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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5557/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando , 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014755421000 IRES-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 25.06.2024, la Ricorrente_1 srl proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una cartella di pagamento con numeri finali 5421, notificata in data 26.04.2024, per Ires anno 2019, per la somma di
€ 5.654,49 a seguito di un controllo ai sensi dell'art. 36 bis e previo invio di comunicazione di irregolarità, notificata in data 6.07.2023.
Ne chiedeva l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, deducendo che, a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di dichiarazione integrativa, era stato emesso un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio integrale da parte dell'Ente impositore, con riferimento alla cartella impugnata.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5557/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando , 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014755421000 IRES-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 25.06.2024, la Ricorrente_1 srl proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una cartella di pagamento con numeri finali 5421, notificata in data 26.04.2024, per Ires anno 2019, per la somma di
€ 5.654,49 a seguito di un controllo ai sensi dell'art. 36 bis e previo invio di comunicazione di irregolarità, notificata in data 6.07.2023.
Ne chiedeva l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, deducendo che, a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di dichiarazione integrativa, era stato emesso un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio integrale da parte dell'Ente impositore, con riferimento alla cartella impugnata.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro