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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 341/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Giudice Dott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da nata a [...] il [...], residente in [...]
Lomellina n. 33, C.F. C.F. 1
Cittadina italiana e
nato a [...] [...], residente in [...]
n.22 Codice Fiscale 2
IN LI
coniugi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maddalena Giussani (C.F. C.F. 3
[...] Email 1 e IA TT (C.F C.F. 4
[...] Email 2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Via G. Boccaccio n.45, come da delega allegata ex art 10 n. DPR 123/01
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Torre d'Isola (PV) il 29.06.2018 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Torre dell'Isola (PV) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buccinasco (Anno 2018 Parte II - Serie C);
i coniugi si separati consensualmente con sentenza n.790/2025 pubblicata in data
27.02.2025;
con i seguenti figli: Per_1 e Persona 2 nati a Milano il 26.10.2017 cittadini italiani.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori Per 1 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona 2 e
collocati presso la madre, signora Parte 1 nella residenza familiare sita in Buccinasco Via
Lomellina n. 33; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di straordinaria amministrazione;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il signor Pt 2 terrà con sé Per 1 e Persona 2 a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni riportandoli a casa la domenica sera ad ore
19,30 nonché un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dal termine delle lezioni scolastiche sino al mattino successivo allorchè li riaccompagnerà a scuola.
Tenuto conto che il signor Pt 2 svolge attività lavorativa organizzata su turni i genitori concordano che i figli stiano con il padre:
- durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, per il periodo comprendente il Natale dal giorno successivo al termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre o per il periodo comprendente il Capodanno dal 30 dicembre ore 12,00 al giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni dal giorno in cui terminano le lezioni scolastiche al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche;
- per le festività minori e i ponti scolastici secondo il principio di adiacenza al fine settimana di spettanza;
se la festività minore cadrà di mercoledì, si seguirà la normale alternanza.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sè i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori s'impegnano a comunicarsi tempestivamente l'indirizzo della località di villeggiatura in cui si recheranno con i figli.
Durante i periodi di vacanza con un genitore gli incontri con l'altro devono intendersi sospesi.
3) La casa familiare, di proprietà dei genitori della signora Pt 1 assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie che vi abiterà con i figli;
la signora Pt 1 si farà carico per intero delle spese di manutenzione ordinaria (a titolo di esempio: piccole riparazione, spese di revisione periodiche), dellespese condominiali ordinarie e delle utenze
4) Il signor Pt 2 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di
€ 600,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, comprensiva delle spese straordinarie, sul conto corrente intestato alla signora Pt 1 le cui coordinate vengono di seguito indicate: IBAN
[...], somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori concordano che l'Assegno Unico per i figli sia percepito integralmente dalla signora
Pt 1 a tale fine il signor Pt 2 si impegna a sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento all'uopo necessario.
Qualora per qualsiasi ragione l'Assegno Unico sia ridotto della somma di € 200,00 o eliminato l'assegno di mantenimento a carico del padre aumenterà ad € 700,00.
Le spese sanitarie resteranno escluse dalla cifra omnia e ripartite al 50% tra i due genitori, esclusi eventuali rimborsi assicurativi, come previsto dalle "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui integralmente si trascrivono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail, ovvero con ulteriore mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e causa dipendente e non dal rapporto di coniugio.
6) I coniugi dichiarano il proprio consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli.
7) I coniugi concordano di non far frequentare ai figli eventuali futuri partner per due anni a partire dalla sottoscrizione dell' accordo di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Torre d'Isola (PV) il 29.06.2018 tra Parte 1 e Parte 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre d'Isola (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Buccinasco dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Giudice Dott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da nata a [...] il [...], residente in [...]
Lomellina n. 33, C.F. C.F. 1
Cittadina italiana e
nato a [...] [...], residente in [...]
n.22 Codice Fiscale 2
IN LI
coniugi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maddalena Giussani (C.F. C.F. 3
[...] Email 1 e IA TT (C.F C.F. 4
[...] Email 2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Via G. Boccaccio n.45, come da delega allegata ex art 10 n. DPR 123/01
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Torre d'Isola (PV) il 29.06.2018 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Torre dell'Isola (PV) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buccinasco (Anno 2018 Parte II - Serie C);
i coniugi si separati consensualmente con sentenza n.790/2025 pubblicata in data
27.02.2025;
con i seguenti figli: Per_1 e Persona 2 nati a Milano il 26.10.2017 cittadini italiani.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori Per 1 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona 2 e
collocati presso la madre, signora Parte 1 nella residenza familiare sita in Buccinasco Via
Lomellina n. 33; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di straordinaria amministrazione;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il signor Pt 2 terrà con sé Per 1 e Persona 2 a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni riportandoli a casa la domenica sera ad ore
19,30 nonché un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dal termine delle lezioni scolastiche sino al mattino successivo allorchè li riaccompagnerà a scuola.
Tenuto conto che il signor Pt 2 svolge attività lavorativa organizzata su turni i genitori concordano che i figli stiano con il padre:
- durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, per il periodo comprendente il Natale dal giorno successivo al termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre o per il periodo comprendente il Capodanno dal 30 dicembre ore 12,00 al giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni dal giorno in cui terminano le lezioni scolastiche al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche;
- per le festività minori e i ponti scolastici secondo il principio di adiacenza al fine settimana di spettanza;
se la festività minore cadrà di mercoledì, si seguirà la normale alternanza.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sè i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori s'impegnano a comunicarsi tempestivamente l'indirizzo della località di villeggiatura in cui si recheranno con i figli.
Durante i periodi di vacanza con un genitore gli incontri con l'altro devono intendersi sospesi.
3) La casa familiare, di proprietà dei genitori della signora Pt 1 assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie che vi abiterà con i figli;
la signora Pt 1 si farà carico per intero delle spese di manutenzione ordinaria (a titolo di esempio: piccole riparazione, spese di revisione periodiche), dellespese condominiali ordinarie e delle utenze
4) Il signor Pt 2 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di
€ 600,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, comprensiva delle spese straordinarie, sul conto corrente intestato alla signora Pt 1 le cui coordinate vengono di seguito indicate: IBAN
[...], somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori concordano che l'Assegno Unico per i figli sia percepito integralmente dalla signora
Pt 1 a tale fine il signor Pt 2 si impegna a sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento all'uopo necessario.
Qualora per qualsiasi ragione l'Assegno Unico sia ridotto della somma di € 200,00 o eliminato l'assegno di mantenimento a carico del padre aumenterà ad € 700,00.
Le spese sanitarie resteranno escluse dalla cifra omnia e ripartite al 50% tra i due genitori, esclusi eventuali rimborsi assicurativi, come previsto dalle "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui integralmente si trascrivono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail, ovvero con ulteriore mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e causa dipendente e non dal rapporto di coniugio.
6) I coniugi dichiarano il proprio consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli.
7) I coniugi concordano di non far frequentare ai figli eventuali futuri partner per due anni a partire dalla sottoscrizione dell' accordo di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Torre d'Isola (PV) il 29.06.2018 tra Parte 1 e Parte 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre d'Isola (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Buccinasco dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza