di migliorare l'appoggio del piede, anche se non erano state prospettate importanti variazioni nella velocità e nell'autonomia del cammino dato il deficit posturale e stenico importante. A partire dall'ottobre 2012 la documentazione clinica inizia a registrare un quadro più compromesso. La paziente presentava marcata emiparesi spastica facio-brachio-crurale destra con segno di atteggiamento dell'arto superiore in Per_1
pagina 5 di 13 flessione al gomito e al polso con estensione delle articolazioni metacarpo-falangee, atteggiamento dell'arto inferiore in flessione di anca e ginocchio con piede in equinismo.
L'andatura falciante a destra era possibile solo con supporto. Già in questa fase la paziente non era più in grado di svolgere autonomamente le routine della vita quotidiana e necessitava di assistenza continua. Il progressivo peggioramento è stato documentato nella valutazione del giugno 2014, che ha evidenziato un quadro clinico aggravato rispetto alla precedente valutazione. Alla marcata emiparesi spastica si erano aggiunte la comparsa di disfagia mista per liquidi e solidi, incontinenza emotiva, insonnia notturna e un'ulteriore riduzione dell'autonomia personale. La paziente non era più in grado di alimentarsi, lavarsi, vestirsi e svestirsi autonomamente come anche la stazione eretta e la deambulazione erano possibili solo per brevi tratti e con aiuto di terzi. Una risonanza magnetica encefalo eseguita nel febbraio 2013 aveva evidenziato circoscritti focolai di aumentato segnale nella sostanza bianca cortico-sottocorticale periventricolare bilaterale, riferibili a esiti gliotici su base vascolare cronica, confermando la presenza di vasculopatia cerebrale cronica. Nel luglio
2014 la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ha riconosciuto la paziente come invalida ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La paziente si presentava su sedia a rotelle, poco collaborante, con lieve afasia e marcata deflessione del tono dell'umore. Nell'ottobre 2014
è stato riconosciuto altresì lo stato di handicap in situazione di gravità, con documentazione di incontinenza sfinterica e necessità di indossare il pannolone. Nella valutazione del maggio
2016 si è documentato un ulteriore aggravamento del quadro clinico, con presenza di plegia al distretto brachiale destro. L'andatura falciante a destra risultava possibile solo con supporto monolaterale e per poco tempo. Persistevano la disfagia mista, l'incontinenza emotiva e l'insonnia notturna. La paziente continuava a necessitare di assistenza continua da parte dei familiari per tutte le attività della vita quotidiana. L'ultima valutazione specialistica disponibile, del maggio 2025, documentava una condizione di estrema compromissione funzionale con valutazione MMSE di 13 su 30. La scala MRC assegnava un punteggio di 0 su 5 all'arto superiore destro, mentre la scala EDSS raggiunse il punteggio di 9,5, indicando una paziente obbligata a letto e totalmente dipendente. La scala ADL registrava un punteggio di 0 su 6 e la scala IADL di 1 su 8, confermando la completa perdita di autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana. Si sono inoltre pagina 6 di 13 manifestati segni di involuzione cerebrale con compromissione della memoria immediata e assenza della memoria di rievocazione. In sintesi, la storia clinica della signora Pt_2 documenta una progressione da un'iniziale emiparesi spastica con parziale conservazione della funzionalità motoria e dell'autonomia personale a un quadro di grave disabilità motoria e funzionale, con completa dipendenza da assistenza continua per tutte le necessità della vita quotidiana. Mandato del presente accertamento medico legale è quello di accertare “se il ricorrente può ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del
D.M. 26.9.2016, e ciò a partire da quale data e, in particolare, se tale condizione era ravvisabile al momento della domanda amministrativa”. In base alle risultanze desunte dall'attenta disamina della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso dell'esame clinico e medico-legale effettuato in persona di
è possibile affermare che il soggetto risulta affetto da: Esiti di Parte_2 ictus ischemico ponto-mesencefalico paramediano sinistro, con emiparesi spastica facio- brachio-crurale destra evolutasi in quadro di grave disabilità motoria a cui si associa involuzione cerebrale di grado moderato con deficit mnesici (MMSE 13/30) in soggetto con ipertensione arteriosa sistemica, ipotiroidismo secondario a pregressa tiroidectomia, dislipidemia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Tali condizioni, da assumere tutte a carattere permanente ed inemendabile, rendono la periziata soggetto bisognevole di assistenza continua (ex L. 18/80) e soggetto portatore di handicap in condizione di gravità
(ex co. 3 art. 3 L. 104/92). La valutazione che oggi ci occupa è finalizzata al riconoscimento dello status di disabile gravissimo ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale del
26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso della signora
, la documentazione clinica prodotta attesta un quadro di grave disabilità Pt_2 conseguente all'evento cerebrovascolare del maggio 2010 con progressivo deterioramento funzionale nel corso degli anni. La certificazione neurologica del maggio 2025 riporta una scala ADL con punteggio totale di 0 su 6 e una scala IADL con punteggio totale di 1 su 8, oltre a un punteggio EDSS di 9,5. Tuttavia, dalla valutazione diretta effettuata in sede del presente accertamento emerge un quadro funzionale che, pur confermando la severa compromissione motoria e la necessità di assistenza per la maggior parte delle attività quotidiane, evidenzia la conservazione di alcune capacità residue significative. In particolare, la paziente è risultata in grado di modificare autonomamente la propria pagina 7 di 13 posizione da sdraiata a seduta con aiuto da parte del caregiver;
ha poi mantenuto la posizione assisa sul bordo del letto stabilmente senza necessità di sostegno continuo dimostrando un adeguato controllo del tronco. Ha infine riferito di alimentarsi autonomamente, seppur con difficoltà legate alla plegia destra, con dieta varia. Durante tutta la fase dell'esame la paziente ha continuato a rispondere alle domande poste, mantenendo contemporaneamente la posizione assisa e dimostrando capacità attentive conservate. Dal punto di vista comunicativo, l'eloquio presenta disartria e afasia fluente che rendono la produzione verbale rallentata e articolatoriamente imprecisa, ma la capacità di comprensione delle domande poste è risultata sostanzialmente conservata, così come la capacità critica e di giudizio. La paziente ha dimostrato orientamento nelle coordinate personali e ambientali e ha fornito risposte pertinenti e congruenti, seppure con le limitazioni espressive determinate dal disturbo del linguaggio e dal deficit mnesico di grado moderato.
Queste osservazioni appaiono in parziale discordanza con alcuni parametri riportati nella documentazione prodotta. In particolare, il punteggio EDSS di 9,5 attribuito nella valutazione del maggio 2025 indica per definizione una paziente "obbligata a letto, totalmente dipendente", condizione che presuppone l'incapacità di compiere qualsiasi autonomo movimento finalizzato. La capacità dimostrata dalla paziente di modificare la posizione sul letto con aiuto e di mantenere stabilmente la posizione seduta senza sostegno esterno configura invece una condizione funzionale più compatibile con gradi inferiori della scala EDSS, verosimilmente nell'ambito del grado 8,0-8,5, corrispondente a una paziente essenzialmente confinata a letto o su sedia a rotelle ma ancora in grado di compiere alcuni trasferimenti con assistenza. Analogamente, il punteggio ADL di 0 su 6 indicherebbe una completa dipendenza in tutte e sei le funzioni valutate dalla scala di Katz, compresa la capacità di mantenere la continenza sfinterica e di modificare la posizione. Tuttavia, la capacità osservata di passare dalla posizione supina a quella seduta, seppur con aiuto, costituisce una componente dell'item "mobilità" della scala ADL e dovrebbe comportare l'attribuzione di un punteggio almeno parziale in tale voce. La conservazione di tale capacità, seppure limitata e richiedente un supporto iniziale, rappresenta infatti una funzione elementare residua che non configura una condizione di dipendenza “vitale”.
Occorre peraltro considerare che la normativa sul riconoscimento dello status di disabile gravissimo richiede la condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continua pagina 8 di 13 nelle 24 ore. Il concetto di dipendenza vitale implica una condizione in cui la sopravvivenza stessa della persona è legata alla presenza costante di un assistente che provveda non solo al compimento degli atti quotidiani della vita, ma anche al monitoraggio continuo delle funzioni vitali e alla prevenzione di situazioni di pericolo immediato per la vita. Nel caso in esame, pur essendo documentata la necessità di assistenza continuativa per lo svolgimento delle principali attività della vita quotidiana, la conservazione di alcune capacità residue quali il controllo posturale in posizione seduta, la capacità comunicativa e la conservata capacità di comprensione e critica suggeriscono una condizione di grave disabilità con necessità di assistenza continua ma non configurano pienamente quella condizione di dipendenza vitale che caratterizza i disabili gravissimi. La documentazione clinica attesta inoltre la presenza di involuzione cerebrale di grado moderato con compromissione mnesica.
Tuttavia, durante la valutazione diretta la paziente ha dimostrato un livello di vigilanza adeguato, orientamento temporo-spaziale sostanzialmente conservato e capacità di interazione comunicativa efficace, elementi che, pur non escludendo la presenza di un deterioramento cognitivo, ne ridimensionano la gravità rispetto a quanto riportato in alcune certificazioni precedenti. È necessario inoltre considerare che le valutazioni funzionali riportate nella documentazione prodotta sono state effettuate in momenti diversi e in contesti differenti, con possibili variazioni nelle condizioni cliniche della paziente e nelle modalità di applicazione degli strumenti valutativi. È noto che i punteggi delle scale di valutazione funzionale possono essere influenzati da molteplici fattori, tra cui la collaborazione del paziente, le condizioni ambientali in cui viene effettuata la valutazione, la formazione e l'esperienza del valutatore, nonché le finalità per cui la valutazione viene richiesta. Per quanto concerne i requisiti specifici previsti dall'articolo 3 del DM 26 settembre 2016, la condizione della signora presenta certamente caratteristiche di grave disabilità ma, Pt_2 alla luce delle evidenze emerse dalla valutazione diretta, il quadro complessivo appare configurare una condizione di grave disabilità con necessità di assistenza continua ma non pienamente sovrapponibile alla condizione di dipendenza vitale che caratterizza i disabili gravissimi secondo la definizione normativa. In conclusione, sulla base della valutazione clinico-funzionale obiettivamente riscontrata e dell'applicazione critica dei criteri previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016, pur riconoscendo la grave compromissione funzionale della signora e la necessità di assistenza Pt_2
pagina 9 di 13 continuativa per la maggior parte degli atti della vita quotidiana, le capacità residue documentate non consentono di configurare pienamente la condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continua nelle 24 ore richiesta per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo”.
Il consulente ha confermato le proprie conclusioni, anche in esito all'invio di osservazioni di parte ricorrente, integralmente riportate in calce alla relazione peritale.
Ha rilevato “L'intero impianto critico si incentra su una lettura parziale e decontestualizzata di alcune espressioni contenute nell'elaborato peritale, nonché su un'erronea applicazione dei criteri valutativi previsti dal D.M. 26.09.2016. La CTP enfatizza l'espressione secondo cui la paziente sarebbe "in grado di modificare autonomamente la propria posizione da sdraiata a seduta con aiuto da parte del caregiver", rilevandovi una contraddizione logica. Tale osservazione, pur comprensibile sul piano lessicale, non coglie il significato clinico della descrizione. L'espressione descrive una situazione comune nei grandi disabili motori: il soggetto conserva una minima iniziativa motoria (non è completamente inerte), ma necessita comunque di supporto fisico per l'esecuzione sicura del gesto. Ciò che il sottoscritto ha inteso documentare è la distinzione tra inerzia motoria totale e grave compromissione con residui margini funzionali. Peraltro, la CTP omette di confrontarsi con quanto ulteriormente obiettivato in CTU: la capacità della sig.ra Pt_2 di mantenere autonomamente la posizione assisa sul bordo del letto, con adeguato controllo del tronco e senza necessità di sostegno continuo. Tale dato, clinicamente rilevante ai fini della valutazione complessiva, non viene discusso nelle osservazioni. La Collega CTP richiama il certificato di visita neurologica dell'Associazione Oasi Maria SS. Onlus del maggio 2025, recante punteggio EDSS 9,5, ADL 0/6 e IADL 1/8, sostenendo che tale punteggio integrerebbe il criterio e) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 26.09.2016. Tale argomentazione è infondata per plurime ragioni. In primo luogo, la scala EDSS (Expanded
Disability Status Scale), come risulta dall'Allegato 1 al D.M. 26.09.2016, è uno strumento costruito e validato specificamente per la valutazione della disabilità nella sclerosi multipla.
La sua applicazione a patologie cerebrovascolari (esiti di ictus), pur tecnicamente tentata in alcuni contesti, non è metodologicamente standardizzata e solleva serie perplessità circa l'appropriatezza del suo impiego al di fuori del contesto nosologico per il quale è stata sviluppata. In secondo luogo, e con valenza dirimente, il punteggio EDSS 9,5 attribuito alla pagina 10 di 13 sig.ra è obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati dal sottoscritto Pt_2 in sede di visita peritale. Secondo la scala EDSS, come riportata nell'Allegato 1 al D.M.
26.09.2016: - EDSS 9: "Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato"; - EDSS 9,5: "Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente". Orbene, in sede di esame obiettivo il sottoscritto ha riscontrato che la sig.ra : a) mantiene Pt_2 autonomamente la posizione seduta con adeguato controllo del tronco, senza necessità di sostegno continuo: dato incompatibile con la condizione di paziente "obbligato a letto"; b) si alimenta autonomamente con la mano sinistra (essendo l'emiparesi a carico dell'emisoma destro), dato riferito dalla stessa visitanda e obiettivamente riscontrato: la paziente non
"viene alimentata" da terzi, ma si alimenta da sola, sia pure con le comprensibili difficoltà derivanti dalla condizione neurologica;
c) assume una dieta varia, senza necessità di modifiche dietetiche particolari nella consistenza degli alimenti (solidi e liquidi), come riferito dalla stessa perizianda. Tali rilievi obiettivi, emersi dall'esame diretto della paziente, sono radicalmente incompatibili con un punteggio EDSS di 9/9,5, che presuppone un paziente totalmente allettato e alimentato passivamente da terzi. Il punteggio attribuito dal certificato Oasi Maria SS. appare pertanto non corrispondente al quadro clinico-funzionale obiettivamente riscontrato dal sottoscritto. La CTP rileva che il sottoscritto avrebbe
"totalmente dimenticato di evidenziare" il mancato controllo sfinterico. Anche tale affermazione è priva di fondamento: nella CTU l'incontinenza sfinterica è espressamente menzionata tra gli esiti dell'ictus ponto-mesencefalico e correttamente valutata nell'ambito del complessivo quadro di dipendenza assistenziale. Va peraltro ricordato che l'incontinenza sfinterica non rientra tra i domini specificamente considerati dall'Allegato 2 al D.M.
26.09.2016 ai fini della configurazione della dipendenza vitale, che individua tassativamente: motricità, stato di coscienza, respirazione e nutrizione. La Consulente sostiene che la sig.ra soddisferebbe sia il criterio e) che il criterio i) dell'art. 3, Pt_2 comma 2, del D.M. 26.09.2016. È pertanto necessario esaminare analiticamente, al fine di meglio esporre al Giudicante, tale assunto alla luce del dettato normativo. Sul criterio e): come già esposto, il punteggio EDSS 9,5 attribuito alla perizianda non è attendibile, essendo obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati in sede di visita peritale (capacità di mantenere la posizione seduta, alimentazione autonoma con la mano sinistra). Non può pertanto ritenersi integrato tale criterio. Sul criterio i): questo criterio, ai sensi dell'art. 3,
pagina 11 di 13 comma 3, del D.M. 26.09.2016, richiede l'applicazione dei parametri di cui all'Allegato 2.
Tale Allegato, al comma 3, stabilisce espressamente che "si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni [...] in almeno uno dei domini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1". In altre parole, per integrare il criterio i) è necessaria la compresenza di: compromissione del dominio motricità (a) OPPURE stato di coscienza (b) e - contemporaneamente - compromissione del dominio respirazione (c) OPPURE nutrizione
(d). Nel caso della sig.ra : − Dominio motricità (a): sussiste certamente una grave Pt_2 compromissione motoria con dipendenza nelle attività della vita quotidiana;
− Dominio stato di coscienza (b): non risulta documentata una condizione di "compromissione severa" tale per cui la paziente "raramente/mai prende decisioni" ovvero sia "persona non cosciente"; − Dominio respirazione (c): la paziente respira autonomamente, senza necessità di aspirazione quotidiana né presenza di tracheostomia;
− Dominio nutrizione (d): la paziente si alimenta per os in modo autonomo con la mano sinistra, con dieta varia e senza necessità di modifiche dietetiche per la consistenza di solidi e liquidi;
non è alimentata tramite SNG, PEG o nutrizione parenterale. Non sussiste pertanto alcuna delle compromissioni previste dall'Allegato 2, comma 2, lett. d). Mancando la contemporanea compromissione nei domini respirazione/nutrizione, il criterio i) non può ritenersi integrato.
Le osservazioni della CTP risultano metodologicamente sbilanciate: non contestano nel merito l'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto, non oppongono una diversa valutazione clinica basata su un proprio esame diretto della paziente con diversi riscontri semeiologici, non producono referti che documentino la sussistenza dei requisiti specifici per la dipendenza vitale (compromissione dello stato di coscienza, insufficienza respiratoria, necessità di nutrizione artificiale o di modifiche dietetiche per solidi e liquidi). L'intera argomentazione si fonda sull'acritica accettazione di un punteggio EDSS che, come dimostrato, è obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati dal sottoscritto in sede di visita peritale. In estrema sintesi la sig.ra presenta una condizione di grave Pt_2 disabilità motoria e funzionale, con significativa dipendenza dai familiari per l'espletamento delle principali attività della vita quotidiana, come già ampiamente riconosciuto in CTU con il riconoscimento della necessità di assistenza continua ex L. 18/80 e della permanenza dello stato di handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92. Tuttavia, la presenza di residui margini pagina 12 di 13 funzionali – capacità di mantenere autonomamente la posizione seduta con adeguato controllo del tronco, alimentazione autonoma con la mano sinistra con dieta varia, assenza di compromissione dello stato di coscienza, autonomia respiratoria, assenza di necessità di modifiche dietetiche o di nutrizione artificiale – non consente di ritenere soddisfatti i requisiti previsti dal D.M. 26.09.2016 e dal D.P. n. 532/2017 per la configurazione della "dipendenza vitale". Le osservazioni del CTP non apportano elementi tecnici nuovi né confutano puntualmente le risultanze obiettive e le argomentazioni medico-legali della CTU, limitandosi a richiamare un punteggio EDSS che risulta obiettivamente incompatibile con i rilievi clinici effettuati in sede di visita peritale e a proporre un'interpretazione estensiva dei criteri normativi che non trova fondamento nel dettato dell'Allegato 2 al D.M. 26.09.2016”.
Le conclusioni del consulente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. nei NT confronti dell' attesa la natura assistenziale della controversia e la dichiarazione resa dal ricorrente.
Gli esborsi relativi alla ctu espletata nel corso del giudizio, si pongono in via definitiva NT a carico dell'
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da quale Parte_1 amministratrice di sostegno di con ricorso depositato in data 24 Parte_2 maggio 2025 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro – CP_1 tempore, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
NT
- esonera parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. nei confronti dell' NT
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri )
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