Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
Il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente.
Commentario • 1
- 1. Frode processuale (art. 374 c.p.) e frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2017, n. 51681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51681 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
51681-17. REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. ord. sez. 1233 Francesco Ippolito -Presidente Stefano Mogini UP 28/09/2017 Pierluigi Di Stefano N. R.G. 10284/2017 Orlando Villoni - Relatore Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV LA, n. Chieri (To) 26.1.1963 avverso la sentenza n. 5770/16 Corte d'Appello di Torino del 21/10/2016 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. BE Aniello, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore delle parti civili IO IG e IO BE, avv. Carlo Mussa, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza come da se- parata notula;
udito il difensore del ricorrente, avv. Michele Galasso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso d RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha in parte riformato quella assolutoria emessa dal Tribunale di Torino il 03/11/2014 e affermato la responsabilità di IV LA in ordine al reato di cui all'art. 374 cod. pen., irro- gandogli la pena in misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa;
è stata, invece, confermata l'assoluzione dal concorrente reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
sono state, infine, adottate le conseguenti statuizioni in favore delle parti civili costituite IO IG e IO BE, in proprio e quali legali rappresentanti della società Conti Case Due srl.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 374 cod. pen. Sostiene il ricorrente che l'affermata immutatio rerum concernente il docu- mento indicato come 'stralcio settimanale di cantiere' riportante le varianti in corso d'opera eseguite e secondo l'imputato approvate dalla società committente dei lavori, già adoperato nella causa civile contro quest'ultima ammesso che siasi effettivamente verificata, non aveva alcuna attitudine ingannatoria nei confronti del CTU nominato dal giudice civile;
il consulente aveva, infatti, l'incarico di verificare se le varianti in corso d'opera oggetto di contestazione tra le parti fossero state effettivamente ed in quale modo eseguite dal IV e non anche di stabilire se esse fossero state o meno concordate con la committente dei lavori. Con un secondo motivo il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte d'appello lo ha prosciolto dal concorrente reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, laddove sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti, avrebbe dovuto assolverlo nel merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da ultimo v. Sez. 6, n. 9956 del 04/02/2016, Orlando e altro, Rv. 266732) risulta indefettibile il le- 2 d game tra potenzialità ingannatoria della condotta fraudolenta rilevante ai sensi dell'art. 374 cod. pen. e attività valutativa del perito o del CTU. Costante è, infatti, l'affermazione che quando la condotta abbia tratto in in- ganno il giudice, il quale abbia di conseguenza adottato un provvedimento con- tenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, il reato non sussi- ste atteso che il provvedimento del giudice non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizio- nale di natura pubblicistica (da ultimo in termini Sez. 2, n. 498 del 16/11/2011, Di Ciancia, Rv. 251768). Ciò premesso, nella fattispecie in esame si deve ritenere che il documento, in ipotesi fraudolentemente modificato, non abbia inciso per nulla sulle valutazioni del CTU. A pag. 5 della sentenza impugnata si legge, infatti, che l'arch. LA, nel verbale di s.i.t. rese il 15/09/2011 aveva dichiarato: mi viene chiesto se "1 nella raccolta della documentazione e valutazione per la perizia sia stato parti- colarmente pregnante il documento in questione ed in merito riferisco che è agli atti del nostro Ufficio e che mi è stato prodotto in fotocopia dalla parte Edilcity e tenuto conto delle contestazioni da parte della Conticase sulla genuinità del do- cumento, lo stesso è stato assunto con una certa riserva. ADR: di fatto il mio incarico è quello di accertare se effettivamente le varianti n corso d'opera sono state eseguite, oltre alle altre valutazioni sulle finiture e sui materiali usati, non- ché vizi, danni e difetti. Allo stato attuale le varianti e variazioni sull'immobile appena costruito sono state rilevate, difficile è stabilire se concordate tra appal- tante ed appaltatore o meno". Il senso di tali affermazioni è chiaro: il compito del CTU era solo quello di verificare se le varianti in corso d'opera fossero o meno state eseguite e con quali modalità e non anche di stabilire se fossero state o meno concordate tra le parti. Va poi rilevato che il soggetto che secondo la prospettazione difensiva avrebbe firmato per accettazione della società appaltante, l'ing. RO, ha ammesso di avere apposto le sottoscrizioni, pur essendo in seguito fuoruscito dalla società Conti Case Due srl per divergenze con gli altri soci per entrare in società proprio con l'imputato IV. A fronte di tale quadro probatorio, la Corte d'appello ha pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 374 cod. pen. non considerando, tuttavia, la mancanza di correlazione diretta tra condotta ascritta all'imputato e attitudine (in ipotesi) ingannatoria da un lato e oggetto dell'incarico conferito al CTU dall'altro, com- portante la pratica irrilevanza di quella condotta ai fini delle concrete valutazioni e determinazioni del consulente. 3 d. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui all'art. 374 perché il fatto non sussiste.
2. Il secondo motivo concernente il reato di cui all'art. 485 cod. pen. è, invece, palesemente infondato, atteso che la regola di giudizio di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. della prevalenza della formula assolutoria nel merito si riferisce solo alle cause di estinzione del reato dal momento che l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato costituisce essa stessa una pronuncia di merito.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, 28/09/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando, Francesco Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 NOV 2017 L A IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO M E R P Riera Esposito 4