CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 392/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai IGnori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott. NATALINO SAPONE ConIGliere
dott.ssa FEDERICA RENDE ConIGliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 392/2019 vertente
TRA
C.F.: (C.F. ) difesa per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di appello dall' avv. Ugo Squillace ( -pec: CodiceFiscale_2
appellante Email_1
CONTRO
(C.F. sito in Locri (RC) alla via Tripoli n° 10, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore pro-tempore Dott. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Antonio Pelle (c.f. ) per procura in calce alla comparsa di risposta di primo C.F._3
grado– p.e.c.: appellato Email_2
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Costantino Belvedere (C.F. Controparte_3
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
in appello – p.e.c.: appellato terzo chiamato Email_3
1 OGGETTO: Comunione e condominio, impugnazione di delibere assembleari condominiali- appello avverso la Sentenza n. 1340/2018 emessa dal Tribunale di Locri in data 31.10.2018 mai
notificata, nel procedimento recante N.R.G.1707/2016.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2016 in qualità di OM Parte_1
del Condominio di via Tripoli n.10 in Locri, proprietaria esclusiva del lastrico solare di copertura dell'edificio, impugnava, chiedendone la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento, le deliberazioni di cui alle assemblee del 25.10.2004, 18.02.2005, 21.04.2005, 26.10.2005, 5.01.2006,
2.02.2006, 16.02.2006, 16.03.2006, 26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007, 1.02.2008, 25.09.2008,
20.10.2008, 19.02.2009, 19.02.2010, 11.02.2011, 30.01.2012, 29.01.2013, 29.04.2014, 4.07.2014,
26.02.2015, 8.06.2015, 27.07.2015 deducendone l'irrituale assunzione da parte dell'assemblea in difetto di convocazione dell'attrice, e per non aver ricevuto copia dei relativi verbali .
Precisava di aver avuto conoscenza delle deliberazioni in contestazione soltanto in data 22.07.2016 in conseguenza della consegna dei relativi verbali effettuata dall'amministratore Dott. CP_2 al delegato dell'attrice La denunciava altresì l'illegittimità, chiedendone Parte_2 Pt_1
l'annullamento anche sotto tale profilo, delle deliberazioni di cui all'assemblee del 16.03.2006,
26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007, 1.02.2008, 19.02.2009, 19.02.2010, 11.02.2011, 29.04.2014,
4.07.2014 e 26.02.2015 assunte dall'ente di gestione con la partecipazione dell'amministratore in veste di delegato, deducendone la contrarietà tanto alla legge, segnatamente al disposto del nuovo art. 67 quinto comma disp. att. c.c. quanto alla previsione di cui all'art. 24 del regolamento condominiale
(approvato prima dell'entrata in vigore della legge n° 220/2012 di riforma del ). Chiedeva CP_1 in particolare l'annullamento delle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2015 e del piano di riparto assunte in seconda convocazione in data 22.06.2016
(comunicate unitamente al relativo verbale con lettera racc. a.r. ricevuta il 7.07.2016) in conseguenza del denunciato mutamento dei criteri di riparto delle spese per la prestazione di servizi comuni (quote condominiali) operato dall'assemblea condominiale. L'attrice rimarcava la natura contrattuale dell'art. 10 del regolamento di condominio che poneva le spese relative alla manutenzione ed alla ricostruzione delle scale nonché quelle per la manutenzione dell'ascensore a carico dei soli condomini che se ne servivano con ripartizione proporzionale in ragione delle quote millesimali indicate nelle apposite tabelle , stante l'arresto della corsa dell'impianto di ascensore al quinto piano dell'edificio condominiale con esclusione del lastrico solare di cui essa era proprietaria che non risulta pertanto servito da detto impianto. Infine, l'odierna appellante si doleva dell'illegittimità derivata della deliberazione di cui all'assemblea del 22.06.2016 in conseguenza dei vizi formali inficianti tutti i deliberati ad essa precedenti parimenti oggetto di impugnativa. In relazione a tutte le delibere
2 impugnate la IG.ra formulava in via preliminare espressa istanza di sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva e poi, in sede di conclusioni formulate nell'atto di citazione, instava per la declaratoria di nullità e comunque per l'annullabilità delle impugnate delibere con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 08.03.2017 il si costituiva in Controparte_1
giudizio spiegando chiamata in garanzia nei confronti del IGnor (coniuge Persona_1 dell'attrice) anch'egli condomino dello stabile, eccependo il difetto di un concreto interesse ad agire in capo all'attrice e contestando il denunciato mutamento dei criteri di riparto delle spese per i servizi comuni in pregiudizio dell'attrice.
Autorizzata la chiamata del terzo con ordinanza Giudice Istruttore del 10.3.2017, e notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo da parte del convenuto il terzo chiamato CP_1
si costituiva in giudizio in forza di comparsa di risposta depositata in data Persona_1
08.09.2017, eccependo l'improcedibilità della chiamata in garanzia per omesso esperimento della procedura di mediazione nonché l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire perché la domanda della OM era finalizzata ad ottenere l'annullamento delle delibere;
infine la nullità della chiamata per violazione dell'art 164 comma 4^ cpc , per indeterminatezza del petitum della domanda di garanzia. Nel merito affermava l'inoperatività del principio dell'apparenza in materia condominiale, e l'obbligo dell'amministratore di accertarsi delle effettive titolarità degli immobili condominiali e convocare correttamente coloro che avevano titolo per partecipare.
Concludeva gradatamente per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito di tutte le domande.
Rigettata con ordinanza emessa in data 30.09.2017 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere formulata da parte attrice ed esperita con esito negativo la disposta procedura di mediazione nei confronti del terzo chiamato, all'udienza del 29.03.2018 il giudice assegnava alle parti i tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. La causa proseguiva fino all'udienza del 31.10.2018, in cui il giudice, udite le conclusioni delle parti e dopo breve discussione orale, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Con sentenza n. 1340/2018 il Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti del Condominio di via Tripoli condannando parte attrice alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di parte convenuta, compensando integralmente le spese tra il CP_1
ed il terzo chiamato.
3 A fronte della decisione di prime cure proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi:
1. Con il primo motivo di appello veniva dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare, sollevata dal di carenza di CP_1 interesse all'impugnazione delle deliberazioni per vizi formali, ritenendo che l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea bastasse da sola a ledere sempre potenzialmente un interesse, sebbene astratto, del legittimandolo all'impugnazione della CP_1
delibera viziata. L'appellante deduceva, in particolare, che fossero annullabili tutte le delibere affette da vizi formali attinenti alla procedura di formazione della volontà del ed in particolare CP_1 quelle che violavano le prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. L'omessa convocazione e la mancata comunicazione dei verbali contenenti le deliberazioni aveva impedito ogni possibilità di interlocuzione in ordine alle questioni poste all'ordine del giorno. Ancor più grave era la lesione nell'ipotesi di mutamento delle tabelle millesimali con conseguente modifica dei criteri di riparto delle spese per la prestazione di servizi comuni, cosiddette quote condominiali, operato dall'ente di gestione senza l'unanimità dei consensi prescritta per la modifica delle tabelle millesimali.
2. Con il secondo motivo di appello la deduceva l'erroneità della sentenza nella parte Pt_1
in cui statuiva che le deduzioni riportate negli atti successivi dalla difesa attrice dovessero considerarsi tardive in quanto formulate dopo il maturare delle preclusioni di rito. Infatti sin dall'atto di citazione l'attrice aveva chiesto la nullità o annullabilità delle delibere assembleari;
ancor più grave quanto emergeva dal verbale dell'assemblea condominiale del 04.07.2014 per la operata modifica delle tabelle millesimali, non approvata all'unanimità, con inserimento di nuovi soggetti all'interno della compagine condominiale.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame, reiterando in appello le ulteriori Parte_1
questioni già prospettate in primo grado, vale a dire confermando il disconoscimento di un potere di rappresentanza in capo al coniuge, terzo chiamato, in seno alla compagine condominiale, nonché evidenziando di essere stata dal ingiustificatamente coinvolta nella procedura di CP_1
mediazione, resasi necessaria in conseguenza della chiamata in causa del terzo , Persona_1 sebbene l'attrice prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado avesse già ritualmente soddisfatto la condizione di procedibilità della propria domanda,così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni assembleari impugnate
o comunque annullarle integralmente in ragione dei vizi denunciati. Con vittoria di spese, compensi
e rimborso forfettario di entrambi i gradi del giudizio”.
4 Con comparsa di risposta in appello del 4.09.2019si costituiva il Controparte_1
richiamando le difese articolate nel primo grado di giudizio nonché i documenti prodotti, in particolare reiterando l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo all'appellante, che non avrebbe allegato la prova di alcun pregiudizio presente o futuro derivante dalle deliberazioni dedotte in causa. Invece, riguardo l'asserita mancata convocazione alle assemblee condominiali, questione non affrontata dal giudice di prime cure perché ritenuta assorbita, il convenuto vi CP_1 opponeva l'insussistenza delle doglianze quanto all'assemblea dell'08.06.2015, che non si sarebbe mai tenuta e circa la delibera condominiale del 22.06.2016 di approvazione del bilancio consuntivo
2015 e del piano di riparto, il cui verbale era stato comunicato all'appellante il 07.07.16 a mezzo lettera raccomandata. Il Condominio insisteva altresì, nell'eccezione di avvenuta rappresentanza della in seno alle varie assemblee condominiali, per il tramite del di lei coniuge, IG. Pt_1 [...]
, con essa stabilmente convivente e anche egli condomino in quanto proprietario Persona_1 dell'immobile posto al piano terra del Condominio di Via Tripoli n.10, al quale venivano trasmessi i verbali assembleari in caso di assenza dello stesso. Il avrebbe assunto su di sé una chiara Per_1
negotioru mgestio nell'interesse della moglie, come dimostrerebbe l'attribuzione documentale del lastrico solare, nel regolamento condominiale, a nome dello stesso che, consapevole di non essere proprietario di tale unità immobiliare, sin dal 1972 aveva taciuto tale informazione al Condominio, continuando nel corso dei decenni a gestire autonomamente e direttamente gli interessi della moglie, facendo cosciente acquiescenza all'attribuzione a sé pure dei millesimi proprietari inerenti il lastrico solare, oltreché pagando le spese condominiali – anche relative all'uso delle parti comuni – inerenti la proprietà della IG.ra .Ed ancora, in occasione di lavori di coibentazione che ha dovuto Pt_1 eseguire la OM, IG.ra , proprietaria dell'appartamento posto al di sotto del CP_4
terrazzo di proprietà della IG.ra tale OM avrebbe chiesto ed ottenuto dal Pt_1 Per_1
l'autorizzazione ad intervenire sul lastrico solare, circostanza mai contestata. Più specificamente in relazione alla delibera condominiale del 22.06.2016 di approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del piano di riparto, il impugnava il dedotto avversario, eccependo che non risulterebbe CP_1
dal tenore della delibera stessa una modifica dei criteri di riparto delle spese per i servizi comuni, perciò escludendone la nullità. In ogni caso, la sarebbe decaduta dalla possibilità di muovere Pt_1
censure in merito al presunto rifacimento delle tabelle millesimali, avendo introdotto per la prima volta la questione nelle note conclusive rese in primo grado, a fronte di un atto introduttivo ben più generico. Pertanto, il concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze.
5 Con comparsa di risposta in appello del 25.09.2019 si costituiva il quale Persona_1
pregiudizialmente sollevava eccezione di improponibilità della domanda di garanzia e manleva del per avvenuta rinuncia, non avendola l'appellato riproposta in sede di conclusioni della CP_1
comparsa di costituzione in appello. Nel merito, insisteva in tutte le difese già dispiegate in primo grado, in particolare eccependo l'inazionabilità della domanda di garanzia per carenza dell'interesse ad agire, nonché la nullità della domanda di garanzia per generica indicazione del petitum e, infine, richiamando l'inoperatività del principio dell'apparenza in ambito condominiale, concludendo per la declaratoria di tacita rinuncia alla domanda di garanzia e di manleva spiegata dal o, in CP_1 subordine, di inazionabilità della stessa, comunque pronunciando l'inammissibilità della domanda di garanzia per carenza di interesse ad agire, oltreché chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo in forza della previsione di cui al comma 4 dell'art. 164
c.p.c., ovvero respingere la domanda di garanzia svolta dall'Ente condominiale chiamante previa declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza, sia in fatto che in diritto, della stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Dopo alcuni rinvii e scambi di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza una prima volta con ordinanza dell'11.01.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Seguiva lo scambio di memorie e repliche, ma con ordinanza del 28.04.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per surroga del relatore e rideterminazione del Collegio.
Ad una successiva udienza era assegnata nuovamente a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui profittavano il che depositava comparsa conclusionale Controparte_1 nonché successivamente l'appellante e il terzo chiamato, soltanto per le repliche..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado è errata e merita di essere riformata, per la fondatezza del primo motivo di appello.
L'atto di citazione di primo grado della espressamente chiedeva la nullità o annullamento Pt_1
delle delibere condominiali elencate, innanzitutto perché non era stata mai convocata pur avendone titolo quale proprietaria del lastrico solare, e non le erano state poi neppure comunicate le deliberazioni, fino al momento in cui – il giorno 22.7.2016- le erano stae consegnate in copia dall'amministratore .
Nonostante la OM abbia poi dedotto una serie di altri profili di illegittimità delle deliberazioni, certamente quelli indicati devono essere esaminati preliminarmente , e sono da soli
6 sufficienti all'annullamento: la mancata convocazione ha inficiato la validità delle deliberazioni, ed il termine perentorio (30 gg) per impugnare le delibere così irregolarmente assunte
Le incertezze della giurisprudenza sul discrimine tra nullità e annullabilità delle delibere, e sulla questione dell'interesse ad agire sono state in buona misura risolte da Cass Sez. Un. N. 4805/2005, che risolvere la questione di diritto e definire il contrasto, hanno privilegiato l'interpretazione secondo la quale la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, anche ad un solo dei condomini, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, in coerenza con il dato normativo ricavabile dall'art. 1137 c.c., al comma 2, che espressamente stabilisce che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, aggiungendo al comma 3 che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
La sentenza invece, pur richiamando le domande della ha ritenuto che l'attrice non Pt_1 avesse dimostrato l'interesse ad agire, non rispondendo alle eccezioni formulate sulle singole delibere da parte del CP_1
Decisione che non può condividersi, poiché la giurisprudenza citata in sentenza si riferisce ad ipotesi in cui il condomino era stato posto nelle condizioni di partecipare all'assemblea.
La mancanza di convocazione impedisce la possibilità di partecipare, e ciò è causa di annullabilità della decisione, che assorbe ogni altro argomento, e prescinde dal contenuto delle deliberazioni.
In caso di annullabilità delle deliberazioni delle assemblee condominiali per mancanza di convocazione la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni, (Cass. Ord.
n. 15434/2020, in questo senso anche Cass. n. 2999 del 2010).
Quindi l'azione di annullamento di una delibera assembleare può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore.
Invece la decisione impugnata non ha affrontato tale fondamentale e principale causa di annullabilità, proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è per tale ragione errata.
Esaminando in questa sede le questioni non esaminate in primo grado e riproposte con l'appello, a fronte della eccezione di mancata convocazione della OM , era onore del di CP_1
dimostrare di averla correttamente convocata, producendo le missive raccomandate con ricevuta
7 di ritorno – o altri validi mezzi di comunicazione di data certa - con i quali aveva portato a conoscenza della le convocazioni. Parte_3
Ma il non ha dato prova di aver convocato la a nessuna delle assemblee CP_1 Pt_1
condominiali nelle quali sono state assunte le delibere dedotte in lite, (eccezion fatta per quella del
8.06.2015, che l'appellato deduce essere inesistente), che sono state assunte illegittimamente e sono annullabili
Tuttavia, trattandosi di annullabilità, ai sensi dell'art 1137 cc il termine per proporre impugnazione
è di 30 giorni, e decorre dalla data di comunicazione dei verbali delle delibere alle quali la Pt_1
non aveva potuto partecipare.
Il non ha fornito prova di avere inviato neppure i verbali, fatta eccezione per la CP_1 delibera del 22.06.2016, riguardante l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano di riparto, inviatile con lettera raccomandata del 7.07.2016
Solo dalla data di ricezione di tale missiva – in data 22.07.2016 la ha avuto notizia di Pt_1
questa delibera;
la stessa ha dichiarato che in pari data aveva ottenuto dall'amministratore la consegna brevi manu le copie dei verbali di tutte le altre assemblee dedotti in causa ( ad eccezione di quella indicata con la data del 8.06.2015, che il ha negato esistesse). CP_1
Deve quindi ritenersi che il termine di 30 gg per l'impugnazione abbia iniziato il suo corso, per tutte le delibere oggetto di causa, dal 22 luglio 2016
Il termine risulta rispettato, avendo la presentato istanza di mediazione (condizione di Pt_1
procedibilità in materia di impugnazione di delibere condominiali) in data 3.08.2016.
La procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo, in data 27.10.2016.
Con atto di citazione del 26.11.2016, l'odierna appellante adiva l'autorità giudiziaria per impugnare le delibere elencate in fatto.
L'impugnazione delle delibere assembleari è soggetta al preventivo esperimento della mediazione, ai sensi dell'art 5 del D. Legislativo n. 28 del 2010, nel teste vigente all'epoca dei fatti (anteriore quindi alle modifiche apportate nel 2023 ) .
L'esperimento della mediazione interrompe – e non sospende- il termine (decadenziale) per l'impugnazione delle delibere assembleari. La differenza è che in caso di fatto interruttivo, dalla cessazione della causa ostativa, decorre un nuovo (intero) termine di 30 giorni per impugnare
Nella specie, è stato tempestivamente interrotto il primo termine di 30 gg decorrente dal 22 luglio
2016 , con la proposizione dell'istanza di mediazione del 3.8.2016.
Con l'esito (negativo) della mediazione , di cui al verbale del 27.10.2016, deve ritenersi decorra da tale data un nuovo termine di 30 giorni, che è stato rispettato, con la proposizione della domanda di
8 primo grado in data 26.11.20216, peraltro in difetto di eccezioni in punto di tempestività dell'impugnazione.
Nel merito, quindi, la mancata prova di tempestive convocazioni per le assemblee alla Pt_1 mai offerta dal comporta l'annullabilità di tutte le delibere impugnate, che sono CP_1
prodotte in atti, in nessuna delle quali la risulta presente (la sola delibera del 8.6.2015 Pt_1 risulta inesistente e l'impugnazione di una delibera inesistente è ovviamente carente di oggetto)
Non soccorre le difese del che in alcuni dei verbali di assemblea risulta presente il CP_1
coniuge della , precisamente nel verbale del 18.2.2005; e che in altri Pt_1 Persona_1
due - 29.1.2013 e 29.4.2014 - è presente tale , su delega del;
Parte_2 Persona_1
in un altro del 4.7.2014 è delegata dal altra persona. Persona_1
L'aver tuttavia il coniuge della indebitamente presenziato alle assemblee, in assenza di Pt_1
delega scritta da parte della effettiva OM, legittimata a presenziare alla assemblea, non può costituire circostanza sanante dell'illegittimità .
Infatti non può né addursi la “negotiorum gestio”, come sostenuto dal , per la presenza CP_1
di tale soggetti - non legittimati e non delegati - a qualche (sporadica) assemblea;
né potrebbe opporsi l'argomentazione del Controparte_5
Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, con l'arresto n. 5035 del 2002, affermando la non applicabilità del principio dell'apparenza del diritto nella materia condominiale. Pertanto,
l'amministratore di condominio non può venire meno ai propri doveri di controllo e di convocazione dei partecipanti legittimati al condominio sul mero presupposto che un condomino apparente (tale sarebbe il , coniuge dell'appellante) con un comportamento reiterato, abbia Persona_1 ingenerato nei terzi la convinzione di essere l'effettivo titolare del diritto , legittimato a presenziare all'assemblea.
Di recente Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 10824 del 24/04/2023 “All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art.
1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni”
Peraltro tale orientamento giurisprudenziale ha trovato accoglimento da parte del legislatore che, con la Legge n. 220/2012 di riforma del ha introdotto l'anagrafe condominiale, un CP_1 registro del cui aggiornamento è onerato l'amministratore.
9 In definitiva, sebbene il comportamento del terzo chiamato era idoneo ad ingenerare equivoci e addirittura allo stesso risultava attribuita nel risalente Regolamento condominiale (cfr. Per_1
allegato Disegni planimetrici) la proprietà del lastrico solare, di cui era invece proprietaria esclusiva l'appellante, tale condotta non avrebbe potuto giustificare l'omissione dell'amministratore, che deve avere una diligenza qualificata, ed è tenuto ad effettuare i controlli necessari per il corretto assolvimento del proprio incarico, tra cui rientra una corretta gestione e, in specie, la corretta convocazione delle assemblee.
Invero, il riformato n. 6 del comma 1 dell'art. 1130 c.c. prevede che l'amministratore condominiale debba proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili>>.
Il secondo motivo di gravame è da ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono
Per quanto detto deve accogliersi l'appello della riformarsi interamente l'appellata Pt_1 sentenza, per l'effetto annullarsi tutte le delibere condominiali oggetto di domanda ovvero quelle del 25.10.2004, 18.02.2005, 21.04.2005, 26.10.2005, 5.01.2006, 2.02.2006, 16.02.2006, 16.03.2006,
26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007, 1.02.2008, 25.09.2008, 20.10.2008, 19.02.2009, 19.02.2010,
11.02.2011, 30.01.2012, 29.01.2013, 29.04.2014, 4.07.2014, 26.02.2015, 27.07.2015 per difetto di convocazione della appellante alle assemblee .
Nulla per la delibera del 8.06.2015, che il afferma non essere mai esistita assemblea CP_1
in quella data
Le spese del doppio grado devo essere poste a carico del soccombente ed a favore della CP_1
liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/2022, tenuto Pt_1
conto del valore dichiarato della controversia , in primo grado ed in appello (euro 20.000) , e dei minimi della tabella, per la assenza di complessità della causa .
Il condominio dovrà pertanto corrispondere alla le spese : Pt_1
10 - di euro 2.540,00 per il primo grado (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00)
- di euro 2.906,00 per il presente grado (di cui Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00; Fase decisionale, valore minimo:€ 956,00)
Entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA e spese forfetarie come per legge
Il terzo chiamato in primo grado, è stato citato in appello dall'appellante, Persona_1
che non aveva titolo per farlo.
Infatti il era entrato nel processo di primo grado quale “chiamato in garanzia” dal Per_1
che però non ha proposto alcun appello incidentale neppure condizionato in questa sede CP_1
, né ha riproposto espressamente alcuna domanda al (le conclusioni del in appello Per_1 CP_1 sono del seguente testuale tenore “..che l'Eccellentissima Corte di Appello di Reggio Calabria, voglia rigettare l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza Parte_1
di primo grado e ad ogni modo respingendo tutte le domande da ella avanzate già in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”)
Non era quindi titolata la a citare il nei cui confronti non aveva in primo grado, Pt_1 Per_1
né ha proposto alcuna domanda né alcun appello,
Le spese di lite fra e per il presente grado possono compensarsi in ragione di ciò, Per_1 Pt_1 poiché l'appellante non era legittimata a citare il perché nessuna domanda ha proposto la Per_1
appellante nei suoi confronti;
il contenuto delle difese del in questo grado non si riferiscono Per_1
ad una domanda proposta dalla appellante
Nei rapporti con il : inoltre non ha proposto alcuna impugnazione alla sentenza CP_1 Per_1
di primo grado, neppure per la parte che riguardava la compensazione delle spese di lite sostenute per difendersi in quella sede. La statuizione sulle spese di primo grado è per lui quindi definitiva, e non
è oggetto di appello.
Per il presente grado, deve prendersi atto che nessuna domanda è stata riproposta nei suoi confronti dalla difesa del che solo in primo grado aveva azionato la domanda di garanzia e di CP_1
manleva ma che non ha neppure citato il in appello . Per_1
Quest'ultimo si è costituto al solo scopo di difendersi da una domanda di garanzia non proposta nei suoi confronti in appello (come dallo stesso affermato), risultando la chiamata del dovuta solo Per_1
alla iniziativa della che non ha spiegato domande nei suoi confronti. Pt_1
11 Le spese del in questo grado restano quindi a suoi carico, stante la citazione ad iniziativa Per_1
della che nulla chiedeva nei confronti del e tenuto conto che il ha spiegato Pt_1 Per_1 Per_1
difese senza che alcuna domanda fosse proposta nei suoi confronti
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_6
sentenza n. 1340/2018 emessa dal Tribunale di Locri in data 31.10.2018, così provvede:
• Accoglie l'appello di e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza annulla le delibere condominiali assunte nelle date 25.10.2004, 18.02.2005, 21.04.2005,
26.10.2005, 5.01.2006, 2.02.2006, 16.02.2006, 16.03.2006, 26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007,
1.02.2008, 25.09.2008, 20.10.2008, 19.02.2009, 19.02.2010, 11.02.2011, 30.01.2012, 29.01.2013,
29.04.2014, 4.07.2014, 26.02.2015, 27.07.2015, 22.06.2016 (eccetto la delibera del 8.06.2015 che non risulta esistente)
• Condanna il alle spese del doppio grado in favore della che si liquidano CP_1 Pt_1
EX DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 2.540,00 per il primo grado e per euro 2.906,00 per il presente grado;
entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA e spese forfetarie come per legge
• Spese compensate fra e le altre parti per il presente grado Persona_1
Reggio Calabria, così deciso il 7 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
12
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai IGnori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott. NATALINO SAPONE ConIGliere
dott.ssa FEDERICA RENDE ConIGliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 392/2019 vertente
TRA
C.F.: (C.F. ) difesa per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di appello dall' avv. Ugo Squillace ( -pec: CodiceFiscale_2
appellante Email_1
CONTRO
(C.F. sito in Locri (RC) alla via Tripoli n° 10, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore pro-tempore Dott. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Antonio Pelle (c.f. ) per procura in calce alla comparsa di risposta di primo C.F._3
grado– p.e.c.: appellato Email_2
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Costantino Belvedere (C.F. Controparte_3
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
in appello – p.e.c.: appellato terzo chiamato Email_3
1 OGGETTO: Comunione e condominio, impugnazione di delibere assembleari condominiali- appello avverso la Sentenza n. 1340/2018 emessa dal Tribunale di Locri in data 31.10.2018 mai
notificata, nel procedimento recante N.R.G.1707/2016.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2016 in qualità di OM Parte_1
del Condominio di via Tripoli n.10 in Locri, proprietaria esclusiva del lastrico solare di copertura dell'edificio, impugnava, chiedendone la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento, le deliberazioni di cui alle assemblee del 25.10.2004, 18.02.2005, 21.04.2005, 26.10.2005, 5.01.2006,
2.02.2006, 16.02.2006, 16.03.2006, 26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007, 1.02.2008, 25.09.2008,
20.10.2008, 19.02.2009, 19.02.2010, 11.02.2011, 30.01.2012, 29.01.2013, 29.04.2014, 4.07.2014,
26.02.2015, 8.06.2015, 27.07.2015 deducendone l'irrituale assunzione da parte dell'assemblea in difetto di convocazione dell'attrice, e per non aver ricevuto copia dei relativi verbali .
Precisava di aver avuto conoscenza delle deliberazioni in contestazione soltanto in data 22.07.2016 in conseguenza della consegna dei relativi verbali effettuata dall'amministratore Dott. CP_2 al delegato dell'attrice La denunciava altresì l'illegittimità, chiedendone Parte_2 Pt_1
l'annullamento anche sotto tale profilo, delle deliberazioni di cui all'assemblee del 16.03.2006,
26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007, 1.02.2008, 19.02.2009, 19.02.2010, 11.02.2011, 29.04.2014,
4.07.2014 e 26.02.2015 assunte dall'ente di gestione con la partecipazione dell'amministratore in veste di delegato, deducendone la contrarietà tanto alla legge, segnatamente al disposto del nuovo art. 67 quinto comma disp. att. c.c. quanto alla previsione di cui all'art. 24 del regolamento condominiale
(approvato prima dell'entrata in vigore della legge n° 220/2012 di riforma del ). Chiedeva CP_1 in particolare l'annullamento delle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2015 e del piano di riparto assunte in seconda convocazione in data 22.06.2016
(comunicate unitamente al relativo verbale con lettera racc. a.r. ricevuta il 7.07.2016) in conseguenza del denunciato mutamento dei criteri di riparto delle spese per la prestazione di servizi comuni (quote condominiali) operato dall'assemblea condominiale. L'attrice rimarcava la natura contrattuale dell'art. 10 del regolamento di condominio che poneva le spese relative alla manutenzione ed alla ricostruzione delle scale nonché quelle per la manutenzione dell'ascensore a carico dei soli condomini che se ne servivano con ripartizione proporzionale in ragione delle quote millesimali indicate nelle apposite tabelle , stante l'arresto della corsa dell'impianto di ascensore al quinto piano dell'edificio condominiale con esclusione del lastrico solare di cui essa era proprietaria che non risulta pertanto servito da detto impianto. Infine, l'odierna appellante si doleva dell'illegittimità derivata della deliberazione di cui all'assemblea del 22.06.2016 in conseguenza dei vizi formali inficianti tutti i deliberati ad essa precedenti parimenti oggetto di impugnativa. In relazione a tutte le delibere
2 impugnate la IG.ra formulava in via preliminare espressa istanza di sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva e poi, in sede di conclusioni formulate nell'atto di citazione, instava per la declaratoria di nullità e comunque per l'annullabilità delle impugnate delibere con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 08.03.2017 il si costituiva in Controparte_1
giudizio spiegando chiamata in garanzia nei confronti del IGnor (coniuge Persona_1 dell'attrice) anch'egli condomino dello stabile, eccependo il difetto di un concreto interesse ad agire in capo all'attrice e contestando il denunciato mutamento dei criteri di riparto delle spese per i servizi comuni in pregiudizio dell'attrice.
Autorizzata la chiamata del terzo con ordinanza Giudice Istruttore del 10.3.2017, e notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo da parte del convenuto il terzo chiamato CP_1
si costituiva in giudizio in forza di comparsa di risposta depositata in data Persona_1
08.09.2017, eccependo l'improcedibilità della chiamata in garanzia per omesso esperimento della procedura di mediazione nonché l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire perché la domanda della OM era finalizzata ad ottenere l'annullamento delle delibere;
infine la nullità della chiamata per violazione dell'art 164 comma 4^ cpc , per indeterminatezza del petitum della domanda di garanzia. Nel merito affermava l'inoperatività del principio dell'apparenza in materia condominiale, e l'obbligo dell'amministratore di accertarsi delle effettive titolarità degli immobili condominiali e convocare correttamente coloro che avevano titolo per partecipare.
Concludeva gradatamente per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito di tutte le domande.
Rigettata con ordinanza emessa in data 30.09.2017 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere formulata da parte attrice ed esperita con esito negativo la disposta procedura di mediazione nei confronti del terzo chiamato, all'udienza del 29.03.2018 il giudice assegnava alle parti i tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. La causa proseguiva fino all'udienza del 31.10.2018, in cui il giudice, udite le conclusioni delle parti e dopo breve discussione orale, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Con sentenza n. 1340/2018 il Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti del Condominio di via Tripoli condannando parte attrice alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di parte convenuta, compensando integralmente le spese tra il CP_1
ed il terzo chiamato.
3 A fronte della decisione di prime cure proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi:
1. Con il primo motivo di appello veniva dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare, sollevata dal di carenza di CP_1 interesse all'impugnazione delle deliberazioni per vizi formali, ritenendo che l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea bastasse da sola a ledere sempre potenzialmente un interesse, sebbene astratto, del legittimandolo all'impugnazione della CP_1
delibera viziata. L'appellante deduceva, in particolare, che fossero annullabili tutte le delibere affette da vizi formali attinenti alla procedura di formazione della volontà del ed in particolare CP_1 quelle che violavano le prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. L'omessa convocazione e la mancata comunicazione dei verbali contenenti le deliberazioni aveva impedito ogni possibilità di interlocuzione in ordine alle questioni poste all'ordine del giorno. Ancor più grave era la lesione nell'ipotesi di mutamento delle tabelle millesimali con conseguente modifica dei criteri di riparto delle spese per la prestazione di servizi comuni, cosiddette quote condominiali, operato dall'ente di gestione senza l'unanimità dei consensi prescritta per la modifica delle tabelle millesimali.
2. Con il secondo motivo di appello la deduceva l'erroneità della sentenza nella parte Pt_1
in cui statuiva che le deduzioni riportate negli atti successivi dalla difesa attrice dovessero considerarsi tardive in quanto formulate dopo il maturare delle preclusioni di rito. Infatti sin dall'atto di citazione l'attrice aveva chiesto la nullità o annullabilità delle delibere assembleari;
ancor più grave quanto emergeva dal verbale dell'assemblea condominiale del 04.07.2014 per la operata modifica delle tabelle millesimali, non approvata all'unanimità, con inserimento di nuovi soggetti all'interno della compagine condominiale.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame, reiterando in appello le ulteriori Parte_1
questioni già prospettate in primo grado, vale a dire confermando il disconoscimento di un potere di rappresentanza in capo al coniuge, terzo chiamato, in seno alla compagine condominiale, nonché evidenziando di essere stata dal ingiustificatamente coinvolta nella procedura di CP_1
mediazione, resasi necessaria in conseguenza della chiamata in causa del terzo , Persona_1 sebbene l'attrice prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado avesse già ritualmente soddisfatto la condizione di procedibilità della propria domanda,così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni assembleari impugnate
o comunque annullarle integralmente in ragione dei vizi denunciati. Con vittoria di spese, compensi
e rimborso forfettario di entrambi i gradi del giudizio”.
4 Con comparsa di risposta in appello del 4.09.2019si costituiva il Controparte_1
richiamando le difese articolate nel primo grado di giudizio nonché i documenti prodotti, in particolare reiterando l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo all'appellante, che non avrebbe allegato la prova di alcun pregiudizio presente o futuro derivante dalle deliberazioni dedotte in causa. Invece, riguardo l'asserita mancata convocazione alle assemblee condominiali, questione non affrontata dal giudice di prime cure perché ritenuta assorbita, il convenuto vi CP_1 opponeva l'insussistenza delle doglianze quanto all'assemblea dell'08.06.2015, che non si sarebbe mai tenuta e circa la delibera condominiale del 22.06.2016 di approvazione del bilancio consuntivo
2015 e del piano di riparto, il cui verbale era stato comunicato all'appellante il 07.07.16 a mezzo lettera raccomandata. Il Condominio insisteva altresì, nell'eccezione di avvenuta rappresentanza della in seno alle varie assemblee condominiali, per il tramite del di lei coniuge, IG. Pt_1 [...]
, con essa stabilmente convivente e anche egli condomino in quanto proprietario Persona_1 dell'immobile posto al piano terra del Condominio di Via Tripoli n.10, al quale venivano trasmessi i verbali assembleari in caso di assenza dello stesso. Il avrebbe assunto su di sé una chiara Per_1
negotioru mgestio nell'interesse della moglie, come dimostrerebbe l'attribuzione documentale del lastrico solare, nel regolamento condominiale, a nome dello stesso che, consapevole di non essere proprietario di tale unità immobiliare, sin dal 1972 aveva taciuto tale informazione al Condominio, continuando nel corso dei decenni a gestire autonomamente e direttamente gli interessi della moglie, facendo cosciente acquiescenza all'attribuzione a sé pure dei millesimi proprietari inerenti il lastrico solare, oltreché pagando le spese condominiali – anche relative all'uso delle parti comuni – inerenti la proprietà della IG.ra .Ed ancora, in occasione di lavori di coibentazione che ha dovuto Pt_1 eseguire la OM, IG.ra , proprietaria dell'appartamento posto al di sotto del CP_4
terrazzo di proprietà della IG.ra tale OM avrebbe chiesto ed ottenuto dal Pt_1 Per_1
l'autorizzazione ad intervenire sul lastrico solare, circostanza mai contestata. Più specificamente in relazione alla delibera condominiale del 22.06.2016 di approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del piano di riparto, il impugnava il dedotto avversario, eccependo che non risulterebbe CP_1
dal tenore della delibera stessa una modifica dei criteri di riparto delle spese per i servizi comuni, perciò escludendone la nullità. In ogni caso, la sarebbe decaduta dalla possibilità di muovere Pt_1
censure in merito al presunto rifacimento delle tabelle millesimali, avendo introdotto per la prima volta la questione nelle note conclusive rese in primo grado, a fronte di un atto introduttivo ben più generico. Pertanto, il concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze.
5 Con comparsa di risposta in appello del 25.09.2019 si costituiva il quale Persona_1
pregiudizialmente sollevava eccezione di improponibilità della domanda di garanzia e manleva del per avvenuta rinuncia, non avendola l'appellato riproposta in sede di conclusioni della CP_1
comparsa di costituzione in appello. Nel merito, insisteva in tutte le difese già dispiegate in primo grado, in particolare eccependo l'inazionabilità della domanda di garanzia per carenza dell'interesse ad agire, nonché la nullità della domanda di garanzia per generica indicazione del petitum e, infine, richiamando l'inoperatività del principio dell'apparenza in ambito condominiale, concludendo per la declaratoria di tacita rinuncia alla domanda di garanzia e di manleva spiegata dal o, in CP_1 subordine, di inazionabilità della stessa, comunque pronunciando l'inammissibilità della domanda di garanzia per carenza di interesse ad agire, oltreché chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo in forza della previsione di cui al comma 4 dell'art. 164
c.p.c., ovvero respingere la domanda di garanzia svolta dall'Ente condominiale chiamante previa declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza, sia in fatto che in diritto, della stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Dopo alcuni rinvii e scambi di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza una prima volta con ordinanza dell'11.01.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Seguiva lo scambio di memorie e repliche, ma con ordinanza del 28.04.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per surroga del relatore e rideterminazione del Collegio.
Ad una successiva udienza era assegnata nuovamente a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui profittavano il che depositava comparsa conclusionale Controparte_1 nonché successivamente l'appellante e il terzo chiamato, soltanto per le repliche..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado è errata e merita di essere riformata, per la fondatezza del primo motivo di appello.
L'atto di citazione di primo grado della espressamente chiedeva la nullità o annullamento Pt_1
delle delibere condominiali elencate, innanzitutto perché non era stata mai convocata pur avendone titolo quale proprietaria del lastrico solare, e non le erano state poi neppure comunicate le deliberazioni, fino al momento in cui – il giorno 22.7.2016- le erano stae consegnate in copia dall'amministratore .
Nonostante la OM abbia poi dedotto una serie di altri profili di illegittimità delle deliberazioni, certamente quelli indicati devono essere esaminati preliminarmente , e sono da soli
6 sufficienti all'annullamento: la mancata convocazione ha inficiato la validità delle deliberazioni, ed il termine perentorio (30 gg) per impugnare le delibere così irregolarmente assunte
Le incertezze della giurisprudenza sul discrimine tra nullità e annullabilità delle delibere, e sulla questione dell'interesse ad agire sono state in buona misura risolte da Cass Sez. Un. N. 4805/2005, che risolvere la questione di diritto e definire il contrasto, hanno privilegiato l'interpretazione secondo la quale la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, anche ad un solo dei condomini, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, in coerenza con il dato normativo ricavabile dall'art. 1137 c.c., al comma 2, che espressamente stabilisce che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, aggiungendo al comma 3 che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
La sentenza invece, pur richiamando le domande della ha ritenuto che l'attrice non Pt_1 avesse dimostrato l'interesse ad agire, non rispondendo alle eccezioni formulate sulle singole delibere da parte del CP_1
Decisione che non può condividersi, poiché la giurisprudenza citata in sentenza si riferisce ad ipotesi in cui il condomino era stato posto nelle condizioni di partecipare all'assemblea.
La mancanza di convocazione impedisce la possibilità di partecipare, e ciò è causa di annullabilità della decisione, che assorbe ogni altro argomento, e prescinde dal contenuto delle deliberazioni.
In caso di annullabilità delle deliberazioni delle assemblee condominiali per mancanza di convocazione la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni, (Cass. Ord.
n. 15434/2020, in questo senso anche Cass. n. 2999 del 2010).
Quindi l'azione di annullamento di una delibera assembleare può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore.
Invece la decisione impugnata non ha affrontato tale fondamentale e principale causa di annullabilità, proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è per tale ragione errata.
Esaminando in questa sede le questioni non esaminate in primo grado e riproposte con l'appello, a fronte della eccezione di mancata convocazione della OM , era onore del di CP_1
dimostrare di averla correttamente convocata, producendo le missive raccomandate con ricevuta
7 di ritorno – o altri validi mezzi di comunicazione di data certa - con i quali aveva portato a conoscenza della le convocazioni. Parte_3
Ma il non ha dato prova di aver convocato la a nessuna delle assemblee CP_1 Pt_1
condominiali nelle quali sono state assunte le delibere dedotte in lite, (eccezion fatta per quella del
8.06.2015, che l'appellato deduce essere inesistente), che sono state assunte illegittimamente e sono annullabili
Tuttavia, trattandosi di annullabilità, ai sensi dell'art 1137 cc il termine per proporre impugnazione
è di 30 giorni, e decorre dalla data di comunicazione dei verbali delle delibere alle quali la Pt_1
non aveva potuto partecipare.
Il non ha fornito prova di avere inviato neppure i verbali, fatta eccezione per la CP_1 delibera del 22.06.2016, riguardante l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano di riparto, inviatile con lettera raccomandata del 7.07.2016
Solo dalla data di ricezione di tale missiva – in data 22.07.2016 la ha avuto notizia di Pt_1
questa delibera;
la stessa ha dichiarato che in pari data aveva ottenuto dall'amministratore la consegna brevi manu le copie dei verbali di tutte le altre assemblee dedotti in causa ( ad eccezione di quella indicata con la data del 8.06.2015, che il ha negato esistesse). CP_1
Deve quindi ritenersi che il termine di 30 gg per l'impugnazione abbia iniziato il suo corso, per tutte le delibere oggetto di causa, dal 22 luglio 2016
Il termine risulta rispettato, avendo la presentato istanza di mediazione (condizione di Pt_1
procedibilità in materia di impugnazione di delibere condominiali) in data 3.08.2016.
La procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo, in data 27.10.2016.
Con atto di citazione del 26.11.2016, l'odierna appellante adiva l'autorità giudiziaria per impugnare le delibere elencate in fatto.
L'impugnazione delle delibere assembleari è soggetta al preventivo esperimento della mediazione, ai sensi dell'art 5 del D. Legislativo n. 28 del 2010, nel teste vigente all'epoca dei fatti (anteriore quindi alle modifiche apportate nel 2023 ) .
L'esperimento della mediazione interrompe – e non sospende- il termine (decadenziale) per l'impugnazione delle delibere assembleari. La differenza è che in caso di fatto interruttivo, dalla cessazione della causa ostativa, decorre un nuovo (intero) termine di 30 giorni per impugnare
Nella specie, è stato tempestivamente interrotto il primo termine di 30 gg decorrente dal 22 luglio
2016 , con la proposizione dell'istanza di mediazione del 3.8.2016.
Con l'esito (negativo) della mediazione , di cui al verbale del 27.10.2016, deve ritenersi decorra da tale data un nuovo termine di 30 giorni, che è stato rispettato, con la proposizione della domanda di
8 primo grado in data 26.11.20216, peraltro in difetto di eccezioni in punto di tempestività dell'impugnazione.
Nel merito, quindi, la mancata prova di tempestive convocazioni per le assemblee alla Pt_1 mai offerta dal comporta l'annullabilità di tutte le delibere impugnate, che sono CP_1
prodotte in atti, in nessuna delle quali la risulta presente (la sola delibera del 8.6.2015 Pt_1 risulta inesistente e l'impugnazione di una delibera inesistente è ovviamente carente di oggetto)
Non soccorre le difese del che in alcuni dei verbali di assemblea risulta presente il CP_1
coniuge della , precisamente nel verbale del 18.2.2005; e che in altri Pt_1 Persona_1
due - 29.1.2013 e 29.4.2014 - è presente tale , su delega del;
Parte_2 Persona_1
in un altro del 4.7.2014 è delegata dal altra persona. Persona_1
L'aver tuttavia il coniuge della indebitamente presenziato alle assemblee, in assenza di Pt_1
delega scritta da parte della effettiva OM, legittimata a presenziare alla assemblea, non può costituire circostanza sanante dell'illegittimità .
Infatti non può né addursi la “negotiorum gestio”, come sostenuto dal , per la presenza CP_1
di tale soggetti - non legittimati e non delegati - a qualche (sporadica) assemblea;
né potrebbe opporsi l'argomentazione del Controparte_5
Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, con l'arresto n. 5035 del 2002, affermando la non applicabilità del principio dell'apparenza del diritto nella materia condominiale. Pertanto,
l'amministratore di condominio non può venire meno ai propri doveri di controllo e di convocazione dei partecipanti legittimati al condominio sul mero presupposto che un condomino apparente (tale sarebbe il , coniuge dell'appellante) con un comportamento reiterato, abbia Persona_1 ingenerato nei terzi la convinzione di essere l'effettivo titolare del diritto , legittimato a presenziare all'assemblea.
Di recente Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 10824 del 24/04/2023 “All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art.
1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni”
Peraltro tale orientamento giurisprudenziale ha trovato accoglimento da parte del legislatore che, con la Legge n. 220/2012 di riforma del ha introdotto l'anagrafe condominiale, un CP_1 registro del cui aggiornamento è onerato l'amministratore.
9 In definitiva, sebbene il comportamento del terzo chiamato era idoneo ad ingenerare equivoci e addirittura allo stesso risultava attribuita nel risalente Regolamento condominiale (cfr. Per_1
allegato Disegni planimetrici) la proprietà del lastrico solare, di cui era invece proprietaria esclusiva l'appellante, tale condotta non avrebbe potuto giustificare l'omissione dell'amministratore, che deve avere una diligenza qualificata, ed è tenuto ad effettuare i controlli necessari per il corretto assolvimento del proprio incarico, tra cui rientra una corretta gestione e, in specie, la corretta convocazione delle assemblee.
Invero, il riformato n. 6 del comma 1 dell'art. 1130 c.c. prevede che l'amministratore condominiale debba proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili>>.
Il secondo motivo di gravame è da ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono
Per quanto detto deve accogliersi l'appello della riformarsi interamente l'appellata Pt_1 sentenza, per l'effetto annullarsi tutte le delibere condominiali oggetto di domanda ovvero quelle del 25.10.2004, 18.02.2005, 21.04.2005, 26.10.2005, 5.01.2006, 2.02.2006, 16.02.2006, 16.03.2006,
26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007, 1.02.2008, 25.09.2008, 20.10.2008, 19.02.2009, 19.02.2010,
11.02.2011, 30.01.2012, 29.01.2013, 29.04.2014, 4.07.2014, 26.02.2015, 27.07.2015 per difetto di convocazione della appellante alle assemblee .
Nulla per la delibera del 8.06.2015, che il afferma non essere mai esistita assemblea CP_1
in quella data
Le spese del doppio grado devo essere poste a carico del soccombente ed a favore della CP_1
liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/2022, tenuto Pt_1
conto del valore dichiarato della controversia , in primo grado ed in appello (euro 20.000) , e dei minimi della tabella, per la assenza di complessità della causa .
Il condominio dovrà pertanto corrispondere alla le spese : Pt_1
10 - di euro 2.540,00 per il primo grado (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00)
- di euro 2.906,00 per il presente grado (di cui Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00; Fase decisionale, valore minimo:€ 956,00)
Entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA e spese forfetarie come per legge
Il terzo chiamato in primo grado, è stato citato in appello dall'appellante, Persona_1
che non aveva titolo per farlo.
Infatti il era entrato nel processo di primo grado quale “chiamato in garanzia” dal Per_1
che però non ha proposto alcun appello incidentale neppure condizionato in questa sede CP_1
, né ha riproposto espressamente alcuna domanda al (le conclusioni del in appello Per_1 CP_1 sono del seguente testuale tenore “..che l'Eccellentissima Corte di Appello di Reggio Calabria, voglia rigettare l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza Parte_1
di primo grado e ad ogni modo respingendo tutte le domande da ella avanzate già in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”)
Non era quindi titolata la a citare il nei cui confronti non aveva in primo grado, Pt_1 Per_1
né ha proposto alcuna domanda né alcun appello,
Le spese di lite fra e per il presente grado possono compensarsi in ragione di ciò, Per_1 Pt_1 poiché l'appellante non era legittimata a citare il perché nessuna domanda ha proposto la Per_1
appellante nei suoi confronti;
il contenuto delle difese del in questo grado non si riferiscono Per_1
ad una domanda proposta dalla appellante
Nei rapporti con il : inoltre non ha proposto alcuna impugnazione alla sentenza CP_1 Per_1
di primo grado, neppure per la parte che riguardava la compensazione delle spese di lite sostenute per difendersi in quella sede. La statuizione sulle spese di primo grado è per lui quindi definitiva, e non
è oggetto di appello.
Per il presente grado, deve prendersi atto che nessuna domanda è stata riproposta nei suoi confronti dalla difesa del che solo in primo grado aveva azionato la domanda di garanzia e di CP_1
manleva ma che non ha neppure citato il in appello . Per_1
Quest'ultimo si è costituto al solo scopo di difendersi da una domanda di garanzia non proposta nei suoi confronti in appello (come dallo stesso affermato), risultando la chiamata del dovuta solo Per_1
alla iniziativa della che non ha spiegato domande nei suoi confronti. Pt_1
11 Le spese del in questo grado restano quindi a suoi carico, stante la citazione ad iniziativa Per_1
della che nulla chiedeva nei confronti del e tenuto conto che il ha spiegato Pt_1 Per_1 Per_1
difese senza che alcuna domanda fosse proposta nei suoi confronti
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_6
sentenza n. 1340/2018 emessa dal Tribunale di Locri in data 31.10.2018, così provvede:
• Accoglie l'appello di e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza annulla le delibere condominiali assunte nelle date 25.10.2004, 18.02.2005, 21.04.2005,
26.10.2005, 5.01.2006, 2.02.2006, 16.02.2006, 16.03.2006, 26.10.2006, 7.11.2006, 1.02.2007,
1.02.2008, 25.09.2008, 20.10.2008, 19.02.2009, 19.02.2010, 11.02.2011, 30.01.2012, 29.01.2013,
29.04.2014, 4.07.2014, 26.02.2015, 27.07.2015, 22.06.2016 (eccetto la delibera del 8.06.2015 che non risulta esistente)
• Condanna il alle spese del doppio grado in favore della che si liquidano CP_1 Pt_1
EX DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 2.540,00 per il primo grado e per euro 2.906,00 per il presente grado;
entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA e spese forfetarie come per legge
• Spese compensate fra e le altre parti per il presente grado Persona_1
Reggio Calabria, così deciso il 7 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
12