Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Nastri e Maria Casiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti richiesti con la istanza dell’11.1.2024, in relazione ai quali l’Ente pubblico resistente non ha dato alcun riscontro, con conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto ad esibire i documenti richiesti consegnandone copia; con condanna al pagamento delle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio avverso il silenzio diniego formatosi sulla sua istanza di accesso agli atti dell’11.1.2024, con cui ha chiesto al Distretto Socio Sanitario della ASL di Taranto “la trasmissione della prescrizione medica e della successiva prenotazione, nonché stralcio dei registri dai quali si possa verificare la avvenuta prenotazione e/o prestazione, nonché tutta la documentazione a sostegno della pretesa economica” , riferita ai seguenti estremi identificativi: 1) -OMISSIS- Stabilimento ospedaliero di Grottaglie; 2) -OMISSIS- Stabilimento ospedaliero di Grottaglie; 3) -OMISSIS- Ospedale SS. Annunziata - Taranto;
- ha dedotto di avere un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere la documentazione richiesta, in quanto inerenti a pretesa creditoria formulata dalla P.A. nei suoi confronti con raccomanda recante codice pratica -OMISSIS-;
- a sostegno della domanda ex art. 116 c.p.a., la difesa attorea ha dedotto la violazione dell’art. 22, comma 1, lett. b ) e d ) e comma 2, e dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990., chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto di avere accesso agli atti de quibus, con conseguente ordine alla ASL di Taranto di rilasciare copia della documentazione richiesta e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari;
- con memoria del 18.12.2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rappresentando di aver dato riscontro all’istanza di accesso per cui vi è causa con nota prot. n. -OMISSIS- e chiedendo al Tribunale di ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con compensazione delle spese di lite,
- con atto del 9.1.2025, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto l’accesso documentale per cui vi è causa; ha chiesto, altresì, la condanna della P.A. alla refusione delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale;
Rilevato che in atti vi è prova dell’avvenuta esibizione da parte dell’Amministrazione - dopo l’istaurazione del giudizio - dei documenti per cui vi è causa;
Ritenuto, pertanto, che debba essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente;
Ritenuto di porre le spese di lite - così come liquidate in dispositivo - a carico della P.A. resistente, in quanto, ove non fosse intervenuta la pronuncia ex art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso avrebbe meritato accoglimento, sussistendo un interesse diretto, concreto e giuridicamente rilevante del ricorrente all’ostensione della documentazione in questione, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Spese non ripetibili nei confronti della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.