Articolo 51 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 50Articolo 52
Versione
6 maggio 1952
Art. 51.
(Spese per ispezioni e collaudi)


Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.
All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.
Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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