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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/09/2025, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12803/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/03/2023, rimessa al Collegio all'udienza dell'8/7/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025 promossa
DA
(C. F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Monica Masullo, presso il cui studio in Milano, viale Piceno n.
36, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
C. F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato a Milano il
28/05/1994
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Milano in data 28.5.1994 , trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune, anno 1994, N. 0215, registro 07, parte 2, serie A.
Dal matrimonio è nato il figlio , il 19.10.1995, oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
Con il proprio ricorso introduttivo, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 da e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473- Controparte_1 bis c.p.c. e ss., rappresentando che a far data dal 1997 era di fatto cessata la convivenza coniugale e si era interrotta la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
All'udienza del 3.07.2024 compariva la sola parte ricorrente e il G.D., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al convenuto, eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c., all'esito delle dichiarazioni rese dalla parte personalmente, non adottava provvedimenti provvisori, in assenza di domande ulteriori a quelle sullo status e, sulle conclusioni precisate dalla parte attrice come in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
La separazione è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale dell'11/07/2024, divenuta definitiva il 4/09/2025 e, con separata ordinanza emessa contestualmente alla pronuncia di separazione, la causa veniva rimessa sul ruolo del G.D. per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio contestualmente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Quindi, alla successiva udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. dell'8/07/2025, ove compariva la sola parte ricorrente, il Giudice delegato invitava la difesa di parte attrice a interloquire in ordine alla sola domanda di divorzio, in assenza di richieste istruttorie.
pagina 2 di 4 Il difensore si riportava alle conclusioni formulate in ricorso, chiedendo la pronuncia di status e il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori in assenza di prole e di domande economiche e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/7/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati - giusta sentenza di questo Tribunale del 3/7/2024, definitiva il
4/09/2024.
Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra i coniugi previsto dalla legge – essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale (tenutasi il 3.7.2024) – e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia ripristinata, né possa essere ricostituita.
Spese processuali
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a Milano in data 28.5.1994, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, N. 0215, registro 07, parte 2, serie
A.
pagina 3 di 4 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/03/2023, rimessa al Collegio all'udienza dell'8/7/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025 promossa
DA
(C. F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Monica Masullo, presso il cui studio in Milano, viale Piceno n.
36, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
C. F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato a Milano il
28/05/1994
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Milano in data 28.5.1994 , trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune, anno 1994, N. 0215, registro 07, parte 2, serie A.
Dal matrimonio è nato il figlio , il 19.10.1995, oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
Con il proprio ricorso introduttivo, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 da e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473- Controparte_1 bis c.p.c. e ss., rappresentando che a far data dal 1997 era di fatto cessata la convivenza coniugale e si era interrotta la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
All'udienza del 3.07.2024 compariva la sola parte ricorrente e il G.D., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al convenuto, eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c., all'esito delle dichiarazioni rese dalla parte personalmente, non adottava provvedimenti provvisori, in assenza di domande ulteriori a quelle sullo status e, sulle conclusioni precisate dalla parte attrice come in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
La separazione è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale dell'11/07/2024, divenuta definitiva il 4/09/2025 e, con separata ordinanza emessa contestualmente alla pronuncia di separazione, la causa veniva rimessa sul ruolo del G.D. per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio contestualmente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Quindi, alla successiva udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. dell'8/07/2025, ove compariva la sola parte ricorrente, il Giudice delegato invitava la difesa di parte attrice a interloquire in ordine alla sola domanda di divorzio, in assenza di richieste istruttorie.
pagina 2 di 4 Il difensore si riportava alle conclusioni formulate in ricorso, chiedendo la pronuncia di status e il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori in assenza di prole e di domande economiche e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/7/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati - giusta sentenza di questo Tribunale del 3/7/2024, definitiva il
4/09/2024.
Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra i coniugi previsto dalla legge – essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura della separazione personale (tenutasi il 3.7.2024) – e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia ripristinata, né possa essere ricostituita.
Spese processuali
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a Milano in data 28.5.1994, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, N. 0215, registro 07, parte 2, serie
A.
pagina 3 di 4 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Cosmai
pagina 4 di 4