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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 453 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1560/2022(RG 4551/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione elenchi anagrafici OTD, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. S. POLLICORO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. F.R. BELLI
-Appellata-
OGGETTO: “Iscrizione elenchi anagrafici Operai Agricoli a tempo determinato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 27/12/22 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di accertamento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per
52 giornate negli anni 2013 e 2014 alle dipendenze della azienda agricola San Marzano
[...]
di CH NZ. CP_2
Il Tribunale ha infatti valorizzato alcune contraddizioni tra quanto dichiarato agli ispettori nel 2018
e quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio, in ordine ai terreni su cui aveva lavorato e alle modalità con cui si recava al lavoro(con l'auto del titolare piuttosto che con la propria).
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere trascurato le risultanze della prova testimoniale espletata che avevano confermato in pieno l'assunto della ricorrente.
L'appellante ha insistito per la reiscrizione nei suddetti anni. L'appellato costituendosi, si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato.
L'accertamento ispettivo posto a base della cancellazione in blocco di tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla azienda CH NZ si fonda sulla sproporzione tra le giornate complessivamente denunciate e la necessità di manodopera come risultante dalle tabelle ettaro coltura, in relazione alla coltura denunciata(coltivazione di ortaggi). Gli ispettori Inps hanno dato atto poi che le coltivazioni di ortaggi si siano ridotte negli anni 2017 e 2018, come constatato nel sopralluogo effettuato nel 2018 e ciò non giustificava il numero di operai denunciati. Il rapporto di lavoro della ricorrente, però, si è svolto molti anni prima, nel 2013 e 2014. La cancellazione è scaturita da esitazioni della stessa in ordine alle modalità del rapporto di lavoro, avendo innanzitutto gli ispettori rilevato che la ricorrente non ricordasse chiaramente nemmeno il cognome del datore di lavoro, chiamandolo ripetutamente . In realtà gli stessi ispettori hanno in un secondo Persona_1 momento superato tale incertezza e ciò ha trovato spiegazione anche nella deposizione della teste
, che ha spiegato che la famiglia di CH NZ, detto aveva in paese Testimone_1 Per_1 il soprannome di , per tutti chiamavano gli appartenenti alla famiglia CH come Per_1
. Per_1
La ricorrente poi ha ricordato, quando è stata sentita dagli ispettori nel 2018, di avere lavorato sia nel 2013 che nel 2014 per CH NZ, appunto, addetta alla raccolta di ortaggi a cielo aperto presso il terreno sito in contrada Santacroce a Francavilla Fontana. Tale affermazione resa nell'immediatezza agli ispettori, ha trovato piena conferma nelle deposizioni delle tre testi ascoltate, le quali hanno ricordato di avere lavorato insieme alla ricorrente proprio su tale terreno, in quanto addetta alla coltivazione degli ortaggi. Il fatto poi che CH NZ, in sede di audizione nel
2018, non si sia ricordato il nome della ricorrente, che aveva lavorato molti anni prima con lui o che la ricorrente abbia detto che CH stava sul terreno con loro, mentre lo stesso aveva dichiarato agli ispettori che girava per i vari terreni, non sono circostanze incompatibili con il rapporto di lavoro. Peraltro a ben leggere le dichiarazioni di CH NZ, questi ha riferito che ogni giorno è presente su tutti i terreni, prendendo le presenza degli operai quasi sempre di persona, quindi non era sbagliato da parte della ricorrente dire che lo vedeva ogni giorno, a prescindere dal fatto che poi non si trattenesse tutta la giornata. La circostanza poi valorizzata dal Tribunale che ella avesse detto di recarsi sul posto di lavoro con il furgone del titolare, mentre quest0'ultimo ha riferito che gli operai si recano sul lavoro con le proprie autovetture non è incompatibile, se si tiene conto che CH ha reso tali dichiarazioni nel 2018 e le ha riferite al tempo presente, facendo riferimento agli operai assunti negli ultimi anni sia a tempo indeterminato che determinato, certamente non potendo ricordare e comunque escludere una situazione di cinque anni prima.
Bisogna tenere conto che le dichiarazioni agli ispettori sono state rese nel 2018, molti anni dopo dei rapporti di lavoro in contestazione e sia CH NZ che la stessa ricorrente, hanno avuto altri rapporti di lavoro negli anni seguenti, per cui non era possibile ricordare esattamente ogni particolare del lavoro svolto nel 2013 e 2014, posto che ogni anno i braccianti ruotavano nei vari terreni, nelle varie coltivazioni e nei vari periodi. Sta di fatto che le testimoni, che altresì hanno avuto un accertamento favorevole innanzi al Tribunale relativamente al loro rapporto di lavoro, hanno ricordato concordemente le mansioni della ricorrente, il luogo di lavoro e la paga settimanale.
Tra le deposizioni è di particolare rilievo quella di , fratello del datore di lavoro e Testimone_2 socio della cooperativa, che ha confermato in pieno il rapporto di lavoro della ricorrente, la quale lavorava a Francavilla addetta alla raccolta di pomodori, peperoni, zucchine.
In ordine poi alla dedotta sproporzione tra il numero di giornate denunciate e quelle calcolate in base alle tabelle ettaro coltura, deve rilevarsi che le tabelle nulla dicono in ordine al lavoro del singolo dipendente assunto, ma solo che complessivamente il datore di lavoro ha dichiarato una manodopera eccessiva rispetto ai bisogni come calcolati in base alle stesse tabelle. Non è possibile dunque escludere che la ricorrente fosse tra i lavoratori effettivamente occupati.
Alla luce di tali deposizioni sono superabili le contraddizioni rilevate dal Tribunale e l'appello deve essere accolto.
Deve riformarsi la sentenza e deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 52 giornate negli anni 2013 e 2014. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda della ricorrente dichiarando il suo diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per 52 giornate negli anni
2013 e 2014, con ogni conseguenza di legge. Condanna l'inps alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1800,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, per il secondo grado in € 2300,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante S. Pollicoro.
Taranto, 26/11/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella