Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4614/2024
TRIBUNALE DI LECCE
In nome del Popolo Italiano
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice delegato dal Presidente, nella causa avente n.r.g. 4614/2024 e pendente tra rappresentato e difeso da se stesso, procuratore domiciliatario;
Parte_1
- opponente –
E
; Controparte_1
- convenuto contumace –
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito delle conclusioni della parte ricorrente di cui al verbale di udienza del 5.12.2024;
• letti gli atti del proc. n. 4614 R.G. promosso dall'avv. avverso il Parte_1 provvedimento emesso dal Tribunale Penale – II Sezione in data 23.03.2023 con il quale, a seguito della liquidazione dei compensi per l'attività espletata in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 c. 4 c.p.p. di nel procedimento penale a suo carico n. 8564/2020, non Parte_2 provvedeva al riconoscimento delle somme spettanti per il tentativo di recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'imputata;
• considerato che l'opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'avvocato-difensore d'ufficio ha diritto ad ottenere anche il compenso necessario per l'attività svolta per tentare di recuperare il credito dalla persona difesa (cfr. Corte di Cass. N. 27473/09);
• atteso che l'opponente ha concluso chiedendo di accertare il suo diritto ad ottenere la liquidazione delle somme spese per il tentativo di recupero coatto del credito, ossia per l'atto di precetto, l'atto di pignoramento mobiliare, richiesta ex art. 402-bis cpc, pignoramento presso terzi;
di accertare il suo diritto ad ottenere gli onorari e le spese relativi alla presente fase di opposizione;
• considerato che il non si è costituito, nonostante regolare Controparte_1 notifica del ricorso in opposizione;
osserva
L'avv. ha effettivamente prestato attività defensionale in favore di Parte_1 Pt_2
, imputata nel procedimento penale n. 8564/2020 RGNR per il reato di violazione degli
[...] obblighi di assistenza familiare e definito con sentenza di condanna. Giova premettere che l'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 recita: “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Pertanto, in ossequio al predetto principio vanno riconosciuti i compensi (da calcolare secondo il D.M. 55/2014 in misura corrispondente ai minimi) per il precetto (pari ad € 68,00), quelli per il pignoramento mobiliare (€ 298,00), quelli per la richiesta al Presidente ex art. 402-bis c.p.c. (€ 203,00), e quelli per il pignoramento presso terzi (€ 298,00). Su tali importi vanno calcolati
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. liquida allo stesso, per Parte_1 l'attività finalizzata al recupero del credito nei confronti di l'importo di € 910,42, Parte_2 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge. Liquida all'avv. per il presente procedimento, l'importo di € 300,00 per Parte_1 compenso, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA come per legge, ponendo tali somme a carico dell'Erario. Si comunichi.
Lecce, 2.05.2025 Il giudice
dr.ssa Agnese DI BATTISTA