TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4987 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato AGATI LISA parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 parte convenuta contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 28.10.2025
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 5 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto tra la ricorrente e Controparte_1 in MONTE SAN PIETRO (BO) il 10/11/2012, unione dalla quale, nel 2011 nasceva la figlia Per_1
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2022 , data nella quale erano comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale in data 31/03/2022 . Chiedeva altresì la ricorrente l'affido esclusivo della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita, la determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia e un assegno divorzile
Il resistente non si costiuiva in giudizio.
Successivamente interveniva sentenza parziale sul vincolo.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
1177/2025 pronunciata da questo Tribunale , il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 Controparte_1 conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'affido e sul collocamento della prole
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 27/03/2025, è emerso che “ dichiara Per_1 di stare bene, di avere un ottimo rapporto con la madre e il fratello, e di non sentire affatto la mancanza del padre. Approfondendo il tema del padre, si è Per_1 mostrata molto vulnerabile, manifestando forti sentimenti di rabbia che lascia trapelare sfogandosi in un pianto e nella ripetizione di frasi come io non lo voglio vedere mai più' e per me mio padre non esiste più”. . In precedente la minore pagina 2 di 5 aveva dichiarato ai Servizi sociali che il padre l'aveva fatta soffrire e aveva detto
“tante cose brutte su di me o anche su mia madre, io non mi fido di lui. Sono stanca di aspettare i suoi comodi da una vita. La vita è mia e decido io, la vita che faccio senza mio padre è meravigliosa no stupenda, ho una madre che mi ama alla follia, un fratello più grande che mi vuole bene, e i miei zii che mi amano troppo!
Non voglio mai più vedere mio padre. Lui non esiste nella mia vita”.
In merito al Sig. l'assistente sociale scrive che “nel corso del tempo, si è CP_1 provveduto ad aggiornarlo, con il consenso sia di che della mamma, Per_1 sull'andamento scolastico o dello stato di salute della ragazza, ma al di là di queste telefonate, di fatto non si interfaccia spontaneamente con l'operatore”. Ad oggi, il Sig. continua a manifestare un totale disinteresse nei confronti CP_1 della figlia sia sotto il profilo morale se si considera che non la vede e non la sente a far data dal maggio 2023 sia sotto il profilo materiale perdurando da gennaio
2024 il mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali.
Alla luce dell'indifferenza manifestata dal sig deve quindi essere disposto CP_1
l'affido supersclusivo della minore alla madre, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario scolastico e per la richiesta di documenti e scelta della residenza .
La minore resta collocata presso la madre, con conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare.
Nel caso in cui il padre richiedesse di vedere la figlia, lo dovrà fare previo accordo con i Servizi sociali e consenso di Per_1
Quanto agli aspetti economici, si osserva che il resistente di recente ha cambiato datore di lavoro rendendo, di conseguenza, impossibile anche un pignoramento presso terzi.
Quanto al mantenimento della minore, deve accogliersi la domanda di un aumento ad euro 450,00 mensili tenuto conto della gestione esclusiva della figlia da parte della madre e degli accresciuti bisogni legati alla crescita. che della minore.
Deve accogliersi anche la richiesta di assegno divorzile nella misura di euro pagina 3 di 5 200,00 mensili.
La Sig.ra è attualmente disoccupata e per gli ultimi tre anni (2021, 2022 e Pt_1
2023) non ha presentato personale dichiarazione dei redditi né è in possesso di certificazione unica. La ricorrente risulta inoltre portatrice di handicap in motivo di patologia autoimmune (LES con interessamento articolare e renale etc..) che nella sua fase acuta non le permette di attendere ad una normale occupazione lavorativa (doc. n. 4). Durante la vita matrimoniale si è dedicata alla famiglia e alla crescita della figlia. Attualmente non ha adeguati mezzi economici e si trova nell'impossibilità o estrema difficoltà di procurarseli.
Sussistono dunque i presupposti per la concessione di assegno divorzile con funzione assistenziale perequativa- compensativa.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato ammessa l'ammissione al gratuito patrocinio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dispone che sia affidata alla madre con facoltà di assumere in Per_1 autonomia decisioni in ambito sanitario, scolastico, richiesta di documenti, scelta della residenza;
2) valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, in Monte San Pietro via Lavino 378/2 che resta a lei assegnata;
3) regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre se vorrà sentire la figlia dovrà accordarsi con i Servizi sociali previo consenso della minore;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 450,00___ mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
pagina 4 di 5 5) pone a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
6) Condanna a corrispondere allo Stato le spese legali nella Controparte_1 misura di euro 3500,00 oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5