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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4620/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4620/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Faenza (RA), Piazza Dante n. 20 (avv.ti Monica Baccarini e Maria Fiorella Ceroni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Faenza (RA), Via Podestà n. 36 (avv. Stefano Russino)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia , in data 27/09/2006; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con C.F._1 Parte_2 C.F._2
rito concordatario in Faenza (RA) in data 10/10/2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2004, n. 87, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I IG.ri e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, senza Parte_1 Parte_2
interferenze l'uno nella vita dell'altro.
2) Il IG. verserà un assegno di mantenimento perequativo e forfettario rispetto al tempo e Parte_2
relativi pasti in più che la figlia maggiorenne trascorre con la madre, presso la quale ha scelto di
stabilire la propria residenza, per convenuti complessivi euro 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, finché la figlia non diverrà economicamente
autosufficiente. L'assegno unico familiare e le detrazioni per la figlia resteranno interamente a favore
della IG.ra Le spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pt_1
Ravenna, saranno ripartite al 50% tra le parti, anch'esse fino a che la figlia non diverrà
economicamente autosufficiente.
3) Il IG. essendo coltivatore diretto ha redditi non costanti negli anni;
si allegano le Parte_2
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.6). La IG.ra lavora alle dipendenze Parte_1
di e percepisce i redditi come da dichiarazioni allegate relative Controparte_1
all'ultimo triennio (doc.7). La IG.ra è proprietaria di immobile sito in Faenza Piazza Dante n. 20, censito al Parte_1
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 132, Part. 1326, Sub 9, come da visura allegata
(doc.8), mentre il IG. è comproprietario, sempre nel Comune di Faenza, per la quota di Parte_2
11/18, di due fabbricati, in Via Podestà n. 36, censiti al Catasto di detto Comune al Foglio 54,
Numero 118 sub 1 e 2 (rispettivamente, di Cat. A/3 e D/10) (doc.9).
Quanto ai beni mobili registrati, la IG.ra è proprietaria di autovettura Peugeot 207, Parte_1
tg. EG504WV, mentre il IG. di tg. EZ024ML e di Autocarro Fiat Parte_2 Controparte_2
35 F8 Ctg.1, tg. RA285557 (doc.10).
4) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e di conseguenza rinunciano a qualsiasi
forma di contributo al mantenimento reciproco.
5) Le spese legali relative alla presente procedura saranno onorate ciascuno avendo cura di
remunerare integralmente e senza vincolo di solidarietà reciproca il proprio Difensore.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4620/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Faenza (RA), Piazza Dante n. 20 (avv.ti Monica Baccarini e Maria Fiorella Ceroni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Faenza (RA), Via Podestà n. 36 (avv. Stefano Russino)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia , in data 27/09/2006; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con C.F._1 Parte_2 C.F._2
rito concordatario in Faenza (RA) in data 10/10/2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2004, n. 87, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I IG.ri e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, senza Parte_1 Parte_2
interferenze l'uno nella vita dell'altro.
2) Il IG. verserà un assegno di mantenimento perequativo e forfettario rispetto al tempo e Parte_2
relativi pasti in più che la figlia maggiorenne trascorre con la madre, presso la quale ha scelto di
stabilire la propria residenza, per convenuti complessivi euro 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, finché la figlia non diverrà economicamente
autosufficiente. L'assegno unico familiare e le detrazioni per la figlia resteranno interamente a favore
della IG.ra Le spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pt_1
Ravenna, saranno ripartite al 50% tra le parti, anch'esse fino a che la figlia non diverrà
economicamente autosufficiente.
3) Il IG. essendo coltivatore diretto ha redditi non costanti negli anni;
si allegano le Parte_2
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.6). La IG.ra lavora alle dipendenze Parte_1
di e percepisce i redditi come da dichiarazioni allegate relative Controparte_1
all'ultimo triennio (doc.7). La IG.ra è proprietaria di immobile sito in Faenza Piazza Dante n. 20, censito al Parte_1
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 132, Part. 1326, Sub 9, come da visura allegata
(doc.8), mentre il IG. è comproprietario, sempre nel Comune di Faenza, per la quota di Parte_2
11/18, di due fabbricati, in Via Podestà n. 36, censiti al Catasto di detto Comune al Foglio 54,
Numero 118 sub 1 e 2 (rispettivamente, di Cat. A/3 e D/10) (doc.9).
Quanto ai beni mobili registrati, la IG.ra è proprietaria di autovettura Peugeot 207, Parte_1
tg. EG504WV, mentre il IG. di tg. EZ024ML e di Autocarro Fiat Parte_2 Controparte_2
35 F8 Ctg.1, tg. RA285557 (doc.10).
4) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e di conseguenza rinunciano a qualsiasi
forma di contributo al mantenimento reciproco.
5) Le spese legali relative alla presente procedura saranno onorate ciascuno avendo cura di
remunerare integralmente e senza vincolo di solidarietà reciproca il proprio Difensore.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi