Trib. Milano, sentenza 01/09/2025, n. 6636
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Sentenza 1 settembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano in composizione collegiale, riguarda una causa di separazione giudiziale e divorzio contenzioso. La parte attrice ha richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando che la convivenza coniugale era cessata dal 1997 e che il figlio, pur maggiorenne, non era economicamente autosufficiente. La parte convenuta è rimasta contumace, non presentando opposizione. Il giudice ha esaminato la situazione, constatando che la separazione era già stata dichiarata con sentenza definitiva e che era decorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi, senza che fosse stata eccepita una riconciliazione.

Il Tribunale ha quindi accolto la domanda di divorzio, ritenendo che non vi fossero elementi per ritenere ripristinata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Le spese processuali sono state dichiarate irripetibili, considerando la natura necessaria del procedimento e la contumacia della parte convenuta. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione della normativa vigente, in particolare dell'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 898/70, che disciplina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 01/09/2025, n. 6636
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 6636
    Data del deposito : 1 settembre 2025

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