TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 451
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e istruttoria, violazione di legge

    Il Tribunale ritiene che l'interdittiva antimafia si basi su una nozione di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, e che il quadro indiziario costituito da stretti rapporti di parentela con soggetti legati alla criminalità organizzata, frequentazioni controindicate e intreccio di rapporti economici, sia sufficiente a sorreggere la logicità, razionalità e legittimità della misura adottata. La valutazione del Prefetto, basata su elementi raccolti in sede istruttoria, conduce alla plausibile affermazione del pericolo di condizionamento, anche alla luce della giovane età dei componenti della società. Le successive vicende, come l'ammissione a misure di controllo o amministrazione giudiziaria e il successivo rilascio di certificazione antimafia liberatoria, non inficiano la legittimità dell'interdittiva originaria, la quale va scrutinata sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 451
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 451
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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