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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14214/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14214/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/12/2024 da
, con l'avv. Bertocco Marilena, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bertocco Marilena, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.07.2002 in NT OV (PD) tra i signori Pt_1
e matrimonio trascritto nei registri del Comune di NT
[...] CP_1
OV (PD) alla serie A, parte II, anno 2002, disponendo altresì la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per i necessari adempimenti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
1 e hanno contratto matrimonio concordatario il 09/07/2002 in Parte_1 CP_1
NT OV (PD e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 18 anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
11.11.2014 e la separazione è stata omologata il 17.12.2014.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio e con note depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato la domanda
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 09/07/2002 in NT OV Pt_1 CP_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.18 anno 2002 del Comune di NT OV (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
2
TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14214/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/12/2024 da
, con l'avv. Bertocco Marilena, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bertocco Marilena, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.07.2002 in NT OV (PD) tra i signori Pt_1
e matrimonio trascritto nei registri del Comune di NT
[...] CP_1
OV (PD) alla serie A, parte II, anno 2002, disponendo altresì la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per i necessari adempimenti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
1 e hanno contratto matrimonio concordatario il 09/07/2002 in Parte_1 CP_1
NT OV (PD e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 18 anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
11.11.2014 e la separazione è stata omologata il 17.12.2014.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio e con note depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato la domanda
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 09/07/2002 in NT OV Pt_1 CP_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.18 anno 2002 del Comune di NT OV (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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