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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2028/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
nata il [...] a [...] e residente in [...] alla Parte_1 via Fra Luigi Monaco – parco Amicizia, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mancino e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Luca Cuzzupoli, Itala de
Benedictis ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co. con istanza cautelare in corso di causa, depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data 16.10.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente Commissione medica in data 08.09.2021, domanda volta CP_1 al riconoscimento del previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalido nella misura del 100%, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 31.03.2025, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – Persona_1 consistenti in “disturbo dello spettro schizofrenico di tipo paranoide cronicizzato (Cod. 1209 D.M.
5 febbraio 1992)” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, il CTU, facendo riferimento all'anamnesi svolta all'esito dell'accertamento medico-legale (in particolare, cfr. pagina 5 della consulenza, contenente l'esame psichico) – cui si fa rinvio – osserva che “L'indagine anamnestica, la documentazione sanitaria allegata e
l'esame clinico effettuato permette di affermare che il sig. è affetto dalla seguente Parte_1 infermità: disturbo dello spettro schizofrenico di tipo paranoide cronicizzato. Si ritiene doveroso premettere nella presente relazione ci si riferisce, per quanto riguarda i criteri diagnostici, alla V
Edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM V) edito dalla Parte_2 nel 2014. Il soggetto in esame, sulla scorta della documentazione sanitaria consultata è
[...] risultato affetto da: disturbo dello spettro schizofrenico di tipo paranoide cronicizzato” (cfr. consulenza); ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 05.10.2021 e, cioè, dalla data della visita presso la Commissione Medica dell' e, dunque, dall'epoca in cui il CP_1
ricorrente presentava la domanda amministrativa (08.09.2021).
Ed, invero, alla luce di quanto osservato, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, il CTU evidenzia che “Si può, a questo punto, valutare se il periziando necessiti di assistenza continua e conseguentemente l'indennità di accompagnamento (Legge 11 febbraio 1988 n. 509). Le condizioni medico-legali per il riconoscimento di tale indennità sono due: -
l'impossibilità a deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
- l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non sembrano sussistere dubbi interpretativi sul primo punto, i maggiori problemi sono costituiti, nella comune pratica, dal secondo punto. La Circolare del Ministero della Sanità n. 500.6/AG. 927/58 - 1449 del 04.12-1981 informa che gli atti quotidiani della vita sono le azioni elementari di un soggetto normale di corrispondente età. Quindi la compromissione ai più gravi livelli delle funzioni vegetative e di relazione è il presupposto del riconoscimento di tale indennità. Perchè siano assicurate alcune funzioni vegetative,
e ne è tipico l'esempio dell'assimilazione delle sostanze nutritive, è indispensabile una seppur minima vita di relazione;
presupposto dell'esempio riportato è la nutrizione, a sua volta subordinata ad un complesso di attività relazionali: la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, il loro allestimento, ecc. Altre funzioni di relazione non sono invece direttamente connesse con funzioni vegetative: la cura igienica personale e dell'ambiente domestico, quelle attività che permettono un seppur minimo ma indispensabile rapporto col mondo esterno. Ed infine, qualche funzione vegetativa è indipendente da funzioni di relazione, come l'espletamento dei bisogni fisiologici. L'autonomia vegetativa e di relazione compendia tutte queste “azioni elementari”, costituisce quell'insieme di “atti quotidiani della vita” che vanno comunque garantiti, laddove l'autonomia venga a mancare, a mezzo di terze persone;
da qui sorge il diritto dell'indennità economica. Il giudizio medico-legale si costituisce quindi dopo accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste minime funzioni vegetative e di relazione: deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora. Resta da appurare se il diritto all'indennità sorga anche in mancanza di un solo dei requisiti d'autonomia vitale, vegetativa o di relazione. In genere i vari Autori sono dell'opinione che, poste le attività menzionate come le minime indispensabili per condurre una vita decorosa, anche la perdita di una parte di esse giustifica il riconoscimento in questione.
Nel caso in esame le infermità patite dalla paziente determinano menomazioni di svariate aree del funzionamento routinario, delle relazioni sociali e della cura di sé, determinando una necessaria sorveglianza per garantire il soddisfacimento dei bisogni alimentari ed igienici e per proteggere il soggetto dalle conseguenze della patologia psichiatrica e delle relative terapie specifiche. Pertanto il complesso delle infermità diagnosticate sono tali da determinare la sussistenza al diritto dell'indennità di accompagnamento non essendo il soggetto in esame in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e conclude affermando che “Il complesso delle infermità diagnosticate sono tali, tenuto conto dell'attuale normativa ed in particolare ai sensi delle leggi 18/80 e 508/88, da determinare la sussistenza al diritto dell'indennità di accompagnamento non essendo il periziando in grado di compiere gli atti quotidiani. La totale e permanente inabilità lavorativa e la sussistenza al diritto all'indennità di accompagnamento sono risultate inconfutabilmente documentate dagli accertamenti sanitari effettuati e sono retrodatabili all'epoca della visita medica del 05.10.2021. Il complesso delle infermità diagnosticate sono tra quelle previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 02.08.07, rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione” (cfr. consulenza).
Il ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita del ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita medica presso l' ovvero CP_1 dal 05.10.2021;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Filippo Mancino, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in S. M. C.V., 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico