Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2749 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 14/05/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha dedotto “si insiste per l'accoglimento integrale del ricorso, con annullamento della richiesta di restituzione, condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e integrale refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha dedotto “La vendita di terreni è avvenuta nell'anno 2022 ed incide sul diritto alla prestazione per l'anno 2023. Per l'anno 2024 non vi è indebito. In questi limiti e termini si insiste per il rigetto del ricorso”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2749 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Ritenere e
CP_ dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 7.683,74 nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa”
Ha premesso a detta domanda di essere “titolare della pensione Cat AS n. 078-820004031475 con decorrenza giugno 2021 a carico dell' resistente” il quale “con provvedimento del CP_2
20/11/2024 … gli comunicava che: “La sua pensione n. 078-820004031475 Cat. AS è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022.
CP_ Pertanto, da gennaio 2023 a novembre 2024 sull'assegno n. 078-820004031475 Cat. AS l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
7.683,74” Ha eccepito la “Illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa”; la “Intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991”, che nel caso di specie trattandosi di indebito assistenza sul quantum della prestazione nessuna addebito poteva essere mosso ad esso ricorrente essendo tutti i redditi conseguiti dallo stesso, interamente conosciuti dall' in quanto collegati a prestazioni da questo erogate;
l'insussistenza CP_1
dell'indebito atteso che “il reddito (cfr doc. 3, doc. 4, doc. 5) prodotto dal ricorrente e dalla moglie negli anni oggetto di contestazione è stato inferiore alla soglia legale prevista per beneficiare, seppur in misura ridotta, della prestazione assistenziale in questione”
Costituitosi in giudizio l ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente evidenziando che CP_1
“Il coniuge del ricorrente, SI , nel 2022 ha venduto due terreni, Persona_1
per la somma (dichiarata ai fini dell'imposta di registro) di complessivi € 35.148,00 (si acclude verifica su piattaforma telematica Agenzia delle Entrate)” e che “il ricavato dalla vendita di terreni e fabbricati, in base alla giurisprudenza, è reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale, posto che la norma (art. 3 comma 6 l. 335/1995) considera tutti i redditi, anche quelli esenti da irpef.”
Ha allegato che “nel caso di specie la percezione di tali redditi è emersa in sede di verifica ad hoc effettuata al momento in cui l'odierno ricorrente ha presentato, nel 2023, domanda di riconoscimento dell'ANF” con la conseguente piena ripetibilità delle somme;
la irrilevanza dell'eccepito vizio di motivazione e la mancanza di prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione contestata.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 2.4.2025 l' ha dedotto “l'Istituto ha CP_1
riesaminato l'anno 2024 e riliquidato la prestazione;
rispetto alla precedente prestazione (novembre
2024, in atti), che considerava tale anno come non dovuto, si ha un sostanziale ripristino;
la nuova liquidazione annulla e sostituisce quella precedente per i mesi in cui si sovrappongono le due distinte liquidazioni (in sostanza il 2024); il credito derivante dalla nuova liquidazione viene detratto dal debito che emergeva dalla precedente liquidazione;
per i mesi in cui le due liquidazioni si sovrappongono ciò garantisce la neutralità dell'operazione (è un mero conguaglio contabile); per i mesi di gennaio 2025 a seguire la nuova liquidazione comporta un credito vero e proprio, che viene trattenuto in compensazione trattandosi di crediti/debiti sullo stesso rapporto e dunque suscettibili di compensazione impropria senza i limiti di legge”.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' CP_2
convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011)
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(cfr. Cass. 13915/2021).
In termini generali quindi, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ciò posto in tema di principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di indebito si osserva nel merito della controversia quanto segue.
In via preliminare si rileva che nessun rilievo può attribuirsi, in sede di azione diretta all'accertamento negativo del debito, ad eventuali difetti di motivazione del provvedimento emesso dall' per il recupero dell'indebito: il giudizio così instaurato dal debitore è infatti CP_1
diretto all'accertamento sostanziale della sussistenza o meno della pretesa creditoria dell' , CP_2
non già della regolarità formale dell'atto.
L'indebito in contestazione deriverebbe dal superamento dei limiti di reddito causato dalla intervenuta vendita nel 2022 da parte del coniuge del ricorrente, di due terreni per un importo complessivo di € 35.148,00
Siamo quindi in presenza di un indebito assistenziale relativo alla misura dell'assegno sociale per intervenuto superamento dei limiti di reddito. La fattispecie è regolata dall'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 il quale recita: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Nella medesima direzione muove l'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 : “ Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”.
Il compendio normativo appena citato restituisce, allora, un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo
(“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento.
Nel caso di specie derivando l'indebito da maggiori redditi conseguiti dal coniuge del ricorrente nel 2022 la nota del 20.11.2024 (la ricezione della quale non è stata contestata dal ricorrente) con la quale l' ha comunicato al ricorrente la rideterminazione della CP_1
pensione “sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022” deve ritenersi tempestiva avendo il resistente allegato di aver avuto conoscenza di detti redditi solo nel
2023 “in sede di verifica ad hoc effettuata al momento in cui l'odierno ricorrente ha presentato, nel 2023, domanda di riconoscimento dell'ANF”, circostanza non contestata dal ricorrente stesso
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.
Con riferimento alla fattispecie dell'assegno sociale, il citato art. 3 comma 6° della
Legge n. 335 del 1995 espressamente prevede che “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile,
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”
Risulta quindi evidente dalla specifica disciplina legislativa di settore che il reddito derivante dalla vendita di immobile non è indicato tra quelli “non rilevanti” nella determinazione del reddito da considerare per l'attribuzione dell'assegno sociale con la conseguenza che di esso dovrà essersi conto ai suddetti fini.
Detto reddito inoltre non risulta indicato nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2022 né risulta oggetto di autonoma comunicazione RED;
l'ammontare del reddito ricavato dalla vendita degli immobili (valore dichiarato pari a complessivi €
35.148,02 come documentato dal resistente – cfr all .2 memoria di costituzione) sarebbe inoltre tale da risultare incompatibile con i limiti di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione de qua.
Tuttavia secondo la su richiamata normativa di settore, il maggior reddito relativo all'anno solare 2022 avrebbe dovuto rilevare con riferimento al calcolo della prestazione erogata in detta annualità e non anche come invece fatto dall' con riferimento alle CP_1
somme erogate nel 2023 e nel 2024 (annualità quest'ultima in relazione alla quale tuttavia il ricorrente ha riconosciuto in corso di causa la insussistenza dell'indebito).
L' indebito come contestato quindi, non sussiste. Le spese processuali seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 7.683,74), della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, del limite di cui all'art 152 disp att cpc si liquidano in complessivi € 2.965,05 compresa la chiesta maggiorazione ai sensi dell'art 4 comma 1 bis del citato DM 55 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza dell'indebito;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.965,05 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo