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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 15298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.15298/2022 R.G. promossa da
, n. il 31/07/1964 a BENEVENTO (BN), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AR ID come da procura in atti
RICORRENTE
contro
ed Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Controparte_2 rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, parte ricorrente in epigrafe, docente di ruolo dell'Amministrazione scolastica statale, ha dedotto quanto segue:
1 -di aver partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. del 13 luglio 2011, venendo ammessa alla selezione in virtù di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, a seguito dell'impugnazione dell'esito della prova preselettiva;
- di aver sostenuto e superato le prove concorsuali ma di non essere stata inserita nella graduatoria definitiva poiché l'amministrazione resistente aveva ritenuto che il provvedimento giudiziale non estendesse i propri effetti alla fase conclusiva della procedura;
- che con sentenza n. 10980 del 3 novembre 2017, il TAR Lazio aveva accolto le censure avverso le operazioni selettive, determinando la stabilizzazione degli effetti giuridici scaturenti dal superamento delle prove concorsuali, con conseguente insorgenza del diritto all'assunzione;
- che la pronuncia era stata confermata, seppur con diversa motivazione, dal Consiglio di Stato, con decisione n. 6184 del 13.10.2020, passata in giudicato;
- che, in particolare, il Consiglio di Stato aveva accertato che la trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento, disposta dall'art. 17, co. 1 bis, d.l. 104/2013 aveva determinato la sopravvenuta irrilevanza del test preselettivo;
- che nella regione la procedura concorsuale si era conclusa con notevole ritardo a causa CP_2 di un sequestro preventivo, disposto dal Tribunale di Napoli, nell'ambito di un'indagine penale sulla selezione, sicché il decreto di approvazione della graduatoria era intervenuto ben dopo l'entrata in vigore dell'art. 17, d.l. 104/2013;
- che con decreto direttoriale (prot. n. 12263 del 01.04.2021) l' aveva approvato la CP_3 rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” degli aventi diritto;
- che in tale graduatoria ella figurava in posizione n. 193 ter, con il punteggio complessivo pari a
74,50;
- che, qualora fosse stata correttamente inserita fin dall'inizio, avrebbe ottenuto la nomina per l'a.s.
2015/16;
- che era stata, invece, immessa in ruolo soltanto a decorrere dal 01.09.2021, con retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro al 1° settembre 2015, ossia al momento in cui aveva effettivamente maturato il diritto all'assunzione, con decreto direttoriale prot. n. 36498 del 29 settembre 2021.
Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto ex artt.
1218 e 1223 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, derivati dalla ritardata assunzione nel profilo di dirigente scolastico in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso indetto con d.D.G.
13 luglio 2011, come rettificata con decreto direttoriale dell' Controparte_2
prot. n. 12263 del 1° aprile 2021, rispetto all'effettiva maturazione del diritto
[...] all'assunzione (a.s. 2015/2016);
2 per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza
– a risarcire tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo ritardo nell'assunzione nel profilo dirigenziale, da quantificarsi:
1) nelle differenze retributive non percepite come dirigente scolastico secondo la disciplina pattizia vigente rispetto al precedente profilo di inquadramento, come docente di Scuola Secondaria di II grado, fascia stipendiale 21-28, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, determinate nell'importo pari ad €
200.515,38 (duecentomilacinquecentoquindici/38), oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella maggiore o minor somma che si terrà di giustizia;
2) ovvero, in subordine, nel diverso importo che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia sulla scorta di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto delle condizioni economiche
e lavorative oggettivamente deteriori rispetto alla superiore qualifica dirigenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso, dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) il decreto direttoriale dell' , prot. n. 36498 del Controparte_4
29 settembre 2021, con il quale, a seguito dell'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale nell'a.s.
2021/2022, veniva disposta la retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2015 mantenendo ferma la decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio, laddove non garantisce il pieno ripristino della sfera giuridica violata in conseguenza del ritardo nell'assunzione. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione”.
Si sono costituiti in giudizio il e l' che hanno CP_5 Controparte_2 eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché il decorso del termine prescrizionale e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti di cui in parte motiva.
2. Difetto di giurisdizione
Occorre premettere, in punto di giurisdizione, che ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001
“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
3 responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”. La medesima norma, al comma 4, contempla un'ipotesi eccezionale di giurisdizione del giudice amministrativo, prevedendo che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
In materia di risarcimento del danno da ritardata assunzione in conseguenza dell'esito illegittimo della procedura concorsuale (e del successivo annullamento di questa in sede giurisdizionale) il giudice amministrativo può conoscere solo dei danni conseguenti alla lesione dell'interesse legittimo del partecipante ad un concorso pubblico al corretto svolgimento di questo, essendo configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 63, comma
4, del d.lgs. 165/2001 e 30 del d.lgs. 104/2010, unicamente in relazione a detta tipologia di danni.
Ciò, giacché la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti disciplinata dall'art. 63, comma 4, cit., ha natura di giurisdizione ordinaria di legittimità e non di giurisdizione esclusiva e, dunque, non opera la previsione dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. 104/2010, secondo cui davanti al G.A. si può proporre, nei casi di giurisdizione esclusiva, la domanda di risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.
Occorre, ancora, premettere che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e che, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalla parte bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063; n. 23908 del
28/10/2020; n. 416 del 14/01/2020).
Nella fattispecie, la ricorrente agisce per il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla mancata inclusione nella graduatoria finale di merito per la regione del concorso per il CP_2 reclutamento, su base regionale, di dirigenti scolastici indetto con d.D.G. del 13 luglio 2011.
Pacifica la natura concorsuale della procedura di selezione, si rileva che l'esclusione si è concretizzata con il decreto del Direttore Generale dell' con il quale l'istante, pur avendo sostenuto CP_3 con successo le prove scritte e orali alle quali l'amministrazione le aveva consentito di partecipare
4 nonostante l'esito negativo del test preselettivo, è stata definitivamente esclusa dalla relativa graduatoria.
Rispetto a tale atto, l'istante non aveva alcun diritto soggettivo all'inclusione in graduatoria da far valere, come dimostra il fatto che sia lei che numerosi altri partecipanti alla medesima selezione hanno avanzato le proprie doglianze avverso i provvedimenti di esclusione – ancora interni alla procedura selettiva concorsuale – dinanzi al giudice amministrativo, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado.
Successivamente, però, in ottemperanza a una serie di pronunce del giudice amministrativo, che hanno annullato la graduatoria nella parte in cui non contemplava i ricorrenti che avevano superato le prove scritte e orali, nonostante il mancato superamento delle prove preselettive, così riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'inserimento a pettine nella graduatoria generale di merito del concorso,
l' ha dapprima provveduto all'inserimento a pettine degli esclusi – fra i quali l'odierna CP_3 istante che è stata inserita in graduatoria in posizione 193 ter – e successivamente alla loro assunzione.
In particolare, la è stata immessa in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021; con decreto Pt_1
Cont prot. 36498 del 29 settembre 2021 l' , rilevato che, in base alla posizione occupata in graduatoria,
l'immissione in ruolo della DS sarebbe avvenuta nell'a.s. 2015/16, ha disposto la retrodatazione del rapporto, ai soli fini giuridici, al 1° settembre 2015, ferma restando la decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio e stipula del contratto.
La ricorrente si duole dell'illegittimità di tale ultimo provvedimento, del quale invoca la disapplicazione, deducendo che lo stesso non garantisce il pieno ripristino della sfera giuridica violata in conseguenza del ritardo nell'assunzione.
Sostiene, infatti, di avere avuto un diritto all'assunzione sin dall'a.s. 2015/2016, con il primo scorrimento della graduatoria, insorto con la trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento disposta dall'art. 17, co. 1 bis, del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 e consolidatosi a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 10980 del 3 novembre 2017, confermata, seppur con diversa motivazione, dal Consiglio di Stato con decisione n. 6184 del 13.10.2020.
Ne discende che la domanda, per come formulata, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ed è stata correttamente proposta dinanzi al giudice ordinario.
3. Legittimazione passiva
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio sia il sia l' ma il Controparte_1 CP_3 legittimato passivo è unicamente il primo dei due enti.
Va, infatti, ricordato, che sebbene , l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, dispone “a decorrere dal
1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli
5 alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica” appare errato giungere alla conseguenza che la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico sia attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale anche con riferimento, come nella fattispecie in esame, ai profili risarcitori.
Occorre, infatti, rilevare che nella giurisprudenza di merito e di legittimità è stato ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” [Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372].
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n°
59/97 e dal d.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).
In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale ed anche in materia di sospensione del rapporto di lavoro e di ricostruzione della carriera del personale scolastico (trattandosi di atti gestori del rapporto) i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono, quindi, qualificarsi come organi del , come tali deputati al compimento di Controparte_6 atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al medesimo in virtù del principio CP_1 generale dell'immedesimazione organica;
ed anche l' va Controparte_7
6 configurato come struttura interna all'amministrazione, essendo dotata di funzioni di sovrintendenza generale istituzionalmente proprie nell'ambito dell'area territoriale di competenza.
In definitiva, sia l' sia l' costituiscono organi periferici Controparte_8 Controparte_2 del , privi di legittimazione separata, ma esclusivamente delegati Controparte_6 in via ordinaria a rappresentare in giudizio il di appartenenza. CP_1
A tale riguardo, appare sufficiente richiamare anche l'ormai consolidato e più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste unicamente la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (cfr. Cass. civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n.
3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12).
E' ben vero che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è stata estesa dall'art. 21 della Legge Delega
n. 59/1997 ma tanto quasi esclusivamente con valenza organizzativa e didattica (si veda in particolare,
i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. cit.).
Più precisamente, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione, è stato emanato il
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il cui art. 14, comma 1, ha assegnato alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica, a queste non riservate in base all'art. 15 dello stesso D.P.R. o ad altre specifiche disposizioni, e relative alla carriera scolastica, al rapporto con gli alunni, alla gestione del patrimonio e delle risorse, nonché allo stato giuridico ed economico del personale. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f) ha, poi, previsto che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979,
n. 103, art. 12, comma 1".
Deve essere, tuttavia, precisato, conformemente all'interpretazione prevalente già sopra riportata, che la portata innovativa di tale disposizione normativa deve essere inquadrata nel riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo;
essa, in sostanza, non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione datrice di lavoro, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti.
E' solo lo Stato, appunto, nella sua veste di datore di lavoro o di potenziale datore di lavoro, che agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del
Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate, sotto questo profilo, di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale
7 prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass., Sez. Un, n.15342/2006 e Cass.n.7862/2008).
Conseguentemente, ritenere nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro di una insegnante di un
Istituto Statale vi sia la legittimazione passiva del Dirigente Scolastico appare del tutto improprio in quanto la norma citata ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti,
i quali potranno agire per conto dell'articolazione amministrativa che rappresentano.
Quando la vertenza riguarda, come nella fattispecie, la gestione di rapporti di lavoro, essa è necessariamente intercorrente con il e non con l'Istituto scolastico da loro rappresentato. CP_1
Questi principi non subiscono alcuna deroga neanche nel caso dei brevi contratti temporanei che il dirigente scolastico ha il potere di concludere nel corso dell'anno, perché anche con riferimento a questa tipologia di contratti il datore di lavoro è pur sempre il e il dirigente scolastico, CP_5 allorquando conclude il contratto con il dipendente, agisce unicamente in rappresentanza dell'Istituto scolastico che a sua volta fa capo al che, quale datore di lavoro resta l'unico legittimato CP_1 passivo.
“Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo istituto, ma con il , cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva infatti le funzioni di Controparte_1 reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la qualità di datore di lavoro, e non nei confronti dell'istituto scolastico CP_1 che pertanto è privo di legittimazione passiva. Va, pertanto, respinto il ricorso nei confronti dell' , e dell' convenuto per carenza di Controparte_7 Controparte_8 legittimazione passiva. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/07/2008, n.20521).
“Il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto. Tale CP_1 principio non subisce alcuna deroga nel caso dei brevi contratti temporanei che il dirigente scolastico ha il potere di concludere nel corso dell'anno, perché anche con riferimento a questa tipologia di contratti il datore di lavoro resta il e il dirigente scolastico, quando conclude il contratto con CP_5 il dipendente, agisce unicamente in rappresentanza dell'Istituto scolastico che a sua volta fa capo al
che, quale datore di lavoro resta l'unico legittimato passivo” (cfr. Tribunale Asti sez. lav., CP_1
05/02/2021, n.30).
8 In definitiva, sia i singoli istituti scolastici, sia l' (non convenuto in Controparte_9 questo giudizio) e sia l' (convenuto in questo procedimento) Controparte_2 costituiscono organi periferici del , privi di legittimazione Controparte_6 separata, ma esclusivamente delegati in via ordinaria a rappresentare in giudizio il Ministero di appartenenza.
4. Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata.
Sul punto, si condivide quanto illustrato dalla parte ricorrente nelle note autorizzate del 10.09.2025 nella parte in cui sottolinea la natura decennale e non quinquennale del termine di prescrizione da applicare al caso in esame: scrive condivisibilmente parte ricorrente “controparte solleva l'eccezione di prescrizione per i crediti reclamati che siano relativi al quinquennio antecedente l'introduzione del giudizio, qualificando erroneamente la domanda come pretesa al riconoscimento della
“ricostruzione di carriera” e, così, applicando la prescrizione breve prevista dall'art. 2948, co. 1, n.
4) cod. civ. che generalmente concerne il pagamento delle retribuzioni e, quindi, delle differenze retributive. L'eccezione è palesemente priva di pregio siccome muove da un chiaro errore qualificatorio. La domanda introdotta in giudizio, infatti, attiene ai danni patiti in conseguenza della violazione dell'obbligo ad assumere la ricorrente in scorrimento della graduatoria concorsuale, in quanto il comportamento assunto dalla parte datoriale si configura come illecito contrattuale e, conseguentemente, va applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
Effettivamente oggetto del giudizio non è costituito dalla pretesa di procedere alla ricostruzione della carriera bensì dalla richiesta di condanna delle amministrazioni resistenti “a risarcire tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo ritardo nell'assunzione nel profilo dirigenziale, da quantificarsi: 1) nelle differenze retributive non percepite come dirigente scolastico secondo la disciplina pattizia vigente rispetto al precedente profilo di inquadramento, come docente di Scuola Secondaria di II grado, fascia stipendiale 21-28, a decorrere dall'a.s.
2015/2016, determinate nell'importo pari ad € 200.515,38 (duecentomilacinquecentoquindici/38), oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella maggiore o minor somma che si terrà di giustizia;
L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata dovendosi applicare, alla fattispecie in esame, il termine decennale e non quinquennale di prescrizione che non risulta decorso.
5. Nel merito
Sul punto, possono essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni di cui alla sentenza n. 3144/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro, versata in atti.
9 Quanto al merito va premesso che la questione oggetto del presente giudizio verte esclusivamente su problematiche inerenti questioni di diritto, tenuto conto che da un punto di vista fattuale i fatti di causa appaiono incontrovertibili, dimostrabili e dimostrati per tabulas.
Dalla documentazione esibita in atti dalla ricorrente e dalle sentenze del TAR Lazio (n. 10980 del 3 novembre 2017) e del Consiglio di Stato (n. 6184 del 13.10.2020) del pari esibite dalla parte ricorrente emerge con chiarezza la sussistenza del diritto della ricorrente ad essere assunta nel superiore profilo dirigenziale già a far data dall'a.s. 2015/2016 anziché ad agosto 2021.
Infatti, a conclusione delle operazioni di immissione in ruolo coi decreti direttoriali di agosto 2021
l' provvedeva ad individuare i n. 9 candidati idonei e/o Controparte_2 vincitori del concorso del 2011, immessi nel ruolo di dirigenti scolastici a decorrere dal 1° settembre
2021, e, conseguentemente, conferiva il relativo incarico dirigenziale sulle sedi assegnate.
E' incontestato, infatti, che per effetto di tali decreti la poteva finalmente prendere servizio Pt_1 assumendo le funzioni dirigenziali a distanza di oltre 7 anni dalla conclusione delle operazioni selettive.
E' del pari incontestato che, con decreto direttoriale prot. n. 36498 del 29 settembre 2021,
l'Amministrazione resistente stabiliva la retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro al 1° settembre 2015, ossia all'anno scolastico nel quale ella aveva effettivamente maturato il diritto all'assunzione in scorrimento della graduatoria concorsuale, tenuto conto del fabbisogno autorizzato e dell'utile collocazione.
Deve essere, poi, sottolineato che secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, sezione lavoro, in tema di risarcimento del danno causato al pubblico dipendente assunto tardivamente questi può agire a titolo di responsabilità aquiliana - in caso di tardiva assunzione dovuta a atto illegittimo della P.A. - avendo diritto ad ottenere un risarcimento del danno ma non anche quello relativo al pagamento della retribuzione per il periodo di mancato impiego: “in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di
10 occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cassazione civile sez. lav. - 25/07/2023,
n. 22294);
“In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che
l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cassazione civile sez. lav. - 04/08/2020, n. 16665);
“In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza
l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni” (Cfr. Cassazione civile sez. lav. - 05/06/2017, n. 13940).
Inoltre deve affermarsi l'irrilevanza della eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto: “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né assume rilevanza l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav. -
04/08/2020, n. 16664).
Su quest'ultimo punto, si ritiene che non vi è ragione alcuna per sostenere che, agendo al fine di ottenere tale accertamento dell'obbligo ad assumere e a contrarre, la parte convenuta, nel momento in cui essa veniva raggiunta dalla corrispondente domanda giudiziale, non fosse già stata di per sé
11 destinataria di un'offerta implicita della prestazione, che non ha alcun senso pretendere si aggiunga ulteriormente alla pronuncia successivamente intervenuta. Diversamente opinando, la parte inadempiente non risponderebbe dei danni da ritardo nelle more del giudizio, se non sulla base di una ulteriore offerta di prestazione, palesemente sovrabbondante nel momento in cui si sta agendo per l'adempimento del medesimo obbligo;
ma un siffatto esito interpretativo sarebbe palesemente insostenibile, noto essendo che uno dei primi effetti della costituzione in mora è proprio l'obbligo del debitore di risarcire al creditore gli eventuali danni sofferti a cagione dell'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento.
Conformemente alla giurisprudenza in tema (ad esempio, Cass. civ., 26 marzo 2008, n. 7858), l'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento di graduatoria costituisce in sé in mora il datore di lavoro rispetto all'assunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., ed è pertanto sufficiente alla decorrenza del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di quanto dovuto.
Quanto al profilo risarcitorio, come già ricordato in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può, invece, agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
Deve essere, inoltre, esclusa la necessità dell'allegazione dello stato di inoccupazione o di occupazione della ricorrente con reddito inferiore, in quanto la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni.
Detto con altre parole l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione.
12 Nel caso di specie, invero, la ricorrente non ha documentato la propria posizione lavorativa e/o reddituale nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2021 e non ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli anni che qui interessano e, quindi, la pronuncia del giudice non può che essere effettuato facendo ricorso ad una valutazione equitativa come consente l'art. 1226 cod. civ.
Ai fini di tale valutazione, la scrivente ha tenuto conto sia delle omissioni di allegazione della ricorrente appena evidenziate sia anche del fatto che analogo difetto di allegazioni è riscontrabile anche nelle difese delle parti convenute che nulla hanno detto, affermato e meno che mai documentato, in ordine allo stato di inoccupazione e/o di parziale occupazione della nel Pt_1 periodo compreso tra il 2015 ed il 2021 né documentato - nel periodo che qui interessa - l'esistenza di guadagni diversi che parte ricorrente abbia percepito impiegando altrove le proprie energie lavorative.
Nella sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav. - 25/07/2023, n. 22294 sopra richiamata la
Suprema Corte ha chiarito che i dati fiscali, ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari hanno in questa tipologia di cause, una particolare rilevanza probatoria anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l'assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro.
In effetti, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, i dati tributari hanno un rilievo importante (anche se non esclusivo) in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale.
6. Quantificazione del danno
Rispetto ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative) (v. Cass. n. 31466 del 2021), si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: art. 19 I. n. 482/1968; art. 8 I. n. 68/1999; art. 6, comma
7, I. n. 113/1985).
Pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione. Il danno, dal punto di vista economico, consiste, pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v.
Cass. 13940/2017), nel fatto che l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed
13 ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell'obbligo di immissione in ruolo.
Passando alla quantificazione del danno la scrivente, sulla scorta di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ effettuata anche in via presuntiva, (come consente la richiamata sentenza della
Cassazione civile sez. lav. - 25/07/2023, n. 22294) - tenuto conto del fatto che parte ricorrente ha chiesto, a tale titolo, la somma di € 200.515,38 (duecentomilacinquecentoquindici/38), pari alle differenze retributive non percepite come dirigente scolastico secondo la disciplina pattizia vigente rispetto al precedente profilo di inquadramento, come docente di Scuola Secondaria di II grado, fascia stipendiale 21-28, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, (cfr. prospetto calcolo in atti ove è stata chiesta, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 33.419,23 moltiplicata per 6 ovvero per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 quindi parametrata alle differenze stipendiali annuali) - ritiene di dover liquidare, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti e della mancata allegazione (da parte di tutti i soggetti processuali) delle dichiarazioni dei redditi e/o delle certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari con dimostrazione dell'assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro, una somma pari ad un terzo del totale richiesto (€ 200.515,38) ovvero pari alla somma di € 66.838,46, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.
7. Spese di lite
L'esito di parziale accoglimento della pretesa attorea giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della complessiva condotta della parte resistente causativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto ad un'assunzione tempestiva indicati nella parte motiva della sentenza, condanna il
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore Controparte_1 di della complessiva somma di € 66.838,46 oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1 indici ISTAT ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell' per difetto di legittimazione passiva;
CP_3
- condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite nella misura del 50 %, che liquida per tale
14 percentuale in euro 2.250,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
- compensa tra le parti le spese processuali per la restante metà.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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