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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26416/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Parte_1
D'Arcangelo, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e - premesso che con decreto di omologa n. CP_1
19108/2024 RG del 19/02/2025 il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'articolo 1, Legge 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'agosto 2024; che il decreto di omologa era stato regolarmente notificato all' l'11/03/2025, seguito, in data 18/03/2025, dall'inoltro del prescritto CP_1
Modello AP70, debitamente compilato;
che, ciononostante, l' non aveva CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione, malgrado il decorso del termine di cui all'art 445 bis c.p.c. - ne domandava la condanna al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché refusione delle spese, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. Il ricorso è fondato. È in atti documentato che con decreto di omologa n. 19108/2024 RG del 19/02/2025 il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente del requisito sanitario previsto dall'art. 1, Legge 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'agosto 2024, data della domanda amministrativa. È prodotta, altresì, la documentazione relativa alla notifica all' del CP_1 provvedimento giudiziale, nonché all'inoltro del Modello AP70, contenenti i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione. Essendo decorso il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' è tenuto alla liquidazione della prestazione, oltre accessori. CP_1
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa - al di sotto dei minimi in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche - e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, nella contumacia dell' CP_1 qui dichiarata, condanna quest'ultimo a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'agosto 2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e 2 interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.305, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 30 settembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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