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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 66342/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIANVITTORIO MARSOCCI, in virtù di procura Parte_1
speciale in atti;
ATTORE contro
, in persona dell'amministratore p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. LAURA VILLIRILLI, in virtù di procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario del locale Parte_1
commerciale sito in al via Dei Marsi, n. 24/A, in catasto censito al foglio 615, particella 108, CP_1
subalterno 526, ha evocato in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., per ivi sentirlo condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inagibilità del proprio immobile per motivi strutturali. Segnatamente, l'attore ha chiesto: in via principale la condanna di controparte al pagamento a titolo di risarcimento del danno dell'importo pari a € 13.915,00 a suo tempo corrisposto, a titolo transattivo, quale risarcimento in favore della
[...]
(società conduttrice del locale) delle conseguenze pregiudizievoli, sul piano commerciale, Parte_2 dell'inagibilità dell'immobile; in via subordinata il pagamento a titolo di risarcimento del danno del solo importo pari alle undici mensilità del canone locatizio non percepito, per complessivi € 6.655,00.
Si è costituito con comparsa di risposta il , che ha contestato l'avversa domanda, della CP_1
quale ha chiesto il rigetto.
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Si ritiene risarcibile il lucro cessante patito dall'attore, pari alle mensilità effettivamente non percepite del canone di locazione.
La transazione che si è perfezionata tra il locatore e la società conduttrice rientra nella libertà negoziale delle parti: gli esborsi affrontati dall'odierno attore non possono dirsi strettamente consequenziali al dissesto statico dello stabile condominiale, così come richiesto dall'art. 1223 c.c.
Diversamente, non è contestato che il Condominio abbia eseguito interventi di consolidamento strutturale dello stabile subito dopo essere stato informato dal delle condizioni di pericolo del Pt_1
suo locale né è contestato che i lavori siano durati undici mesi.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo e viene meno solo ove sia provato il caso fortuito.
Il rilevo condominiale del dissesto strutturale percepito d'altra parte è dimostrato dall'attivazione e dall'esecuzione dei lavori da parte del CP_1
Sulla base del contratto in atti, risulta provato l'ammontare mensile del canone locatizio, pattuito dal signor e la società pari a € 605,00. Pt_1 Parte_2
Dal provvedimento che autorizza lo svolgimento dei lavori, del 12 agosto 2019, deve dedursi che il abbia iniziato le opere nel mese di agosto 2019; è pacifico che i lavori siano terminati nel CP_1
mese di dicembre 2019.
pagina 2 di 3 Il lucro cessante dell'attore corrisponde dunque a cinque mensilità, per complessivi € 3.025,00; su tale importo andranno calcolati gli interessi legali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ince
- Condanna il , in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_2 pagamento (a titolo di risarcimento del danno) in favore del signor di € Parte_1
3.025,00, più interessi legali.
- Condanna il , in persona dell'amministratore p.t. alla Controparte_2 rifusione in favore del signor delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 Parte_1 per onorari di avvocato, € 264,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. Gianvittorio Marsocci, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Così deciso in Roma, li 11 di febbraio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 66342/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIANVITTORIO MARSOCCI, in virtù di procura Parte_1
speciale in atti;
ATTORE contro
, in persona dell'amministratore p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. LAURA VILLIRILLI, in virtù di procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario del locale Parte_1
commerciale sito in al via Dei Marsi, n. 24/A, in catasto censito al foglio 615, particella 108, CP_1
subalterno 526, ha evocato in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., per ivi sentirlo condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inagibilità del proprio immobile per motivi strutturali. Segnatamente, l'attore ha chiesto: in via principale la condanna di controparte al pagamento a titolo di risarcimento del danno dell'importo pari a € 13.915,00 a suo tempo corrisposto, a titolo transattivo, quale risarcimento in favore della
[...]
(società conduttrice del locale) delle conseguenze pregiudizievoli, sul piano commerciale, Parte_2 dell'inagibilità dell'immobile; in via subordinata il pagamento a titolo di risarcimento del danno del solo importo pari alle undici mensilità del canone locatizio non percepito, per complessivi € 6.655,00.
Si è costituito con comparsa di risposta il , che ha contestato l'avversa domanda, della CP_1
quale ha chiesto il rigetto.
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Si ritiene risarcibile il lucro cessante patito dall'attore, pari alle mensilità effettivamente non percepite del canone di locazione.
La transazione che si è perfezionata tra il locatore e la società conduttrice rientra nella libertà negoziale delle parti: gli esborsi affrontati dall'odierno attore non possono dirsi strettamente consequenziali al dissesto statico dello stabile condominiale, così come richiesto dall'art. 1223 c.c.
Diversamente, non è contestato che il Condominio abbia eseguito interventi di consolidamento strutturale dello stabile subito dopo essere stato informato dal delle condizioni di pericolo del Pt_1
suo locale né è contestato che i lavori siano durati undici mesi.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo e viene meno solo ove sia provato il caso fortuito.
Il rilevo condominiale del dissesto strutturale percepito d'altra parte è dimostrato dall'attivazione e dall'esecuzione dei lavori da parte del CP_1
Sulla base del contratto in atti, risulta provato l'ammontare mensile del canone locatizio, pattuito dal signor e la società pari a € 605,00. Pt_1 Parte_2
Dal provvedimento che autorizza lo svolgimento dei lavori, del 12 agosto 2019, deve dedursi che il abbia iniziato le opere nel mese di agosto 2019; è pacifico che i lavori siano terminati nel CP_1
mese di dicembre 2019.
pagina 2 di 3 Il lucro cessante dell'attore corrisponde dunque a cinque mensilità, per complessivi € 3.025,00; su tale importo andranno calcolati gli interessi legali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ince
- Condanna il , in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_2 pagamento (a titolo di risarcimento del danno) in favore del signor di € Parte_1
3.025,00, più interessi legali.
- Condanna il , in persona dell'amministratore p.t. alla Controparte_2 rifusione in favore del signor delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 Parte_1 per onorari di avvocato, € 264,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. Gianvittorio Marsocci, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Così deciso in Roma, li 11 di febbraio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 3 di 3