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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6569/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN FI;
-parte attrice/opponente- nei confronti di:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Fabio Gioso; P.IVA_1
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2083/2024 d.i. (n. 4424/2024
R.G.) emesso dall'intestato Tribunale il 6.09.2024 e notificato il 2.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16.10.2025, mediante richiamo alla citazione ed alla memoria n.2 quanto all'attrice opponente, alla comparsa ed alle memorie nn. 1, 2 e 3 quanto alla convenuta opposta;
il Giudice ha trattenuto in tale data la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il
1 deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. l'8.11.2024 e depositato in pari data con cui ha Parte_1
convenuto in giudizio : Controparte_1
- proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2083/2024 d.i. (n. 4424/2024 R.G.) emesso dall'intestato Tribunale il 6.09.2024 e notificato il 2.10.2024, recante l'ordine di pagamento della somma capitale di € 11.330,08 oltre interessi convenzionali dalla domanda ed oltre spese del procedimento, a titolo di saldo negativo del conto corrente personale “conto family medium online” n. 011/811623;
- riconoscendo, anzitutto, che sul predetto conto risultano addebitati, nel corso del rapporto, assegni bancari riferibili non a sé bensì a (allo stato in CP_2
liquidazione) operante nel settore degli integratori alimentari per sportivi e facente capo al proprio coniuge , società di cui l'odierna opponente è socia al 33%, avendo CP_3
altresì prestato in suo favore garanzia fideiussoria in relazione alla quale pende il giudizio n. 5780/2024 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1799/2024 emesso l'1.08.2024 per l'importo capitale di € 22.587,74;
- rappresentando, tuttavia, di essere dipendente di dal 1999 con Controparte_4
mansioni di manager e di non avere mai partecipato all'attività imprenditoriale del marito, né di avere esercitato qualsivoglia ingerenza nella gestione della società, tanto più che le sopra riconosciute operazioni bancarie erano assolutamente saltuarie e di importi contenuti, giustificate da con l'esigenza di rimanere nei limiti della CP_3
linea di credito in essere;
- richiamando le eccezioni sollevate nell'ambito dell'opposizione al diverso decreto
2 ingiuntivo n. 1799/2024 emesso contro la società ed i due fideiussori, con particolare riferimento al contegno negligente ed inadempiente della banca che avrebbe consentito l'operatività del conto intestato alla società in assenza di una formale linea di credito, aumentando nel tempo l'affidamento della società stessa ed erogandole il 25.02.2022 un finanziamento di € 25.600,00 in carenza di merito creditizio, il tutto nella totale ignoranza della socia garante, a conoscenza unicamente della fideiussione da sé rilasciata il 6.03.2018 e della contestuale apertura di conto corrente e linea di credito per
€ 15.000,00;
- eccependo, in buona sostanza, il mancato rispetto dell'obbligo gravante sulla banca di adeguata verifica del merito creditizio contemplato dagli artt. 124 bis e 120 undecies
T.u.b. in relazione ai rapporti di credito per i consumatori, applicabile secondo l'assunto attoreo anche per il caso di credito alle imprese, deducendo di avere subito in ragione di tale condotta un danno quantificabile in misura pari agli importi degli assegni che CP_3
ha continuato ad addebitare sul conto della moglie anche dopo il febbraio 2022,
[...]
ammontanti nel complesso ad € 26.267,55 (somma di cui l'opponente chiede la compensazione con quanto eventualmente da sé dovuto, riducendo peraltro la richiesta di risarcimento/riaccredito ad € 15.000,00);
- chiedendo, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni subiti dall'opponente quantificabili in € 15.000,00, operare la compensazione tra tale importo e quanto dall'opponente eventualmente dovuto, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata il 3.01.2025 con cui l'opposta si è ritualmente costituita:
- contestando specificamente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione e
3 deducendo puntualmente circa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente;
- chiedendo, preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, respingere integralmente la spiegata opposizione con piena conferma del provvedimento monitorio opposto n. 2083/2024 (n. 4424/2024 R.G.) del 6.09.2024, con vittoria di spese processuali;
§.III. Dato atto che il presente giudizio – denegata la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in ragione della natura di pronta soluzione dello stesso – è stato istruito unicamente tramite produzioni documentali (cfr. l'ordinanza resa a verbale d'udienza il 10.04.2025), venendo rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025, allorché
è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo;
§.IV. Ritenuto che l'opposizione spiegata non sia fondata e non possa trovare accoglimento per quanto in prosieguo;
Osservato che – rimaste sostanzialmente incontestate le operazioni bancarie effettuate sul conto corrente intestato all'opponente a titolo di versamento soci, rimborso spese soci, pagamenti vari in favore di – i motivi di opposizione consistono CP_2
pressoché unicamente nell'eccepita condotta negligente della banca in relazione al rapporto bancario intestato a e nella mancata partecipazione di Parte_1
quest'ultima all'attività imprenditoriale del coniuge , non essendo stata CP_3
debitamente informata in ordine alle linee di credito ed al mutuo di € 25.600,00 concesso alla società che fa capo proprio a quest'ultimo; CP_2
Ritenuta dirimente la considerazione che, sebbene l'attrice opponga con il presente giudizio il decreto ingiuntivo fondato sul proprio conto corrente “family medium online”
n. 011/811623, tuttavia le difese dalla stessa svolte in relazione agli affidamenti ed al
4 mutuo concesso ad per € 25.600,00 attengono ad un distinto rapporto CP_2
bancario rispetto a quello oggetto di causa, intestato ad un soggetto giuridico differente che non è parte nel presente giudizio, di talché l'inconferenza nella presente sede di tali difese che vanno correttamente dettagliate in sede di opposizione al diverso decreto ingiuntivo emesso nei confronti (tra gli altri) della stessa in veste di Parte_1
fideiubente coobbligata solidale;
Considerato, peraltro, che lo stesso richiamo alla disciplina di cui agli artt. 124 bis e 120 undecies T.u.b., operato con riguardo alla mancata verifica del credito di CP_2
non coglie nel segno, non essendo detta società di capitali qualificabile come consumatrice, di talché l'infondatezza della pretesa risarcitoria eccepita in compensazione, tanto più che emerge ex actis (cfr. doc. 3 fasc. opposta) come CP_3
fosse stato delegato ad operare sul conto della moglie con autorizzazione
[...]
all'emissione di assegni (assegni peraltro non prodotti dall'opponente, gravata del relativo onere in ragione dell'eccezione riconvenzionale svolta con l'atto di citazione);
Richiamata, inoltre, quanto alla lamentata concessione del mutuo solutorio, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ben esemplificata da Cass. civ., ss.uu.,
5.03.2025, n. 5841, per cui “è valido il contratto di mutuo solutorio il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”;
5 Richiamato altresì, meramente ad abundantiam, quanto alla mancata informativa alla garante fideiubente, quell'orientamento di legittimità che modula l'applicazione dell'art. 1956 c.c. a seconda delle presunzioni di conoscibilità delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale per il caso di fideiussore socio e coniuge convivente (cfr., in via esemplificativa, Cass. civ., n. 26947/2021; n. 4112/2016);
Osservato, infine, che a fronte del tenore del decreto ingiuntivo opposto – il quale nel rilevare che il credito sotteso origina da contratto in favore di consumatore ( Pt_1
) dà atto che è stato correttamente adito il foro del consumatore e che non
[...]
risultano azionate clausole abusive, posto che il tasso del 13,00% per la determinazione degli interessi moratori non appare manifestamente eccessivo – l'opponente non ha contestato alcunché in citazione, nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ed a verbale dell'udienza di discussione;
Ritenuto, in conclusione, che l'opposizione e le relative domande ed eccezioni formulate dall'opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato;
Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), oltre che di natura e quantità dell'attività difensiva esperita (valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza dell'opponente, ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
6 n. 2083/2024 (n. 4424/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Verona il 6.09.2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
- dichiara tenuta e condanna rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6569/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN FI;
-parte attrice/opponente- nei confronti di:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Fabio Gioso; P.IVA_1
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2083/2024 d.i. (n. 4424/2024
R.G.) emesso dall'intestato Tribunale il 6.09.2024 e notificato il 2.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16.10.2025, mediante richiamo alla citazione ed alla memoria n.2 quanto all'attrice opponente, alla comparsa ed alle memorie nn. 1, 2 e 3 quanto alla convenuta opposta;
il Giudice ha trattenuto in tale data la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il
1 deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. l'8.11.2024 e depositato in pari data con cui ha Parte_1
convenuto in giudizio : Controparte_1
- proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2083/2024 d.i. (n. 4424/2024 R.G.) emesso dall'intestato Tribunale il 6.09.2024 e notificato il 2.10.2024, recante l'ordine di pagamento della somma capitale di € 11.330,08 oltre interessi convenzionali dalla domanda ed oltre spese del procedimento, a titolo di saldo negativo del conto corrente personale “conto family medium online” n. 011/811623;
- riconoscendo, anzitutto, che sul predetto conto risultano addebitati, nel corso del rapporto, assegni bancari riferibili non a sé bensì a (allo stato in CP_2
liquidazione) operante nel settore degli integratori alimentari per sportivi e facente capo al proprio coniuge , società di cui l'odierna opponente è socia al 33%, avendo CP_3
altresì prestato in suo favore garanzia fideiussoria in relazione alla quale pende il giudizio n. 5780/2024 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1799/2024 emesso l'1.08.2024 per l'importo capitale di € 22.587,74;
- rappresentando, tuttavia, di essere dipendente di dal 1999 con Controparte_4
mansioni di manager e di non avere mai partecipato all'attività imprenditoriale del marito, né di avere esercitato qualsivoglia ingerenza nella gestione della società, tanto più che le sopra riconosciute operazioni bancarie erano assolutamente saltuarie e di importi contenuti, giustificate da con l'esigenza di rimanere nei limiti della CP_3
linea di credito in essere;
- richiamando le eccezioni sollevate nell'ambito dell'opposizione al diverso decreto
2 ingiuntivo n. 1799/2024 emesso contro la società ed i due fideiussori, con particolare riferimento al contegno negligente ed inadempiente della banca che avrebbe consentito l'operatività del conto intestato alla società in assenza di una formale linea di credito, aumentando nel tempo l'affidamento della società stessa ed erogandole il 25.02.2022 un finanziamento di € 25.600,00 in carenza di merito creditizio, il tutto nella totale ignoranza della socia garante, a conoscenza unicamente della fideiussione da sé rilasciata il 6.03.2018 e della contestuale apertura di conto corrente e linea di credito per
€ 15.000,00;
- eccependo, in buona sostanza, il mancato rispetto dell'obbligo gravante sulla banca di adeguata verifica del merito creditizio contemplato dagli artt. 124 bis e 120 undecies
T.u.b. in relazione ai rapporti di credito per i consumatori, applicabile secondo l'assunto attoreo anche per il caso di credito alle imprese, deducendo di avere subito in ragione di tale condotta un danno quantificabile in misura pari agli importi degli assegni che CP_3
ha continuato ad addebitare sul conto della moglie anche dopo il febbraio 2022,
[...]
ammontanti nel complesso ad € 26.267,55 (somma di cui l'opponente chiede la compensazione con quanto eventualmente da sé dovuto, riducendo peraltro la richiesta di risarcimento/riaccredito ad € 15.000,00);
- chiedendo, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni subiti dall'opponente quantificabili in € 15.000,00, operare la compensazione tra tale importo e quanto dall'opponente eventualmente dovuto, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata il 3.01.2025 con cui l'opposta si è ritualmente costituita:
- contestando specificamente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione e
3 deducendo puntualmente circa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente;
- chiedendo, preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, respingere integralmente la spiegata opposizione con piena conferma del provvedimento monitorio opposto n. 2083/2024 (n. 4424/2024 R.G.) del 6.09.2024, con vittoria di spese processuali;
§.III. Dato atto che il presente giudizio – denegata la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in ragione della natura di pronta soluzione dello stesso – è stato istruito unicamente tramite produzioni documentali (cfr. l'ordinanza resa a verbale d'udienza il 10.04.2025), venendo rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025, allorché
è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo;
§.IV. Ritenuto che l'opposizione spiegata non sia fondata e non possa trovare accoglimento per quanto in prosieguo;
Osservato che – rimaste sostanzialmente incontestate le operazioni bancarie effettuate sul conto corrente intestato all'opponente a titolo di versamento soci, rimborso spese soci, pagamenti vari in favore di – i motivi di opposizione consistono CP_2
pressoché unicamente nell'eccepita condotta negligente della banca in relazione al rapporto bancario intestato a e nella mancata partecipazione di Parte_1
quest'ultima all'attività imprenditoriale del coniuge , non essendo stata CP_3
debitamente informata in ordine alle linee di credito ed al mutuo di € 25.600,00 concesso alla società che fa capo proprio a quest'ultimo; CP_2
Ritenuta dirimente la considerazione che, sebbene l'attrice opponga con il presente giudizio il decreto ingiuntivo fondato sul proprio conto corrente “family medium online”
n. 011/811623, tuttavia le difese dalla stessa svolte in relazione agli affidamenti ed al
4 mutuo concesso ad per € 25.600,00 attengono ad un distinto rapporto CP_2
bancario rispetto a quello oggetto di causa, intestato ad un soggetto giuridico differente che non è parte nel presente giudizio, di talché l'inconferenza nella presente sede di tali difese che vanno correttamente dettagliate in sede di opposizione al diverso decreto ingiuntivo emesso nei confronti (tra gli altri) della stessa in veste di Parte_1
fideiubente coobbligata solidale;
Considerato, peraltro, che lo stesso richiamo alla disciplina di cui agli artt. 124 bis e 120 undecies T.u.b., operato con riguardo alla mancata verifica del credito di CP_2
non coglie nel segno, non essendo detta società di capitali qualificabile come consumatrice, di talché l'infondatezza della pretesa risarcitoria eccepita in compensazione, tanto più che emerge ex actis (cfr. doc. 3 fasc. opposta) come CP_3
fosse stato delegato ad operare sul conto della moglie con autorizzazione
[...]
all'emissione di assegni (assegni peraltro non prodotti dall'opponente, gravata del relativo onere in ragione dell'eccezione riconvenzionale svolta con l'atto di citazione);
Richiamata, inoltre, quanto alla lamentata concessione del mutuo solutorio, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ben esemplificata da Cass. civ., ss.uu.,
5.03.2025, n. 5841, per cui “è valido il contratto di mutuo solutorio il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”;
5 Richiamato altresì, meramente ad abundantiam, quanto alla mancata informativa alla garante fideiubente, quell'orientamento di legittimità che modula l'applicazione dell'art. 1956 c.c. a seconda delle presunzioni di conoscibilità delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale per il caso di fideiussore socio e coniuge convivente (cfr., in via esemplificativa, Cass. civ., n. 26947/2021; n. 4112/2016);
Osservato, infine, che a fronte del tenore del decreto ingiuntivo opposto – il quale nel rilevare che il credito sotteso origina da contratto in favore di consumatore ( Pt_1
) dà atto che è stato correttamente adito il foro del consumatore e che non
[...]
risultano azionate clausole abusive, posto che il tasso del 13,00% per la determinazione degli interessi moratori non appare manifestamente eccessivo – l'opponente non ha contestato alcunché in citazione, nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ed a verbale dell'udienza di discussione;
Ritenuto, in conclusione, che l'opposizione e le relative domande ed eccezioni formulate dall'opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato;
Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), oltre che di natura e quantità dell'attività difensiva esperita (valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza dell'opponente, ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
6 n. 2083/2024 (n. 4424/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Verona il 6.09.2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
- dichiara tenuta e condanna rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
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