Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2021, proposto da
Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6/11/2020, notificato in data 7/11/2020, con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha emesso interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS- srl;
- dei provvedimenti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i provvedimenti non conosciuti, e segnatamente, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, tra cui gli accertamenti svolti dal GICO della Guardia di Finanza, nonché gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa IZ OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, la Società ricorrente impugna l’epigrafato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6/11/2020, notificato in data 7/11/2020, con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha emesso interdittiva antimafia, oltre ai provvedimenti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i provvedimenti non conosciuti, e segnatamente, le informative rese dalle Forze dell’Ordine nel corso dell’istruttoria, tra cui gli accertamenti svolti dal GICO della Guardia di Finanza, nonché gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione della L. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159. Sviamento.
1.2. L’8 gennaio 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
Con atto difensivo depositato il 22 marzo 2021 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
All’udienza di smaltimento del 12 febbraio 2026, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1.La -OMISSIS- S.r.l., costituita con atto del 15.09.2016, con la finalità di gestire il complesso turistico immobiliare denominato “-OMISSIS-”, sito in Melendugno località -OMISSIS-, è stata colpita da informativa interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce in data 6.11.2020, ritenendo sussistenti “ tentativi di infiltrazioni mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi”, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, derivanti nello specifico: a) dalla presunta riconducibilità della proprietà della -OMISSIS- S.r.l. a soggetti legati a -OMISSIS- dal vincolo di parentela, e per tale vincolo gli stessi sarebbero “teste di legno” del “vero” amministratore, il predetto -OMISSIS-; b) dalla ipotesi per cui -OMISSIS-, già sindaco di -OMISSIS-, Comune sciolto per infiltrazione mafiosa, sarebbe veicolo di infiltrazione mafiosa in quanto i) coinvolto nel procedimento penale n. -OMISSIS- con l’accusa di estorsione e violenza privata, aggravata dal metodo mafioso e tentata concussione, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS- nel 2014; ii) legato, parimenti, da rapporti di parentela e presunte cointeressenze economiche con esponenti della malavita, tra i quali “tale -OMISSIS-, noto come attuale Capo Zona del Clan -OMISSIS- in -OMISSIS-, con precedenti penali e di polizia…. .”.
Nelle more del presente giudizio, la ricorrente ha formulato innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione, richiesta di ammissione alla misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis, co. 6 del codice antimafia, al fine di sottoporsi allo scrutinio di un amministratore di nomina giudiziaria.
Il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 26.03.2021, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 159/2011, ha concesso l’ammissione della società -OMISSIS- alla predetta misura.
Con successivo provvedimento, depositato il 20.04.2022, il Tribunale di Lecce –Ufficio Misure di Prevenzione ha revocato la misura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis D. Lgs. 159/2011, disponendo l’ammissione della società -OMISSIS- alla misura dell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 159/2011 per la durata di un anno. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello la società -OMISSIS- e la Corte di Appello di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto decisorio del 18.10.2022 depositata il 20.10.2022– divenuto definitivo il 29.03.2023 in conseguenza del rigetto del ricorso per Cassazione- ha respinto l’appello confermando il decreto del Tribunale.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione, in data 19.04.2023 ha poi emesso ordinanza di cessazione dell’amministrazione giudiziaria. Cessata l’amministrazione giudiziaria la società ricorrente ha presentato, con istanza del 09.05.2023, alla Prefettura di Lecce richiesta di aggiornamento della propria posizione antimafia alla luce delle sopravvenienze fattuali sopra riportate. La Prefettura di Lecce, con nota prot. n. -OMISSIS-del 25.09.2023, ha comunicato l’esito degli accertamenti istruttori condotti a seguito della cessazione dell’amministrazione giudiziaria che hanno confermato “la sussistenza di situazioni relative a tentativi di condizionamento mafioso ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011”. All’esito dell’articolata e complessa istruttoria procedimentale la Prefettura ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2024 con il quale ha disposto la misura della prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis del codice antimafia, ritenendo la sussistenza di pericolo di infiltrazione. Decorsi i sei mesi, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5.11.2024, la Prefettura di Lecce ha disposto una proroga della misura di prevenzione collaborativa, ritenendo “sulla scorta degli esiti della disposta misura di prevenzione collaborativa, la permanenza, allo stato, di gravi indici di rischio di condizionamento mafioso”.
Con provvedimento n.-OMISSIS- del 02/09/2025 la Prefettura di Lecce (depositato) ha rilasciato certificazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art.91 comma 7 bis D.Lgs 159/2011.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, pur a seguito della certificazione antimafia liberatoria, parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso, essendo lo stesso collegato e pregiudiziale rispetto ad altra vicenda connessa, avente ad oggetto la revoca di un finanziamento regionale(ricorso n.r.g. -OMISSIS-, la cui udienza di merito è fissata per il prossimo maggio 2026).
2.2. Ciò posto in punto di fatto, rileva il Collegio che l’informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di “cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” (che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa destinataria (così, da ultimo, Consiglio di Stato , Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284).
In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso criterio di tipo probabilistico trova applicazione per la valutazione dei rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o anche solo contigui alle associazioni mafiose, in quanto “l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto” atteso che “nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza..” (Cons. St., sez. III, 18/09/2023, n.8395 in termini, le sentenze del 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820).
Applicando le suindicate coordinate nella fattispecie in esame, l’impugnato provvedimento interdittivo dopo aver preso in esame la compagine societaria della Società ricorrente (il cui Legale Rappresentante e Amministratore Unico p.t. è -OMISSIS-, nata a [...] il [...], ed il cui capitale sociale risulta ripartito tra i seguenti soci: la stessa -OMISSIS-, proprietaria di quote pari al 24% del capitale sociale, -OMISSIS-, nato a [...] il 15.11,1994, già amministratore unico fino al 20.2.2020, proprietario anch'egli di quote pari al 24% del capitale sociale, e "-OMISSIS- S.R.L.", con sede in -OMISSIS- - Le - alla via -OMISSIS-, società proprietaria di quote pari al 52% del capitale sociale”) ha poi rilevato che “ -OMISSIS- e -OMISSIS-, la prima, come detto, anche Amministratore Unico in carica della "-OMISSIS- S.R.L." di cui trattasi ed il secondo che ha rivestito lo stesso incarico fino a pochi mesi fa, sono figli di -OMISSIS-, ex Sindaco del Comune di -OMISSIS-, il cui Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 5 dicembre 2019 per la durata di diciotto mesi ed a cui carico risultano gravissimi pregiudizi penali, in quanto lo stesso:
risulta imputato nel procedimento penale iscritto al n. -OMISSIS-R.G.N.R.--OMISSIS- R.GIP, che, tra l'altro, ha posto le basi dell'Indagine amministrativa che ha portato allo scioglimento ex art. 143 TUEL del Comune di -OMISSIS-, ed il cui processo è tuttora in corso innanzi al Tribunale di Lecce - Prima Sezione Penale con udienza fissata al 21.12.2020, con l'accusa di plurime ipotesi di estorsione e violenza privata, anche aggravate dal metodo mafioso e di tentata concussione, reati dei quali lo stesso si sarebbe reso responsabile in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca -OMISSIS-nel maggio 2014 per il quale era candidato Presidente, tra gli altri, il fratello, -OMISSIS-, nato a [...] il [...]; risulta altresì indagato, in concorso col figlio -OMISSIS-, come detto socio della "-OMISSIS- S.R.L." del reato dí truffa per il , conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. -OMISSIS-; Considerato il rilievo e la gravità delle imputazioni a carico di -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R.--OMISSIS- R.GIP innanzi citato, nel quale sono contestate all'ex amministratore locale di -OMISSIS- gravissime accuse per reati commessi anche con l'aggravante del metodo mafioso ed in concorso con esponenti di spicco della criminalità organizzata di stampo mafioso locale, denominata Sacra Corona Unita, come risulta dalle imputazioni a suo carico ivi indicate.Inoltre, dall'indagine amministrativa che ha portato allo scioglimento del Comune di -OMISSIS- sono emersi sia legami di parentela della famiglia di -OMISSIS- con la famiglia mafiosa "-OMISSIS-" di Monteroni di Lecce, sia contatti ripetuti e frequenti, se non costanti, tra lo stesso -OMISSIS- ed esponenti di spicco della locale criminalità mafiosa”.
Il suddetto quadro indiziario ( suffragato dalle indagini delle Forze di Polizia, dalle investigazioni ed intercettazioni poste in essere dagli organi inquirenti, dalle conclusioni dell’A.G.O -penale nel rinvio a giudizio a carico dello stesso -OMISSIS- e di altri soggetti anche pluripregiudicati ai vertici dei clan mafiosi locali, le sintomatiche vicende giudiziarie che lo riguardano direttamente, con gravissime imputazioni per delitti commessi con l'aggravante del metodo mafioso e in concorso con pregiudicati affiliati alla criminalità locale, nonché le dichiarazioni di collaboratori di giustizia su suoi molteplici e ripetuti contatti d'affari con boss della criminalità mafiosa locale o con soggetti contigui alla stessa) - discrezionalmente e ragionevolmente valutato dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” ( secondo una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa destinataria, risulta - a giudizio del Collegio - sufficiente a sorreggere la logicità, la razionalità e dunque la legittimità della misura adottata in quanto i rilevati strettissimi rapporti di parentela ( compiutamente scrutinati) sono ex se sufficienti a fondare la prognosi infiltrativa costituendo un elemento indiziario idoneo a denunziare il pericolo di condizionamento; ciò in ragione, sia dello spessore criminale di alcuni degli esponenti indicati nell’informativa, coinvolti in procedimenti penali per reati di particolare allarme sociale, sia della plausibile conduzione familiare dell’impresa, tale da esporla al rischio oggettivo di una regìa clanica (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395; 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820; in termini, T.A.R. Napoli, sez. I, 16 maggio 2024, n. 3162).
Ritiene, pertanto, il Collegio che l’interdittiva impugnata sia fondata su plurimi elementi (gravi, precisi e concordanti) da cui è possibile ricavare la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa desumibili, tra l’altro, dal quadro indiziario delineato, caratterizzato da parentele, frequentazioni controindicate e intreccio di rapporti economici, i quali obiettivamente inducono a ritenere che la Società ricorrente abbia potuto - al momento dell’adozione del provvedimento impugnato e secondo una valutazione ex ante - subire significativi condizionamenti dal contesto familiare di provenienza dello stretto congiunto (padre) anche avuto riguardo alla giovane età dei componenti della stessa, motivo per cui non appare irragionevole né sproporzionata l’adozione di cautele da parte dell’Amministrazione intimata.
Peraltro, secondo quieti e condivisibili principi giurisprudenziali “gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa” (Cons. St., sez. III, 11 aprile 2025, n. 3151; in termini Id., sez. III, 20 maggio 2025, n. 4311 e 19 giugno 2025, n.7196).
Quanto alla risalenza nel tempo, l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario (come nel caso in esame) che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; 6 giugno 2022, n. 4616).
L’impugnazione dell’interdittiva antimafia si configura, infatti, quale giudizio non sul rapporto ma sull’atto, la cui legittimità va scrutinata alla stregua del canone del tempus regit actum, sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione (Consiglio di Stato, 12 settembre 2023, n. 8269); pertanto, sono tendenzialmente irrilevanti, in punto di scrutinio della legittimità dell’Informativa adottata anche sulla base di atti emanati dall’autorità giudiziaria penale, successive vicende penali, fatta salva la facoltà per la parte interessata di avanzare, sulla base delle stesse sopravvenienze, una motivata istanza di riesame della misura interdittiva (Consiglio di Stato, ordinanza 19 maggio 2023, n. 2013).
Ed invero, ciò che retrospettivamente - alla luce degli approfondimenti probatori successivamente effettuati nella sede penale e nella sede delle misure di controllo giudiziario di competenza dell’autorità giudiziaria - può perdere di consistenza o rivelarsi non assistito da sufficienti basi probatorie, ben può, invece, se considerato dall’angolo prospettico anticipatorio della Prefettura e nel momento temporale dell’adozione della misura interdittiva - secondo una valutazione ex ante -, risultare più che sufficiente a sorreggere la logicità, la razionalità e dunque la legittimità della misura adottata.
In definitiva, le sopravvenienze rilevano solo ai fini di una eventuale richiesta di revisione, da parte della competente Autorità prefettizia, della posizione dell’impresa prevenuta, essendo espressamente previsto dalla normativa di settore l’aggiornamento periodico, (essenzialmente) su domanda di parte (art. 91, comma 5, ultimo periodo, Codice antimafia, secondo cui “il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”).
Non sono neppure idonei ad inficiare la legittimità dell’interdittiva prefettizia le risultanze delle misure del controllo giudiziario, dell’amministrazione giudiziaria, della prevenzione collaborativa a cui la Società è stata ammessa ed il provvedimento liberatorio successivamente emesso dalla Prefettura sulla scorta dei relativi esiti.
Peraltro, ribadisce il Collegio, dai documenti versati in atti risulta che il Tribunale di Lecce -Ufficio Misure di Prevenzione, con ordinanza del 26.03.2021, ha disposto l’ammissione della società -OMISSIS- alla misura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis D. lgs. 159/11 per la durata di due anni e con successivo provvedimento, depositato il 20.04.2022, il Tribunale di Lecce -Ufficio Misure di Prevenzione ha revocato la misura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis D. lgs. 159/11, disponendo l’ammissione della società -OMISSIS- alla misura più stringente dell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 D. lgs. 159/11 per la durata di un anno (provvedimento confermato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto decisorio del 18.10.2022); tali misure, anziché escludere la legittimità del giudizio prognostico effettuato dalla Prefettura con l’adozione della misura interdittiva di che trattasi, lo confermano anche in base a una valutazione ex post.
Come efficacemente rilevato dalla difesa erariale, la legittimità del provvedimento interdittivo va esplorata verificando se il ragionamento indiziario svolto dalla Prefettura, sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria, conduca alla plausibile affermazione del pericolo di condizionamento, laddove - invece - il controllo giudiziario si sviluppa in una dimensione pro futuro, essendo finalizzato ad accertare, in sede di ammissione, se l’impresa esposta al pericolo di condizionamento sia effettivamente capace di affrancarsi dall’influenza mafiosa e, in sede conclusiva, che, sulla base dell’attività di monitoraggio posta in essere dal controllore, l’attività di impresa sia suscettibile di svolgersi senza essere ispirata da fattori estranei ad una logica di sana e trasparente imprenditorialità.
In tal senso (Consiglio di Stato . 8552 del 6 ottobre 2022) «il decreto ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non modifica il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa, atteso che “non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza” (Cons. Stato n. 6377/2018; Cons. Stato 3268/2018)»; «il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. può sospendere gli effetti della interdittiva, ma non può eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso».
Tale opzione ermeneutica è da preferirsi in quanto garantisce il perseguimento delle finalità dell’interdittiva antimafia da individuarsi nell’esigenze di preservare l’amministrazione dai rischi insiti nei rapporti con soggetti esposti al rischio di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi suscettibili di inquinare l’economia legale alterando la concorrenza con (potenziale) grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La suddetta posizione è inoltre coerente con le diverse natura e finalità dei due istituti (interdittiva e controllo giudiziario) in quanto, come affermato da condivisibile giurisprudenza in subiecta materia, «mentre la valutazione del Prefetto esprime un giudizio “statico” (o retrospettivo) su un fenomeno infiltrativo già conclusosi, il giudice penale effettua una valutazione di natura "dinamica" sulle capacità dell’impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell’economia legale (Cfr. Cass. pen., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 11326; id., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; id., 14 ottobre 2020, n. 1590; Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 6; id., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9021)» (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 427).
Quest’ultimo giudizio (c.d. valutazione dinamica), in quanto espresso in chiave prognostica, non può avere per sua natura alcun impatto sul periodo pregresso, ovvero su una situazione di fatto in relazione alla quale non possono esserne riesaminati i presupposti con effetto retroattivo (Consiglio di Stato n.662/2026).
Inoltre, l’interdittiva liberatoria costituisce “aggiornamento informativo non retroattivo, come è dimostrato dalla circostanza che la Prefettura non ha mai inteso assumere provvedimenti di secondo grado atti a modificare o intaccare la validità o l’efficacia dell’interdittiva”, con irrilevanza altresì delle successive assoluzioni in sede penale. In definitiva l'informativa antimafia liberatoria costituisce un provvedimento di aggiornamento che incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa, essendo basato su circostanze, fatti ed elementi nuovi rispetto al precedente materiale istruttorio, ma non può esplicare gli effetti di un annullamento con effetto retroattivo della precedente informativa interdittiva.
3.In conclusione, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la particolare complessità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IZ OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.