Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 848
Articolo 2
Versione
9 ottobre 1955
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1955
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