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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 38246/2023
R.A.C.C.
TRA
Avv.to in proprio, elettivamente domiciliata in Roma, via Adriano I, n. Parte_1
93
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Michele Trematerra, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. L'avv.to ha depositato -in data 29.11.2023- ricorso (iscritto a ruolo in Parte_1 data 30.11.2023) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio sino al termine del procedimento pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro recante il numero di R.G.N. 318/2022;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'intimazione CP_3 di pagamento n. 10020239015251536000, notificata a mezzo pec in data 24.10.2023, con il quale l ha intimato il pagamento dei contributi dovuti all' Controparte_2 CP_1 Gestione separata per l'aa. 2009; e, per l'effetto,
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni esplicate, che la ricorrente non è tenuta alla CP_ iscrizione alla gestione separata , e per l'effetto non dovute le somme pretese dall' per l'anno 2009.”. CP_1 L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha aderito alla richiesta di sospensione ex art. CP_1 295 c.p.c., ha eccepito in via subordinata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, infine ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio in attesa di conoscere l'esito del giudizio pendente presso la Corte di Appello di Salerno in relazione dipendenza dal medesimo atto impugnato.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
per tutti i motivi sopra indicati;
[...]
1 2) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'avversa domanda giudiziale, per effetto delle difese sopra svolte;
3) In ogni caso, rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in danno dell' CP_4
, per effetto delle difese sopra svolte.”.
[...] Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L'art. 444 c.p.c., dispone: “1. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore…“. Come ha precisato la Suprema Corte:
“La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.” (Cass., sez.
6 - L, ord. 20578 del 12.10.2016; cfr.: Cass., sez.
6 - L, ord. n. 15417 del 20.7.2020).
Nello specifico trattasi di contributi inerenti alla Gestione Separata sicché, risultando CP_1 dai certificati anagrafici depositati dalla ricorrente che la medesima risiede a Roma, sussiste la competenza per territorio di questo Ufficio.
3. impugna dunque l'intimazione di pagamento n. Parte_1 10020239015251536000 notificatale dall' in data Controparte_2 24.10.2023, per la somma di € 1.717,10 a titolo di contributi dovuti e non pagati alla Gestione Separata inerenti all'anno 2009 e relative sanzioni per evasione contributiva, CP_1 come risultanti dall'avviso di addebito n. 40020160009121445000.
4. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti dell' , quale CP_1 titolare delle pretese contributive azionate, sia nei confronti dell' Controparte_2
, quale concessionario per la riscossione che ha notificato l'intimazione di
[...] pagamento in oggett (v. Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024; Cass., sez. 3, ord. n. 3870 del 12.2.2024).
5. La sentenza n. 631/2028 del Tribunale di Nocera Inferiore, (in atti), emessa all'esito dl giudizio di opposizione all'avviso di addebito riguardante contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2009, ha disposto come segue: CP_1
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 40020160009121445000 dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo ivi scritto;
”. La sentenza n. 419/2020 della Corte d'Appello, sez. Lavoro, (in atti), ha respinto l'appello avverso la citata sentenza di primo grado. La sentenza della Corte d'Appello di Salerno, sez. Lavoro, R.G. n. 318/2022, (in atti) emessa all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte, (con ord. n. 16904/2022, in atti), ha respinto l'appello dell avverso la sentenza n. 631/2018 del CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore. Si legge (tra l'altro) nella parte motiva di tale sentenza:
“Con riferimento alla prescrizione, la sentenza n. 631/2018 del Tribunale ha erroneamente ritenuto maturato il quinquennio estintivo, individuando, quale dies a quo del termine di prescrizione, il giorno 16/06/2010 come data di scadenza del termine per il pagamento dei
2 contributi dovuti per l'anno 2009…). La prescrizione del credito vantato dall' nei CP_1 confronti della non risulta quindi maturata…Ciò posto, nel caso di specie l , Pt_1 CP_1 parte onerata sul piano probatorio, non ha dedotto né dimostrato idonei elementi da cui desumere il requisito dell'abitualità nel senso inteso dalla S.C., non avendo offerto indici concreti in merito alle modalità di espletamento dell'attività professionale del debitore.”. L'intimazione di pagamento impugnata in questa sede riguarda lo stesso avviso di addebito e lo stesso credito contributivo esaminati nel giudizio definito con la sentenza sopra citata della Corte d'Appello di Salerno, che ha accertato l'insussistenza del relativo credito contributivo (tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del competente ufficio depositata dall' ). CP_1 Pertanto, risultando insussistente l'obbligo della di versare contributi alla Pt_1 Gestione Separata per l'anno 2009, va dichiarata l'insussistenza del diritto delle CP_1 parti convenute a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'avviso di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata nel presente ricorso
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ed € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Dichiara l'insussistenza del diritto dell e dell a CP_1 Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata, nei confronti di , sulla base dell'avviso Parte_1 di addebito n. 40020160009121445000, richiamato nell'intimazione di pagamento n. 10020239015251536000; condanna l e l al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali di , liquidate in € 885,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15 Parte_1
%, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 38246/2023
R.A.C.C.
TRA
Avv.to in proprio, elettivamente domiciliata in Roma, via Adriano I, n. Parte_1
93
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Michele Trematerra, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. L'avv.to ha depositato -in data 29.11.2023- ricorso (iscritto a ruolo in Parte_1 data 30.11.2023) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio sino al termine del procedimento pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno Sez. Lavoro recante il numero di R.G.N. 318/2022;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'intimazione CP_3 di pagamento n. 10020239015251536000, notificata a mezzo pec in data 24.10.2023, con il quale l ha intimato il pagamento dei contributi dovuti all' Controparte_2 CP_1 Gestione separata per l'aa. 2009; e, per l'effetto,
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni esplicate, che la ricorrente non è tenuta alla CP_ iscrizione alla gestione separata , e per l'effetto non dovute le somme pretese dall' per l'anno 2009.”. CP_1 L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha aderito alla richiesta di sospensione ex art. CP_1 295 c.p.c., ha eccepito in via subordinata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, infine ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio in attesa di conoscere l'esito del giudizio pendente presso la Corte di Appello di Salerno in relazione dipendenza dal medesimo atto impugnato.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
per tutti i motivi sopra indicati;
[...]
1 2) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'avversa domanda giudiziale, per effetto delle difese sopra svolte;
3) In ogni caso, rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in danno dell' CP_4
, per effetto delle difese sopra svolte.”.
[...] Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L'art. 444 c.p.c., dispone: “1. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore…“. Come ha precisato la Suprema Corte:
“La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.” (Cass., sez.
6 - L, ord. 20578 del 12.10.2016; cfr.: Cass., sez.
6 - L, ord. n. 15417 del 20.7.2020).
Nello specifico trattasi di contributi inerenti alla Gestione Separata sicché, risultando CP_1 dai certificati anagrafici depositati dalla ricorrente che la medesima risiede a Roma, sussiste la competenza per territorio di questo Ufficio.
3. impugna dunque l'intimazione di pagamento n. Parte_1 10020239015251536000 notificatale dall' in data Controparte_2 24.10.2023, per la somma di € 1.717,10 a titolo di contributi dovuti e non pagati alla Gestione Separata inerenti all'anno 2009 e relative sanzioni per evasione contributiva, CP_1 come risultanti dall'avviso di addebito n. 40020160009121445000.
4. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti dell' , quale CP_1 titolare delle pretese contributive azionate, sia nei confronti dell' Controparte_2
, quale concessionario per la riscossione che ha notificato l'intimazione di
[...] pagamento in oggett (v. Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024; Cass., sez. 3, ord. n. 3870 del 12.2.2024).
5. La sentenza n. 631/2028 del Tribunale di Nocera Inferiore, (in atti), emessa all'esito dl giudizio di opposizione all'avviso di addebito riguardante contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2009, ha disposto come segue: CP_1
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 40020160009121445000 dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo ivi scritto;
”. La sentenza n. 419/2020 della Corte d'Appello, sez. Lavoro, (in atti), ha respinto l'appello avverso la citata sentenza di primo grado. La sentenza della Corte d'Appello di Salerno, sez. Lavoro, R.G. n. 318/2022, (in atti) emessa all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte, (con ord. n. 16904/2022, in atti), ha respinto l'appello dell avverso la sentenza n. 631/2018 del CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore. Si legge (tra l'altro) nella parte motiva di tale sentenza:
“Con riferimento alla prescrizione, la sentenza n. 631/2018 del Tribunale ha erroneamente ritenuto maturato il quinquennio estintivo, individuando, quale dies a quo del termine di prescrizione, il giorno 16/06/2010 come data di scadenza del termine per il pagamento dei
2 contributi dovuti per l'anno 2009…). La prescrizione del credito vantato dall' nei CP_1 confronti della non risulta quindi maturata…Ciò posto, nel caso di specie l , Pt_1 CP_1 parte onerata sul piano probatorio, non ha dedotto né dimostrato idonei elementi da cui desumere il requisito dell'abitualità nel senso inteso dalla S.C., non avendo offerto indici concreti in merito alle modalità di espletamento dell'attività professionale del debitore.”. L'intimazione di pagamento impugnata in questa sede riguarda lo stesso avviso di addebito e lo stesso credito contributivo esaminati nel giudizio definito con la sentenza sopra citata della Corte d'Appello di Salerno, che ha accertato l'insussistenza del relativo credito contributivo (tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del competente ufficio depositata dall' ). CP_1 Pertanto, risultando insussistente l'obbligo della di versare contributi alla Pt_1 Gestione Separata per l'anno 2009, va dichiarata l'insussistenza del diritto delle CP_1 parti convenute a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'avviso di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata nel presente ricorso
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ed € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Dichiara l'insussistenza del diritto dell e dell a CP_1 Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata, nei confronti di , sulla base dell'avviso Parte_1 di addebito n. 40020160009121445000, richiamato nell'intimazione di pagamento n. 10020239015251536000; condanna l e l al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali di , liquidate in € 885,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15 Parte_1
%, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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