Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01955/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2017, proposto da
Ambiente & Sviluppo Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Massa, Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso lo studio Federico Massa in Lecce, via Montello, 13;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, Comune di Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di Ostuni, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 79 del 12 settembre 2017, con il quale il Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha rideterminato le tariffe di trattamento dei rifiuti solidi urbani per i comuni di Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito dei Normanni;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 17.11.2022 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO