Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2017, n. 51681
CASS
Sentenza 28 settembre 2017

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Massime1

Il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente.

Commentario1

  • 1Frode processuale (art. 374 c.p.) e frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.)
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2017, n. 51681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51681
Data del deposito : 28 settembre 2017

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