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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3765/2024
Tribunale Ordinario di Lecce
SEZIONE LAVORO
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE vista l'istanza di accertamento tecnico preventivo proposta da , nel Parte_1CP_ contraddittorio con l' visto l'art. 445 bis c.p.c.; letta la relazione di consulenza tecnica;
atteso che le parti non hanno dichiarato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto con il quale sono state avvertite del deposito della relazione tecnica, di voler contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
considerato che
la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda sulle spese del procedimento, anche di quelle sostenute dalle parti;
rilevato dagli atti le condizioni previste dall'art. 42 comma 11 del d.l. n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003; omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica; CP_1
spese di lite compensate;
dichiara chiusa la relativa procedura.
Lecce, 09/06/2025
Il Giudice
Lucia De Matteis
Tribunale Ordinario di Lecce
SEZIONE LAVORO
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE vista l'istanza di accertamento tecnico preventivo proposta da , nel Parte_1CP_ contraddittorio con l' visto l'art. 445 bis c.p.c.; letta la relazione di consulenza tecnica;
atteso che le parti non hanno dichiarato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto con il quale sono state avvertite del deposito della relazione tecnica, di voler contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
considerato che
la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda sulle spese del procedimento, anche di quelle sostenute dalle parti;
rilevato dagli atti le condizioni previste dall'art. 42 comma 11 del d.l. n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003; omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica; CP_1
spese di lite compensate;
dichiara chiusa la relativa procedura.
Lecce, 09/06/2025
Il Giudice
Lucia De Matteis