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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico ER AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5060/2021 r.g. e vertenti tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Amelia Bonina che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Messina presso gli CP_1 P.IVA_1 uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori del ruolo CP_2 professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a verbale di accertamento e diffida ad adempiere.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 novembre 2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000429/DDL del
22 febbraio 2021 e contestuale diffida ad adempiere, notificatogli dall' via pec il CP_1 successivo 23 febbraio, per il pagamento della somma di 13.747,14 euro, oltre somme aggiuntive, a titolo di recupero delle agevolazioni contributive già conguagliate all'azienda omonima nel periodo luglio 2016 – dicembre 2019 e non spettanti in conseguenza dell'annullamento di vari rapporti di lavoro agricolo denunciati dall'azienda negli anni 2010 –
2020 e risultati fittizi.
Nella resistenza dell' , espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 27 CP_2 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Si premette che il verbale di accertamento, quale atto interno del procedimento ispettivo, è di norma seguito da uno speciale procedimento esecutivo (iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento o, dal gennaio 2011, emissione e notifica dell'avviso di addebito, che a norma dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 ha sostituito il ruolo e la cartella per il recupero dei crediti di competenza dell' ), con la conseguenza che esso, CP_1 seppur non immediatamente lesivo, è pur sempre destinato a incidere su situazioni giuridiche soggettive tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria.
L'ammissibilità di una tutela anticipata del soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, tramite azione di accertamento negativo del credito vantato dall'ente previdenziale, trova dunque fondamento nell'interesse del supposto debitore di impedire l'avvio dell'esecuzione, cui si affianca, più in generale, l'interesse dell'ordinamento alla certezza della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva, quanto meno nel suo momento genetico, a causa dei chiari riflessi sul rapporto previdenziale.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale opposto risulta che a seguito di accesso ispettivo iniziato il 17 gennaio 2020 nei confronti dell'azienda agricola di Parte_1 Parte_1
i funzionari di vigilanza della sede di Messina hanno rilevato delle forti
[...] CP_1 incongruenze tra la consistenza dei fondi posseduti dall'azienda e l'attività da questa svolta da una parte (terreni per un'estensione complessiva di Ha 53.66.30 quasi interamente adibiti all'allevamento di bovini allo stato libero e solo in minima parte, Ha 0.27.30, coltivati a noccioleto) e il fabbisogno annuo di manodopera bracciantile dichiarata, pari a 700 giornate di lavoro.
Hanno, in particolare, precisato: - che dal registro di stalla è emerso che nel periodo 2010
- 2020 l'azienda ha allevato in media 130 capi di bestiame all'anno, con picchi massimi nel
2016, 153 capi, e nel 2018, 149, e minimi nel 2012, 74 capi;
- che l'allevamento è stato condotto allo stato libero, “cioè gli animali vengono lasciati pascolare liberamente sui fondi deputati al pascolo per tutto l'anno solare;
l'allevamento brado prevede la permanenza del bestiame nell'area di pascolo per tutto l'anno e permette una riduzione dei costi di produzione fino al
60% rispetto ad una gestione convenzionale, tale sistema di gestione (brado) consente di richiedere un addetto ogni 100/150 capi a fronte delle ben maggiori esigenze richieste da altre tipologie di allevamento come quella stabulato”; - che per tale tipologia di allevamento, secondo una media operata tra la stima cd. tecnica e quella tabellare è, invece, sufficiente un fabbisogno medio annuo di 342 giornate di lavoro agricolo;
- che per la residuale attività di coltura del noccioleto sarebbero sufficienti dalle 47 alle 50 giornate;
- che, del resto, tenuto conto della reale entità delle produzioni agricole (numero di bovini venduti e kg di nocciole
2 raccolti e commercializzati) e del totale ammontare dei ricavi annuali, neppure si giustificherebbe un impiego così massiccio di manodopera, risultando nel caso del tutto antieconomica l'attività di impresa svolta dal - che, infatti, calcolando le sole spese Pt_1 relative alla remunerazione dei braccianti denunciati, all'imposizione contributiva e ai costi necessari per la conduzione e cura dell'allevamento, l'azienda avrebbe dovuto registrare un disavanzo annuo compreso tra un minimo di 29.366,58 euro nel 2018 e un massimo di
53.113,13 euro nel 2016.
Ulteriori incongruenze sarebbero poi emerse dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal titolare dell'azienda e dai dipendenti.
Questi ultimi hanno, infatti, riferito di essersi occupati principalmente della custodia degli animali e del sostentamento quotidiano, portandolo loro erba o mangime, nonché di farli uscire dalla recinzione e portarli al pascolo;
attività, tuttavia, per nulla necessarie in caso di allevamento estensivo, il quale “prevede per gli animali condizioni di vita molto simili a quelle naturati e in stato di libertà, senza l'imposizione di un confinamento in spazi molto ristretti e con limitate possibilità di movimento (…) inoltre (…) i bovini, non essendo mai stati stabulati, sono in grado di sfruttare gli alimenti poveri e fibrosi per nutrirsi ed anche se gli allevatori forniscono, ad integrazione, comunque una parte del nutrimento necessario, ciò sicuramente non accade con una cadenza giornaliera, pertanto non vi era alcuna necessità di portare loro il sostentamento quotidiano”.
Quanto all'attività di coltura, i lavoratori hanno poi dichiarato: - di essersi occupati della raccolta delle nocciole nel periodo da aprile a novembre e ciò contrariamente a quanto dichiarato dal il quale ha invece riferito che la raccolta avviene “da fine agosto a fine Pt_1 settembre” e ciò in linea con le indicazioni fornite dalla letteratura agraria per la zona dei
Nebrodi; - di essersi recati a lavoro alcuni con mezzi propri (i quali, tuttavia, quali autovetture ordinarie, date le condizioni impervie della strada, non potevano consentire loro di raggiungere i terreni) e altri di aver utilizzato a tali fini la jeep del titolare, ma di non ricordare i nomi dei loro compagni di viaggio. Infine, alcuni braccianti non stati in grado di indicare né la denominazione dell'azienda, né il titolare/datore di lavoro, né ancora i presunti luoghi in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa.
Sulla base di tali risultanze, gli ispettori hanno dunque ritenuto che l'azienda agricola nel corso degli anni si sarebbe avvalsa, in aggiunta all'opera personale del titolare, della manodopera bracciantile di soli quattro familiari, e CP_3 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, hanno provveduto a disconoscere Persona_1 Persona_2
3 ed annullare tutti i restanti rapporti di lavoro e le relative giornate agricole, per l'intero periodo gennaio 2010 – settembre 2020.
Inoltre, avendo l'impresa prodotto dichiarazioni determinanti l'attribuzione indebita di giornate lavorative, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, d.l. n. 510/1996, convertito in l. n.
608/1996, hanno provveduto al recupero delle agevolazioni contributive concesse in relazione alle giornate e ai rapporti convalidati per i suddetti quattro lavoratori, per un totale di 13.747,14 euro dal luglio 2016 al dicembre 2019, oltre 1.669,68 euro per somme aggiuntive.
La legittimità di tale accertamento è stata contestata dall'opponente, il quale ne ha eccepito l'arbitrarietà, avendo gli ispettori provveduto all'integrale disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati dall'impresa negli anni 2010 - 2020, fatta eccezione per soli quattro lavoratori, sulla base di meri dati formalistici e presunti (la cd. stima tecnica, neppure utilizzabile nella specie in assenza di una reale indagine sulla realtà aziendale nel suo complesso) e comunque tenuto conto di una valutazione limitata agli anni dal 2015 al 2020 – quanto a prodotto venduto, ricavi e spese – e non estesa anche al quinquennio antecedente. Ne ha poi contestato il difetto di motivazione, per essersi gli ispettori basati su una letteratura
(allevamento bovino brado in Toscana) non riferibile al caso di specie.
Ciò posto, va precisato che la domanda ha ad oggetto l'impugnazione del verbale con cui l' ha revocato i benefici contributivi di cui l'impresa ha beneficiato in conseguenza delle CP_2 suddette dichiarazioni di manodopera occupata.
L'art.
9-ter, comma 3, d.l. n. 510/1996, menzionato negli stessi verbali, dispone, infatti, in materia di lavoro agricolo, che “chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, l'onere della prova è invertito rispetto alle normali azioni di accertamento negativo del credito vantato dall'ente previdenziale, sicché grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. ex multis Cass. n. 6296/2020 resa in una fattispecie analoga, di impugnazione del verbale di accertamento con cui l' aveva revocato il beneficio degli sgravi contributivi CP_1 di cui la società si era avvalsa).
4 Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad allegare copia di n. 7 sentenze rese dal
Tribunale di Patti in altrettanti giudizi avviati da alcuni dei lavoratori presunti dipendenti dell'azienda agricola nei confronti dell' per l'opposizione ai provvedimenti di CP_1 cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli – tutte pacificamente passate in giudicato – con le quali è stata dichiarata l'effettiva sussistenza dei soli rapporti di lavoro agricolo con
, , e , Parte_3 Parte_4 Persona_3 Per_4 Persona_5
e . Persona_6 Persona_7
Nulla ha, invece, allegato e provato a sostegno della reale esistenza dei restanti rapporti di lavoro annullati ( , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e .
[...] Persona_8 CP_4
Né dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi - figlio Testimone_1 dell'opponente e ex dipendente - emergono elementi utili a tali fini, Persona_1 essendosi questi limitati a confermare la propria attività lavorativa, nulla riferendo in ordine agli altri lavoratori e alla reale consistenza della manodopera assunta di anno in anno. Si rammenta, in ogni caso, che trattasi di lavoratori i cui rapporti non sono stati annullati dagli ispettori.
L'opponente non ha poi neppure genericamente contestato l'enorme disavanzo economico che, secondo i funzionari , l'azienda avrebbe registrato di anno in anno in caso CP_1 di reale assunzione di tutta la manodopera denunciata;
né ha comunque in questa sede fornito prova documentale dell'effettività di tali rapporti (ad esempio tramite allegazione dei contratti di lavoro e delle relative buste paga), delle fatture di vendita dei prodotti commercializzati e, in generale, di ogni documentazione utile ai fini della verifica della reale consistenza dell'attività esercitata.
Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dall'istante, l'indagine ispettiva non è stata basata su meri ragionamenti di carattere induttivo e probabilistico, avendo i funzionari condotto una puntuale analisi storica ed economica dell'azienda, indicando nel dettaglio: l'estensione dei fondi utilizzati, il tipo di attività svolta, il numero di capi di bestiame allevati, distinti per sesso ed età, la tipologia di colture praticate. Infine non risponde al vero che per l'individuazione del reale fabbisogno aziendale gli ispettori si siano avvalsi delle sole stime tecniche, avendo essi invece fatto ricorso ad un media tra i risultati così ottenuti e quelli basati sulle stime tabellari “ex tabelle ettaro-colturali della Regione Sicilia (determinati, invece, secondo un ordine di caratterizzazione generalizzata della regione agricola siciliana, per essere aderente alle specificità tecnologiche, orografiche, idrologiche, sociali e redatte in
5 considerazione anche della situazione evolutiva dei servizi di trasporto e organizzative della
Regione per la quantificazione del fabbisogno ai fini dell'iscrivibilità del soggetto operante in qualità di lavoratore Autonomo in agricoltura)”.
In definitiva, dall'istruttoria compiuta non sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle giornate di lavoro dichiarate dal all' per gli anzidetti Pt_1 CP_1 lavoratori, sicché la disposta revoca dei benefici contributivi fruiti dall'impresa è legittima.
3.- E' da ultimo infondata la doglianza relativa alla nullità dell'opposto verbale per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, trattandosi di disposizione relativa alla sola notifica degli accertamenti di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa e non già, come nella specie, agli accertamenti redatti dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che hanno ad oggetto omissioni contributive e relative sanzioni civili (cfr. ex multis Cass. n. 16105/2025).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
4.- Le ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite giustificano tuttavia, la compensazione di 1/4 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 4.043,25 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e condanna
[...]
a rimborsare all' ¾ delle spese del giudizio, liquidati in 4.043,25 euro, Parte_1 CP_1 oltre spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ER AR
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