Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04382/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4382 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Scutari e PA Gesualdo Maria Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno di rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa EN Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’Interno, prot. -OMISSIS-, il 24 maggio 2022.
2. Il diniego di concessione della cittadinanza italiana è stato motivato in ragione dei precedenti penali a carico del ricorrente per gravi reati (condanna -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 589 comma 1 del c.p. (omicidio colposo) e 189 comma 6 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone) ; condanna -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 81, 110, 479 del c.p., 81, 110, 491 bis del c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuato in concorso) 81, 110, 321, 319 del c.p. (falsità in documenti informatici continuato in concorso e corruzione attiva per un atto contrario ai doveri di ufficio continuato in concorso ) e per aver il ricorrente, all’atto della presentazione della domanda in esame, dichiarato di non essere incorso in condanne penali in Italia, rendendo conseguentemente dichiarazione mendace secondo il dettato del D.P.R. 445/2000, art. 76.
3. Il ricorrente, in sintesi, espone in fatto:
- di essere ben inserito all’interno del tessuto sociale italiano;
- di avere un lavoro stabile e duraturo che ha mantenuto malgrado la pandemia da Covid 19;
- di non aver dichiarato le condanne del 2015 e -OMISSIS-in quanto non vi sarebbe traccia nei certificati penali né avrebbe memoria;
- di essersi rivolto a figure terze (caf, sindacati) per l’inoltro dell’istanza, quindi di non aver responsabilità sulle omissioni dichiarative;
- i pregiudizi penali sarebbero stati ampiamente superati e non sarebbero gravi né reiterati;
- che non è socialmente pericoloso.
4. Il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, censurando il provvedimento per asserita “ Carenza di motivazione del rifiuto della domanda di cittadinanza italiana”.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando documenti.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dello straordinario del 13 marso 2026, la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
7.1. Va premesso che l’acquisto dello status di cittadino, cui è collegata una capacità giuridica di tipo speciale, non costituisce per il richiedente un diritto concedibile in via automatica, essendo lo stesso subordinato alla presenza di determinati requisiti positivi e l’assenza di fattori ostativi. L’acquisto della cittadinanza rappresenta, infatti, il risultato di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile, anche a livello indiziario, per accertare che la concessione dello status risponda in concreto all’interesse pubblico e che il richiedente sia in grado di assumere, oltre ai benefici, i doveri e gli oneri per partecipare stabilmente alla comunità che intende accoglierlo.
7.2. Il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, atto di “alta amministrazione” squisitamente discrezionale, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che, con lo stesso atto, s’intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022).
7.3. Il conferimento della cittadinanza si traduce, pertanto, in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di verifiche, tra le quali particolare rilievo assume l’accertamento dell’assunzione di una condotta irreprensibile da parte del richiedente (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 3547/2012). La condotta va apprezzata non solo alla luce del rispetto delle regole di rilievo penale, ma, più in generale, anche di quelle attinenti la convivenza civile (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 943/2022 e 1959/2020).
7.4. L’interesse pubblico sottostante il provvedimento del riconoscimento dello status di cittadino, col sorgere della connessa capacità giuridica speciale, impone anche di valutare le concrete prospettive di ottimale e sano inserimento dell’interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 5565/2013).
7.5. Ne consegue che la valutazione discrezionale condotta dall’Amministrazione è censurabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo il giudice estendere il suo sindacato sul merito degli apprezzamenti ma dovendo piuttosto verificare la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, l’esistenza di un sufficiente supporto istruttorio nonché di una giustificazione che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 7036/2020).
7.6. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio considera che il diniego espresso dall’Amministrazione sia esente dalla dedotta censura di difetto di motivazione né che lo stesso sia contaminato da elementi di irragionevolezza.
7.7. Risulta dagli atti prodotti in giudizio dall’Amministrazione (doc. 4) che il provvedimento impugnato è stato legittimamente preceduto dal preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, con il quale sono stati indicati i motivi ostativi, in quanto: “ Dalle risultanze dell’istruttoria è emerso a carico della S.V. la seguente situazione penale: in data -OMISSIS- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS- per omicidio colposo art. 589 comma 1 c.p., per violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone art. 189 comma 6 d. lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); in data -OMISSIS- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS- per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuato in concorso art. 81, 110, 479 c.p., per falsità in documenti informatici continuato in concorso art. 81, 110, 491 bis c.p. e per corruzione attiva per un atto contrario ai doveri di ufficio continuato in concorso art. 81, 110, 321, 319 c.p..” Si fa presente che la S.V., all’atto della presentazione della domanda in esame, ha dichiarato di non essere incorsa in condanne penali in Italia, rendendo conseguentemente dichiarazione mendace secondo il dettato del D.P.R. 445/2000, art. 76. ”; preavviso non riscontrato dal ricorrente.
7.8. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, i precedenti penali a suo carico risultano dal casellario giudiziale versato in atti (doc. 3 Amm.), che riporta i reati indicati nel provvedimento di diniego.
7.9. Si osserva, inoltre, che nel ricorso (pag. 6) si afferma che per tali reati sarebbe intervenuta la riabilitazione; tuttavia si riporta il nome di un cittadino straniero con generalità diverse dal ricorrente.
7.10. Quanto alle condanne penali riportate dal ricorrente, benché risalenti nel tempo, i gravi reati commessi dallo stesso costituiscono circostanze significative che incidono negativamente sul giudizio prognostico, espresso dall’Amministrazione, relativo al grado di affidabilità e di assunzione di una condotta in linea con i parametri della buona fede (in termini, TAR Lazio, Roma, Sez. V, 20 giugno 2022, n. 8234).
8. Siffatto giudizio risulta ampiamente motivato, così come il provvedimento impugnato e, pertanto, non è censurabile in questa sede.
9. Concludendo, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, se previsti dalla legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente FF
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
EN Di PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN Di PA | AC SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.