Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1152/2023, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ( ,
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ) , ( ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
( , tutti quali eredi di Parte_6 CodiceFiscale_6 Per_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro
[...] C.F._7
Cefola ( e dall'avv. Savino Garrinella C.F._8
( ), come da procura in calce all'atto di citazione in C.F._9
riassunzione, con i quali elett.te dom.no in Barletta, alla via M. R. Mauro 12/C.
APPELLANTI
E
( ), CP_1 C.F._10 Controparte_2
( ) e ( , quali eredi di C.F._11 Controparte_3 C.F._12
tutte rappresentate e difese dall'avv. Serafina Tornillo Persona_2
( ,), come da procura su foglio separato, con la quale elett.te C.F._13
dom.no in Napoli, alla Via N. Ricciardi n. 5G. Pag. 1 a 13
Conclusioni
Per l'appellante:
1. In via preliminare si sospenda l'efficacia esecutiva della sentenza
n. 143/2023 del Tribunale di Avellino, per i titoli e le causali di cui in narrativa.
2. Si revochi e si ponga nel nulla il decreto ingiuntivo n. 151/2014, R.G. n. 5355/2013, emesso dal Tribunale di Avellino, in data 30/01- 07/02/2013, notificato, unitamente ad atto di precetto, il successivo 02/04/2014, per i titoli e le causali indicati in narrativa.
3. Si condanni l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori quali antistatari.
Per le appellate: I - in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; II – in via preliminare, dichiarare inammissibile o manifestamente infondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 143/2023 emessa il 27/01/2023 dal Tribunale di Avellino, non ricorrendone i presupposti di Legge e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della pena pecuniaria ritenuta di Giustizia;
III - nel merito, rigettare
l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo n. 151/2014 e accogliere la domanda di cui al ricorso monitorio del 2/12/2013 R.G. 5355/2013 del Tribunale di
Avellino; III - con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio, oltre rimborso forfettario e c.p.a., come per Legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo chiese che fosse ingiunto Persona_1
a il pagamento di € 89.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di Persona_2
saldo dell'originario debito di € 139.080,00 (relativo a due assegni dell'importo di € 58.876,00 del 30/01/2003 e di € 80.204,00 del 15/07/2004).
Dedusse che con scrittura privata, costituente riconoscimento di debito, del
19/12/2007 aveva convenuto con il debitore sia una riduzione Persona_2
Pag. 2 a 13 dell'originario debito da € 139.080,00 in € 116.000,00 che il pagamento rateale di tale debito ridotto, per il quale era stato originariamente convenuto il rilascio di nr. 19 cambiali di € 3.000,00 ciascuna, da pagarsi mensilmente, e di un assegno bancario di € 59.000,00; che non aveva pagato 10 delle 19 cambiali e Per_2
l'assegno, per cui residuava un debito insoluto di € 89.000,00; che la scrittura del
19/12/2007 e l'assegno costituivano riconoscimento di debito.
Il tribunale, in accoglimento del ricorso ingiunse a il pagamento Persona_2
della somma richiesta.
1.1. L'ingiunto si oppose, affermando di aver estinto ogni suo debito con . Per_2
Dedusse, infatti, che gli unici rapporti di debito/credito intercorsi con Per_2
erano consistiti nell'aver acquistato -negli anni dal 1991 al 2002- quattro autobus usati e di aver pagato per l'acquisto di tali mezzi la complessiva somma di €
377.691,76, a fronte di un importo pattuito di € 200.747,11, a mezzo di n. 256 effetti cambiari. Affermò che i due assegni dell'importo di € 58.876,00 del
30/01/2003 e di € 80.204,00 del 15/07/2004, posti a fondamento dell'originario debito di € 139.080,00 erano stati, in realtà, rilasciati a garanzia del pagamento dei predetti 256 effetti cambiari, relativi all'acquisto dei quattro autobus, e che avrebbero dovuto essere a lui restituiti;
aggiunse di avere avanzato richiesta di restituzione degli stessi nell'aprile 2006 con missiva a firma dell'avv. Pirano, ma che non ebbe riscontro alla stessa;
precisò che le 19 cambiali di € 3.000,00 ciascuna e l'assegno postdatato di € 59.000,00, indicati nella ricognizione di debito del 19.12.2007, furono da lui rilasciati in relazione all'acquisto di un ulteriore autobus da parte della , di cui il figlio Parte_7
era l.r., per il prezzo di € 102.000,00, che fu interamente pagato Parte_2
con 52 titoli di € 3.000,00 ciascuno dal 15.08.2008 al 15.10.2012, per complessivi
€ 156.000,00.
Pertanto aveva estinto ogni suo debito con . Pt_8
Negò, quindi di aver effettuato un riconoscimento di debito con la scrittura del
19/12/2007, in quanto egli aveva in realtà sottoscritto un documento in bianco, Pag. 3 a 13 che avrebbe dovuto contenere i termini dell'accordo relativo all'acquisto del quinto autobus (consistente nel rilascio di 19 cambiali di € 3000,00 ciascuna e dell'assegno post datato di € 59.000,00 a garanzia del pagamento dei 52 titoli per l'acquisto dell'autobus da parte della ), ed invece riempito Parte_7
abusivamente dal . Per_2
1.2. Costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione, perchè infondata Persona_2
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, chiese la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Espletata la fase istruttoria, con interrogatorio formale dell'opposto ed escussione dei testi, il Tribunale rigettò l'opposizione, confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale, in particolare, ritenne che “Non collima con la mera funzione di garanzia di detti assegni la mancata restituzione degli stessi ancora a fine 2007, allorquando l'acquirente aveva avuto in restituzione tutte le cambiali emesse in occasione dell'acquisto dei pullman del 91, 98, 2001 e 2002. Appare in particolare incongruo e difficile da ritenere plausibile che il - al quale a suo dire era Pt_2
stata negata illegittimamente dal la restituzione dei due assegni in discorso Per_2
- abbia ciononostante consegnato a dicembre 2007 al medesimo un foglio Per_2
firmato in bianco affidandogli, per giunta, l'incarico di riempirlo secondo patti.
Neppure è chiara l'utilità del patto allegato dal ossia del patto di riempire Pt_2
il foglio firmato in bianco con i termini della garanzia da fornire dal Per_1
per il pagamento del quinto pullman da effettuarsi dall'acquirente dello
[...]
stesso ossia dalla , gestita dai familiari del garante, Parte_7
odierno opponente. E tanto perché non si comprende l'utilità per il di tale Per_2
garanzia aggiuntiva. Il pagamento del quinto pullman da parte della società cooperativa, infatti, oltre che dalla garanzia per così dire interna propria del patto di riservato dominio, era già garantito dal poiché egli aveva Persona_1
sottoscritto tutti i 52 effetti cambiari rilasciati dalla società cooperativa acquirente. Pag. 4 a 13 In contrasto con la sostenuta funzione di garanzia dei titoli rilasciati dall'opponente nel dicembre 2007 è anche il pagamento di nove delle 19 cambiali, vista la loro scadenza successiva a quelle delle 52 cambiali emesse a fronte dell'acquisto del quinto pullman, che venivano regolarmente onorate.
Esclusa la funzione di garanzia del pagamento cui era tenuta la , Parte_7
è da ritenere che il non abbia provato un diverso titolo per il quale nel Pt_2
dicembre 2007 aveva rilasciato al le 19 cambiali e l'assegno bancario post Per_2
datato, né di conseguenza ne ha provato l'estinzione o l'invalidità”.
§.
2. La sentenza n. 143/2023 emessa dal Tribunale di Avellino è stata impugnata da . Persona_1
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ha escluso la funzione di garanzia degli assegni e delle cambiali richiamate nella scrittura privata del 19/12/2007.
Dopo aver evidenziato che aveva ricondotto il debito a pregressi Persona_1
rapporti commerciali tra le parti, non aveva contestato che gli unici rapporti fossero quelli relativi all'acquisto dei cinque autobus né aveva contestato di aver ricevuto i pagamenti relativi alle 256 cambiali per € 377.691,76, per i quattro autobus acquistati da , e alle 52 cambiali per € 156.000,00, per Persona_1
l'autobus acquistato dalla . Parte_7
Premette l'appellante che il titolo, in virtù del quale aveva agito, era Persona_2
il riconoscimento di debito del 19.12.2007 e che, a fronte della prova dell'estinzione dell'unico rapporto contrattuale indicato dal debitore, non Per_2
aveva allegato l'esistenza di ulteriore e diverso rapporto contrattuale cui riferire detto riconoscimento.
Ciò premesso, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per avere il primo giudice ipotizzato l'esistenza di altro rapporto fondamentale, sottostante la ricognizione di debito, in mancanza di allegazione e prova da parte del , Per_2
come era suo onere fare, così violando le regole sull'onere della prova.
Pag. 5 a 13 In ogni caso la funzione di garanzia delle cambiali e dell'assegno, di cui alla scrittura del 19.12.2007, non poteva essere esclusa, come aveva ritenuto il tribunale, in base alla circostanza che non erano stati restituiti alla fine del 2007, quando erano stati ormai pagati e restituiti i 256 effetti cambiari rilasciati per i 4 autobus acquistati dal 1991 al 2002. L'appellante afferma, infatti, che , che Per_2
era solito chiedere sempre maggiori interessi, si era rifiutato di restituirli, adducendo che dovevano garantire il futuro adempimento delle obbligazioni di pagamento della , per l'acquisto del quinto autobus. Parte_7
Circostanze confermate sia dalla missiva dell'aprile 2006, a firma dell'Avv. Priano per conto di , con la quale era stata chiesta espressamente la Persona_1
restituzione degli assegni, nonchè dalle testimonianze di e Parte_2
, che avevano confermato sia che le 19 cambiali e l'assegno furono Parte_4
rilasciati in garanzia, sia l'abusivo riempimento della scrittura del 19.12.2007, sia che si era rifiutato di restituire i titoli rilasciati in garanzia, una volta Persona_2
incassato l'intero credito.
Sostiene l'appellante che è del tutto plausibile che egli avesse acconsentito a sottoscrivere il foglio in bianco del 2007, pur essendo già garante della
[...]
(in quanto aveva sottoscritto per avallo gli effetti cambiari Parte_7
rilasciati da quest'ultima), poichè detto foglio, in relatà, avrebbe dovuto essere riempito con un accordo consistente, non nel rilascio di ulteriore garanzia (come abusivamente riempito il ), ma con la previsione del rilascio di nuovi titoli Per_2
in garanzia, con rinegoziazione delle modalità e termini di scadenza dei precedenti.
Evidenzia, inoltre, che il pagamento di 9 delle 19 cambiali non era indice dell'esistenza di altro e diverso rapporto contrattuale tra le parti, come affermato dal Tribunale, in quanto detto pagamento fu effettuato per la minaccia del Per_2
di azionare i titoli (assegni e cambiali a garanzia del pagamento dell'autobus acquistato dalla ) ancora in suo possesso. Parte_7
Pag. 6 a 13
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che il giudice erroneamente aveva ritenuto che non fosse stata data la prova contraria, necessaria ad elidere l'efficacia probatoria ai titoli di credito. Precisa, infatti, che il riconoscimento del debito, in virtù del quale agiva il , era rappresentato Per_2
dalla scrittura privata del 19/12/2007, abusivamente riempita, e non dagli assegni e cambiali in essa richiamati.
Sottolinea che la ricognizione di debito esonera la parte, a favore della quale è resa, dall'onere di provare il sottostante rapporto fondamentale, ma che tale presunzione è priva di effetti, se si accerta giudizialmente che il rapporto fondamentale non è sorto, è invalido o si è estinto.
Sostiene di aver fornito la prova contraria richiesta dall'art. 1988 c.c., avendo dimostrato di aver estinto gli unici rapporti commerciali intercorsi con il . Per_2
Tali rapporti erano consistiti nell'acquisto dei 4 autobus usati, avvenuto tra il
1991 ed il 2002, regolarmente pagati con i 256 effetti cambiari, oltre all'acquisto di un autobus da parte della in data 29/01/2008, Parte_7
pagato con i 52 titoli cambiari di € 3.000,00 cadauno. Il pagamento di tutti gli autobus, oltre a risultare documentalmente, era stato anche confermato dallo stesso , in sede di interrogatorio formale in primo grado. Per_2
2.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la conclusione cui giunge il primo giudice, secondo cui il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata del 19/12/2007 faceva riferimento ad un diverso ed ulteriore rapporto obbligatorio intercorso tra le parti.
Evidenzia che, provato il pagamento di ogni rapporto di debito nei confronti del creditore, il quale non abbia allegato l'esistenza di ulteriori fonti di obbligazione da porre a fondamento della ricognizione di debito, si ripristina la normale regola del riparto dell'onere della prova tra le parti.
Pertanto avendo egli indicato nell'acquisto degli autobus l'unico rapporto di debito con il , ed avendo provato il pagamento di tale debito, incombeva Per_2
nuovamente al creditore, nel caso in esame al , l'onere di provare che v'era Per_2
Pag. 7 a 13 stato un diverso ed ulteriore rapporto sottostante alla ricognizione di debito del
2007, rispetto all'acquisto degli autobus.
§.
3. Si sono costituite , e , quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di , che hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Persona_2
dell'appello per violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
§.
4. La Corte, con provvedimento del 26.10.2023, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.09.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato all'udienza del 17.04.2024. A tale udienza la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., tuttavia, poichè con nota del 24.05.2024 il difensore dell'appellante ha dichiarato il decesso del proprio assistito, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, ai fini della declaratoria di interruzione del giudizio, fissando a tal fine l'udienza del 05.06.2024. A tale udienza ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
4.1. Con comparsa di costituzione in riassunzione, in seguito all'interruzione del giudizio per la sua morte, si sono costituiti gli eredi di , Persona_1 Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
. Parte_6
4.2. La Corte all'udienza del 30.10.2024 assumeva nuovamente la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
§.
5. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
5.1. In sostanza, le doglianze dell'appellante si fondano sulla mancanza di prova, che, sostiene, avrebbe dovuto dare il creditore, del rapporto fondamentale cui ricollegare la pretesa vantata dal , in forza della scrittura privata del Per_2
19.12.2007, sottoscritta dal nella quale egli si era riconosciuto debitore Pt_2
che di seguito si riporta, per maggiore comprensione della vicenda:
DICHIARAZIONE DI DEBTTO Pag. 8 a 13 Noi sottoscritti, , nato a [...] il [...] - residente Persona_1
in Barletta, via S. Vito 45 -
DICHIARA
1. che è creditore della somma di € 139.080 Persona_2
(centotrentanovemilaottanta), costituita dai seguenti due assegni insoluti, emessi da sul conto corrente 4581 della Banca Nazionale del Lavoro – Persona_1
filiale di Barletta:
- € 58.876 assegno n. 200911400300, emesso il 30 gennaio 2003;
- € 80.204 assegno n. 204660119502, emesso il 15 luglio 2004
2. che rilasciamo a fronte del debito costituito dai predetti assegni impagati i seguenti titoli a firma di il cui importo è determinato con rate Persona_1
comprensive di interessi al tasso annuo del 12,00 per cento:
- 19 cambiari di € 3.000 con scadenze mensile dal 15 agosto 2012 al 15 febbraio
2014;
- Un assegno bancario di €uro 59.000, emesso da sul conto Persona_1
corrente n. 4591 della Banca Nazionale del Lavoro di Barletta con data di emissione
30.12.2008
3. Di accettare per ogni atto riguardante il precisato assegno bancario ed eventuale azione legale la competenza del foro di S. Angelo dei Lombardi.
Calitri, 19 DICEMBRE 2007
( ) Persona_1
5.2. Ciò detto, va premesso che non ha agito con l'azione Parte_9
cartolare, ma in virtù della scrittura anzidetta e degli effetti ivi indicati (19 cambiali e assegno postdatato), integranti e valevoli, come lo stesso ha Per_2
affermato nel ricorso per ingiunzione, come riconoscimento del debito. L'effetto derivante dal riconoscimento del debito è, ai sensi dell'art. 1988 c.c. quello dell'astrazione processuale, con conseguente esonero del creditore dalla prova del rapporto fondamentale da cui deriva il credito. La ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina Pag. 9 a 13 un'astrazione meramente processuale della causa, perché il rapporto fondamentale deve sempre esistere, ma la sua esistenza, a seguito del riconoscimento compiuto dal debitore, è presunta iuris tantum, dando luogo ad una inversione dell'onere della prova. Pertanto, grava sul debitore la prova contraria dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
5.3. Nel caso in esame, l'appellante deduce di aver dimostrato Pt_2
l'inesistenza del rapporto fondamentale, sotteso alla scrittura ed agli effetti ivi indicati, avendo estinto tutti i debiti che egli aveva contratto con , derivanti Per_2
dall'unico rapporto commerciale che aveva con lui, consistito nell'acquisto di quattro autobus in proprio e di un quinto autobus per la società cooperativa
. L'avvenuto pagamento degli autobus, come ha accertato il Tribunale, Pt_2
risulta provato documentalmente (mediante la produzione da parte di Per_1
sia dei 256 effetti cambiari per i quattro autobus che dei 52 effetti
[...]
cambiari per il quinto autobus di cui era rientrato in possesso), oltre che confermato dallo stesso nel proprio interrogatorio formale, che aveva Per_2
confermato di aver ricevuto il pagamento dei detti effetti cambiari. Dunque è stato definitivamente accertato, in quanto sul punto non v'è stato appello incidentale, che ha estinto i debiti che aveva nei confronti del per Persona_1 Per_2
l'acquisto di tutti e cinque gli autobus.
5.4. La prova dell'estinzione dell'unico debito, unitamente all'allegazione da parte del debitore di inesistenza di ulteriori rapporti di debito con il Persona_1
è circostanza idonea a far ritornare il capo al creditore l'onere Per_2 Per_2
della prova del rapporto fondamentale, sottostante la ricognizione di debito azionata.
, infatti, non ha né allegato, né conseguentemente provato, l'esistenza di Pt_2
un ulteriore rapporto sottostante, cui ricollegare la ricognizione di debito e l'emissione delle 19 cambiali e dell'assegno postdatato, come invece avrebbe dovuto fare, in seguito alla prova fornita da di aver estinto ogni suo Pt_2
rapporto di debito. Pag. 10 a 13 Ritornato l'onere della prova in capo al creditore, l'allegazione del che le Pt_2
19 cambiali e l'assegno postdatato fossero stati rilasciati in garanzia per l'acquisto del quinto autobus, appare irrilevante ed inidonea a ribaltare nuovamente l'onere della prova in capo al debitore.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza” (cfr. Cass. 17713/2016).
5.5. Ne consegue che una volta allegato e provato dal debitore Pt_2
l'inesistenza di un rapporto sottostante a tale ricognizione ed alle 19 cambiali ed all'assegno postdatato in essa menzionati, giacchè vi era un unico rapporto commerciale con il , il quale era stato estinto a mezzo pagamento delle 256 Per_2
cambiali per i primi quattro autobus e delle 52 cambiali per il quinto autobus, torna al creditore l'onere di provare l'esistenza di altro rapporto fondamentale, cui riferire la ricognizione di debito, contenuta nella scrittura del 19.12.2007, nonchè nelle 19 cambiali e nell'assegno postdatato, in essa indicate.
In sintesi, provato di aver estinto ogni rapporto di debito esistente con il creditore, che agisce in virtù di una ricognizione di debito non titolata, non era onere del debitore provare l'esistenza di un diverso rapporto fondamentale quale Pt_2
ragione giustificativa del rilascio delle cambiali e degli assegni, richiamati nella scrittura privata. Era, invece, onere del creditore , a fronte della prova Per_2
Pag. 11 a 13 dell'avvenuto pagamento dell'unico rapporto di debito indicato dal dare Pt_2
la prova dell'esistenza di un ulteriore rapporto di credito, in relazione al quale è stata rilasciata la ricognizione prodotta.
5.6. Inconferente è la deduzione degli eredi di , ribadita anche nelle Per_2
comparse conclusionali, secondo cui “tale principio non si applica quando il debitore eccepisce l'estinzione del debito per cui è causa per effetto della emissione di titoli, cambiari o assegni: tenuto conto, infatti, che l'emissione di titoli comporta la presunzione della esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di una obbligazione cartolare, “resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni”, poiché nel caso di specie non ha Pt_2
eccepito di aver estinto il debito di cui alla ricognizione di debito ed alle relative
19 cambiali ed assegno postdatato, ma ne ha eccepito l'inesistenza, deducendo che l'unico rapporto di debito che aveva con era stato pagato e che la Per_2
ricognizione di debito ed i titoli ivi indicati non avevano nessuna giustificazione causale.
Nel caso in esame, infatti, il debito di cui ha chiesto l'adempimento è Per_2
proprio quello portato dal titolo cartolare azionato (19 cambiali e assegno postdatato), con valore di promessa di pagamento, ed il debitore ne ha Pt_2
eccepito l'inesistenza, deducendo che l'unico debito che egli aveva con il Per_2
(per l'acquisto dei cinque autobus) era stato estinto.
5.7. In conclusione, fornita dal debitore la prova dell'adempimento Pt_2
dell'unico rapporto di debito intercorso con il (acquisto dei cinque Per_2
autobus), non avendo allegato e provato l'esistenza di un ulteriore Per_2
rapporto sottostante la ricognizione di debito nonché alle 19 cambiali ed all'assegno postadatato in essa ripotati, quest'ultima rimane priva di causa giustificatrice e, pertanto, inidonea a fondare la pretesa creditoria.
Pag. 12 a 13 §.
6. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Pertanto, accolto l'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sulla base delle tabelle dm
147/2022, per lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, nei valori più prossimi ai minimi, in ragione al valore della controversia (€ 112.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e riassunto dagli eredi Persona_1 Per_1
, , , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , nei confronti di , Parte_5 Parte_6 CP_1 Controparte_2
e , quali eredi di , avverso la sentenza n. 143/2023 Controparte_3 Persona_2
emessa dal Tribunale di Avellino il 27/01/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2014 concesso dal Tribunale di Avellino;
2. Condanna , e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto al Persona_2
primo grado, in complessivi € 9.000,00 per compensi ed € 357,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% con attribuzione ai procuratori antistatari e, quanto al grado di appello, in complessivi € 9.000,00 per compensi ed € 1.138,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 12.03.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola Pag. 13 a 13