Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7940 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03691/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse;
- dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b)l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “ Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02 ” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato e ad essere conseguentemente ricollocato nella relativa graduatoria;
con conseguente condanna in forma specifica
- delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, riconoscendogli il titolo di riserva dichiarato; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. NT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso in epigrafe indicato lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva, puntualmente indicato nella domanda di partecipazione, rappresentato dal proprio stato di invalidità civile;
- In particolare, con un articolato motivo di ricorso (rubricato: “ 1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 2. Violazione e/o falsa applicazione della legge 68/99 – Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.i.; 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994; 4. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; 5. Difetto di motivazione; 6. Difetto di istruttoria; 7. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; 8. Violazione del giusto procedimento; 10. Violazione della par condicio concorsorum; 11. Disparità di trattamento ”), considerato che nella graduatoria dei vincitori figurano candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio del ricorrente (21/30), si deduce l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, la quale non avrebbe tenuto conto del titolo di riserva dichiarato dal medesimo ricorrente nella domanda di partecipazione, titolo che avrebbe dovuto comportarne l’inserimento nella graduatoria dei vincitori.
- le Amministrazioni intimate, ritualmente costituite in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e, nel merito, hanno evidenziato che il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria dei vincitori in quanto preceduto da n. 260 candidati, anch’essi in possesso del titolo di riserva, i quali hanno integralmente saturato la percentuale di posti riservata agli invalidi civili (pari al 10% ai sensi dell’art. 1, comma 2, della lex specialis ), concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso per difetto della c.d. prova di resistenza;
- con memoria del 20 aprile 2026, il ricorrente ha replicato alle difese di parte resistente sottolineando, quanto al difetto della prova di resistenza, che persiste l’interesse all’esplicito riconoscimento della riserva in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria;
- all’udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale è infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;
Ritenuto nel merito che il ricorso è infondato;
Considerato che:
- il ricorrente ha partecipato alla procedura per il “ reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia -CODICE 02 ”;
- l’art. 1, comma 2, del bando, stabilisce che « Ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il dieci per cento dei posti, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, è riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 »;
- la Commissione (cfr. verbale n. 35 del 16 febbraio 2026) ha deliberato il collocamento in graduatoria di n. 260 candidati in possesso del titolo di riserva ex l. n. 68/1999, l’ultimo dei quali ha conseguito un punteggio superiore (23/30) a quello dell’odierno ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che:
- i posti riservati ai sensi della l. n. 68/1999 risultano integralmente coperti da candidati che hanno conseguito un punteggio superiore a quello riportato dal ricorrente;
- deve quindi escludersi che l’Amministrazione abbia omesso di riconoscere il titolo di riserva dallo stesso dichiarato, dovendosi piuttosto rilevare che la mancata inclusione del medesimo nella graduatoria dei vincitori è dipesa esclusivamente dall’esaurimento della quota di riserva;
- non rileva, a fini favorevoli al ricorrente, la circostanza della parità di punteggio (21/30) con altri candidati utilmente collocati, atteso che questi ultimi risultano destinatari di un diverso titolo di riserva o di preferenza, che determina la loro precedenza in graduatoria;
Ritenuto, altresì, che la prospettata possibilità per il ricorrente di beneficiare di un futuro scorrimento della graduatoria, in ipotesi di rinuncia o di mancata assunzione di uno dei vincitori titolari della medesima riserva, non risulta in alcun modo preclusa, ma resta subordinata all’esercizio di un potere amministrativo non ancora attivato, nell’ambito del quale l’Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, sarà chiamata a valutare anche la posizione del ricorrente, atteso che la stessa difesa erariale non contesta l’effettivo possesso, in capo allo stesso, del titolo di riserva dichiarato;
Ritenuto pertanto che il ricorso va respinto, stante l’infondatezza delle censure proposte;
Ritenuto infine che le spese della lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Valerio Bello, Primo Referendario
NT RO, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NT RO | TA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.