CA
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 13/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello avverso la sentenza n. 3911/2024 del Tribunale di Milano, est.
Dott.ssa Paola Ghinoy, da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Michele Olivati e Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Brancato e domicilio eletto presso il loro studio di Bergamo, via San Giovanni Bosco, 3,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Pasquale De Controparte_1 C.F._1
Martino e Francesca Oliveto e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Santa Sofia, 22,
-appellato-
*
CONCLUSIONI per l'appellante: “Voglia codesta Corte d'Appello, in riforma della sentenza n.3911/2024 dell'11/09/2024 del Tribunale di Milano -Giudice del Lavoro dott.ssa Paola Ghinoy pubblicata il
24/09/2024 e non notificata.
Nel merito a) In via principale: Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da a con lettera del 24/11/2023, ovvero dichiararsi che lo Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 15 stesso era sorretto da giustificato motivo soggettivo, e, per l'effetto, condannarsi il predetto alla restituzione di quanto corrispostogli per capitale e spese legali sulla scorta della decisione di primo grado impugnata in questa sede, anche alla luce dell'esercizio dell'opzione prevista all'art.2 comma 3 D.L.vo 23/20215. Con vittoria di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari. b) In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il licenziamento dovesse essere ritenuto illegittimo per sproporzione ovvero per mancato rispetto dei termini previsti all'art.32 CCNL di settore, applicarsi la disciplina prevista all'art.4 ovvero all'art .3 comma 1 del D.L.vo 23/2015 e, per l'effetto, condannarsi alla restituzione di quanto corrispostogli per capitale e spese legali sulla CP_1 scorta della decisione di primo grado (anche alla luce dell'esercizio dell'opzione prevista all'art.2 comma 3 D.L.vo 23/20215). (…)” ; per l'appellato: “Respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto con liquidazione delle spese di soccombenza del grado ovvero in subordine accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado qui riproposte: A) In via principale: a1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, ex art. 2 DLgs. 23/2015 comma 1, la nullità o inefficacia del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023, per la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o pretestuosa del medesimo;
a2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
a3) condannare la società convenuta, ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 comma 2 a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
B) In via subordinata: b1) accertare e dichiarare, ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 2, la annullabilità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per insussistenza del fatto materiale posto alla base del medesimo;
b2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b3) condannare la società convenuta, sempre ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 2, a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino fino ad un massimo di 12 mensilità, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad
€ 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
C) In via ulteriormente subordinata: c1) accertare e dichiarare, ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 1, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
c3) condannare la società convenuta, ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 36 mensilità o comunque non inferiore a 6 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari € 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. D) In estremo subordine: c1) accertare e dichiarare, ex art. 4 D. Lgs. 23/2015, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
pagina 2 di 15 c3) condannare la società convenuta, ex art. 4 D. Lgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 12 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Condannare controparte a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare intercorrente tra il 16.10 e il 24.11 2023 nella misura complessiva lorda di € 2.681,42 (cui dovrà aggiungersi la quota TFR nella denegata ipotesi di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro 2.681,42/13,5 = € 198,62), ovvero in quella misura diversa che risultasse di giustizia. Con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo, e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori antistatari. In via istruttoria: si ripropongono le istanze formulate in primo grado.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3911/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento integrale del ricorso depositato in data 4.6.2024 da nei confronti di . così statuiva: Controparte_1 Parte_1 Pt_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con comunicazione del 24.11.2023; per Parte_1 Controparte_3 l'effetto, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di € 1.899,71, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condanna a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di Parte_1 sospensione cautelare intercorrente tra il 16.10 e il 24.11 2023 nella misura complessiva lorda di € 2.681,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.”. Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. Il dipendente a tempo indeterminato di a far data dal CP_1 Parte_1 1.3.2022, con qualifica di Operaio inserito nel 5° livello professionale CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, con mansioni di “addetto magazzino”, conveniva innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, la società datrice di lavoro, impugnando il licenziamento intimatogli in data 24.11.2023 a seguito di contestazione disciplinare del 16.10.2023, con la quale gli erano stati imputati, con conseguente e contestuale sospensione cautelare dal servizio, una serie di furti di merce riposta nella zona “rotture secco”. In merito a tale licenziamento il lavoratore, oltre a dichiararsi totalmente estraneo ai fatti, eccepiva: l'illegittimità della condotta aziendale, consistita nell'installazione abusiva di impianti audiovisivi, in quanto avvenuta in assenza di un accordo collettivo stipulato da RSA, RSU ovvero dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
la genericità della contestazione e la mancata messa a disposizione, durante il procedimento disciplinare, del materiale investigativo;
l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato, sostenendo di aver, al massimo, consumato prodotti destinati allo scarto e di modestissimo valore economico (patatine, salatini); la tardività della contestazione disciplinare, trasmessa ad ottobre 2023 in contrasto con la previsione di cui all'art. 32, lettera B), c.6 del CCNL del settore, che stabilisce un termine tassativo per la contestazione di 20 giorni da quando l'impresa è venuta a conoscenza del fatto pagina 3 di 15 contestato (nei mesi di giugno e luglio 2023), oltre che la tardività della conclusione del procedimento disciplinare, dato che ai sensi dell'art. 32, lettera B), c. 7 e 8 del CCNL del settore la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata entro il 15.11.2023; la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento Cont irrogato, rivolto unicamente ai dipendenti assistiti dai sindacati e . CP_4 si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data Parte_1 2.8.2024, contestando la fondatezza del ricorso avversario e chiedendo, quindi, di rigettare le domande di controparte. A tal fine la convenuta riferiva, a seguito di riscontrate anomalie nella procedura di carico adottata (in particolare rinvenimento di bancali privi di targhette identificative necessarie alla registrazione degli ingressi e delle uscite dal magazzino), di aver riportato significativi ammanchi riferiti a controvalore di merce mancante e del riscontro in più occasioni da parte dei responsabili di condotte anomale da parte di alcuni dipendenti, tra cui quali tempi eccessivamente Controparte_3 dilatati nella registrazione delle merci spostate, consumazione di cibi e bevande di non dimostrata provenienza durante l'attività, rigonfiamenti dei vestiti a fine turno, spostamenti in reparti non interessati dallo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti stessi;
di aver, quindi, incaricato la Roberto Marongiu Investigatore Privato S.r.l.s. di Bergamo affinché svolgesse tutti gli accertamenti necessari per risalire alle cause e ai responsabili degli ammanchi;
che la società incaricata, dopo una serie di sopralluoghi e dopo avere appreso in che modo ogni addetto avrebbe dovuto svolgere le mansioni assegnate secondo le procedure imposte, il giorno 2/6/2023 aveva installato alcune videocamere che riprendevano le zone rotture (secco e gelo), in cui il ricorrente ed Controparte_3 altri dipendenti erano stati notati in più occasioni (senza che la loro presenza in loco fosse giustificata da ragioni lavorative), nonché le corsie del reparto gelo nr. 1, 2 e 3, dove operava anche il ricorrente, zone anch'esse non coperte da telecamere sino ad allora. Dalla visione dei filmati erano emerse le condotte addebitate al lavoratore con la contestazione disciplinare del 16.10.2023 ossia la sottrazione di merce destinata al reimpiego, che si trovava in via provvisoria nell'area antistante la zona rotture secco, durante i propri turni di lavoro in orario serale/notturno nei giorni 20/06/2023, 28/6/2023, 29/6/2023, 30/6/2023, 11/7/2023. Secondo le differenziazioni nelle sanzioni disciplinari comminate ai Pt_1 lavoratori ripresi nell'atto di sottrarre merce (12 su 25 dei quali destinatari di licenziamento disciplinare) erano riconducibili alla differente gravità e al numero delle condotte stesse e non all'appartenenza del lavoratore ad una particolare sigla sindacale. In punto di asserita tardività della contestazione, la resistente rilevava di aver avuto contezza della responsabilità di Controparte_3 solo in data 26.9.2023, quando i delegati agli accertamenti avevano maturato la certezza che egli fosse l'autore delle condotte contestate, dopo aver visionato la significativa quantità di materiale messo a disposizione dalla società incaricata di svolgere investigazioni;
da ciò la tempestività della contestazione, avvenuta nel rispetto dei termini. Sosteneva, nel contempo, che anche il termine per l'irrogazione della sanzione era stato rispettato, decorrendo questo dalla scadenza del termine a difesa;
al riguardo precisava che, infatti, il ricorrente in data 2/11/2023 e, quindi, prima della scadenza dei trenta giorni previsti per emettere il provvedimento disciplinare, aveva avanzato, tramite l'associazione sindacale una richiesta di incontro così da consentirgli di giustificarsi;
che aveva CP_4 Pt_1 accolto l'istanza ed esercitato il proprio potere disciplinare immediatamente dopo che le difese erano state rassegnate. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dal lavoratore ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 23/2015, ritenendo inutilizzabili le videoriprese per violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970 e considerando, pertanto, i fatti contestati come non dimostrati;
tutto ciò sulla base delle seguenti considerazioni, ritenute assorbenti di ogni altra questione:
“5. Nel caso, è pacifico è che gli impianti di ripresa a distanza collocati dalla società di investigazione nelle corsie del reparto gelo e nelle zone rotture (secco e gelo) del magazzino, le cui captazioni sono state poste alla base della contestazione disciplinare, siano stati installati senza il previo accordo pagina 4 di 15 collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali e senza la previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro imposte dal nuovo testo del comma 1 dell'art. 4 .
6. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione della compatibilità dei c.d. "controlli difensivi" con la modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dal D.Lgs. n. 151 del 2015 e successive integrazioni, art. 23, in alcune sentenze tra cui da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, 26/06/2023, n. 18168, ha affermato principi che possono essere sintetizzati come di seguito: occorre distinguere "tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro"; questi ultimi "controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore", si situano, ancora oggi, "all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32). Per non avere ad oggetto una "attività - in senso tecnico - del lavoratore", il controllo "difensivo in senso stretto" deve essere "mirato" ed "attuato ex post", ossia "a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto", perché solo a partire "da quel momento" il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44). Tuttavia, anche "in presenza di un sospetto di attività illecita", occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, "assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama Cass. Civ. n. 26682 del 2017). I tre profili sono stati compendiati nel principio di diritto che così statuisce: "Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punto 51). Nella sentenza del 26/06/2023, n. 18168 la Cassazione ha poi ribadito che “L'iniziativa di controllo datoriale fuori dai limiti dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (c.d. controlli difensivi in senso stretto) si pone come legittima solo a fronte di un "fondato sospetto" in merito alla commissione di illeciti da parte del dipendente, di cui il datore è tenuto a fornire rigorosa prova, anche in merito alla sua collocazione temporale. Neppure in tale ipotesi, tuttavia, il controllo datoriale - nel caso di specie sulla posta aziendale in dotazione del dipendente - può essere indiscriminato: esso va effettuato nel rispetto dei principi di dignità e riservatezza del dipendente, richiedendosi al datore di valutare l'impatto concreto che il controllo è suscettibile di avere sulla sfera personale del medesimo, in applicazione dei principi vigenti in materia di tutela dei dati personali”.
7. Nel caso, non ha fornito la rigorosa prova, oggi necessaria, della sussistenza del Pt_1 collegamento delle videoriprese con le sottrazioni di merce già asseritamente verificatesi, né di fondati sospetti a carico del dipendente in ordine alle stesse, né della continenza della misura adottata rispetto alle esigenze di accertamento dell'illecito. pagina 5 di 15 8. La società ha così descritto la vicenda che ha determinato la collocazione delle telecamere:
“2) Prima di iniziare la propria attività assumendosi per contratto la responsabilità per Pt_1 eventuali ammanchi, inventariava le giacenze e si rendeva conto che presso il sito vi era un quantitativo di merce inferiore a quello che avrebbe dovuto esserci, per un controvalore di euro 500.000,00, sulla scorta dei dati riportati dal software gestionale di denominato Dedalo (che Pt_2 registra l'ingresso, ogni spostamento e l'uscita di bancali e confezioni grazie alla lettura dei codici a barre apposti sugli stessi, compiuta con le pistole a radiofrequenza in dotazione ad ogni dipendente).
3) Al termine di ogni anno e procedono ad un inventario certificato. Pt_1 Pt_2 Nel corso dell'anno la convenuta effettua altresì inventari periodici di norma semestrali e quelli c.d. rotativi, ossia verifiche “a campione” quotidiane compiute prevalentemente in quelle parti dello stabilimento dove viene conservata la merce di valore più significativo.
4) Dalla verifica effettuata a dicembre 2022 risultavano differenze inventariali per euro 7.000,00 di controvalore.
5) Non si trattava di un importo particolarmente elevato, tuttavia dava disposizione ai Pt_1 responsabili dei diversi reparti di prestare maggior attenzione all'attività per verificare se gli ammanchi fossero dovuti ad errori ovvero a sottrazioni dolose. Nei primi tre mesi del 2023 questi ultimi - in più occasioni (almeno quattro) rinvenivano bancali e/o roll (contenitori simili ai primi, muniti però di ruote e con una maggior capienza) privi delle etichette volte ad identificarne l'ingresso, il transito e l'uscita dal magazzino, situati anche nell'area spedizioni e quindi destinati ad essere caricati su camion (per essere verosimilmente ricettati);
- constatavano la mancanza di confezioni e a volte di interi bancali di pesce e di carne surgelati da spedire che, alla luce dei dati registrati sul sistema Dedalo, avrebbero dovuto trovarsi sugli scaffali delle corsie 1, 2 e 3 del reparto gelo non coperte dal circuito di videosorveglianza di Pt_2 Nelle stesse corsie rinvenivano sugli scaffali confezioni aperte con prodotti mancanti ed accertavano la presenza al di sotto di bancali e scaffali di confezioni vuote. 6) In aggiunta a quanto sopra i responsabili verificavano nelle zone c.d. rotture continui ammanchi (merci e confezioni in numero inferiore rispetto a quello risultante dalle registrazioni sul sistema Dedalo – v. infra al punto seguente). All'interno del magazzino di esistono due zone chiamate rotture, non coperte dal circuito di Pt_3 videosorveglianza di Pt_2 Si tratta di aree situate all'interno del reparto secco e gelo, chiuse, in cui vengono portati colli e confezioni che riportano danni durante le operazioni di scarico o di movimentazione. In questi casi l'operatore deve dare atto dell'accaduto con una procedura effettuata mediante radiofrequenza, informarne i responsabili e poi i colli e le confezioni -di proprietà devono Pt_2 essere portati nelle zone in questione (dagli operatori stessi o dai predetti responsabili). Solo gli addetti autorizzati possono accedervi per prelevare la merce dalle confezioni danneggiate, inventariarle e quindi inviarle al riconfezionamento per poi essere destinate alla rivendita minutaristica in favore di clienti individuati dalla committente ovvero, in mancanza, ad essere donate da ad un banco alimentare. Pt_1 I colli e le confezioni danneggiati spesso vengono riposti nella parte antistante a dette aree in attesa di esservi collocate e catalogate.
8) Da gennaio a marzo 2023 veniva notato in più occasioni dai responsabili, uno dei quali CP_1 era mentre consumava cibi e bevande durante l'attività senza che si Persona_1 potesse provare la provenienza degli stessi.
9) A volte il ricorrente veniva visto dai responsabili (anche da in corrispondenza delle zone Per_1
“rotture” senza che avesse segnalato di dovervisi recare per portare colli o confezioni danneggiati (v.
pagina 6 di 15 punto 7) e in alcune occasioni, a fine turno, la giacca ed i pantaloni che indossava presentavano rigonfiamenti in corrispondenza delle tasche. 10) Analoghe condotte venivano tenute da altri dipendenti, che spesso arrivavano nei punti dove erano (e sono) effettuate le pause quando erano già iniziate e se ne andavano quando non erano ancora terminate. Tra questi, oltre al vi erano CP_1 CP_6 CP_7 Persona_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12
, , , Persona_13 Persona_14 Persona_15 Persona_16 Persona_17 [...]
ed altri). Persona_18
11) Dall'analisi dei dati del sistema Dedalo emergeva che a volte i tempi di registrazione delle merci quando venivano spostate dai dipendenti elencati al punto precedente, compreso il ricorrente, non rientravano nel range medio impiegato dalla totalità degli addetti emergeva altresì che in Pt_1 qualche occasione l'utilizzo degli strumenti di lavoro (pistole) loro affidati avveniva con un intervallo di gran lunga superiore (sino a venti minuti) rispetto a quello medio (che andava da uno a cinque minuti).
12) Da una verifica compiuta a marzo 2023 risultavano differenze inventariali per circa 100.000,00 euro;
da altra verifica eseguita a fine giugno il controvalore della merce mancante ammontava ad oltre 350.000,00 euro.
9. Da quanto esposto risulta evidente che l'esistenza di ammanchi per merce mancante costituiva una situazione presente sin dal momento in cui ha iniziato la propria attività per oltre un Pt_1 Pt_2 anno prima dell'installazione delle telecamere, nonché di ampie dimensioni. Sino alla visione dei filmati, inoltre, la società non aveva contezza della zona ove si fossero verificate le eventuali sottrazioni, né dei possibili responsabili. La società ha infatti collocato le telecamere in un ambiente ampio, le cosiddette “zone rotture” del reparto secco e gelo e le corsie 1, 2 e 3 del reparto gelo, sino a quel momento non coperte dal circuito di videosorveglianza di affinché la zona di lavoro fosse Pt_2 interamente sottoposta a controllo. Neppure sussistevano “fondati sospetti” a carico del ricorrente, considerato che la società ha elencato una serie di nominativi di “sospettati” individuati non sulla base di concreti indizi, ma su una base di elementi non solo di per sé inconsistenti e suscettibili di molteplici giustificazioni diverse dalla sottrazione di merce, ma anche in ogni caso non riconducibili a condotte di sottrazione di quantitativi di merce tali da condurre ad ammanchi dell'entità descritta in memoria dalla convenuta. Circostanze fattuali in relazione alle quali, per la genericità della deduzione, neppure risultava ammissibile la prova testimoniale. Pur infatti anche ammettendosi l'esistenza di ammanchi sulla merce per gli elevatissimi importi riferiti in memoria, sono infatti indicati in memoria quali elementi alla base dei “fondati sospetti” a carico di
Controparte_3
- il fatto che consumasse cibi e bevande durante l'attività “senza che si potesse provare la provenienza degli stessi”, anche se, per quanto emerso, nessuna regola aziendale impediva ai lavoratori di portare cibo e bevande sul luogo di lavoro né risulta ne sia stata chiesta la provenienza;
- la presenza di rigonfiamenti anomali di giacche e pantaloni da lui indossati, circostanza del tutto generica e non circostanziata né di per sé significativa;
- il fatto che egli si recasse “in più occasioni” in determinate aree senza apparente motivazione lavorativa, senza che tale circostanza sia stata ulteriormente specificata o circostanziata;
- l'essersi recato “spesso” nelle zone ove si effettuavano le pause in orari differenti rispetto ad altri lavoratori, condotta la cui attinenza ai fatti di sottrazione di merce non è stata esplicitata neppure dalla stessa convenuta in sede di memoria;
pagina 7 di 15 - i tempi più lunghi della media impiegati per la registrazione della merce, anch'esso elemento del tutto generico e non circostanziato e la cui attinenza con gli ammanchi registrati non è stata specificata.
10. La collocazione di telecamere ha per contro comportato un controllo “a tappeto” sul luogo di lavoro, considerato che la stessa società riferisce che erano state trasmesse per la visione dall'investigatore privato “decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati relativi a condotte a suo giudizio non spiegabili alla luce delle mansioni svolte dai dipendenti (pg. 7 memoria di costituzione). Pt_1 Risulta allora evidente che non si è trattato di un controllo circoscritto finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti e per individuarne i responsabili, e quindi a fini di controllo difensivo a fronte di una individuata aggressione, quanto a un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, sicché la loro collocazione ha comportato la possibilità di controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti gli operatori. E difatti, all'esito della verifica è stata contestata ai dipendenti la commissione di fatti successivi alla collocazione delle telecamere, né è stato individuato alcun collegamento con le (ipotizzate) sottrazioni precedenti, che hanno peraltro determinato ammanchi di consistenza ben più significativa e incompatibile con sottrazioni di piccoli quantitativi di generi alimentari per consumo immediato quali quelle contestate al ricorrente, anche ipotizzando che esse si verificassero frequentemente. La collocazione degli impianti di controllo a distanza esorbitava quindi dai “controlli” difensivi ancor oggi legittimati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma rientrava appieno negli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale disciplinati dal I comma dell'art. 4, che richiedono le specifiche autorizzazioni ivi previste.
11. La violazione della disposizione richiamata determina l'inutilizzabilità delle videoriprese ai fini disciplinari, con il conseguente difetto di prova del fatto contestato al ricorrente. Dev'essere quindi annullato il licenziamento e disposta la tutela reintegratoria prevista dall' art 3 comma 2 del d.lgs n. 81 del 2015, in considerazione della data di decorrenza del rapporto di lavoro e delle incontestate dimensioni aziendali. Il tallone retributivo di riferimento è quello di € 1.899,71, indicato a pg. 3 del ricorso e non contestato. Deve altresì pronunciarsi condanna della convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare dal 16.10.2023 al 24.11.2023, essendo stata la stessa disposta in assenza dei relativi presupposti, nella misura complessiva lorda di € 2.681,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.”. Con ricorso in appello depositato in data 10.3.2025, la ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado proponendo tre motivi di gravame. PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art.4 L. n.300/1970 e dell'art.116 c.p.c. per travisamento e/o erronea interpretazione delle circostanze dedotte da nella parte in Pt_1 fatto della memoria di costituzione ex art.416 c.p.c. (pagg. 10 – 14) Con la prima censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabili i video dalla stessa prodotti in ragione della ritenuta violazione dell'art. 4 Stat. Lav., sostenendo che non sarebbe stata provata né la sussistenza di alcun tipo di collegamento delle videoriprese con gli ammanchi di merce, né fondati sospetti a carico del lavoratore. La sentenza -nell'ottica dell'appello- sarebbe errata sia per motivi di diritto (in quanto circoscrive la possibilità dei controlli difensivi alle sole ipotesi in cui siano funzionali alla raccolta di elementi utili per comprovare la responsabilità in ordine a condotte già verificatesi, conclusione contraria agli orientamenti di legittimità, che li consentono a fronte di fondati sospetti in ordine alla commissione di un determinato illecito anche al fine di evitare che venga reiterato), che per motivi di fatto, in quanto le pagina 8 di 15 circostanze oggetto di causa sarebbero state, in assunto, male interpretate o comunque sminuite. Il fatto che il lavoratore indossasse giacca e pantaloni con rigonfiamenti lasciava, infatti, pensare che al loro interno avesse occultato merce;
il mangiare ed il bere prodotti mentre lavorava faceva sospettare che li avesse prelevati da confezioni in giacenza, non essendo possibile verificare se li avesse portati con sé da casa al momento dell'inizio del turno;
il sospendere l'attività per lassi temporali significativi portava a ritenere che in quelle pause non autorizzate si stesse dedicando alle sottrazioni e/o alla preparazione di bancali e roll rinvenuti privi di etichette;
infine, il trovarsi nelle zone del magazzino in cui si erano verificati gli ammanchi, in aggiunta alle altre, era circostanza a cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Nel quadro fattuale sopra descritto, si sostiene nel ricorso in appello che la società fosse legittimata ad attuare controlli a distanza installando videocamere in zone ben specifiche (dove si erano registrati i maggiori ammanchi in termini quantitativi e/o di valore) e cioè nelle corsie gelo 1, 2 e 3 e in corrispondenza delle zone rotture. SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art.2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 L. n.604/1966. (pagg. 14 – 28) Con il secondo motivo d'appello, dopo aver ripercorso i fatti di causa, l'appellante ripropone le osservazioni formulate in primo grado riguardo alla tempestività della contestazione e dell'irrogazione della sanzione, alla mancata lesione del diritto di difesa e alla sufficiente specificità della contestazione, alla responsabilità del e alla proporzione del provvedimento espulsivo (sostenendo che CP_1 non era vero né che le confezioni e i colli portati al reparto rotture secco fossero inservibili, tanto che l'accesso a detta area era stato cintato, né che la stessa avesse mai autorizzato e tollerato prassi di cui aveva avuto contezza solo con la visione dei video e delle immagini, a poco importando che la stessa non fosse riuscita a ricostruire di quali prodotti si trattasse e ribadendo, inoltre, che la sanzione espulsiva era stata adottata, tra gli altri, anche all'appellato, in ragione delle sistematicità delle condotte oggetto di contestazione). TERZO MOTIVO: Violazione dell'art.420 comma 5 c.p.c. anche in relazione all'art.2697 c.c. e agli artt.112 e 116 c.p.c. (pagg. 28 – 29) Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza per difetto di motivazione (e malgoverno Pt_1 delle prove), lamentando che, non essendole stato consentito di dimostrare i propri assunti (la sussistenza di giusta causa, il rispetto dei termini previsti dalla normativa collettiva per esercitare il proprio potere disciplinare e per comminare la sanzione, la correttezza della condotta tenuta nel corso della procedura disciplinare), il primo giudice non si è pronunciato su punti rilevanti della controversia nonostante le richieste avanzate dall'appellante. Con memoria difensiva depositata in data 1.5.2025 l'appellato si è costituito, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata sulla base delle considerazioni si seguito sintetizzate. SULL'INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI IMPUGNAZIONE RELATIVO ALLA RITENUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 L.300/70. (pagg. 2 – 5). Secondo l'appellato l'installazione di telecamere in tre zone diverse dell'azienda costituisce azione sproporzionata, oltre che lesiva dei basilari diritti di ogni lavoratore, la cui privacy e professionalità è stata lesa, senza che la società datrice di lavoro avesse “contezza della zona ove si fossero verificate le eventuali sottrazioni, né dei possibili responsabili.”. Evidenzia il lavoratore che è la stessa datrice di lavoro a sostenere, nella prima ed unica pagina della relazione investigativa, come lo scopo della stessa fosse meramente esplorativo, senza nessuna indicazione di soggetti particolari da attenzionare, situazione confermata dalla denuncia sporta dalla in data 8.7.2023 contro ignoti. Ribadisce Pt_1 che, (quantomeno) allo stesso, non è mai stata contestata nessuna condotta ascrivibile alla sottrazione di bancali di merce pregiata né alcunché che potesse determinare ammanchi di bilancio, essendogli state pagina 9 di 15 contestate esclusivamente condotte avvenute nel reparto rotture secco, in quanto tali ascrivibili, al più, alla consumazione di piccoli snack provenienti da confezioni danneggiate. IN SUBORDINE, RIPROPOSIZIONE DELLE ALTRE CAUSAE PETENDI ASSORBITE IN PRIMO GRADO (pagg. 5-9). Il ripropone, nel contempo, le ulteriori censure mosse avverso il licenziamento, ribadendo, CP_1 in particolare, la tardività della contestazione, la sua genericità (non essendo stato prodotto alcuno stralcio dei verbali investigativi riconducibili alle accuse di cui lo stesso è stato bersaglio e non essendo stata riportata alcuna specifica descrizione circa la sua posizione, i suoi movimenti, la natura, la quantità e lo stato dei beni oggetto della sua condotta), le ulteriori violazioni del diritto di difesa del lavoratore nella fase disciplinare, l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato (determinata dalla sua genericità) e, in ogni caso, la sproporzione del provvedimento espulsivo, considerata l'assenza a suo carico di precedenti disciplinari, la diffusione delle condotte, comuni alla stragrande maggioranza dei lavoratori addetti alle medesime attività e precedentemente sempre tollerate dalla datrice di lavoro e tenuto conto, infine, che altri lavoratori, autori di condotte analoghe, non erano stati oggetto di procedimento disciplinare o erano stati raggiunti da sanzioni meramente conservative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ha già affrontato la questione giuridica sottesa alla vicenda per cui è causa, relativa alla legittimità e utilizzabilità o meno delle riprese video registrate dalle telecamere installate dall'agenzia investigativa incaricata nell'occorso dall'appallante, nella recente sentenza n. 379/2025 del 4.6.2025
(pres. Picciau – est. ), ravvisando, con riferimento all'azione d'impugnazione del licenziamento CP_8 per giusta causa proposta da altro lavoratore al quale erano stati ascritti analoghi comportamenti, la violazione dell'art. 4 Stat. Lav. e confermando, conseguentemente, la sentenza di primo grado che, come nel caso qui controverso, aveva accolto il ricorso, applicando la tutela reale attenuata di cui all'art. 3, comma 2, D. lgs. n. 23/2015, in ragione dell'assenza di prova delle condotte contestate.
Il presente Collegio, attesa la perfetta sovrapponibilità della fattispecie, condividendo integralmente le esaustive motivazioni e le conclusioni di tale pronuncia e non ravvisando ragioni per discostarsene con riferimento al caso dell'odierno appellato (che in nulla di rilevante si distingue da quello vagliato nel precedente arresto sopra citato), non può che richiamarsi ad esse, facendole proprie ex art. 118 disp. att.
c.p.c. e trascrivendole (salvo omettere, per ragioni di riservatezza, il nominativo del lavoratore ivi appellato): “L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
pagina 10 di 15 Secondo il nuovo testo dell'art. 4 St. Lav., applicabile alla fattispecie in esame, il lavoratore può essere controllato a distanza, con strumenti che non vengono usati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, alle seguenti condizioni:
-lo strumento deve essere stato previamente autorizzato con accordo sindacale o dall'Ispettorato, nazionale o territoriale, del Lavoro;
-il controllo deve rispondere ad esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro;
-il datore deve aver previamente informato il lavoratore sulle modalità di uso e di effettuazione dei controlli che lo strumento consente;
-il controllo deve essere esperito in conformità alla normativa privacy, secondo i principî di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
Dunque, nell'attuale formulazione della norma citata, anche i controlli aventi ad oggetto la tutela del patrimonio aziendale sono assoggettati ai presupposti di legittimità ivi previsti.
Con riferimento all'ammissibilità dei c.d. controlli difensivi, la Suprema Corte (Cass. 18168/2023,
Cass. 25732/2021 e Cass. 34092/2021) distingue tra:
-controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della prestazione lavorativa che li pone a contatto con tale patrimonio;
-controlli difensivi «in senso stretto», diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se queste si verificano durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Mentre i primi dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni del nuovo art. 4, i secondi, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto l'attività del lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 (Cass.
25732/2021).
Ciò, naturalmente, non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa controllare liberamente il lavoratore: in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.
Come precisato dalla Suprema Corte «occorrerà, nel rispetto della normativa europea e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della pagina 11 di 15 dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto» (Cass. 18168/2023).
Il controllo difensivo in senso stretto, inoltre, deve essere posto in essere ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori su cui il datore abbia un fondato sospetto (vedi Cass.,
13/01/2025, n. 807). Può, quindi, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni.
In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che, se è vero che i controlli diretti ad accertare fatti illeciti commessi da singoli dipendenti sono estranei ai vincoli e alle strette maglie del nuovo articolo 4 dello
Statuto dei Lavoratori, è altrettanto vero che affinché siano leciti è necessario che:
-sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (ciò avviene mediante l'adempimento dell'obbligo informativo da parte del datore e il rispetto del Codice della privacy);
-il controllo muova da un fondato sospetto;
-il controllo sia ex post rispetto all'insorgere del sospetto.
Ciò premesso, dovendo applicare i suddetti consolidati principi alla fattispecie in esame, occorre verificare se l'installazione delle telecamere da parte dell'agenzia investigativa, senza il rispetto delle previsioni dell'art. 4 St. Lav., possa considerarsi lecita in quanto giustificata dalla presenza delle particolari condizioni dei c.d. controlli difensivi.
La risposta non può che essere negativa.
La società appellante ha riferito di avere rilevato, nella prima metà del 2023, notevoli differenze inventariali e che tali ammanchi di merce si sarebbero verificati nelle zone c.d. rotture, ossia in quelle aree situate all'interno del reparto secco e gelo che erano chiuse e in cui venivano portate le confezioni che riportavano danni durante le operazioni di scarico e movimentazione.
ha altresì dedotto che nei primi mesi del 2023, molti dipendenti erano stati notati dai Parte_1 responsabili mentre consumavano cibi e bevande durante l'attività e che alcuni dipendenti erano stati visti in corsie o punti in cui non avrebbero dovuto trovarsi, in corrispondenza delle zone c.d. rotture e che, a fine turno, i loro indumenti presentavano “rigonfiamenti”.
A fronte di ciò, la società aveva deciso di incaricare un investigatore privato di svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili degli ammanchi.
pagina 12 di 15 L'investigatore, il 2 giugno 2023, aveva installato alcune videocamere in corrispondenza delle zone rotture gelo e secco (non coperte da videosorveglianza da parte di dove i dipendenti, ed Parte_4 anche (omissis), erano stati notati in precedenza aggirarsi o sostare. Le operazioni di videoregistrazione erano state sospese il 13 luglio 2023.
L'investigatore si era poi occupato della visione dei filmati e dell'individuazione delle condotte dei lavoratori.
Dopo un primo tentativo di identificazione dei responsabili da parte della dipendente , Controparte_9 il compito era stato assegnato ad e a (dello Controparte_10 Persona_19 stabilimento di . Pt_3
Il 27 settembre 2023 i due incaricati riferivano di avere identificato, tra gli altri, il sig. (omissis) al quale è stato contestato di essersi recato durante i turni di lavoro nella zona rotture secco ed aver asportato merce ivi riposta per essere reimpiegata, tollerando che altri colleghi facessero lo stesso.
Come osservato dal primo Giudice, la deduzione del “fondato sospetto”, seppur enunciata nella memoria di costituzione di I grado con riferimento agli ammanchi di merce, non ha trovato alcun riscontro oggettivo.
Il capitolo di prova formulato sub 8 fa riferimento ad una serie di condotte eterogenee, descritte in modo generico, riferite ad “alcuni dipendenti”, senza ulteriori precise indicazioni. Non erano stati raccolti dalla società elementi oggettivi che facessero ritenere dove avvenissero gli ammanchi e chi fossero gli autori degli stessi. Vi era un generico sospetto, esteso, praticamente, a tutti i lavoratori, alcuni dei quali erano stati visti a consumare cibi in alcune zone non coperte dalle telecamere esistenti.
Da ciò si deve desumere, quindi, che nei confronti del lavoratore appellato, di fatto, non esisteva ex ante alcun fondato sospetto, atteso che la medesima società ha riferito di averlo individuato come tale sulla base di elementi assai generici, se non addirittura “neutri”, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro, senza peraltro precisare nel dettaglio tali circostanze e senza descrivere il contesto in cui tali 'avvistamenti' sarebbero stati registrati dai preposti.
Il Collegio, pertanto, in adesione al primo Giudice, ritiene che, fino alla visione dei filmati registrati dall'investigatore privato, la società appellante non avesse alcuna certezza della zona dove si fossero verificate le sottrazioni, né di coloro che potessero esserne i responsabili.
La stessa società ha riferito che si era trattato di un controllo amplissimo (“decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati”: memoria pagina 13 di 15 p. 7), evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, piuttosto mirato ad un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti.
Nella specie, quindi, si rileva l'applicazione indiscriminata di telecamere non autorizzate ad una molteplicità di soggetti, senza un circostanziato riferimento ad alcuni di essi.
Tale constatazione trova peraltro riscontro documentale nella prima pagina (la sola prodotta) della relazione investigativa (doc. 3), laddove risulta che essa è stata concepita e predisposta a scopo meramente esplorativo e senza nessuna indicazione di soggetti particolari da controllare, atteso che la società committente “sospetta furti in azienda da parte di dipendenti, fornitori e/o avventori in genere”.
A tale scopo, assume altresì rilievo l'ammissione della stessa società che, nel presentare denuncia- querela, ha attestato che, quantomeno sino alla data dell'8-7-2023, non avesse sospetti su nessuno in particolare.
In ogni caso, all'esito della verifica non è stato individuato alcun collegamento fra i fatti registrati e le cospicue differenze inventariali denunciate. Al Sig. (omissis), infatti, non è stata contestata nessuna condotta ascrivibile alla sottrazione di bancali di merce, ma solo di aver consumato cibi provenienti da colli 'rotti' non più commerciabili.
Conseguentemente, tali considerazioni fanno ritenere che i controlli svolti da Parte_1 sulla totalità dei dipendenti dovessero rientrare negli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale disciplinati dall'art. 4, primo comma, S.L., il quale richiede specifiche procedure (finalizzate all'accordo collettivo o all'autorizzazione amministrativa), nella specie insussistenti.
Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità delle video-registrazioni poste ad esclusivo fondamento del provvedimento espulsivo, il quale dev'essere annullato con l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.”.
Alle già esaurienti e decisive argomentazioni sopra trascritte, che conducono da sole a confermare l'accertamento dell'insussistenza dei fatti contestati, per difetto di prova, anche nel caso qui esaminato
(in cui non risultano circostanziati, per le ragioni già compiutamente dettagliate dal giudice di primo grado, elementi di fatto tali da sostanziare “fondati sospetti”) l'adito Collegio intende solo aggiungere, per completezza, che, risulta, nel contempo, fondato anche il rilievo relativo alla genericità della contestazione, che non descrive in alcun modo quale e quanta merce sia stata asseritamente sottratta nelle date indicate nella contestazione, così da impedire di accertare e valutare (anche alla luce della pagina 14 di 15 versione dei fatti prospettata dal lavoratore) l'effettiva rilevanza disciplinare delle condotte, della cui prova è onerata la datrice di lavoro ex art. 5 l. 604/1966.
Per tutti i motivi sopra esposti, assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato dalla controversia e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro integrale rifusione in favore dell'appellato e con distrazione in favore dei difensori di questi, in quanto antistatari ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3911/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Pasquale De Martino e Francesca Oliveto ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 13/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 13/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello avverso la sentenza n. 3911/2024 del Tribunale di Milano, est.
Dott.ssa Paola Ghinoy, da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Michele Olivati e Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Brancato e domicilio eletto presso il loro studio di Bergamo, via San Giovanni Bosco, 3,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Pasquale De Controparte_1 C.F._1
Martino e Francesca Oliveto e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Santa Sofia, 22,
-appellato-
*
CONCLUSIONI per l'appellante: “Voglia codesta Corte d'Appello, in riforma della sentenza n.3911/2024 dell'11/09/2024 del Tribunale di Milano -Giudice del Lavoro dott.ssa Paola Ghinoy pubblicata il
24/09/2024 e non notificata.
Nel merito a) In via principale: Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da a con lettera del 24/11/2023, ovvero dichiararsi che lo Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 15 stesso era sorretto da giustificato motivo soggettivo, e, per l'effetto, condannarsi il predetto alla restituzione di quanto corrispostogli per capitale e spese legali sulla scorta della decisione di primo grado impugnata in questa sede, anche alla luce dell'esercizio dell'opzione prevista all'art.2 comma 3 D.L.vo 23/20215. Con vittoria di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari. b) In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il licenziamento dovesse essere ritenuto illegittimo per sproporzione ovvero per mancato rispetto dei termini previsti all'art.32 CCNL di settore, applicarsi la disciplina prevista all'art.4 ovvero all'art .3 comma 1 del D.L.vo 23/2015 e, per l'effetto, condannarsi alla restituzione di quanto corrispostogli per capitale e spese legali sulla CP_1 scorta della decisione di primo grado (anche alla luce dell'esercizio dell'opzione prevista all'art.2 comma 3 D.L.vo 23/20215). (…)” ; per l'appellato: “Respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto con liquidazione delle spese di soccombenza del grado ovvero in subordine accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado qui riproposte: A) In via principale: a1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, ex art. 2 DLgs. 23/2015 comma 1, la nullità o inefficacia del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023, per la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o pretestuosa del medesimo;
a2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
a3) condannare la società convenuta, ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 comma 2 a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
B) In via subordinata: b1) accertare e dichiarare, ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 2, la annullabilità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per insussistenza del fatto materiale posto alla base del medesimo;
b2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b3) condannare la società convenuta, sempre ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 2, a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino fino ad un massimo di 12 mensilità, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad
€ 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
C) In via ulteriormente subordinata: c1) accertare e dichiarare, ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 1, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
c3) condannare la società convenuta, ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 36 mensilità o comunque non inferiore a 6 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari € 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. D) In estremo subordine: c1) accertare e dichiarare, ex art. 4 D. Lgs. 23/2015, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
pagina 2 di 15 c3) condannare la società convenuta, ex art. 4 D. Lgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 12 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 1.899,71 (paga base 1597,70+ edr 8,79+ scatto anzianità 21,84) x 14/12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Condannare controparte a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare intercorrente tra il 16.10 e il 24.11 2023 nella misura complessiva lorda di € 2.681,42 (cui dovrà aggiungersi la quota TFR nella denegata ipotesi di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro 2.681,42/13,5 = € 198,62), ovvero in quella misura diversa che risultasse di giustizia. Con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo, e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori antistatari. In via istruttoria: si ripropongono le istanze formulate in primo grado.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3911/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento integrale del ricorso depositato in data 4.6.2024 da nei confronti di . così statuiva: Controparte_1 Parte_1 Pt_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con comunicazione del 24.11.2023; per Parte_1 Controparte_3 l'effetto, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di € 1.899,71, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condanna a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di Parte_1 sospensione cautelare intercorrente tra il 16.10 e il 24.11 2023 nella misura complessiva lorda di € 2.681,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.”. Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. Il dipendente a tempo indeterminato di a far data dal CP_1 Parte_1 1.3.2022, con qualifica di Operaio inserito nel 5° livello professionale CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, con mansioni di “addetto magazzino”, conveniva innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, la società datrice di lavoro, impugnando il licenziamento intimatogli in data 24.11.2023 a seguito di contestazione disciplinare del 16.10.2023, con la quale gli erano stati imputati, con conseguente e contestuale sospensione cautelare dal servizio, una serie di furti di merce riposta nella zona “rotture secco”. In merito a tale licenziamento il lavoratore, oltre a dichiararsi totalmente estraneo ai fatti, eccepiva: l'illegittimità della condotta aziendale, consistita nell'installazione abusiva di impianti audiovisivi, in quanto avvenuta in assenza di un accordo collettivo stipulato da RSA, RSU ovvero dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
la genericità della contestazione e la mancata messa a disposizione, durante il procedimento disciplinare, del materiale investigativo;
l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato, sostenendo di aver, al massimo, consumato prodotti destinati allo scarto e di modestissimo valore economico (patatine, salatini); la tardività della contestazione disciplinare, trasmessa ad ottobre 2023 in contrasto con la previsione di cui all'art. 32, lettera B), c.6 del CCNL del settore, che stabilisce un termine tassativo per la contestazione di 20 giorni da quando l'impresa è venuta a conoscenza del fatto pagina 3 di 15 contestato (nei mesi di giugno e luglio 2023), oltre che la tardività della conclusione del procedimento disciplinare, dato che ai sensi dell'art. 32, lettera B), c. 7 e 8 del CCNL del settore la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata entro il 15.11.2023; la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento Cont irrogato, rivolto unicamente ai dipendenti assistiti dai sindacati e . CP_4 si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data Parte_1 2.8.2024, contestando la fondatezza del ricorso avversario e chiedendo, quindi, di rigettare le domande di controparte. A tal fine la convenuta riferiva, a seguito di riscontrate anomalie nella procedura di carico adottata (in particolare rinvenimento di bancali privi di targhette identificative necessarie alla registrazione degli ingressi e delle uscite dal magazzino), di aver riportato significativi ammanchi riferiti a controvalore di merce mancante e del riscontro in più occasioni da parte dei responsabili di condotte anomale da parte di alcuni dipendenti, tra cui quali tempi eccessivamente Controparte_3 dilatati nella registrazione delle merci spostate, consumazione di cibi e bevande di non dimostrata provenienza durante l'attività, rigonfiamenti dei vestiti a fine turno, spostamenti in reparti non interessati dallo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti stessi;
di aver, quindi, incaricato la Roberto Marongiu Investigatore Privato S.r.l.s. di Bergamo affinché svolgesse tutti gli accertamenti necessari per risalire alle cause e ai responsabili degli ammanchi;
che la società incaricata, dopo una serie di sopralluoghi e dopo avere appreso in che modo ogni addetto avrebbe dovuto svolgere le mansioni assegnate secondo le procedure imposte, il giorno 2/6/2023 aveva installato alcune videocamere che riprendevano le zone rotture (secco e gelo), in cui il ricorrente ed Controparte_3 altri dipendenti erano stati notati in più occasioni (senza che la loro presenza in loco fosse giustificata da ragioni lavorative), nonché le corsie del reparto gelo nr. 1, 2 e 3, dove operava anche il ricorrente, zone anch'esse non coperte da telecamere sino ad allora. Dalla visione dei filmati erano emerse le condotte addebitate al lavoratore con la contestazione disciplinare del 16.10.2023 ossia la sottrazione di merce destinata al reimpiego, che si trovava in via provvisoria nell'area antistante la zona rotture secco, durante i propri turni di lavoro in orario serale/notturno nei giorni 20/06/2023, 28/6/2023, 29/6/2023, 30/6/2023, 11/7/2023. Secondo le differenziazioni nelle sanzioni disciplinari comminate ai Pt_1 lavoratori ripresi nell'atto di sottrarre merce (12 su 25 dei quali destinatari di licenziamento disciplinare) erano riconducibili alla differente gravità e al numero delle condotte stesse e non all'appartenenza del lavoratore ad una particolare sigla sindacale. In punto di asserita tardività della contestazione, la resistente rilevava di aver avuto contezza della responsabilità di Controparte_3 solo in data 26.9.2023, quando i delegati agli accertamenti avevano maturato la certezza che egli fosse l'autore delle condotte contestate, dopo aver visionato la significativa quantità di materiale messo a disposizione dalla società incaricata di svolgere investigazioni;
da ciò la tempestività della contestazione, avvenuta nel rispetto dei termini. Sosteneva, nel contempo, che anche il termine per l'irrogazione della sanzione era stato rispettato, decorrendo questo dalla scadenza del termine a difesa;
al riguardo precisava che, infatti, il ricorrente in data 2/11/2023 e, quindi, prima della scadenza dei trenta giorni previsti per emettere il provvedimento disciplinare, aveva avanzato, tramite l'associazione sindacale una richiesta di incontro così da consentirgli di giustificarsi;
che aveva CP_4 Pt_1 accolto l'istanza ed esercitato il proprio potere disciplinare immediatamente dopo che le difese erano state rassegnate. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dal lavoratore ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 23/2015, ritenendo inutilizzabili le videoriprese per violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970 e considerando, pertanto, i fatti contestati come non dimostrati;
tutto ciò sulla base delle seguenti considerazioni, ritenute assorbenti di ogni altra questione:
“5. Nel caso, è pacifico è che gli impianti di ripresa a distanza collocati dalla società di investigazione nelle corsie del reparto gelo e nelle zone rotture (secco e gelo) del magazzino, le cui captazioni sono state poste alla base della contestazione disciplinare, siano stati installati senza il previo accordo pagina 4 di 15 collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali e senza la previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro imposte dal nuovo testo del comma 1 dell'art. 4 .
6. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione della compatibilità dei c.d. "controlli difensivi" con la modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dal D.Lgs. n. 151 del 2015 e successive integrazioni, art. 23, in alcune sentenze tra cui da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, 26/06/2023, n. 18168, ha affermato principi che possono essere sintetizzati come di seguito: occorre distinguere "tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro"; questi ultimi "controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore", si situano, ancora oggi, "all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32). Per non avere ad oggetto una "attività - in senso tecnico - del lavoratore", il controllo "difensivo in senso stretto" deve essere "mirato" ed "attuato ex post", ossia "a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto", perché solo a partire "da quel momento" il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44). Tuttavia, anche "in presenza di un sospetto di attività illecita", occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, "assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama Cass. Civ. n. 26682 del 2017). I tre profili sono stati compendiati nel principio di diritto che così statuisce: "Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punto 51). Nella sentenza del 26/06/2023, n. 18168 la Cassazione ha poi ribadito che “L'iniziativa di controllo datoriale fuori dai limiti dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (c.d. controlli difensivi in senso stretto) si pone come legittima solo a fronte di un "fondato sospetto" in merito alla commissione di illeciti da parte del dipendente, di cui il datore è tenuto a fornire rigorosa prova, anche in merito alla sua collocazione temporale. Neppure in tale ipotesi, tuttavia, il controllo datoriale - nel caso di specie sulla posta aziendale in dotazione del dipendente - può essere indiscriminato: esso va effettuato nel rispetto dei principi di dignità e riservatezza del dipendente, richiedendosi al datore di valutare l'impatto concreto che il controllo è suscettibile di avere sulla sfera personale del medesimo, in applicazione dei principi vigenti in materia di tutela dei dati personali”.
7. Nel caso, non ha fornito la rigorosa prova, oggi necessaria, della sussistenza del Pt_1 collegamento delle videoriprese con le sottrazioni di merce già asseritamente verificatesi, né di fondati sospetti a carico del dipendente in ordine alle stesse, né della continenza della misura adottata rispetto alle esigenze di accertamento dell'illecito. pagina 5 di 15 8. La società ha così descritto la vicenda che ha determinato la collocazione delle telecamere:
“2) Prima di iniziare la propria attività assumendosi per contratto la responsabilità per Pt_1 eventuali ammanchi, inventariava le giacenze e si rendeva conto che presso il sito vi era un quantitativo di merce inferiore a quello che avrebbe dovuto esserci, per un controvalore di euro 500.000,00, sulla scorta dei dati riportati dal software gestionale di denominato Dedalo (che Pt_2 registra l'ingresso, ogni spostamento e l'uscita di bancali e confezioni grazie alla lettura dei codici a barre apposti sugli stessi, compiuta con le pistole a radiofrequenza in dotazione ad ogni dipendente).
3) Al termine di ogni anno e procedono ad un inventario certificato. Pt_1 Pt_2 Nel corso dell'anno la convenuta effettua altresì inventari periodici di norma semestrali e quelli c.d. rotativi, ossia verifiche “a campione” quotidiane compiute prevalentemente in quelle parti dello stabilimento dove viene conservata la merce di valore più significativo.
4) Dalla verifica effettuata a dicembre 2022 risultavano differenze inventariali per euro 7.000,00 di controvalore.
5) Non si trattava di un importo particolarmente elevato, tuttavia dava disposizione ai Pt_1 responsabili dei diversi reparti di prestare maggior attenzione all'attività per verificare se gli ammanchi fossero dovuti ad errori ovvero a sottrazioni dolose. Nei primi tre mesi del 2023 questi ultimi - in più occasioni (almeno quattro) rinvenivano bancali e/o roll (contenitori simili ai primi, muniti però di ruote e con una maggior capienza) privi delle etichette volte ad identificarne l'ingresso, il transito e l'uscita dal magazzino, situati anche nell'area spedizioni e quindi destinati ad essere caricati su camion (per essere verosimilmente ricettati);
- constatavano la mancanza di confezioni e a volte di interi bancali di pesce e di carne surgelati da spedire che, alla luce dei dati registrati sul sistema Dedalo, avrebbero dovuto trovarsi sugli scaffali delle corsie 1, 2 e 3 del reparto gelo non coperte dal circuito di videosorveglianza di Pt_2 Nelle stesse corsie rinvenivano sugli scaffali confezioni aperte con prodotti mancanti ed accertavano la presenza al di sotto di bancali e scaffali di confezioni vuote. 6) In aggiunta a quanto sopra i responsabili verificavano nelle zone c.d. rotture continui ammanchi (merci e confezioni in numero inferiore rispetto a quello risultante dalle registrazioni sul sistema Dedalo – v. infra al punto seguente). All'interno del magazzino di esistono due zone chiamate rotture, non coperte dal circuito di Pt_3 videosorveglianza di Pt_2 Si tratta di aree situate all'interno del reparto secco e gelo, chiuse, in cui vengono portati colli e confezioni che riportano danni durante le operazioni di scarico o di movimentazione. In questi casi l'operatore deve dare atto dell'accaduto con una procedura effettuata mediante radiofrequenza, informarne i responsabili e poi i colli e le confezioni -di proprietà devono Pt_2 essere portati nelle zone in questione (dagli operatori stessi o dai predetti responsabili). Solo gli addetti autorizzati possono accedervi per prelevare la merce dalle confezioni danneggiate, inventariarle e quindi inviarle al riconfezionamento per poi essere destinate alla rivendita minutaristica in favore di clienti individuati dalla committente ovvero, in mancanza, ad essere donate da ad un banco alimentare. Pt_1 I colli e le confezioni danneggiati spesso vengono riposti nella parte antistante a dette aree in attesa di esservi collocate e catalogate.
8) Da gennaio a marzo 2023 veniva notato in più occasioni dai responsabili, uno dei quali CP_1 era mentre consumava cibi e bevande durante l'attività senza che si Persona_1 potesse provare la provenienza degli stessi.
9) A volte il ricorrente veniva visto dai responsabili (anche da in corrispondenza delle zone Per_1
“rotture” senza che avesse segnalato di dovervisi recare per portare colli o confezioni danneggiati (v.
pagina 6 di 15 punto 7) e in alcune occasioni, a fine turno, la giacca ed i pantaloni che indossava presentavano rigonfiamenti in corrispondenza delle tasche. 10) Analoghe condotte venivano tenute da altri dipendenti, che spesso arrivavano nei punti dove erano (e sono) effettuate le pause quando erano già iniziate e se ne andavano quando non erano ancora terminate. Tra questi, oltre al vi erano CP_1 CP_6 CP_7 Persona_2
, , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12
, , , Persona_13 Persona_14 Persona_15 Persona_16 Persona_17 [...]
ed altri). Persona_18
11) Dall'analisi dei dati del sistema Dedalo emergeva che a volte i tempi di registrazione delle merci quando venivano spostate dai dipendenti elencati al punto precedente, compreso il ricorrente, non rientravano nel range medio impiegato dalla totalità degli addetti emergeva altresì che in Pt_1 qualche occasione l'utilizzo degli strumenti di lavoro (pistole) loro affidati avveniva con un intervallo di gran lunga superiore (sino a venti minuti) rispetto a quello medio (che andava da uno a cinque minuti).
12) Da una verifica compiuta a marzo 2023 risultavano differenze inventariali per circa 100.000,00 euro;
da altra verifica eseguita a fine giugno il controvalore della merce mancante ammontava ad oltre 350.000,00 euro.
9. Da quanto esposto risulta evidente che l'esistenza di ammanchi per merce mancante costituiva una situazione presente sin dal momento in cui ha iniziato la propria attività per oltre un Pt_1 Pt_2 anno prima dell'installazione delle telecamere, nonché di ampie dimensioni. Sino alla visione dei filmati, inoltre, la società non aveva contezza della zona ove si fossero verificate le eventuali sottrazioni, né dei possibili responsabili. La società ha infatti collocato le telecamere in un ambiente ampio, le cosiddette “zone rotture” del reparto secco e gelo e le corsie 1, 2 e 3 del reparto gelo, sino a quel momento non coperte dal circuito di videosorveglianza di affinché la zona di lavoro fosse Pt_2 interamente sottoposta a controllo. Neppure sussistevano “fondati sospetti” a carico del ricorrente, considerato che la società ha elencato una serie di nominativi di “sospettati” individuati non sulla base di concreti indizi, ma su una base di elementi non solo di per sé inconsistenti e suscettibili di molteplici giustificazioni diverse dalla sottrazione di merce, ma anche in ogni caso non riconducibili a condotte di sottrazione di quantitativi di merce tali da condurre ad ammanchi dell'entità descritta in memoria dalla convenuta. Circostanze fattuali in relazione alle quali, per la genericità della deduzione, neppure risultava ammissibile la prova testimoniale. Pur infatti anche ammettendosi l'esistenza di ammanchi sulla merce per gli elevatissimi importi riferiti in memoria, sono infatti indicati in memoria quali elementi alla base dei “fondati sospetti” a carico di
Controparte_3
- il fatto che consumasse cibi e bevande durante l'attività “senza che si potesse provare la provenienza degli stessi”, anche se, per quanto emerso, nessuna regola aziendale impediva ai lavoratori di portare cibo e bevande sul luogo di lavoro né risulta ne sia stata chiesta la provenienza;
- la presenza di rigonfiamenti anomali di giacche e pantaloni da lui indossati, circostanza del tutto generica e non circostanziata né di per sé significativa;
- il fatto che egli si recasse “in più occasioni” in determinate aree senza apparente motivazione lavorativa, senza che tale circostanza sia stata ulteriormente specificata o circostanziata;
- l'essersi recato “spesso” nelle zone ove si effettuavano le pause in orari differenti rispetto ad altri lavoratori, condotta la cui attinenza ai fatti di sottrazione di merce non è stata esplicitata neppure dalla stessa convenuta in sede di memoria;
pagina 7 di 15 - i tempi più lunghi della media impiegati per la registrazione della merce, anch'esso elemento del tutto generico e non circostanziato e la cui attinenza con gli ammanchi registrati non è stata specificata.
10. La collocazione di telecamere ha per contro comportato un controllo “a tappeto” sul luogo di lavoro, considerato che la stessa società riferisce che erano state trasmesse per la visione dall'investigatore privato “decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati relativi a condotte a suo giudizio non spiegabili alla luce delle mansioni svolte dai dipendenti (pg. 7 memoria di costituzione). Pt_1 Risulta allora evidente che non si è trattato di un controllo circoscritto finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti e per individuarne i responsabili, e quindi a fini di controllo difensivo a fronte di una individuata aggressione, quanto a un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, sicché la loro collocazione ha comportato la possibilità di controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti gli operatori. E difatti, all'esito della verifica è stata contestata ai dipendenti la commissione di fatti successivi alla collocazione delle telecamere, né è stato individuato alcun collegamento con le (ipotizzate) sottrazioni precedenti, che hanno peraltro determinato ammanchi di consistenza ben più significativa e incompatibile con sottrazioni di piccoli quantitativi di generi alimentari per consumo immediato quali quelle contestate al ricorrente, anche ipotizzando che esse si verificassero frequentemente. La collocazione degli impianti di controllo a distanza esorbitava quindi dai “controlli” difensivi ancor oggi legittimati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma rientrava appieno negli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale disciplinati dal I comma dell'art. 4, che richiedono le specifiche autorizzazioni ivi previste.
11. La violazione della disposizione richiamata determina l'inutilizzabilità delle videoriprese ai fini disciplinari, con il conseguente difetto di prova del fatto contestato al ricorrente. Dev'essere quindi annullato il licenziamento e disposta la tutela reintegratoria prevista dall' art 3 comma 2 del d.lgs n. 81 del 2015, in considerazione della data di decorrenza del rapporto di lavoro e delle incontestate dimensioni aziendali. Il tallone retributivo di riferimento è quello di € 1.899,71, indicato a pg. 3 del ricorso e non contestato. Deve altresì pronunciarsi condanna della convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare dal 16.10.2023 al 24.11.2023, essendo stata la stessa disposta in assenza dei relativi presupposti, nella misura complessiva lorda di € 2.681,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.”. Con ricorso in appello depositato in data 10.3.2025, la ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado proponendo tre motivi di gravame. PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art.4 L. n.300/1970 e dell'art.116 c.p.c. per travisamento e/o erronea interpretazione delle circostanze dedotte da nella parte in Pt_1 fatto della memoria di costituzione ex art.416 c.p.c. (pagg. 10 – 14) Con la prima censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabili i video dalla stessa prodotti in ragione della ritenuta violazione dell'art. 4 Stat. Lav., sostenendo che non sarebbe stata provata né la sussistenza di alcun tipo di collegamento delle videoriprese con gli ammanchi di merce, né fondati sospetti a carico del lavoratore. La sentenza -nell'ottica dell'appello- sarebbe errata sia per motivi di diritto (in quanto circoscrive la possibilità dei controlli difensivi alle sole ipotesi in cui siano funzionali alla raccolta di elementi utili per comprovare la responsabilità in ordine a condotte già verificatesi, conclusione contraria agli orientamenti di legittimità, che li consentono a fronte di fondati sospetti in ordine alla commissione di un determinato illecito anche al fine di evitare che venga reiterato), che per motivi di fatto, in quanto le pagina 8 di 15 circostanze oggetto di causa sarebbero state, in assunto, male interpretate o comunque sminuite. Il fatto che il lavoratore indossasse giacca e pantaloni con rigonfiamenti lasciava, infatti, pensare che al loro interno avesse occultato merce;
il mangiare ed il bere prodotti mentre lavorava faceva sospettare che li avesse prelevati da confezioni in giacenza, non essendo possibile verificare se li avesse portati con sé da casa al momento dell'inizio del turno;
il sospendere l'attività per lassi temporali significativi portava a ritenere che in quelle pause non autorizzate si stesse dedicando alle sottrazioni e/o alla preparazione di bancali e roll rinvenuti privi di etichette;
infine, il trovarsi nelle zone del magazzino in cui si erano verificati gli ammanchi, in aggiunta alle altre, era circostanza a cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Nel quadro fattuale sopra descritto, si sostiene nel ricorso in appello che la società fosse legittimata ad attuare controlli a distanza installando videocamere in zone ben specifiche (dove si erano registrati i maggiori ammanchi in termini quantitativi e/o di valore) e cioè nelle corsie gelo 1, 2 e 3 e in corrispondenza delle zone rotture. SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art.2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 L. n.604/1966. (pagg. 14 – 28) Con il secondo motivo d'appello, dopo aver ripercorso i fatti di causa, l'appellante ripropone le osservazioni formulate in primo grado riguardo alla tempestività della contestazione e dell'irrogazione della sanzione, alla mancata lesione del diritto di difesa e alla sufficiente specificità della contestazione, alla responsabilità del e alla proporzione del provvedimento espulsivo (sostenendo che CP_1 non era vero né che le confezioni e i colli portati al reparto rotture secco fossero inservibili, tanto che l'accesso a detta area era stato cintato, né che la stessa avesse mai autorizzato e tollerato prassi di cui aveva avuto contezza solo con la visione dei video e delle immagini, a poco importando che la stessa non fosse riuscita a ricostruire di quali prodotti si trattasse e ribadendo, inoltre, che la sanzione espulsiva era stata adottata, tra gli altri, anche all'appellato, in ragione delle sistematicità delle condotte oggetto di contestazione). TERZO MOTIVO: Violazione dell'art.420 comma 5 c.p.c. anche in relazione all'art.2697 c.c. e agli artt.112 e 116 c.p.c. (pagg. 28 – 29) Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza per difetto di motivazione (e malgoverno Pt_1 delle prove), lamentando che, non essendole stato consentito di dimostrare i propri assunti (la sussistenza di giusta causa, il rispetto dei termini previsti dalla normativa collettiva per esercitare il proprio potere disciplinare e per comminare la sanzione, la correttezza della condotta tenuta nel corso della procedura disciplinare), il primo giudice non si è pronunciato su punti rilevanti della controversia nonostante le richieste avanzate dall'appellante. Con memoria difensiva depositata in data 1.5.2025 l'appellato si è costituito, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata sulla base delle considerazioni si seguito sintetizzate. SULL'INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI IMPUGNAZIONE RELATIVO ALLA RITENUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 L.300/70. (pagg. 2 – 5). Secondo l'appellato l'installazione di telecamere in tre zone diverse dell'azienda costituisce azione sproporzionata, oltre che lesiva dei basilari diritti di ogni lavoratore, la cui privacy e professionalità è stata lesa, senza che la società datrice di lavoro avesse “contezza della zona ove si fossero verificate le eventuali sottrazioni, né dei possibili responsabili.”. Evidenzia il lavoratore che è la stessa datrice di lavoro a sostenere, nella prima ed unica pagina della relazione investigativa, come lo scopo della stessa fosse meramente esplorativo, senza nessuna indicazione di soggetti particolari da attenzionare, situazione confermata dalla denuncia sporta dalla in data 8.7.2023 contro ignoti. Ribadisce Pt_1 che, (quantomeno) allo stesso, non è mai stata contestata nessuna condotta ascrivibile alla sottrazione di bancali di merce pregiata né alcunché che potesse determinare ammanchi di bilancio, essendogli state pagina 9 di 15 contestate esclusivamente condotte avvenute nel reparto rotture secco, in quanto tali ascrivibili, al più, alla consumazione di piccoli snack provenienti da confezioni danneggiate. IN SUBORDINE, RIPROPOSIZIONE DELLE ALTRE CAUSAE PETENDI ASSORBITE IN PRIMO GRADO (pagg. 5-9). Il ripropone, nel contempo, le ulteriori censure mosse avverso il licenziamento, ribadendo, CP_1 in particolare, la tardività della contestazione, la sua genericità (non essendo stato prodotto alcuno stralcio dei verbali investigativi riconducibili alle accuse di cui lo stesso è stato bersaglio e non essendo stata riportata alcuna specifica descrizione circa la sua posizione, i suoi movimenti, la natura, la quantità e lo stato dei beni oggetto della sua condotta), le ulteriori violazioni del diritto di difesa del lavoratore nella fase disciplinare, l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato (determinata dalla sua genericità) e, in ogni caso, la sproporzione del provvedimento espulsivo, considerata l'assenza a suo carico di precedenti disciplinari, la diffusione delle condotte, comuni alla stragrande maggioranza dei lavoratori addetti alle medesime attività e precedentemente sempre tollerate dalla datrice di lavoro e tenuto conto, infine, che altri lavoratori, autori di condotte analoghe, non erano stati oggetto di procedimento disciplinare o erano stati raggiunti da sanzioni meramente conservative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ha già affrontato la questione giuridica sottesa alla vicenda per cui è causa, relativa alla legittimità e utilizzabilità o meno delle riprese video registrate dalle telecamere installate dall'agenzia investigativa incaricata nell'occorso dall'appallante, nella recente sentenza n. 379/2025 del 4.6.2025
(pres. Picciau – est. ), ravvisando, con riferimento all'azione d'impugnazione del licenziamento CP_8 per giusta causa proposta da altro lavoratore al quale erano stati ascritti analoghi comportamenti, la violazione dell'art. 4 Stat. Lav. e confermando, conseguentemente, la sentenza di primo grado che, come nel caso qui controverso, aveva accolto il ricorso, applicando la tutela reale attenuata di cui all'art. 3, comma 2, D. lgs. n. 23/2015, in ragione dell'assenza di prova delle condotte contestate.
Il presente Collegio, attesa la perfetta sovrapponibilità della fattispecie, condividendo integralmente le esaustive motivazioni e le conclusioni di tale pronuncia e non ravvisando ragioni per discostarsene con riferimento al caso dell'odierno appellato (che in nulla di rilevante si distingue da quello vagliato nel precedente arresto sopra citato), non può che richiamarsi ad esse, facendole proprie ex art. 118 disp. att.
c.p.c. e trascrivendole (salvo omettere, per ragioni di riservatezza, il nominativo del lavoratore ivi appellato): “L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
pagina 10 di 15 Secondo il nuovo testo dell'art. 4 St. Lav., applicabile alla fattispecie in esame, il lavoratore può essere controllato a distanza, con strumenti che non vengono usati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, alle seguenti condizioni:
-lo strumento deve essere stato previamente autorizzato con accordo sindacale o dall'Ispettorato, nazionale o territoriale, del Lavoro;
-il controllo deve rispondere ad esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro;
-il datore deve aver previamente informato il lavoratore sulle modalità di uso e di effettuazione dei controlli che lo strumento consente;
-il controllo deve essere esperito in conformità alla normativa privacy, secondo i principî di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
Dunque, nell'attuale formulazione della norma citata, anche i controlli aventi ad oggetto la tutela del patrimonio aziendale sono assoggettati ai presupposti di legittimità ivi previsti.
Con riferimento all'ammissibilità dei c.d. controlli difensivi, la Suprema Corte (Cass. 18168/2023,
Cass. 25732/2021 e Cass. 34092/2021) distingue tra:
-controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della prestazione lavorativa che li pone a contatto con tale patrimonio;
-controlli difensivi «in senso stretto», diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se queste si verificano durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Mentre i primi dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni del nuovo art. 4, i secondi, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto l'attività del lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 (Cass.
25732/2021).
Ciò, naturalmente, non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa controllare liberamente il lavoratore: in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.
Come precisato dalla Suprema Corte «occorrerà, nel rispetto della normativa europea e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della pagina 11 di 15 dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto» (Cass. 18168/2023).
Il controllo difensivo in senso stretto, inoltre, deve essere posto in essere ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori su cui il datore abbia un fondato sospetto (vedi Cass.,
13/01/2025, n. 807). Può, quindi, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni.
In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che, se è vero che i controlli diretti ad accertare fatti illeciti commessi da singoli dipendenti sono estranei ai vincoli e alle strette maglie del nuovo articolo 4 dello
Statuto dei Lavoratori, è altrettanto vero che affinché siano leciti è necessario che:
-sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (ciò avviene mediante l'adempimento dell'obbligo informativo da parte del datore e il rispetto del Codice della privacy);
-il controllo muova da un fondato sospetto;
-il controllo sia ex post rispetto all'insorgere del sospetto.
Ciò premesso, dovendo applicare i suddetti consolidati principi alla fattispecie in esame, occorre verificare se l'installazione delle telecamere da parte dell'agenzia investigativa, senza il rispetto delle previsioni dell'art. 4 St. Lav., possa considerarsi lecita in quanto giustificata dalla presenza delle particolari condizioni dei c.d. controlli difensivi.
La risposta non può che essere negativa.
La società appellante ha riferito di avere rilevato, nella prima metà del 2023, notevoli differenze inventariali e che tali ammanchi di merce si sarebbero verificati nelle zone c.d. rotture, ossia in quelle aree situate all'interno del reparto secco e gelo che erano chiuse e in cui venivano portate le confezioni che riportavano danni durante le operazioni di scarico e movimentazione.
ha altresì dedotto che nei primi mesi del 2023, molti dipendenti erano stati notati dai Parte_1 responsabili mentre consumavano cibi e bevande durante l'attività e che alcuni dipendenti erano stati visti in corsie o punti in cui non avrebbero dovuto trovarsi, in corrispondenza delle zone c.d. rotture e che, a fine turno, i loro indumenti presentavano “rigonfiamenti”.
A fronte di ciò, la società aveva deciso di incaricare un investigatore privato di svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili degli ammanchi.
pagina 12 di 15 L'investigatore, il 2 giugno 2023, aveva installato alcune videocamere in corrispondenza delle zone rotture gelo e secco (non coperte da videosorveglianza da parte di dove i dipendenti, ed Parte_4 anche (omissis), erano stati notati in precedenza aggirarsi o sostare. Le operazioni di videoregistrazione erano state sospese il 13 luglio 2023.
L'investigatore si era poi occupato della visione dei filmati e dell'individuazione delle condotte dei lavoratori.
Dopo un primo tentativo di identificazione dei responsabili da parte della dipendente , Controparte_9 il compito era stato assegnato ad e a (dello Controparte_10 Persona_19 stabilimento di . Pt_3
Il 27 settembre 2023 i due incaricati riferivano di avere identificato, tra gli altri, il sig. (omissis) al quale è stato contestato di essersi recato durante i turni di lavoro nella zona rotture secco ed aver asportato merce ivi riposta per essere reimpiegata, tollerando che altri colleghi facessero lo stesso.
Come osservato dal primo Giudice, la deduzione del “fondato sospetto”, seppur enunciata nella memoria di costituzione di I grado con riferimento agli ammanchi di merce, non ha trovato alcun riscontro oggettivo.
Il capitolo di prova formulato sub 8 fa riferimento ad una serie di condotte eterogenee, descritte in modo generico, riferite ad “alcuni dipendenti”, senza ulteriori precise indicazioni. Non erano stati raccolti dalla società elementi oggettivi che facessero ritenere dove avvenissero gli ammanchi e chi fossero gli autori degli stessi. Vi era un generico sospetto, esteso, praticamente, a tutti i lavoratori, alcuni dei quali erano stati visti a consumare cibi in alcune zone non coperte dalle telecamere esistenti.
Da ciò si deve desumere, quindi, che nei confronti del lavoratore appellato, di fatto, non esisteva ex ante alcun fondato sospetto, atteso che la medesima società ha riferito di averlo individuato come tale sulla base di elementi assai generici, se non addirittura “neutri”, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro, senza peraltro precisare nel dettaglio tali circostanze e senza descrivere il contesto in cui tali 'avvistamenti' sarebbero stati registrati dai preposti.
Il Collegio, pertanto, in adesione al primo Giudice, ritiene che, fino alla visione dei filmati registrati dall'investigatore privato, la società appellante non avesse alcuna certezza della zona dove si fossero verificate le sottrazioni, né di coloro che potessero esserne i responsabili.
La stessa società ha riferito che si era trattato di un controllo amplissimo (“decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati”: memoria pagina 13 di 15 p. 7), evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, piuttosto mirato ad un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti.
Nella specie, quindi, si rileva l'applicazione indiscriminata di telecamere non autorizzate ad una molteplicità di soggetti, senza un circostanziato riferimento ad alcuni di essi.
Tale constatazione trova peraltro riscontro documentale nella prima pagina (la sola prodotta) della relazione investigativa (doc. 3), laddove risulta che essa è stata concepita e predisposta a scopo meramente esplorativo e senza nessuna indicazione di soggetti particolari da controllare, atteso che la società committente “sospetta furti in azienda da parte di dipendenti, fornitori e/o avventori in genere”.
A tale scopo, assume altresì rilievo l'ammissione della stessa società che, nel presentare denuncia- querela, ha attestato che, quantomeno sino alla data dell'8-7-2023, non avesse sospetti su nessuno in particolare.
In ogni caso, all'esito della verifica non è stato individuato alcun collegamento fra i fatti registrati e le cospicue differenze inventariali denunciate. Al Sig. (omissis), infatti, non è stata contestata nessuna condotta ascrivibile alla sottrazione di bancali di merce, ma solo di aver consumato cibi provenienti da colli 'rotti' non più commerciabili.
Conseguentemente, tali considerazioni fanno ritenere che i controlli svolti da Parte_1 sulla totalità dei dipendenti dovessero rientrare negli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale disciplinati dall'art. 4, primo comma, S.L., il quale richiede specifiche procedure (finalizzate all'accordo collettivo o all'autorizzazione amministrativa), nella specie insussistenti.
Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità delle video-registrazioni poste ad esclusivo fondamento del provvedimento espulsivo, il quale dev'essere annullato con l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.”.
Alle già esaurienti e decisive argomentazioni sopra trascritte, che conducono da sole a confermare l'accertamento dell'insussistenza dei fatti contestati, per difetto di prova, anche nel caso qui esaminato
(in cui non risultano circostanziati, per le ragioni già compiutamente dettagliate dal giudice di primo grado, elementi di fatto tali da sostanziare “fondati sospetti”) l'adito Collegio intende solo aggiungere, per completezza, che, risulta, nel contempo, fondato anche il rilievo relativo alla genericità della contestazione, che non descrive in alcun modo quale e quanta merce sia stata asseritamente sottratta nelle date indicate nella contestazione, così da impedire di accertare e valutare (anche alla luce della pagina 14 di 15 versione dei fatti prospettata dal lavoratore) l'effettiva rilevanza disciplinare delle condotte, della cui prova è onerata la datrice di lavoro ex art. 5 l. 604/1966.
Per tutti i motivi sopra esposti, assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato dalla controversia e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro integrale rifusione in favore dell'appellato e con distrazione in favore dei difensori di questi, in quanto antistatari ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3911/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Pasquale De Martino e Francesca Oliveto ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 13/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 15 di 15