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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4968/2024
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LIPRANDI Parte_1
VALERIOMARIA e dell'avv. BERTOLI GERMANA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARZO ANGELO Controparte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
affidamento condiviso con collocazione principale presso la madre;
il padre potrà incontrare il minore e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: nella prima settimana, un giorno seguito da pernottamento (indicativamente il martedì) e
1 dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola;
nella seconda settimana, per due pomeriggi seguiti da pernottamento (indicativamente il mercoledì ed il giovedì); durante le vacanze natalizie dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola alle 19,30 del 30 dicembre oppure dalle 19,30 del 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche, secondo il principio dell'alternanza con la madre;
in ogni caso il minore trascorrerà con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo dalle 11 del 24 alle 11 del 25 dicembre;
quanto alle ulteriori vacanze pasquali, di carnevale, estive e ponti, le parti richiamano concordemente le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del convenuto (pagg. 16 e 17); assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora;
disporre che ciascun coniuge provveda al Parte_1 mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. CP_1
corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal deposito
[...] del ricorso, l'assegno periodico di € 1100,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Torino. Spese legali compensate.
Per il P.M.: visto, il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 18/03/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria di costituzione si è costituito in giudizio e ha preso posizione Controparte_1
sulle richieste formulate da parte attrice.
Le parti venivano sentite all'udienza del 13/06/2024 ed addivenivano ad un accordo provvisorio sul regime di visita padre-figlio.
Con ordinanza del 25/07/2024 il minore veniva affidato ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
veniva disposto un calendario di visita padre-figlio secondo gli accordi raggiunti in udienza, un contributo al mantenimento in capo al padre di euro 1100,00 oltre al 100% delle spese straordinarie. All'esito veniva fissata udienza al fine di verificare l'andamento.
All'udienza del 28/11/2024 le parti addivenivano ad un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 Il PM nulla ha opposto.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare il minore e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- nella prima settimana, un giorno seguito da pernottamento (indicativamente il martedì) e dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola;
- nella seconda settimana, per due pomeriggi seguiti da pernottamento (indicativamente il mercoledì ed il giovedì);
- durante le vacanze natalizie dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola alle 19,30 del 30 dicembre oppure dalle 19,30 del 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche, secondo il principio dell'alternanza con la madre;
- in ogni caso il minore trascorrerà con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo dalle 11 del 24 alle 11 del 25 dicembre;
DISPONE che, a partire da quando frequenterà la scuola primaria, trascorrerà le intere Per_1 vacanze di Carnevale di anno in anno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
che, in occasione delle vacanze pasquali, trascorra con l'uno o con l'altro genitore il periodo Per_1 compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 19:30 della domenica e quello compreso tra le
19:30 della domenica e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno;
in occasione delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorra due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 15 marzo di ogni anno;
in relazione alle festività infrasettimanali: 1) se la festività cadrà di lunedì, verrà trascorsa da sino al Per_1
riaccompagnamento a scuola del martedì mattina col genitore con cui avrà passato il precedente week-end ; se la festività cadrà di martedì, trascorrerà il lunedì e il martedì sino al Per_1
riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina col genitore con cui avrà passato il precedente
3 week-end, se la festività cadrà di mercoledì si applicherà il calendario ordinario;
se la festività cadrà di giovedì, trascorrerà quel giorno e il venerdì col genitore con cui passerà il successivo Per_1
week-end, e, se la festività cadrà di venerdì, verrà trascorsa da col genitore con cui passerà Per_1
il successivo week-end;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora;
Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento del figlio, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno periodico di € 1100,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Torino. Spese legali compensate.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.01.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4968/2024
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LIPRANDI Parte_1
VALERIOMARIA e dell'avv. BERTOLI GERMANA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARZO ANGELO Controparte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
affidamento condiviso con collocazione principale presso la madre;
il padre potrà incontrare il minore e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: nella prima settimana, un giorno seguito da pernottamento (indicativamente il martedì) e
1 dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola;
nella seconda settimana, per due pomeriggi seguiti da pernottamento (indicativamente il mercoledì ed il giovedì); durante le vacanze natalizie dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola alle 19,30 del 30 dicembre oppure dalle 19,30 del 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche, secondo il principio dell'alternanza con la madre;
in ogni caso il minore trascorrerà con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo dalle 11 del 24 alle 11 del 25 dicembre;
quanto alle ulteriori vacanze pasquali, di carnevale, estive e ponti, le parti richiamano concordemente le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del convenuto (pagg. 16 e 17); assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora;
disporre che ciascun coniuge provveda al Parte_1 mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. CP_1
corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal deposito
[...] del ricorso, l'assegno periodico di € 1100,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Torino. Spese legali compensate.
Per il P.M.: visto, il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 18/03/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria di costituzione si è costituito in giudizio e ha preso posizione Controparte_1
sulle richieste formulate da parte attrice.
Le parti venivano sentite all'udienza del 13/06/2024 ed addivenivano ad un accordo provvisorio sul regime di visita padre-figlio.
Con ordinanza del 25/07/2024 il minore veniva affidato ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
veniva disposto un calendario di visita padre-figlio secondo gli accordi raggiunti in udienza, un contributo al mantenimento in capo al padre di euro 1100,00 oltre al 100% delle spese straordinarie. All'esito veniva fissata udienza al fine di verificare l'andamento.
All'udienza del 28/11/2024 le parti addivenivano ad un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 Il PM nulla ha opposto.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare il minore e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- nella prima settimana, un giorno seguito da pernottamento (indicativamente il martedì) e dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola;
- nella seconda settimana, per due pomeriggi seguiti da pernottamento (indicativamente il mercoledì ed il giovedì);
- durante le vacanze natalizie dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola alle 19,30 del 30 dicembre oppure dalle 19,30 del 30 dicembre al giorno di ripresa delle lezioni scolastiche, secondo il principio dell'alternanza con la madre;
- in ogni caso il minore trascorrerà con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo dalle 11 del 24 alle 11 del 25 dicembre;
DISPONE che, a partire da quando frequenterà la scuola primaria, trascorrerà le intere Per_1 vacanze di Carnevale di anno in anno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
che, in occasione delle vacanze pasquali, trascorra con l'uno o con l'altro genitore il periodo Per_1 compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 19:30 della domenica e quello compreso tra le
19:30 della domenica e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno;
in occasione delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorra due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 15 marzo di ogni anno;
in relazione alle festività infrasettimanali: 1) se la festività cadrà di lunedì, verrà trascorsa da sino al Per_1
riaccompagnamento a scuola del martedì mattina col genitore con cui avrà passato il precedente week-end ; se la festività cadrà di martedì, trascorrerà il lunedì e il martedì sino al Per_1
riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina col genitore con cui avrà passato il precedente
3 week-end, se la festività cadrà di mercoledì si applicherà il calendario ordinario;
se la festività cadrà di giovedì, trascorrerà quel giorno e il venerdì col genitore con cui passerà il successivo Per_1
week-end, e, se la festività cadrà di venerdì, verrà trascorsa da col genitore con cui passerà Per_1
il successivo week-end;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora;
Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento del figlio, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno periodico di € 1100,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Torino. Spese legali compensate.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.01.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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