Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00875/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2025, proposto da
LL AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 127/2024 del 17/05/2024 del Tribunale di Avellino - sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con il ricorso all’esame, notificato il 12 marzo e depositato il 20 marzo 2026, parte ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 127/2024 del 17/05/2024, emesso nel giudizio monitorio rubricato al n. di R.G. 1427/2024, dal Tribunale di Avellino, ormai definitivo non essendo stata proposta opposizione nei termini, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 10/07/2024 e, indi, così nuovamente notificato in data 25/7/2024.
In particolare, premesso che con tale decreto l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento di euro 4392,59 oltre interessi come da domanda dalla maturazione al saldo e le spese del procedimento, parte ricorrente denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che questo TAR ordini all’Amministrazione intimata di eseguire interamente il provvedimento, fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che questo TAR provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato da questo TAR su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di eseguire il decreto ingiuntivo indicato in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’Amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico del resistente Ministero l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
PI SS, Presidente
OC MP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OC MP | PI SS |
IL SEGRETARIO